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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5766 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), quale incorporante
[...] P.IVA_1
dell ONroparte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., e (c.f. ), Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv.to Gaetano Viciconte in virtù di procura
1 allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona ONroparte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Rago in virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado per ogni stato e grado del giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Giovanni Antonelli n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n.
9086/2020 del 14/10/2020 rep. n. 14178/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 25430/2020 R.G
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'ordinanza impugnata: << La ONroparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso
[...]
proposto ex art. 702-bis c.p.c. in data 18/5/2019, agiva in giudizio avverso in persona del legale rappresentante pro ONroparte_1
tempore, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_2
all'Ecc.mo Tribunale adito previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine di notifica alle controparti ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. contrariis reiectis: a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'importo di euro Parte_3
200.000,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuto dalla - e dal suo legale rappresentante ONroparte_3
quest'ultimo ai sensi dell'articolo 38 c.c., con il vincolo Parte_2
2 della solidarietà relativamente al prestito ricevuto. b) Per effetto dell'accertamento di cui alla lettera a) che precede condannare con il vincolo della solidarietà passiva la e il signor ONroparte_3 PT
al pagamento della somma di euro 200.000,00 ovvero la somma
[...]
maggiore o minore ritenuta di giustizia o anche da liquidarsi secondo equità
o comunque in via subordinata al minor importo che dovesse essere ritenuto dovuto dall'Ill.mo Giudice oltre interessi dalla data della diffida o da altra ritenuta di giustizia. c) Con vittoria e spese onorari e spese generali oltre iva e cpa”. La ricorrente deduceva: - che l'associazione denominata
[...]
costituita in data 2/8/2018 e ONroparte_4
rappresentata da appartenenti alla Polizia di Stato, tra cui Parte_2
nel mese di settembre 2018, con scrittura sottoscritta dalle parti, si era impegnata a concedere un prestito di € 200.000,00 in favore della
[...]
, la cui denominazione era successivamente mutata in CP_4 [...]
entro il 31/12/2018, per favorire la ONroparte_1
partenza del nuovo soggetto, come previsto dall'art. 2 del citato accordo;
- che, in esecuzione della scrittura privata sopra citata, erano stati eseguiti i seguenti bonifici: in data 12/9/2018 per € 30.000,00 in data 18/9/2018 per €
30.000,00 in data 15/10/2018 per € 40.000,00 in data 19/11/2018 per €
30.000,00 in data 29/11/2018 per € 35.000,00 in data 5/12/2018 per €
35.000,00; - che, a conferma della qualificazione come prestito del rapporto sotteso al versamento delle somme di cui sopra, le stesse erano state inserite nel bilancio annuale della UIL con indicazione di crediti nei confronti di
[...]
, da riscuotere;
- che la scrittura privata stipulata a settembre 2018, CP_4
portante il prestito di € 200.000,00, era stata sottoscritta da Parte_2
segretario nazionale e legale rappresentante della resistente, responsabile in solido con l'associazione, ai sensi dell'articolo 38 c.c., sia in quanto legale rappresentante della controparte, sia in quanto firmatario della scrittura e forse anche utilizzatore della somma mutuata;
- che la resistente aveva
3 proseguito la sua attività, separandosi sostanzialmente dalla ricorrente e si era opposta alla restituzione della somma mutuata, sul presupposto che non si sarebbe trattato di un prestito, ma della dazione di un importo per consentire l'avvio dell'attività dell'associazione, senza tuttavia contestare di aver ricevuto le somme controverse. La ONroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
costituitasi con memoria del 2/10/2020, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea verso per effetto della decadenza ex art. Parte_2
1957 c.c., chiedendo, altresì, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese di lite. La parte resistente esponeva: - che in data 2/8/2018 era stata costituita la , nuovo soggetto sindacale, al fine di ONroparte_4
rappresentare, in ogni campo e nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione od organizzazione economico-sociale, gli appartenenti alla
Polizia di Stato;
- che tale organismo sindacale era nato sotto l'egida della e, in virtù di tale peculiare rapporto, al fine di dare un Parte_3
contributo effettivo all'attività della nuova organizzazione sindacale, la
[...]
e la avevano stipulato una scrittura privata con CP_5 ONroparte_4
cui avevano previsto la costituzione di un fondo di dotazione pari ad € ON 200.000,00, che la avrebbe versato in favore dell'organizzazione sindacale appena costituita;
- di essersi adoperata per promuovere l'azione sindacale su tutto il territorio, tanto che dall'agosto 2018 (data di costituzione della resistente) al dicembre 2018 (data finale di erogazione del fondo), erano state costituite n. 31 strutture provinciali e n. 4 regionali, per un totale di circa n. 2550 iscritti;
- che le parti avevano proceduto alla sottoscrizione di altre due scritture private, con cui la aveva riconosciuto al Parte_3
nuovo sindacato l'assegnazione di un dominio internet, che consentiva di avere un sito web e la concessione dell'uso del logo e dell'acronimo
[...]
; - che il 16/1/2019 la UIL aveva richiesto alla la CP_4 ONroparte_4
rendicontazione degli “stanziamenti” erogati, che era stata puntualmente
4 fornita dal referente della resistente, in data 20/3/2019; - che i Tes_1
rapporti tra la e la erano mutati a seguito di ONroparte_4 Parte_3
varie divergenze occorse, come risultava dal comunicato del 23/6/2019 inviato dall'odierna resistente dopo la celebrazione del Congresso della ON
del 15/4/2019, quindi la aveva costituito un nuovo ONroparte_4
sindacato avallato dalla stessa, ossia l , nel giugno 2019 e con circolare CP_6
del luglio 2019 aveva disconosciuto tutti i sindacati di polizia di riferimento ON
, tra cui la resistente;
- che la , al fine di continuare ONroparte_4
autonomamente il proprio percorso sindacale, aveva mutato la denominazione in quella attuale, ONroparte_7
ON ; - che, con diffida del 16/9/2019, la aveva richiesto alla
[...]
[...]
la restituzione della somma erogata spontaneamente in favore di CP_4
quest'ultima, configurandola per la prima volta quale “prestito”. Tanto premesso, la resistente deduceva che la somma complessiva di € 200.000,00 non le era stata erogata a titolo di finanziamento, né quale fondo di dotazione, bensì quale “contributo”, versato per particolari destinazione e finalità e che nessun valore probatorio potesse essere attribuito all'iscrizione in bilancio della parte ricorrente di tale somma quale credito, trattandosi di un'appostazione unilaterale. Evidenziava che la è una ONroparte_4
associazione non riconosciuta;
pertanto, il fondo di dotazione non è un requisito costitutivo della stessa. Deduceva che nessun valore di riconoscimento di debito può essere attribuito alla comunicazione del
14/10/2019 a firma del difensore della . Il premesso ONroparte_4 PT
di essere stato convenuto in giudizio in qualità di segretario generale della all'epoca dei fatti e coobbligato in via solidale ex art. 38 ONroparte_4
c.c. per la pretesa restitutoria, eccepiva l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e a propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta
5 non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'ente e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi, dando atto che la concreta attività contabile e bancaria, compresi i prelievi sul conto corrente bancario, nonché il controllo contabile su tali somme era svolto solo ON dal tesoriere in carica all'epoca dei fatti, indicato dalla in Vittorio
Costantini. I resistenti concludevano, quindi, come in epigrafe, chiedendo, altresì, la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 9086/2020 del 14/10/2020 rep. n. 14178/2020 così statuiva: << DICHIARA tenuti e, per l'effetto, CONDANNA l' ONroparte_1
- e al pagamento in favore della
[...] Parte_2 [...]
della somma di € 200.000,00, oltre agli interessi come ONroparte_2
per legge dal 1°/10/2020 al saldo;
CONDANNA l
[...]
e a rifondere alla controparte ONroparte_1 Parte_2
le spese processuali, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale ed € 406,50 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' appena il caso di osservare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Con particolare riferimento ai rapporti di mutuo, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la
6 richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Venendo al caso di specie, è comprovato il credito vantato dalla ricorrente, essendo documentale che la
[...]
, con scrittura privata priva di data, premesso di voler ONroparte_2
valorizzare l'attività sindacale nel settore della polizia e della sicurezza svolta sul territorio e che il 2/8/2018 era stata costituita l'associazione sindacale denominata ONroparte_4
ON riconosciuta dalla Segreteria Confederale della ai sensi dell'art. 4, co.
IV, dello statuto, ha posto a disposizione della resistente “un fondo di dotazione”, al fine di incentivare, sponsorizzare ed incrementare l'attività sindacale della resistente, pari ad € 200.000,00, da impiegarsi per implementare la presenza sul territorio dell'associazione sindacale, da versarsi entro il mese di dicembre 2018. Ebbene, la datio della somma a titolo di fondo di dotazione non può che essere ricondotta nell'ambito del mutuo, trattandosi di un esborso versato al fine di agevolare la neocostituita organizzazione sindacale nella fase iniziale della sua attività e di favorirne l'organizzazione e il radicamento sul territorio, in un'ottica non riconducibile alla causa di liberalità, ma finalizzata al sostentamento dell'attività della resistente nella fase iniziale della sua attività, affinché potesse perseguire la sua funzione di rappresentanza sindacale degli appartenenti alla Polizia di
Stato. La resistente, inoltre, pur contestando l'obbligo restitutorio, non ha
7 fornito la prova della esistenza tra le parti di una causa giustificatrice della sua pretesa di ritenzione delle somme pacificamente erogatele dalla ricorrente per complessivi € 200.000,00, in forza della scrittura privata sopra menzionata, non avendo prospettato la sussistenza di una causa di liberalità, né la pregressa esistenza di un proprio credito da porre in compensazione con l'avversa pretesa, avendo invece qualificato la datio della somma di €
200.000,00 quale “contributo” alla sua attività, senza tuttavia addurre argomenti idonei a paralizzare l'avversa pretesa di restituzione del tantundem. Non è, inoltre, applicabile l'art. 37 c.c., secondo cui i contributi degli associati costituiscono il fondo comune e non può chiedersene la restituzione finché dura l'associazione, non essendo la ricorrente un'associata della resistente. La ha pertanto ONroparte_2
diritto alla restituzione della somma di € 200.000,00 mutuata alla controparte. Quanto al termine, che non è stato fissato dalle parti, deve applicarsi l'art. 1817 c.c., che ne prevede la fissazione da parte del giudice: ebbene, nella specie si ritiene congruo fissare il termine del 30/9/2020 per la restituzione della somma controversa, avuto riguardo all'entità dell'importo erogato, alle ragioni sottese alla sua datio ed ai rapporti inter partes. PT
eccepisce la decadenza della ricorrente dal diritto alla restituzione
[...]
della somma di cui al ricorso ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva, invocando all'uopo l'art. 38 c.c., secondo cui delle obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute rispondono, in solido con queste ultime, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, non essendo sufficiente al riguardo la qualifica di legale rappresentante dell'ente. Le eccezioni sono prive di pregio. Quanto all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., giova richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne (neppure in parte) un debito proprio
8 dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione
(cfr. Cass. civ. n. 25748 del 24/10/2008; Cass. civ. n. 19486 del 10/09/2009).
La responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione, inoltre, è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale
(e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore (cfr. Cass. civ. n. 12508 del 17/06/2015). Nel caso in esame, non avendo le parti fissato un termine per la restituzione della somma mutuata, non può ritenersi che la ricorrente sia decaduta dal potere di chiedere la restituzione del tantundem all'obbligato in via solidale ai sensi dell'art. 1957 c.c. Non vale in contrario richiamare la giurisprudenza, condivisa dall'adito giudicante, secondo cui la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. civ. n. 14345 del 19/06/2009). Osserva al riguardo il giudicante che la decorrenza del termine di prescrizione del diritto del mutuante alla restituzione della somma mutuata non coincide con la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. entro cui il creditore deve attivarsi nei confronti del debitore o del coobbligato, postulando la
9 decorrenza di quest'ultimo termine la sua preventiva fissazione da parte dei contraenti o del giudice. È parimenti infondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva di Nelle associazioni non Parte_2
riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente (cfr. Cass. civ. n. 4747 del 24/02/2020). Nella specie, il non soltanto era, all'epoca della stipulazione del mutuo su PT
cui si controverte, legale rappresentante della
[...]
, ma ha sottoscritto la scrittura privata da cui ONroparte_1
discende la pretesa creditoria attorea, pertanto risponde in solido con l'ente, non rilevando al riguardo l'individuazione dei soggetti che, dopo la datio della somma, l'abbiano concretamente gestita. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.>>
§ 4. – Hanno proposto appello ONroparte_1
e formulando quattro motivi di gravame, di
[...] Parte_2
seguito illustrati;
avanzavano istanza di inibitoria e rassegnavano le seguenti conclusioni:<< annullare e/o riformare l'ordinanza n. cronol. 9086/2020 emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Roma – Sezione
XVII Civile, in persona del Giudice Dott. Tommaso Martucci, in data
14.10.2020, depositata in data 14.10.2020 e comunicata dalla cancelleria in data 15.10.2020, nel giudizio ex art. 702-bis c.p.c. inter partes R.G. n.
25430/2020; e per l'effetto: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dalla nei confronti ONroparte_2
10 del Dott. quale coobbligato in via solidale della Parte_2 [...]
(oggi ai sensi dell'art. 38 c.c., stante CP_4 ONroparte_1
l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente in primo grado nei confronti degli odierni comparenti in quanto totalmente destituite in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
in via istruttoria: si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad estrarre il contenuto dei messaggi di cui ai documenti n. 10 e n. 11 dalle seguenti utenze telefoniche, tra loro a confronto: - con riferimento al doc. n. 10: utenza telefonica mobile di proprietà del Dott. (allora Tesoriere della UIL) ed utenza Persona_1
telefonica mobile di proprietà del Dott. - con riferimento Parte_2
al doc. n. 11: utenza telefonica mobile di proprietà del Sig. Vittorio
Costantini (allora Tesoriere della ) e utenza telefonica ONroparte_4
mobile di proprietà del Dott. Con vittoria di spese e Parte_2
competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire ONroparte_2
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< - in via del tutto preliminare: dichiarare inammissibile, infondato e comunque respingere l'appello ex adverso proposto per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
- in ogni caso confermare la condanna della controparte con il vincolo della solidarietà al pagamento in favore della della somma di euro 200.000,00 oltre ONroparte_2
interessi maturati dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
- in via istruttoria: respingere le prove richieste nell'atto di appello, ed in particolare con riferimento alla CTU sui documenti 10 e 11 per i quali si ribadisce ogni contestazione in quanto assolutamente inidonei ad essere mezzo di prova e che controparte definisce rendicontazione anno 2018
11 svolgendo un riferimento non a note di trasmissione ma ad un presunto messaggio whatsapp che come tale non ha alcun valore probante. Lo stesso dicasi per la relazione a firma del Dott. del quale non si conosce la Per_2
specializzazione quindi la competenza professionale che nulla di rilevo aggiunge se non una dissertazione per escludere che si tratti di un fondo di dotazione e che l'associazione esistente non è un ETS e giunge solo nelle ultime righe e a suo dire per esclusione a configurarla come contributo senza aggiungere altro ma dimenticandosi di notare che la Confederazione UIL non
è certamente associata né lo è mai stata a . Il tutto con CP_8 CP_4
vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.>>
§ 4. 2– In data 18 novembre 2020 veniva aperto il sub-procedimento per la trattazione dell'istanza di inibitoria in via anticipata. Con ordinanza dell'11 dicembre 2020 la Corte accoglieva l'istanza e sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del tribunale di Roma n. 9086/2020 del 14/10/2020.
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 19 febbraio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
§ 4.4 – In data 3 agosto 2023 si costituiva
[...]
quale incorporante Parte_1
dell ONroparte_1
facendone proprie le difese e le conclusioni.
[...]
§ 4.4 – All'udienza del 13 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Hanno depositato comparsa conclusionale i difensori delle parti ed il difensore di parte appellante anche memoria di replica.
12 In data 4 settembre 2025 il fascicolo risulta rimesso alla Corte per la decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene quattro motivi.
§ 5.1 –Con il primo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 1362 e ss., 2697 c.c.>> gli appellanti censuravano l'ordinanza di primo grado per non avere il Tribunale correttamente applicato le norme e la giurisprudenza relative all'onere probatorio in tema di contratto di mutuo. Deducevano che l'appellata avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza in capo a essi appellanti dell'obbligo di restituire la somma, che non si era trattato di un contratto di mutuo e che in alcuna clausola era previsto l'obbligo restitutorio, ma che l'unica condizione era costituita dagli scopi da perseguire mediante la somma ricevuta, ossia favorire lo sviluppo della UIL nel territorio nazionale e la diffusione dei principi da essa previsti. Sostenevano, pertanto, che il primo Giudice aveva omesso di considerare l'espressa volontà contrattuale. Eccepivano, inoltre, che neppure dalle causali dei bonifici effettuati poteva trarsi la natura di prestito o mutuo, posto che esse erano denominate < straordinario >> o << fondo di dotazione >>. Sostenevano che si era trattato di un'attribuzione patrimoniale destinata al perseguimento dello scopo, senza alcun obbligo restitutorio. Mancando sia l'obbligo restitutorio sia la corrispettività, il contratto andava inquadrato nei contratti a titolo gratuito non donativo, mancando lo spirito di liberalità, a causa dell'esistenza di uno scopo da perseguire e, dunque, di un interesse da parte dell'appellata.
ONestavano l'affermazione del Tribunale secondo cui non era stata provata l'esistenza di una causa giustificatrice della pretesa di ritenzione delle somme. Sostenevano, infine, che il Tribunale aveva applicato un'indebita inversione dell'onere probatorio allorché aveva affermato che essi appellanti
13 erano tenuti a fornire la prova contraria dell'esistenza di un contratto di mutuo. Deducevano di aver adempiuto allo scopo per il quale il contributo straordinario era stato erogato : << al fine di implementare la propria attività sul territorio, diffondere l'attività sindacale e perseguire i valori e gli obiettivi comuni con quelli della >> in quanto risultava documentato che essa CP_4
<< in poco meno di 6 mesi (dall'agosto 2018 al gennaio CP_4
2019) essa ha visto accrescere il numero dei propri iscritti, da 0 a 255021, così come delle proprie sedi territoriali provinciali (n. 31) e regionali (n. 4), mediante l'attività sindacale realizzata (es. congressi, ecc.)>>; così come le modalità di utilizzo della predetta somma potevano evincersi dal rendiconto ON consegnato alla dal tesoriere sig. in data 20.03.2019 su Tes_1
ON richiesta del tesoriere di e segnatamente: < all'esercizio 2018 sono così rappresentate: ▪ euro 54.589,83 per spese di funzionamento relative alla struttura nazionale;
▪ euro 124.309,29 per spese e contributi per la costituzione delle strutture territoriali;
▪ euro 16.104,99 per spese di rappresentanza, assemblee, convegni e riunioni;
▪ euro 3.977,95 per spese di cancelleria;
▪ euro 703,70 per spese varie;
▪ euro 86,79 per spese per competenze, commissioni e bolli di conto corrente;
per un totale complessivo di € 199.772,55, pari alla somma inizialmente erogata >>
§ 5.2 –Con il secondo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 1362 e ss., 2697 e 1818 c.c.; motivazione insufficiente e illogica >> censuravano l'ordinanza di primo grado in quanto, posta l'erroneità della qualificazione giuridica del rapporto inter partes quale contratto di mutuo e non potendo la fattispecie in esame essere sussunta in un contratto di mutuo, alcun termine doveva essere determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1817 cod. civ. Con ulteriore profilo evidenziavano la carenza di motivazione sul punto, posto che la fissazione del termine doveva avvenire all'esito di una valutazione delle circostanze concrete del rapporto, nel contraddittorio tra le parti.
14 § 5.3 –Con il terzo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 1183, 1817 e 1957 c.c.; motivazione manifesta illogica e contraddittoria >> censuravano l'ordinanza in quanto il Tribunale, dopo aver correttamente evidenziato che l'obbligazione solidale ex art. 38 cod. civ. assume i connotati della fideiussione e trova per essa applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 1957 cod. civ., aveva erroneamente ritenuto che ON
non fosse decaduta dalla proposizione della domanda restitutoria sul presupposto che detto termine potesse decorrere solamente dal termine di adempimento fissato dalle parti – ipotesi che non ricorreva nel caso di specie
– oppure dal giudice, ipotesi questa applicabile al caso di specie.
Lamentavano la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in quanto il ragionamento del tribunale avrebbe implicato, per l'ipotesi in cui le parti non avessero fissato il termine, che, qualora il termine decadenziale venisse ricondotto a quello fissato dal giudice finirebbe per coincidere con il momento in cui l'azione era già stata esercitata. Affermavano che il creditore avrebbe dovuto introdurre l'azione risarcitoria entro il termine di sei mesi, termine che non era stato rispettato in quanto l'ultimo bonifico era stato effettuato in data 5/12/2018, mentre il ricorso era stato depositato in data
4/06/2020. Con ulteriore profilo evidenziavano che, anche ove si volesse far decorrere il termine dall'effettiva conoscenza da parte dell'appellata dell'utilizzo delle somme, esso era comunque spirato, in quanto detta conoscenza era intervenuta in data 20/03/2019, tramite l'apprensione della rendicontazione. Deducevano, infine, che neppure la diffida del 16/09/2019 poteva soccorrere, non assumendo essa valore di istanza giudiziale ex art. 1957 c.c. Eccepivano che l'appellata non aveva richiesto al Giudice di fissare un termine ex art. 1817 c.c.
§ 5.4 –Con il quarto motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 81 c.p.c.; motivazione contraddittoria >> censuravano l'ordinanza per avere il Tribunale ritenuto irrilevante, ai fini dell'art. 38 cod.
15 civ. accertare l'identità del soggetto che aveva effettivamente provveduto ad utilizzare le somme erogate dall'appellata, sul presupposto che il contratto era stato sottoscritto dal Dott. nella sua veste di legale rappresentante PT
della . Al riguardo, rilevavano che il Giudice di primo grado ONroparte_4
aveva erroneamente ritenuto che il dr. fosse il rappresentante di PT
, denominazione assunta solo in seguito. In secondo luogo, ONroparte_1
censuravano il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 4747 del
2020, in quanto enunciata in relazione ad un'obbligazione tributaria.
Sostenevano che, al contrario di quanto statuito nell'ordinanza, era dirimente accertare chi fosse il soggetto che aveva svolto l'attività contabile e bancaria per l'ente e non limitarsi, come aveva fatto il primo giudice, a valutare solo la posizione astrattamente assunta nella compagine sociale in ragione della posizione ricoperta. Richiamavano il principio che per l'ipotesi, come quella in esame, in cui venisse invocata la responsabilità della persona fisica sarebbe stato necessario provare la concreta attività da questa svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente come sancito dalla Suprema Corte con le pronunce n.24874/2019, 26290/2007.
§ 6 – questioni preliminari
Giova premettere che parte appellata ha chiesto la conferma dell'ordinanza di prime cure avendo affermato (pag. 15 della comparsa di costituzione nel presente grado) che: << sulla qualificazione giuridica di tale negozio come prestito, destinato ad uno scopo, non può esservi alcun dubbio. Infatti, ON escludendo che vi sia stato un intento liberale in capo alla , l'unica fattispecie giuridica delineabile nel caso di specie è appunto il mutuo di scopo e, a tale riguardo, la ricorrente in primo grado ha dimostrato non solo gli elementi costitutivi della domanda e pertanto l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivava l'obbligo della vantata
16 restituzione>> e avendo addotto che l'importo veniva messo a disposizione e non donato, con uno scopo preciso ovvero quello di valorizzare e diffondere l'attività sindacale sul territorio e perseguire obiettivi comuni con ON quelli della . Ed ancora << Che tale negozio non fosse una liberalità ma un prestito si deduce poi chiaramente anche dalla circostanza che le somme ONr messe a disposizione di venivano inserite nel bilancio annuale della ON
con l'indicazione di crediti nei confronti di andando CP_4
altresì a completare la redazione del bilancio 2018 con tale qualificazione e indicazione della posta nell'ambito dei crediti da riscuotere della
Confederazione>>
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento dei restanti.
Giova premettere che il Tribunale ha asserito <
l'obbligo restitutorio non ha fornito la prova della esistenza tra le parti di una causa giustificatrice della sua pretesa di ritenzione delle somme pacificamente erogatele dalla ricorrente (…) non avendo prospettato la sussistenza di una causa di liberalità, né la pregressa esistenza di un proprio credito da porre in compensazione con l'avversa pretesa avendo qualificato la datio della somma (…) quale contributo alla sua attività, senza tuttavia addurre argomenti idonei a paralizzare l'avversa pretesa di restituzione del tantundem>>
Tale passo motivazionale risulta attinto da specifica critica con il motivo in esame sotto il profilo della erroneità della statuizione – da cui è poi dipeso l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo mutuato – per violazione dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori in tema di mutuo.
17 Va altresì evidenziato che risulta trascorso in giudicato il passo motivazionale in cui il tribunale ha escluso l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 37 cod. civ. secondo il quale: << i contributi degli associati costituiscono il fondo comune e non può richiedersene la restituzione finché dura l'associazione, non essendo la ricorrente un'associata della resistente>>.
Lo scrutinio a cui è chiamata la Corte concerne la valutazione circa la corretta applicazione del riparto dell'onere probatorio.
Orbene, il tribunale ha correttamente richiamato, ma malamente applicato, il principio di diritto enunciato da Cass. n. 30944/2018: < somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.>>
La convenuta in primo grado ha ammesso di aver ricevuto la dazione ed ha opposto che non risultava pattuito alcun obbligo di restituzione essendo quell'importo stato erogato per l'utilizzo – concordato da esse parti stipulanti
– da parte di il perseguimento degli scopi puntualmente Parte_4
18 ON previsti nella scrittura privata inter partes del 2 agosto 2018 << art.2 “ la metterà a disposizione della un fondo di dotazione pari ad ONroparte_4
€. 200.000,00 (duecentomila/00) che dovranno essere impiegati dalla medesima al fine di implementare la propria attività sul ONroparte_4
territorio, diffondere l'attività sindacale e perseguire i valori e gli obiettivi comuni con quelli della ”.>> ONroparte_2
La statuizione di prime cure è quindi conforme al principio giurisprudenziale che ha richiamato nella parte in cui ha rilevato che l'allegazione del convenuto circa l'esistenza di un titolo diverso non costituiva eccezione in senso sostanziale e non valeva ad invertire l'onere della prova;
ma, contraddicendosi, non ha dato applicazione al principio, pure enunciato, che l'eccezione di parte convenuta lasciava inalterato l'onere di parte ricorrente ON e quindi di di provare, in modo rigoroso, gli elementi costitutivi del mutuo e della connessa pattuizione restitutoria.
ON
risultava onerata della prova, rigorosa, circa l'assunzione dell'impegno restitutorio da parte di poi CP_4 CP_9
Il principio che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione è consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente ricordato che detto rigore risiede nel fatto che: << l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto
19 (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009;
Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del
24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003).>>
Il motivo di gravame coglie quindi nel segno nella parte in cui lamenta l'errore compiuto dal primo giudice nell'individuare la parte onerata della prova della dovutezza della restituzione in quanto, a fronte dell'allegazione da parte dell'accipiens di una causale alternativa – anche ove non dimostrata
- sarebbe stato sempre onere dell'asserita mutuante fornire la dimostrazione del titolo in forza del quale rivendicava la restituzione della somma indicata, non potendosi invertire l'onere della prova e, quindi, porre a carico dell'accipiens l'onere di dimostrare di poter legittimamente trattenere l'importo e di non doverlo restituire.
La Suprema Corte anche in recenti arresti ha ribadito: < per quanto anzidetto, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2,
20 Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del
22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 06/07/2001).>> La Suprema Corte con la pronuncia n. 8829/2023 ha chiarito i limiti entro i quali il principio sopra esposto non trova applicazione: < Il suddetto principio non è applicabile solo laddove l'accipiens non abbia eccepito un diverso titolo della dazione di denaro, non implicante una obbligazione restitutoria, bensì un diverso titolo, che comunque implicherebbe un'obbligazione restitutoria
(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8216 del 24/05/2012). Solo allorché il convenuto avesse addotto altra causale comunque implicante l'obbligo restitutorio in favore dell'attrice, sull'accipiens sarebbe gravato, in forza dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare di aver restituito il denaro >>
Ebbene, la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione. Nella fattispecie in esame, l'accipiens ha dedotto una specifica causa che legittima essa a trattenere la CP_4
somma ricevuta ed esattamente individuata nell'obbligo di destinare quello specifico importo al perseguimento degli scopi previsti nella scrittura
“ incentivare, sponsorizzare e incrementare l'attività sindacale della medesima associazione” avendo dimostrato di aver utilizzato l'intero importo per detti scopi come da n. 6 bonifici effettuati nel periodo 13 settembre – 5 dicembre 2018, oggetto di rendiconto effettuato in favore di ON
nel marzo 2019, rimasto incontestato.
Si osserva che la Suprema Corte ha ripetutamente raccomandato al giudice di merito di argomentare con cautela il rigetto della domanda di restituzione, invitando a tener conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del
08/10/2021; Sez. 3, Sentenza n. 17050 del 28/07/2014), ma ha al contempo
21 chiarito che:<< il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che autorizzi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Pertanto, allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare – il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.>>, fattispecie quest'ultima che non ricorre nel caso di specie avendo sviluppato un'allegazione CP_4
difensiva di segno contrario, puntuale e debitamente documentata, che imponeva a parte ricorrente la dimostrazione rigorosa della sussistenza del patto di restituzione, patto che non può ritenersi integrato, nemmeno in via ON presuntiva, sulla sola iscrizione a bilancio da parte di del contributo volontario erogato. Occorre al riguardo rilevare che per giurisprudenza costante, le scritture contabili, al di fuori dei rapporti tra imprenditori, possono fare prova a favore dell'imprenditore solo in concorso con altre risultanze (cfr. Cass. n. 28217/2023) e, nel caso in esame, non risulta sul punto allegazione di sorta.
22 L'ordinanza va quindi integralmente riformata e va rigettata la domanda proposta con il ricorso depositato il 18 maggio 2020.
§ 8. – La riforma dell'impugnata ordinanza comporta la rimodulazione delle ON spese di lite all'esito della soccombenza finale di;
esse vengono liquidate, per entrambi i gradi, sulla base dello scaglione di valore della domanda (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
, in persona del Segretario ONroparte_1
Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_5 PT
ed ora
[...] Parte_1
, in persona del Segretario Generale e legale
[...]
rappresentante pro tempore quale incorporante dell
[...]
, nonché da ONroparte_1
nei confronti di contro Parte_2 ONroparte_2
l'ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9086/2020 pubblicata in data 14/10/2020 rep. n. 14178/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda proposta da
[...]
con il ricorso depositato il 18 maggio ONroparte_2
2020;
2. Condanna alla rifusione delle ONroparte_2
spese del doppio grado del giudizio in favore di controparte che liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. 23 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile della Corte d'appello di Roma del giorno 26 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5766 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), quale incorporante
[...] P.IVA_1
dell ONroparte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., e (c.f. ), Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv.to Gaetano Viciconte in virtù di procura
1 allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona ONroparte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Rago in virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado per ogni stato e grado del giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Giovanni Antonelli n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n.
9086/2020 del 14/10/2020 rep. n. 14178/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 25430/2020 R.G
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'ordinanza impugnata: << La ONroparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso
[...]
proposto ex art. 702-bis c.p.c. in data 18/5/2019, agiva in giudizio avverso in persona del legale rappresentante pro ONroparte_1
tempore, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_2
all'Ecc.mo Tribunale adito previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine di notifica alle controparti ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. contrariis reiectis: a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'importo di euro Parte_3
200.000,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuto dalla - e dal suo legale rappresentante ONroparte_3
quest'ultimo ai sensi dell'articolo 38 c.c., con il vincolo Parte_2
2 della solidarietà relativamente al prestito ricevuto. b) Per effetto dell'accertamento di cui alla lettera a) che precede condannare con il vincolo della solidarietà passiva la e il signor ONroparte_3 PT
al pagamento della somma di euro 200.000,00 ovvero la somma
[...]
maggiore o minore ritenuta di giustizia o anche da liquidarsi secondo equità
o comunque in via subordinata al minor importo che dovesse essere ritenuto dovuto dall'Ill.mo Giudice oltre interessi dalla data della diffida o da altra ritenuta di giustizia. c) Con vittoria e spese onorari e spese generali oltre iva e cpa”. La ricorrente deduceva: - che l'associazione denominata
[...]
costituita in data 2/8/2018 e ONroparte_4
rappresentata da appartenenti alla Polizia di Stato, tra cui Parte_2
nel mese di settembre 2018, con scrittura sottoscritta dalle parti, si era impegnata a concedere un prestito di € 200.000,00 in favore della
[...]
, la cui denominazione era successivamente mutata in CP_4 [...]
entro il 31/12/2018, per favorire la ONroparte_1
partenza del nuovo soggetto, come previsto dall'art. 2 del citato accordo;
- che, in esecuzione della scrittura privata sopra citata, erano stati eseguiti i seguenti bonifici: in data 12/9/2018 per € 30.000,00 in data 18/9/2018 per €
30.000,00 in data 15/10/2018 per € 40.000,00 in data 19/11/2018 per €
30.000,00 in data 29/11/2018 per € 35.000,00 in data 5/12/2018 per €
35.000,00; - che, a conferma della qualificazione come prestito del rapporto sotteso al versamento delle somme di cui sopra, le stesse erano state inserite nel bilancio annuale della UIL con indicazione di crediti nei confronti di
[...]
, da riscuotere;
- che la scrittura privata stipulata a settembre 2018, CP_4
portante il prestito di € 200.000,00, era stata sottoscritta da Parte_2
segretario nazionale e legale rappresentante della resistente, responsabile in solido con l'associazione, ai sensi dell'articolo 38 c.c., sia in quanto legale rappresentante della controparte, sia in quanto firmatario della scrittura e forse anche utilizzatore della somma mutuata;
- che la resistente aveva
3 proseguito la sua attività, separandosi sostanzialmente dalla ricorrente e si era opposta alla restituzione della somma mutuata, sul presupposto che non si sarebbe trattato di un prestito, ma della dazione di un importo per consentire l'avvio dell'attività dell'associazione, senza tuttavia contestare di aver ricevuto le somme controverse. La ONroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
costituitasi con memoria del 2/10/2020, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea verso per effetto della decadenza ex art. Parte_2
1957 c.c., chiedendo, altresì, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese di lite. La parte resistente esponeva: - che in data 2/8/2018 era stata costituita la , nuovo soggetto sindacale, al fine di ONroparte_4
rappresentare, in ogni campo e nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione od organizzazione economico-sociale, gli appartenenti alla
Polizia di Stato;
- che tale organismo sindacale era nato sotto l'egida della e, in virtù di tale peculiare rapporto, al fine di dare un Parte_3
contributo effettivo all'attività della nuova organizzazione sindacale, la
[...]
e la avevano stipulato una scrittura privata con CP_5 ONroparte_4
cui avevano previsto la costituzione di un fondo di dotazione pari ad € ON 200.000,00, che la avrebbe versato in favore dell'organizzazione sindacale appena costituita;
- di essersi adoperata per promuovere l'azione sindacale su tutto il territorio, tanto che dall'agosto 2018 (data di costituzione della resistente) al dicembre 2018 (data finale di erogazione del fondo), erano state costituite n. 31 strutture provinciali e n. 4 regionali, per un totale di circa n. 2550 iscritti;
- che le parti avevano proceduto alla sottoscrizione di altre due scritture private, con cui la aveva riconosciuto al Parte_3
nuovo sindacato l'assegnazione di un dominio internet, che consentiva di avere un sito web e la concessione dell'uso del logo e dell'acronimo
[...]
; - che il 16/1/2019 la UIL aveva richiesto alla la CP_4 ONroparte_4
rendicontazione degli “stanziamenti” erogati, che era stata puntualmente
4 fornita dal referente della resistente, in data 20/3/2019; - che i Tes_1
rapporti tra la e la erano mutati a seguito di ONroparte_4 Parte_3
varie divergenze occorse, come risultava dal comunicato del 23/6/2019 inviato dall'odierna resistente dopo la celebrazione del Congresso della ON
del 15/4/2019, quindi la aveva costituito un nuovo ONroparte_4
sindacato avallato dalla stessa, ossia l , nel giugno 2019 e con circolare CP_6
del luglio 2019 aveva disconosciuto tutti i sindacati di polizia di riferimento ON
, tra cui la resistente;
- che la , al fine di continuare ONroparte_4
autonomamente il proprio percorso sindacale, aveva mutato la denominazione in quella attuale, ONroparte_7
ON ; - che, con diffida del 16/9/2019, la aveva richiesto alla
[...]
[...]
la restituzione della somma erogata spontaneamente in favore di CP_4
quest'ultima, configurandola per la prima volta quale “prestito”. Tanto premesso, la resistente deduceva che la somma complessiva di € 200.000,00 non le era stata erogata a titolo di finanziamento, né quale fondo di dotazione, bensì quale “contributo”, versato per particolari destinazione e finalità e che nessun valore probatorio potesse essere attribuito all'iscrizione in bilancio della parte ricorrente di tale somma quale credito, trattandosi di un'appostazione unilaterale. Evidenziava che la è una ONroparte_4
associazione non riconosciuta;
pertanto, il fondo di dotazione non è un requisito costitutivo della stessa. Deduceva che nessun valore di riconoscimento di debito può essere attribuito alla comunicazione del
14/10/2019 a firma del difensore della . Il premesso ONroparte_4 PT
di essere stato convenuto in giudizio in qualità di segretario generale della all'epoca dei fatti e coobbligato in via solidale ex art. 38 ONroparte_4
c.c. per la pretesa restitutoria, eccepiva l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e a propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta
5 non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'ente e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi, dando atto che la concreta attività contabile e bancaria, compresi i prelievi sul conto corrente bancario, nonché il controllo contabile su tali somme era svolto solo ON dal tesoriere in carica all'epoca dei fatti, indicato dalla in Vittorio
Costantini. I resistenti concludevano, quindi, come in epigrafe, chiedendo, altresì, la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 9086/2020 del 14/10/2020 rep. n. 14178/2020 così statuiva: << DICHIARA tenuti e, per l'effetto, CONDANNA l' ONroparte_1
- e al pagamento in favore della
[...] Parte_2 [...]
della somma di € 200.000,00, oltre agli interessi come ONroparte_2
per legge dal 1°/10/2020 al saldo;
CONDANNA l
[...]
e a rifondere alla controparte ONroparte_1 Parte_2
le spese processuali, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale ed € 406,50 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' appena il caso di osservare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Con particolare riferimento ai rapporti di mutuo, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la
6 richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Venendo al caso di specie, è comprovato il credito vantato dalla ricorrente, essendo documentale che la
[...]
, con scrittura privata priva di data, premesso di voler ONroparte_2
valorizzare l'attività sindacale nel settore della polizia e della sicurezza svolta sul territorio e che il 2/8/2018 era stata costituita l'associazione sindacale denominata ONroparte_4
ON riconosciuta dalla Segreteria Confederale della ai sensi dell'art. 4, co.
IV, dello statuto, ha posto a disposizione della resistente “un fondo di dotazione”, al fine di incentivare, sponsorizzare ed incrementare l'attività sindacale della resistente, pari ad € 200.000,00, da impiegarsi per implementare la presenza sul territorio dell'associazione sindacale, da versarsi entro il mese di dicembre 2018. Ebbene, la datio della somma a titolo di fondo di dotazione non può che essere ricondotta nell'ambito del mutuo, trattandosi di un esborso versato al fine di agevolare la neocostituita organizzazione sindacale nella fase iniziale della sua attività e di favorirne l'organizzazione e il radicamento sul territorio, in un'ottica non riconducibile alla causa di liberalità, ma finalizzata al sostentamento dell'attività della resistente nella fase iniziale della sua attività, affinché potesse perseguire la sua funzione di rappresentanza sindacale degli appartenenti alla Polizia di
Stato. La resistente, inoltre, pur contestando l'obbligo restitutorio, non ha
7 fornito la prova della esistenza tra le parti di una causa giustificatrice della sua pretesa di ritenzione delle somme pacificamente erogatele dalla ricorrente per complessivi € 200.000,00, in forza della scrittura privata sopra menzionata, non avendo prospettato la sussistenza di una causa di liberalità, né la pregressa esistenza di un proprio credito da porre in compensazione con l'avversa pretesa, avendo invece qualificato la datio della somma di €
200.000,00 quale “contributo” alla sua attività, senza tuttavia addurre argomenti idonei a paralizzare l'avversa pretesa di restituzione del tantundem. Non è, inoltre, applicabile l'art. 37 c.c., secondo cui i contributi degli associati costituiscono il fondo comune e non può chiedersene la restituzione finché dura l'associazione, non essendo la ricorrente un'associata della resistente. La ha pertanto ONroparte_2
diritto alla restituzione della somma di € 200.000,00 mutuata alla controparte. Quanto al termine, che non è stato fissato dalle parti, deve applicarsi l'art. 1817 c.c., che ne prevede la fissazione da parte del giudice: ebbene, nella specie si ritiene congruo fissare il termine del 30/9/2020 per la restituzione della somma controversa, avuto riguardo all'entità dell'importo erogato, alle ragioni sottese alla sua datio ed ai rapporti inter partes. PT
eccepisce la decadenza della ricorrente dal diritto alla restituzione
[...]
della somma di cui al ricorso ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva, invocando all'uopo l'art. 38 c.c., secondo cui delle obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute rispondono, in solido con queste ultime, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, non essendo sufficiente al riguardo la qualifica di legale rappresentante dell'ente. Le eccezioni sono prive di pregio. Quanto all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., giova richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne (neppure in parte) un debito proprio
8 dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione
(cfr. Cass. civ. n. 25748 del 24/10/2008; Cass. civ. n. 19486 del 10/09/2009).
La responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione, inoltre, è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale
(e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore (cfr. Cass. civ. n. 12508 del 17/06/2015). Nel caso in esame, non avendo le parti fissato un termine per la restituzione della somma mutuata, non può ritenersi che la ricorrente sia decaduta dal potere di chiedere la restituzione del tantundem all'obbligato in via solidale ai sensi dell'art. 1957 c.c. Non vale in contrario richiamare la giurisprudenza, condivisa dall'adito giudicante, secondo cui la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. civ. n. 14345 del 19/06/2009). Osserva al riguardo il giudicante che la decorrenza del termine di prescrizione del diritto del mutuante alla restituzione della somma mutuata non coincide con la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. entro cui il creditore deve attivarsi nei confronti del debitore o del coobbligato, postulando la
9 decorrenza di quest'ultimo termine la sua preventiva fissazione da parte dei contraenti o del giudice. È parimenti infondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva di Nelle associazioni non Parte_2
riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente (cfr. Cass. civ. n. 4747 del 24/02/2020). Nella specie, il non soltanto era, all'epoca della stipulazione del mutuo su PT
cui si controverte, legale rappresentante della
[...]
, ma ha sottoscritto la scrittura privata da cui ONroparte_1
discende la pretesa creditoria attorea, pertanto risponde in solido con l'ente, non rilevando al riguardo l'individuazione dei soggetti che, dopo la datio della somma, l'abbiano concretamente gestita. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.>>
§ 4. – Hanno proposto appello ONroparte_1
e formulando quattro motivi di gravame, di
[...] Parte_2
seguito illustrati;
avanzavano istanza di inibitoria e rassegnavano le seguenti conclusioni:<< annullare e/o riformare l'ordinanza n. cronol. 9086/2020 emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Roma – Sezione
XVII Civile, in persona del Giudice Dott. Tommaso Martucci, in data
14.10.2020, depositata in data 14.10.2020 e comunicata dalla cancelleria in data 15.10.2020, nel giudizio ex art. 702-bis c.p.c. inter partes R.G. n.
25430/2020; e per l'effetto: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dalla nei confronti ONroparte_2
10 del Dott. quale coobbligato in via solidale della Parte_2 [...]
(oggi ai sensi dell'art. 38 c.c., stante CP_4 ONroparte_1
l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente in primo grado nei confronti degli odierni comparenti in quanto totalmente destituite in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
in via istruttoria: si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad estrarre il contenuto dei messaggi di cui ai documenti n. 10 e n. 11 dalle seguenti utenze telefoniche, tra loro a confronto: - con riferimento al doc. n. 10: utenza telefonica mobile di proprietà del Dott. (allora Tesoriere della UIL) ed utenza Persona_1
telefonica mobile di proprietà del Dott. - con riferimento Parte_2
al doc. n. 11: utenza telefonica mobile di proprietà del Sig. Vittorio
Costantini (allora Tesoriere della ) e utenza telefonica ONroparte_4
mobile di proprietà del Dott. Con vittoria di spese e Parte_2
competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire ONroparte_2
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< - in via del tutto preliminare: dichiarare inammissibile, infondato e comunque respingere l'appello ex adverso proposto per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
- in ogni caso confermare la condanna della controparte con il vincolo della solidarietà al pagamento in favore della della somma di euro 200.000,00 oltre ONroparte_2
interessi maturati dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
- in via istruttoria: respingere le prove richieste nell'atto di appello, ed in particolare con riferimento alla CTU sui documenti 10 e 11 per i quali si ribadisce ogni contestazione in quanto assolutamente inidonei ad essere mezzo di prova e che controparte definisce rendicontazione anno 2018
11 svolgendo un riferimento non a note di trasmissione ma ad un presunto messaggio whatsapp che come tale non ha alcun valore probante. Lo stesso dicasi per la relazione a firma del Dott. del quale non si conosce la Per_2
specializzazione quindi la competenza professionale che nulla di rilevo aggiunge se non una dissertazione per escludere che si tratti di un fondo di dotazione e che l'associazione esistente non è un ETS e giunge solo nelle ultime righe e a suo dire per esclusione a configurarla come contributo senza aggiungere altro ma dimenticandosi di notare che la Confederazione UIL non
è certamente associata né lo è mai stata a . Il tutto con CP_8 CP_4
vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.>>
§ 4. 2– In data 18 novembre 2020 veniva aperto il sub-procedimento per la trattazione dell'istanza di inibitoria in via anticipata. Con ordinanza dell'11 dicembre 2020 la Corte accoglieva l'istanza e sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del tribunale di Roma n. 9086/2020 del 14/10/2020.
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 19 febbraio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
§ 4.4 – In data 3 agosto 2023 si costituiva
[...]
quale incorporante Parte_1
dell ONroparte_1
facendone proprie le difese e le conclusioni.
[...]
§ 4.4 – All'udienza del 13 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Hanno depositato comparsa conclusionale i difensori delle parti ed il difensore di parte appellante anche memoria di replica.
12 In data 4 settembre 2025 il fascicolo risulta rimesso alla Corte per la decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene quattro motivi.
§ 5.1 –Con il primo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 1362 e ss., 2697 c.c.>> gli appellanti censuravano l'ordinanza di primo grado per non avere il Tribunale correttamente applicato le norme e la giurisprudenza relative all'onere probatorio in tema di contratto di mutuo. Deducevano che l'appellata avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza in capo a essi appellanti dell'obbligo di restituire la somma, che non si era trattato di un contratto di mutuo e che in alcuna clausola era previsto l'obbligo restitutorio, ma che l'unica condizione era costituita dagli scopi da perseguire mediante la somma ricevuta, ossia favorire lo sviluppo della UIL nel territorio nazionale e la diffusione dei principi da essa previsti. Sostenevano, pertanto, che il primo Giudice aveva omesso di considerare l'espressa volontà contrattuale. Eccepivano, inoltre, che neppure dalle causali dei bonifici effettuati poteva trarsi la natura di prestito o mutuo, posto che esse erano denominate < straordinario >> o << fondo di dotazione >>. Sostenevano che si era trattato di un'attribuzione patrimoniale destinata al perseguimento dello scopo, senza alcun obbligo restitutorio. Mancando sia l'obbligo restitutorio sia la corrispettività, il contratto andava inquadrato nei contratti a titolo gratuito non donativo, mancando lo spirito di liberalità, a causa dell'esistenza di uno scopo da perseguire e, dunque, di un interesse da parte dell'appellata.
ONestavano l'affermazione del Tribunale secondo cui non era stata provata l'esistenza di una causa giustificatrice della pretesa di ritenzione delle somme. Sostenevano, infine, che il Tribunale aveva applicato un'indebita inversione dell'onere probatorio allorché aveva affermato che essi appellanti
13 erano tenuti a fornire la prova contraria dell'esistenza di un contratto di mutuo. Deducevano di aver adempiuto allo scopo per il quale il contributo straordinario era stato erogato : << al fine di implementare la propria attività sul territorio, diffondere l'attività sindacale e perseguire i valori e gli obiettivi comuni con quelli della >> in quanto risultava documentato che essa CP_4
<< in poco meno di 6 mesi (dall'agosto 2018 al gennaio CP_4
2019) essa ha visto accrescere il numero dei propri iscritti, da 0 a 255021, così come delle proprie sedi territoriali provinciali (n. 31) e regionali (n. 4), mediante l'attività sindacale realizzata (es. congressi, ecc.)>>; così come le modalità di utilizzo della predetta somma potevano evincersi dal rendiconto ON consegnato alla dal tesoriere sig. in data 20.03.2019 su Tes_1
ON richiesta del tesoriere di e segnatamente: < all'esercizio 2018 sono così rappresentate: ▪ euro 54.589,83 per spese di funzionamento relative alla struttura nazionale;
▪ euro 124.309,29 per spese e contributi per la costituzione delle strutture territoriali;
▪ euro 16.104,99 per spese di rappresentanza, assemblee, convegni e riunioni;
▪ euro 3.977,95 per spese di cancelleria;
▪ euro 703,70 per spese varie;
▪ euro 86,79 per spese per competenze, commissioni e bolli di conto corrente;
per un totale complessivo di € 199.772,55, pari alla somma inizialmente erogata >>
§ 5.2 –Con il secondo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 1362 e ss., 2697 e 1818 c.c.; motivazione insufficiente e illogica >> censuravano l'ordinanza di primo grado in quanto, posta l'erroneità della qualificazione giuridica del rapporto inter partes quale contratto di mutuo e non potendo la fattispecie in esame essere sussunta in un contratto di mutuo, alcun termine doveva essere determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1817 cod. civ. Con ulteriore profilo evidenziavano la carenza di motivazione sul punto, posto che la fissazione del termine doveva avvenire all'esito di una valutazione delle circostanze concrete del rapporto, nel contraddittorio tra le parti.
14 § 5.3 –Con il terzo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 1183, 1817 e 1957 c.c.; motivazione manifesta illogica e contraddittoria >> censuravano l'ordinanza in quanto il Tribunale, dopo aver correttamente evidenziato che l'obbligazione solidale ex art. 38 cod. civ. assume i connotati della fideiussione e trova per essa applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 1957 cod. civ., aveva erroneamente ritenuto che ON
non fosse decaduta dalla proposizione della domanda restitutoria sul presupposto che detto termine potesse decorrere solamente dal termine di adempimento fissato dalle parti – ipotesi che non ricorreva nel caso di specie
– oppure dal giudice, ipotesi questa applicabile al caso di specie.
Lamentavano la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in quanto il ragionamento del tribunale avrebbe implicato, per l'ipotesi in cui le parti non avessero fissato il termine, che, qualora il termine decadenziale venisse ricondotto a quello fissato dal giudice finirebbe per coincidere con il momento in cui l'azione era già stata esercitata. Affermavano che il creditore avrebbe dovuto introdurre l'azione risarcitoria entro il termine di sei mesi, termine che non era stato rispettato in quanto l'ultimo bonifico era stato effettuato in data 5/12/2018, mentre il ricorso era stato depositato in data
4/06/2020. Con ulteriore profilo evidenziavano che, anche ove si volesse far decorrere il termine dall'effettiva conoscenza da parte dell'appellata dell'utilizzo delle somme, esso era comunque spirato, in quanto detta conoscenza era intervenuta in data 20/03/2019, tramite l'apprensione della rendicontazione. Deducevano, infine, che neppure la diffida del 16/09/2019 poteva soccorrere, non assumendo essa valore di istanza giudiziale ex art. 1957 c.c. Eccepivano che l'appellata non aveva richiesto al Giudice di fissare un termine ex art. 1817 c.c.
§ 5.4 –Con il quarto motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 81 c.p.c.; motivazione contraddittoria >> censuravano l'ordinanza per avere il Tribunale ritenuto irrilevante, ai fini dell'art. 38 cod.
15 civ. accertare l'identità del soggetto che aveva effettivamente provveduto ad utilizzare le somme erogate dall'appellata, sul presupposto che il contratto era stato sottoscritto dal Dott. nella sua veste di legale rappresentante PT
della . Al riguardo, rilevavano che il Giudice di primo grado ONroparte_4
aveva erroneamente ritenuto che il dr. fosse il rappresentante di PT
, denominazione assunta solo in seguito. In secondo luogo, ONroparte_1
censuravano il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 4747 del
2020, in quanto enunciata in relazione ad un'obbligazione tributaria.
Sostenevano che, al contrario di quanto statuito nell'ordinanza, era dirimente accertare chi fosse il soggetto che aveva svolto l'attività contabile e bancaria per l'ente e non limitarsi, come aveva fatto il primo giudice, a valutare solo la posizione astrattamente assunta nella compagine sociale in ragione della posizione ricoperta. Richiamavano il principio che per l'ipotesi, come quella in esame, in cui venisse invocata la responsabilità della persona fisica sarebbe stato necessario provare la concreta attività da questa svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente come sancito dalla Suprema Corte con le pronunce n.24874/2019, 26290/2007.
§ 6 – questioni preliminari
Giova premettere che parte appellata ha chiesto la conferma dell'ordinanza di prime cure avendo affermato (pag. 15 della comparsa di costituzione nel presente grado) che: << sulla qualificazione giuridica di tale negozio come prestito, destinato ad uno scopo, non può esservi alcun dubbio. Infatti, ON escludendo che vi sia stato un intento liberale in capo alla , l'unica fattispecie giuridica delineabile nel caso di specie è appunto il mutuo di scopo e, a tale riguardo, la ricorrente in primo grado ha dimostrato non solo gli elementi costitutivi della domanda e pertanto l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivava l'obbligo della vantata
16 restituzione>> e avendo addotto che l'importo veniva messo a disposizione e non donato, con uno scopo preciso ovvero quello di valorizzare e diffondere l'attività sindacale sul territorio e perseguire obiettivi comuni con ON quelli della . Ed ancora << Che tale negozio non fosse una liberalità ma un prestito si deduce poi chiaramente anche dalla circostanza che le somme ONr messe a disposizione di venivano inserite nel bilancio annuale della ON
con l'indicazione di crediti nei confronti di andando CP_4
altresì a completare la redazione del bilancio 2018 con tale qualificazione e indicazione della posta nell'ambito dei crediti da riscuotere della
Confederazione>>
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento dei restanti.
Giova premettere che il Tribunale ha asserito <
l'obbligo restitutorio non ha fornito la prova della esistenza tra le parti di una causa giustificatrice della sua pretesa di ritenzione delle somme pacificamente erogatele dalla ricorrente (…) non avendo prospettato la sussistenza di una causa di liberalità, né la pregressa esistenza di un proprio credito da porre in compensazione con l'avversa pretesa avendo qualificato la datio della somma (…) quale contributo alla sua attività, senza tuttavia addurre argomenti idonei a paralizzare l'avversa pretesa di restituzione del tantundem>>
Tale passo motivazionale risulta attinto da specifica critica con il motivo in esame sotto il profilo della erroneità della statuizione – da cui è poi dipeso l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo mutuato – per violazione dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori in tema di mutuo.
17 Va altresì evidenziato che risulta trascorso in giudicato il passo motivazionale in cui il tribunale ha escluso l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 37 cod. civ. secondo il quale: << i contributi degli associati costituiscono il fondo comune e non può richiedersene la restituzione finché dura l'associazione, non essendo la ricorrente un'associata della resistente>>.
Lo scrutinio a cui è chiamata la Corte concerne la valutazione circa la corretta applicazione del riparto dell'onere probatorio.
Orbene, il tribunale ha correttamente richiamato, ma malamente applicato, il principio di diritto enunciato da Cass. n. 30944/2018: < somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.>>
La convenuta in primo grado ha ammesso di aver ricevuto la dazione ed ha opposto che non risultava pattuito alcun obbligo di restituzione essendo quell'importo stato erogato per l'utilizzo – concordato da esse parti stipulanti
– da parte di il perseguimento degli scopi puntualmente Parte_4
18 ON previsti nella scrittura privata inter partes del 2 agosto 2018 << art.2 “ la metterà a disposizione della un fondo di dotazione pari ad ONroparte_4
€. 200.000,00 (duecentomila/00) che dovranno essere impiegati dalla medesima al fine di implementare la propria attività sul ONroparte_4
territorio, diffondere l'attività sindacale e perseguire i valori e gli obiettivi comuni con quelli della ”.>> ONroparte_2
La statuizione di prime cure è quindi conforme al principio giurisprudenziale che ha richiamato nella parte in cui ha rilevato che l'allegazione del convenuto circa l'esistenza di un titolo diverso non costituiva eccezione in senso sostanziale e non valeva ad invertire l'onere della prova;
ma, contraddicendosi, non ha dato applicazione al principio, pure enunciato, che l'eccezione di parte convenuta lasciava inalterato l'onere di parte ricorrente ON e quindi di di provare, in modo rigoroso, gli elementi costitutivi del mutuo e della connessa pattuizione restitutoria.
ON
risultava onerata della prova, rigorosa, circa l'assunzione dell'impegno restitutorio da parte di poi CP_4 CP_9
Il principio che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione è consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente ricordato che detto rigore risiede nel fatto che: << l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto
19 (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009;
Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del
24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003).>>
Il motivo di gravame coglie quindi nel segno nella parte in cui lamenta l'errore compiuto dal primo giudice nell'individuare la parte onerata della prova della dovutezza della restituzione in quanto, a fronte dell'allegazione da parte dell'accipiens di una causale alternativa – anche ove non dimostrata
- sarebbe stato sempre onere dell'asserita mutuante fornire la dimostrazione del titolo in forza del quale rivendicava la restituzione della somma indicata, non potendosi invertire l'onere della prova e, quindi, porre a carico dell'accipiens l'onere di dimostrare di poter legittimamente trattenere l'importo e di non doverlo restituire.
La Suprema Corte anche in recenti arresti ha ribadito: < per quanto anzidetto, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2,
20 Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del
22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 06/07/2001).>> La Suprema Corte con la pronuncia n. 8829/2023 ha chiarito i limiti entro i quali il principio sopra esposto non trova applicazione: < Il suddetto principio non è applicabile solo laddove l'accipiens non abbia eccepito un diverso titolo della dazione di denaro, non implicante una obbligazione restitutoria, bensì un diverso titolo, che comunque implicherebbe un'obbligazione restitutoria
(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8216 del 24/05/2012). Solo allorché il convenuto avesse addotto altra causale comunque implicante l'obbligo restitutorio in favore dell'attrice, sull'accipiens sarebbe gravato, in forza dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare di aver restituito il denaro >>
Ebbene, la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione. Nella fattispecie in esame, l'accipiens ha dedotto una specifica causa che legittima essa a trattenere la CP_4
somma ricevuta ed esattamente individuata nell'obbligo di destinare quello specifico importo al perseguimento degli scopi previsti nella scrittura
“ incentivare, sponsorizzare e incrementare l'attività sindacale della medesima associazione” avendo dimostrato di aver utilizzato l'intero importo per detti scopi come da n. 6 bonifici effettuati nel periodo 13 settembre – 5 dicembre 2018, oggetto di rendiconto effettuato in favore di ON
nel marzo 2019, rimasto incontestato.
Si osserva che la Suprema Corte ha ripetutamente raccomandato al giudice di merito di argomentare con cautela il rigetto della domanda di restituzione, invitando a tener conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del
08/10/2021; Sez. 3, Sentenza n. 17050 del 28/07/2014), ma ha al contempo
21 chiarito che:<< il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che autorizzi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Pertanto, allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare – il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.>>, fattispecie quest'ultima che non ricorre nel caso di specie avendo sviluppato un'allegazione CP_4
difensiva di segno contrario, puntuale e debitamente documentata, che imponeva a parte ricorrente la dimostrazione rigorosa della sussistenza del patto di restituzione, patto che non può ritenersi integrato, nemmeno in via ON presuntiva, sulla sola iscrizione a bilancio da parte di del contributo volontario erogato. Occorre al riguardo rilevare che per giurisprudenza costante, le scritture contabili, al di fuori dei rapporti tra imprenditori, possono fare prova a favore dell'imprenditore solo in concorso con altre risultanze (cfr. Cass. n. 28217/2023) e, nel caso in esame, non risulta sul punto allegazione di sorta.
22 L'ordinanza va quindi integralmente riformata e va rigettata la domanda proposta con il ricorso depositato il 18 maggio 2020.
§ 8. – La riforma dell'impugnata ordinanza comporta la rimodulazione delle ON spese di lite all'esito della soccombenza finale di;
esse vengono liquidate, per entrambi i gradi, sulla base dello scaglione di valore della domanda (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
, in persona del Segretario ONroparte_1
Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_5 PT
ed ora
[...] Parte_1
, in persona del Segretario Generale e legale
[...]
rappresentante pro tempore quale incorporante dell
[...]
, nonché da ONroparte_1
nei confronti di contro Parte_2 ONroparte_2
l'ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9086/2020 pubblicata in data 14/10/2020 rep. n. 14178/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda proposta da
[...]
con il ricorso depositato il 18 maggio ONroparte_2
2020;
2. Condanna alla rifusione delle ONroparte_2
spese del doppio grado del giudizio in favore di controparte che liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. 23 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile della Corte d'appello di Roma del giorno 26 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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