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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 825/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17 settembre 2025 promossa d a
OGGETTO:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vendita di cose immobili ARTIOLI AV elettivamente domiciliata in VIA NICOLO'
TARTAGLIA BRESCIA presso il difensore avv. ARTIOLI AV, come da procura a margine dell'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 quale società incorporante Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. GORIO ROBERTO e dall'avv. GORIO
[...]
FEDERICA ( ) VIA MORETTO, 67 25121 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliata in VIA MORETTO, 67 BRESCIA
presso il difensore avv. GORIO ROBERTO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
ROMANO DANIELA elettivamente domiciliata in VIA F.LLI LECHI 8
25121 BRESCIA presso il difensore avv. ROMANO DANIELA, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione
Civile) n. 1660/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
1660/2023 pubblicata in data 04.07.2023 repert. n. 4181/2023 del 04.07.2023
nel procedimento civile di primo grado n. 7778/2019 R.G., per le ragioni
esposte in narrativa, accertata la natura apparente e simulata dell'atto di pagina 2 di 7 vendita tra le odierne parti appellate di cui all'atto notarile del Notaio
n. 35407 rep. e n. 23750 racc., dichiarata quindi la Persona_1
simulazione assoluta del citato atto ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c.,
dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di vendita concluso tra le attuali
parti appellate e prima indicato a favore di parte appellate in quanto
creditrice di quale società incorporante Controparte_4 CP_2
in via istruttoria: si chiede venga disposta CTU sull'immobile per cui è
[...]
causa meglio descritto in narrativa ai fini dell'accertamento del suo valore di
mercato attuale;
vin ogni caso: compensi professionali e anticipazioni
integralmente rifusi oltre spese generali nella misura del 15% e oneri
previdenziali e fiscali come per Legge sia del giudizio di primo grado sia del
presente giudizio”
Dell'appellata Controparte_1
“In via principale: dichiararsi l'inammissibilità ovvero comunque respingersi
l'avverso appello ed ogni avversa domanda;
2) In via istruttoria: ci si oppone
all'ammissione della CTU ex adverso richiesta;
3) In ogni caso: con vittoria
di spese e compenso professionale di causa per entrambi i gradi di giudizio,
ivi comprese le spese generali forfettarie”
Dell'appellata Controparte_3
“In via preliminare: Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. per i
pagina 3 di 7 motivi tutti di cui in narrativa disporre discussione orale ex art. 350 c.p.c. Nel
merito: Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 1660/2023; Con vittoria di
spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1660/23 il Tribunale di Brescia respingeva la domanda di di accertamento della simulazione assoluta del Parte_1
contratto di compravendita immobiliare concluso da – oggi Controparte_2
incorporata da – con e Controparte_1 Controparte_3
condannava l'attrice a rifondere in favore della convenute le spese di lite.
Riteneva il primo giudice che la società attrice non avesse in alcun modo dimostrato la natura simulata dell'atto, neppure sul piano presuntivo, né avesse fornito la prova di concrete circostanze atte a costituire indice sintomatico della natura simulata della compravendita, essendosi limitata a fare leva unicamente sulla natura pregiudizievole, per le sue ragioni creditorie, dell'atto stesso.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Le convenute hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita in giudizio la prova della natura simulata dell'atto.
Deduce che in spregio all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la prova della natura simulata dell'atto poteva darsi anche mediante il ricorso a presunzioni, il primo giudice non aveva preso in considerazione e valutato nel loro complesso tutti gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata simulazione e, tra questi, il prezzo pattuito per la vendita, di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile oggetto della compravendita.
L'appello è gradatamente inammissibile ed infondato.
L'appellante non censura, infatti, la effettiva ratio sottesa alla decisione costituita dalla mancanza di prova di un accordo simulatorio e dalla non univocità dell'unica circostanza dalla quale l'attore/appellante avrebbe voluto desumere la natura simulata dell'atto.
L'assunto di parte appellante, secondo cui l'immobile oggetto della compravendita conclusa da con Controparte_2 Controparte_3
sarebbe stato venduto ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato, si basa su di una stima di parte, contestata dalle convenute.
Tale assunto - che in quanto contestato non può ritenersi certo - non costituisce neppure circostanza di rilevanza decisiva ed univoca al fine di pagina 5 di 7 dimostrare la natura simulata dell'atto in quanto, come precisato nella sentenza gravata, quand'anche il prezzo fosse stato inferiore al valore di mercato del bene ciò poteva essere dipeso dalla mancanza di offerte di un prezzo maggiore così come, del resto, era stato dedotto da Controparte_1
e non contestato dall'attore/appellante.
[...]
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore delle appellate le spese del grado che, per ciascuna di esse, si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore delle appellate le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 6 di 7 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 825/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17 settembre 2025 promossa d a
OGGETTO:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vendita di cose immobili ARTIOLI AV elettivamente domiciliata in VIA NICOLO'
TARTAGLIA BRESCIA presso il difensore avv. ARTIOLI AV, come da procura a margine dell'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 quale società incorporante Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. GORIO ROBERTO e dall'avv. GORIO
[...]
FEDERICA ( ) VIA MORETTO, 67 25121 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliata in VIA MORETTO, 67 BRESCIA
presso il difensore avv. GORIO ROBERTO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
ROMANO DANIELA elettivamente domiciliata in VIA F.LLI LECHI 8
25121 BRESCIA presso il difensore avv. ROMANO DANIELA, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione
Civile) n. 1660/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
1660/2023 pubblicata in data 04.07.2023 repert. n. 4181/2023 del 04.07.2023
nel procedimento civile di primo grado n. 7778/2019 R.G., per le ragioni
esposte in narrativa, accertata la natura apparente e simulata dell'atto di pagina 2 di 7 vendita tra le odierne parti appellate di cui all'atto notarile del Notaio
n. 35407 rep. e n. 23750 racc., dichiarata quindi la Persona_1
simulazione assoluta del citato atto ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c.,
dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di vendita concluso tra le attuali
parti appellate e prima indicato a favore di parte appellate in quanto
creditrice di quale società incorporante Controparte_4 CP_2
in via istruttoria: si chiede venga disposta CTU sull'immobile per cui è
[...]
causa meglio descritto in narrativa ai fini dell'accertamento del suo valore di
mercato attuale;
vin ogni caso: compensi professionali e anticipazioni
integralmente rifusi oltre spese generali nella misura del 15% e oneri
previdenziali e fiscali come per Legge sia del giudizio di primo grado sia del
presente giudizio”
Dell'appellata Controparte_1
“In via principale: dichiararsi l'inammissibilità ovvero comunque respingersi
l'avverso appello ed ogni avversa domanda;
2) In via istruttoria: ci si oppone
all'ammissione della CTU ex adverso richiesta;
3) In ogni caso: con vittoria
di spese e compenso professionale di causa per entrambi i gradi di giudizio,
ivi comprese le spese generali forfettarie”
Dell'appellata Controparte_3
“In via preliminare: Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. per i
pagina 3 di 7 motivi tutti di cui in narrativa disporre discussione orale ex art. 350 c.p.c. Nel
merito: Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 1660/2023; Con vittoria di
spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1660/23 il Tribunale di Brescia respingeva la domanda di di accertamento della simulazione assoluta del Parte_1
contratto di compravendita immobiliare concluso da – oggi Controparte_2
incorporata da – con e Controparte_1 Controparte_3
condannava l'attrice a rifondere in favore della convenute le spese di lite.
Riteneva il primo giudice che la società attrice non avesse in alcun modo dimostrato la natura simulata dell'atto, neppure sul piano presuntivo, né avesse fornito la prova di concrete circostanze atte a costituire indice sintomatico della natura simulata della compravendita, essendosi limitata a fare leva unicamente sulla natura pregiudizievole, per le sue ragioni creditorie, dell'atto stesso.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Le convenute hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita in giudizio la prova della natura simulata dell'atto.
Deduce che in spregio all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la prova della natura simulata dell'atto poteva darsi anche mediante il ricorso a presunzioni, il primo giudice non aveva preso in considerazione e valutato nel loro complesso tutti gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata simulazione e, tra questi, il prezzo pattuito per la vendita, di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile oggetto della compravendita.
L'appello è gradatamente inammissibile ed infondato.
L'appellante non censura, infatti, la effettiva ratio sottesa alla decisione costituita dalla mancanza di prova di un accordo simulatorio e dalla non univocità dell'unica circostanza dalla quale l'attore/appellante avrebbe voluto desumere la natura simulata dell'atto.
L'assunto di parte appellante, secondo cui l'immobile oggetto della compravendita conclusa da con Controparte_2 Controparte_3
sarebbe stato venduto ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato, si basa su di una stima di parte, contestata dalle convenute.
Tale assunto - che in quanto contestato non può ritenersi certo - non costituisce neppure circostanza di rilevanza decisiva ed univoca al fine di pagina 5 di 7 dimostrare la natura simulata dell'atto in quanto, come precisato nella sentenza gravata, quand'anche il prezzo fosse stato inferiore al valore di mercato del bene ciò poteva essere dipeso dalla mancanza di offerte di un prezzo maggiore così come, del resto, era stato dedotto da Controparte_1
e non contestato dall'attore/appellante.
[...]
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore delle appellate le spese del grado che, per ciascuna di esse, si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore delle appellate le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 6 di 7 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
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