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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI BE Presidente
ER NT CE relatrice
AB AR CE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1117/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
04/03/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GUARDI' GIUSEPPE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private congiuntamente chiedono all'Ill.mo tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. La casa coniugale, della quale è proprietaria la moglie e sita in Castel Goffredo via Giosuè Carducci n° 13, viene assegnata alla signora , unitamente ai Parte_1 beni mobili che ne costituiscono l'arredo che sono e rimangono di proprietà della stessa.
3. Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di assegno per il CP_1 mantenimento della stessa, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), detto importo verrà corrisposto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario e verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT;
detto importo verrà corrisposto con decorrenza dal mese di marzo 2025.
4. Il sig. corrisponderà alla moglie, sempre con decorrenza dal mese CP_1 Per_ di marzo 2025, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) e ciò fino a quando il ragazzo non avrà raggiunto l'indipendenza economia;
detto importo verrà corrisposto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario e verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT.
5. I ricorrenti dichiarano di avere regolato nelle modalità sopra indicate i rispettivi rapporti economici e di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione, fatti salvi gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente ricorso.
6. I coniugi si concedono, fin d'ora, reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente.
7. Spese legali compensate.
8. I ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di prestare acquiescenza alle emanande sentenze. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
TE DO il 30/03/1985 ed ivi trascritto al numero , parte , del registro dei relativi atti dell'anno ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE DO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18.12.2025
La CE relatrice
ER NT
Il Presidente
GI BE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI BE Presidente
ER NT CE relatrice
AB AR CE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1117/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
04/03/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GUARDI' GIUSEPPE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private congiuntamente chiedono all'Ill.mo tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. La casa coniugale, della quale è proprietaria la moglie e sita in Castel Goffredo via Giosuè Carducci n° 13, viene assegnata alla signora , unitamente ai Parte_1 beni mobili che ne costituiscono l'arredo che sono e rimangono di proprietà della stessa.
3. Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di assegno per il CP_1 mantenimento della stessa, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), detto importo verrà corrisposto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario e verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT;
detto importo verrà corrisposto con decorrenza dal mese di marzo 2025.
4. Il sig. corrisponderà alla moglie, sempre con decorrenza dal mese CP_1 Per_ di marzo 2025, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) e ciò fino a quando il ragazzo non avrà raggiunto l'indipendenza economia;
detto importo verrà corrisposto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario e verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT.
5. I ricorrenti dichiarano di avere regolato nelle modalità sopra indicate i rispettivi rapporti economici e di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione, fatti salvi gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente ricorso.
6. I coniugi si concedono, fin d'ora, reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente.
7. Spese legali compensate.
8. I ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di prestare acquiescenza alle emanande sentenze. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
TE DO il 30/03/1985 ed ivi trascritto al numero , parte , del registro dei relativi atti dell'anno ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE DO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18.12.2025
La CE relatrice
ER NT
Il Presidente
GI BE
3