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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.53/2025
@-Rig.AI - prestazioni agricole indebite(rettifica elenchi nominativi)01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. UI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 05.03.2025, e vertente tra l (appellante) e appellato), avente ad Parte_1 CP_1 oggetto: appello avverso la sentenza n°69/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 03.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di dipendente della società Intergeos S.r.l. come operaio agricolo a CP_1 tempo determinato (OTD comune), regolarmente iscritto negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e già percettore dell'indennità di disoccupazione agricola, teso ad ottenere l'annullamento delle comunicazioni e dei provvedimenti in data 19.12.2022, con i quali l' aveva CP_2 disposto la variazione del numero delle giornate lavorate indicate negli elenchi nominativi ed il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal
2014 al 2018.
A sostegno dell'originario ricorso, veva dedotto che: CP_1
1 - con lettere del 20 ottobre 2022 l' aveva comunicato l'avvenuto riesame delle domande di CP_2 prestazione per gli anni 2014-2018, affermando di averle accolte ma disponendo, in modo incomprensibile, il pagamento di “0,00 euro”;
- con successive comunicazioni del 19.12.2022, l' aveva provveduto a variare retroattivamente Pt_1 gli elenchi nominativi per gli anni 2014, 2015, 2017 e 2018, riducendo le giornate utili da 214 a 196
(2014), da 264 a 221 (2015), da 290 a 234 (2017) e da 297 a 238 (2018), senza fornire alcuna motivazione in ordine alle variazioni effettuate;
- con lettere del 19 gennaio 2023, l' aveva richiesto al ricorrente la restituzione di somme ritenute CP_2 indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per i medesimi anni, nella misura rispettivamente di €.336,38 per l'anno 2014, di €.772,89 per l'anno 2015, di €.1.546,33 per l'anno 2017 e di €.2.133,05 per l'anno 2018;
- le richieste dell' si fondavano genericamente su “accertamenti ispettivi”, mai comunicati né Pt_1 resi disponibili al ricorrente, nonostante le formali istanze di accesso agli atti presentate;
- la condotta dell' caratterizzata da un ritardo di oltre sette anni, totale mancanza di motivazione CP_2
e mancata ostensione degli atti presupposti, aveva di fatto impedito al lavoratore l'esercizio del proprio diritto di difesa, costringendolo ad agire giudizialmente.
Ha pertanto concluso chiedendo, in via principale, di dichiarare la legittimità e correttezza degli elenchi nominativi originari e l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente CP_2 declaratoria di insussistenza degli asseriti indebiti e condanna dell' alla restituzione delle somme Pt_1 eventualmente trattenute. In subordine, ha chiesto la condanna dell' al risarcimento dei danni ex art. CP_2
1218 c.c., quantificati nel ridotto ammontare della indennità di disoccupazione e nelle spese di causa.
Secondo la prospettazione dell invece, l'indebito oggetto di causa trarrebbe origine dal verbale CP_2 ispettivo del 3 febbraio 2022, redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese, unitamente a funzionari e ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nell'ambito di indagini delegate CP_2 dall'Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio nei confronti della società Intergeos S.r.l., datrice di lavoro dell'appellato.
Secondo l' dagli accertamenti sarebbe emerso un sistema illecito di denuncia fittizia delle CP_2 giornate lavorative e di corresponsione di un “premio” variabile, volto ad incrementare artificiosamente la retribuzione media giornaliera e, conseguentemente, le indennità di disoccupazione agricola spettanti ai dipendenti. In particolare, era risultato che i lavoratori, formalmente denunciati come addetti alla manutenzione del verde, avessero in realtà svolto attività edilizie o comunque estranee al settore agricolo, con dichiarazione di un numero di giornate inferiore a quello effettivamente prestato, così da garantire il diritto al massimo dell'indennità di disoccupazione (180 giornate) e al contempo ridurre gli
2 oneri contributivi a carico della società. L' ha altresì rilevato che i prospetti paga prodotti Pt_1 evidenziavano forti anomalie: differenze non giustificate nella retribuzione media giornaliera per lavoratori con identiche mansioni e qualifiche;
sproporzione tra retribuzione contrattuale e “premio”; assenza di uniformità nei criteri di calcolo. Gli ispettori avevano inoltre raccolto dichiarazioni dei lavoratori confermative del sistema adottato dalla società. Alla luce di tali risultanze, l'Ente previdenziale ha sostenuto la piena legittimità dei provvedimenti di variazione retroattiva degli elenchi nominativi e di recupero delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola in favore del ricorrente, trattandosi di indebiti derivanti da artifici e raggiri posti in essere dal datore di lavoro, in accordo con i dipendenti. Ha infine evidenziato che i verbali ispettivi, redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, forniscono piena prova fino a querela di falso dei fatti ivi attestati, sicché correttamente il Tribunale avrebbe dovuto fondare su di essi il proprio convincimento. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con conferma della legittimità dei provvedimenti impugnati e con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con sentenza n.69/2025 del 3 febbraio 2025, il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del CP_ lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso di ritenendo che i provvedimenti CP_1 opposti da quest'ultimo si fondassero su documentazione non allegata né resa ostensibile all'interessato, con conseguente difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa dell In particolare, il primo CP_2 giudice ha osservato che il verbale ispettivo poteva fare fede unicamente in ordine alla provenienza ed alla regolarità formale dell'attività compiuta dagli ispettori, ma non in relazione al contenuto sostanziale degli accertamenti e, soprattutto, ai criteri di ricalcolo delle giornate lavorative e delle indennità.
L'Istituto, pertanto, non aveva assolto l'onere probatorio su di esso gravante. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha annullato i provvedimenti impugnati, dichiarando che nulla era dovuto dal per gli anni 2014-2018 e condannando l' alla restituzione di quanto CP_1 CP_2 eventualmente recuperato, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' , il quale ha Parte_1 censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insufficiente il materiale probatorio a fondamento dei provvedimenti di ripetizione delle somme, osservando che:
✓ nel corso del giudizio di prime cure era stato escusso come teste l'ispettore ex Testimone_1 funzionario il quale aveva confermato in maniera dettagliata le risultanze del verbale ispettivo CP_2 del 3 febbraio 2022, chiarendo come la società Intergeos S.r.l. avesse sistematicamente denunciato un numero di giornate lavorative inferiore a quelle effettivamente prestate dai dipendenti, così da consentire loro di maturare ed ottenere indebitamente l'indennità di disoccupazione agricola;
3 ✓ dall'attività ispettiva e dalla documentazione acquisita era emerso, con riferimento specifico all'odierno appellato uno scostamento pari a n.191 giornate lavorative in più CP_1 rispetto a quelle dichiarate dalla società, con conseguente indebita percezione della prestazione assistenziale;
✓ la difesa dell' aveva chiesto in primo grado l'acquisizione del verbale contenente le sommarie CP_2 informazioni testimoniali rese dal lavoratore agli organi di vigilanza, nonché del fascicolo penale relativo al procedimento instaurato presso la Procura della Repubblica di Ravenna, ma il Tribunale aveva disatteso l'istanza istruttoria;
✓ le dichiarazioni rese dal ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro CP_1 confermerebbero lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno (40 ore settimanali, cinque giorni a settimana, salvo maltempo), in contrasto con quanto attestato nelle buste paga (13/16 giornate al mese), sicché tali dichiarazioni assumerebbero il valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.;
✓ la valutazione del Tribunale circa la mancanza di prova sarebbe dunque viziata, non avendo il primo giudice attribuito la dovuta rilevanza sia alla deposizione dell'ispettore sia alla Testimone_1 documentazione e dichiarazioni successivamente acquisibili.
L'appellante ha pertanto chiesto per la riforma integrale della sentenza impugnata, con accertamento della ripetibilità degli indebiti percepiti da a titolo di disoccupazione agricola per gli CP_1 anni 2014, 2015, 2017 e 2018, e con vittoria di spese di lite.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha CP_1 chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. In particolare, l'appellato ha ricostruito lo svolgimento del giudizio di primo grado, ribadendo come l' avesse agito con grave ritardo e senza mai fornire un'adeguata motivazione alle proprie CP_2 pretese restitutorie, limitandosi a richiamare genericamente il verbale ispettivo del 3 febbraio 2022 redatto nei confronti della società Intergeos S.r.l.
Ha evidenziato che:
• le comunicazioni dell' relative agli anni 2014-2018 erano del tutto incomprensibili e prive di CP_2 causale, cosicché l'appellato aveva presentato ricorso amministrativo, istanza di riesame e richiesta di accesso agli atti, rimaste tutte prive di riscontro;
• il verbale ispettivo in questione non può costituire prova legale degli indebiti, valendo al più come atto pubblico in ordine alla provenienza e agli accertamenti direttamente compiuti dall'ispettore, ma non per i conteggi o per le circostanze apprese da terzi o da documentazione non prodotta;
4 • in ogni caso, il verbale neppure riguarderebbe direttamente la posizione dell'odierno appellato, al quale non è mai stato contestato di aver svolto attività non agricola o di non aver maturato i requisiti di legge, posto che le prestazioni di disoccupazione agricola gli sono state ridotte ma non del tutto annullate;
• le stesse richieste dell' come emerge dalle comunicazioni del gennaio 2023, hanno CP_2 ridimensionato le pretese rispetto a quanto risultava dal verbale ispettivo, segno che l' ha di Pt_1 fatto disatteso le proprie stesse risultanze;
• le dichiarazioni rese dal medesimo agli ispettori, e oggi richiamate dall' non possono essere CP_2 decontestualizzate, dovendosi considerare l'inciso “tranne i giorni di maltempo”, che costituisce la ragione stessa per cui veniva riconosciuta l'indennità di disoccupazione agricola.
L'appellato ha dunque sostenuto che l'intero gravame dell' si fonda su un atto inconferente, CP_2 privo di valore probatorio e comunque inidoneo a scalfire le argomentazioni della sentenza di primo grado, che ha correttamente ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'Istituto. Ha infine insistito per la condanna dell' alle rifusione delle spese di lite (anche) del primo grado, osservando CP_2 che il comportamento dell'Ente, prima e durante il processo, è stato gravemente lesivo dei diritti di difesa del lavoratore e connotato da colpevole inerzia e da iniziative dilatorie.
L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L fonda la propria impugnazione sul presupposto che il Tribunale di primo grado avrebbe CP_2 erroneamente valutato il verbale ispettivo del 3 febbraio 2022 e la deposizione dell'ispettore Tes_1
ritenendoli insufficienti a provare in concreto l'esistenza di giornate lavorate “nascoste” e la
[...] conseguente indebita percezione dell'indennità di disoccupazione da parte del ricorrente.
La censura appare priva di fondamento.
La ricostruzione dei fatti proposta dall' non contrasta con l'analisi compiuta dal giudice di Pt_1 prime cure, che, al contrario, ha correttamente applicato i princìpi di diritto e ha apprezzato la consistenza e i limiti delle prove offerte dall'Ente . Parte_2
Va ricordato preliminarmente, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che i verbali redatti da funzionari pubblici e dagli organi ispettivi fanno fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., soltanto quanto alla provenienza dell'atto e ai fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
per le ulteriori circostanze riferite nel verbale, specie quando derivino da indagini o documentazione acquisita da terzi, il valore probatorio non è di tipo legale, ma rimane subordinato alla verifica e alla produzione degli ulteriori elementi di prova in atti.
5 Il Tribunale ha quindi correttamente richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il verbale ispettivo non può assurgere a valore di prova legale dei fatti accertati e dei criteri di ricalcolo dell'indennità di disoccupazione, risultando imprescindibile il riscontro dei documenti dai quali gli ispettori traggono le proprie deduzioni. Alla luce di tale principio, la mera produzione in giudizio del verbale, privo degli allegati di dettaglio posti a suo fondamento, non è idonea a far venire meno l'onere probatorio dell CP_2
Quanto alla deposizione testimoniale resa dall'ex ispettore se ne trae conferma che Testimone_1 dall'accertamento sono emersi elementi di anomalia e che, in generale, in ambito aziendale veniva elaborata una contabilità parallela in cui erano registrate giornate lavorative in numero inferiore a quelle effettivamente prestate. Non può tuttavia sostenersi che la testimonianza del medesimo funzionario, resa CP_ in udienza, valga quale surrogato della documentazione di riscontro, non prodotta dall' Lo stesso teste escusso ha ammesso in modo esplicito che il ricorrente non è stato visto o sentito direttamente e che le risultanze ispettive derivano dall'analisi di prospetti aziendali non prodotti in giudizio dall La CP_2 deposizione ha dunque contribuito a fornire un quadro di massima del contesto ispettivo, ma non ha colmato a livello probatorio il totale vuoto documentale, vale a dire l'assenza in atti dei documenti sulla base dei quali sono stati redatti i conteggi che l' ha poi utilizzato nelle comunicazioni di indebito al CP_2 lavoratore. La valutazione in fatto compiuta dal Tribunale, secondo cui l'escussione dell'ispettore non equivale alla prova, di per sé, delle risultanze extracontabili e secondo cui l non ha prodotto i CP_2 riscontri documentali che costituiscono il concreto fondamento della pretesa, si pone in piena consonanza con i limiti del valore probatorio dei verbali ispettivi e con il conseguente riparto dell'onere della prova dei fatti costitutivi.
La difesa del ricorrente ha inoltre efficacemente evidenziato che le comunicazioni amministrative dell sono in parte incoerenti: le prime comunicazioni di riesame del dicembre 2022 risultano infatti CP_2 difformi dalle successive comunicazioni di gennaio 2023, sicché lo stesso ha modificato il Pt_1 contenuto delle proprie determinazioni, senza spiegare in modo chiaro e completo i motivi ed criteri di tale ricalcolo. Tale incongruenza, oltre a impedire al lavoratore di comprendere l'esatto fondamento della pretesa e di svolgere una difesa adeguata in sede amministrativa, attenua significativamente la forza probatoria delle determinazioni impugnate. Il Tribunale ha quindi correttamente sottolineato l'incertezza CP_ documentale e motivazionale delle difese dell' e la conseguente mancanza di prova certa delle CP_ pretese creditorie dell'
Le conclusioni sin qui raggiunte non sono scalfite dalle sommarie informazioni testimoniali raccolte dagli organi investigativi, non ammesse in prime cure e riproposte dall' in appello. Trattasi di atti Pt_1 che, quand'anche astrattamente utilizzabili in sede civile, non possono in concreto sostituire la documentazione analitica che l pur sollecitato, non ha provveduto a depositare in prime cure. Sotto CP_2
6 il profilo probatorio trova dunque conferma quanto sostenuto dalla parte appellata: l non ha CP_2 allegato in primo grado, né ha depositato successivamente, i documenti contabili e i criteri di calcolo analitici riferiti alla singola posizione, necessari per verificare l'esattezza dei fatti contestati. Il Tribunale ha perciò correttamente ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto, poiché la pretesa dell'Amministrazione restava sorretta da un quadro indiziario non sufficiente a soddisfare l'onere della prova gravante sull'ente.
Va poi respinta la tesi secondo cui la dichiarazione del lavoratore, resa in sede di sommarie informazioni, integri una confessione stragiudiziale idonea a fondare l'indebito. In tale dichiarazione ha affermato di lavorare a tempo pieno “tranne i giorni di maltempo”: precisazione CP_1 del tutto compatibile con la qualifica di operaio agricolo a tempo determinato e con la funzione normativa della disoccupazione agricola, che copre proprio le giornate mancanti per condizioni atmosferiche avverse. Non vi è, dunque, un riconoscimento inequivoco dell'indebita fruizione della prestazione, e comunque la presunta confessione non trova riscontro alcuno nella scarna documentazione prodotta dall CP_2
Sul piano processuale va sottolineato che l' pur autorizzato a produrre documenti in primo CP_2 grado, non ha provveduto al relativo deposito, limitandosi a richiamare il verbale ispettivo e al deposizione testimoniale dell'ispettore Tale comportamento, unito alla mancata Testimone_1 specificazione dei criteri di computo, giustifica la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, il quale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione.
In definitiva, il Tribunale ha correttamente valutato il materiale probatorio in atti, applicato i giusti princìpi in tema di efficacia dei verbali ispettivi e rispettato i criteri di riparto degli oneri di prova. La sentenza impugnata non presenta vizi logici né giuridici, ed anzi è sorretta da motivazione coerente e rispettosa dei principi che governano la materia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza gravata, sia pur con motivazione integrata.
Le spese del grado sostenute dalla parte appellata, in applicazione del principio della soccombenza, CP_ vanno poste a carico dell' che dovrà rimborsarle nell'ammontare indicato in dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°69/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 03.02.2025, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP_
- condanna l' a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
UI NI
(Atto sottoscritto digitalmente)
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr.Lorenzo Donninelli
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