CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa ON AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 538/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
8.7.2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
, con l'Avv. Sabrina Pancari Pt_1
-Appellante-
E
con l'Avv. Umberto Boscaini e l'Avv. Enrico Lulli CP_1
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 171/2023 del Tribunale di
Frosinone pubblicata il 15.2.2023
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dei motivi di appello proposti dall' in Pt_1 totale riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda del ricorrente.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale conferma della sentenza impugnata, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, l'impugnazione proposta in quanto la domanda formulata dall'appellante è infondata.
Con vittoria di spese e compensi per l'assistenza legale, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
- Con ricorso depositato in data 14.2.2022 ha proposto CP_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 34720170002227569 000 notificato il 5/1/2022 con il quale ha intimato il pagamento della Pt_1 somma di € 9.011,15 per Contributi I.V.S. per gli anni 01/2011 –
12/20212;
- L'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta decadenza ex art. 25 comma 8 del D. Lgs. 46/1999;
l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 3 comma 9 L. 335/1995;
l'inesistenza del credito;
2 - Ha concluso previa sospensione dell'impugnato atto di accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito n. 347 2017
00022275 69 000;
- si è costituito in giudizio ed ha contestato in fatto ed in diritto i Pt_1 motivi dell'opposizione ed ha concluso per il rigetto delle domande proposte;
Radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante l'esame dei documenti depositati;
Il Tribunale, ritenuta tempestiva l'opposizione e maturato il termine prescrizionale con la sentenza impugnata ha così statuito: “a) Annulla
l'avviso di addebito n. 347 2017 00022275 69 000; c) Condanna l' Pt_1 al pagamento, in favore della parte opponente delle spese di lite che si liquida in euro 1865,00, oltre Iva, Cpa e spese generali in misura del
15%, come per legge, da distrarsi.”.
Con ricorso depositato in data 14.3.2023 ha proposto gravame Pt_1 avverso la suindicata sentenza per i seguenti motivi:
I) Sulla tardività dell'opposizione in quanto il giudice ha ritenuto erroneamente tempestiva l'opposizione spiegata in data 14.2.2022;
II) Errato esame dei documenti prodotti dai quali contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado si evince il chiaro riferimento alla precedente notifica dell'avviso di addebito e quindi alla tardività dell'impugnazione proposta;
III) Mancata prescrizione del credito in quanto il primo giudice ha ritenuto erroneamente prescritto il credito sotteso all'avviso di addebito;
L'appellato ha resistito al gravame ed ha concluso per il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo giudice ha ritenuto tempestiva l'opposizione così motivando:
“dal documento all. 12 della memoria, allo stesso modo deve evidenziarsi che non vi è alcun elemento idoneo a identificare l'avviso di addebito oggetto di causa. Non può dunque ritenersi provato che l'avviso di addebito oggetto di causa sia stato notificato in data
15.12.17.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per tardività della presente opposizione, non essendovi prova in atti che l'avviso di addebito oggetto di giudizio sia stato notificato già in data 15.12.2017”.
Come rilevato da parte appellante, l'avviso di addebito opposto non si limita ad indicare il numero 347 2017 00022275 69 000 ma riporta anche il numero seriale della raccomandata postale (n. 64978817439
– 4).
L'avviso di ricevimento che, in primo grado è stato prodotto con la costituzione in giudizio (doc.12) è stato nuovamente depositato su ordine del giudice in data 1.8.2022 (doc.12 bis). Dall'esame di entrambi gli allegati si evince la piena riferibilità all'avviso di addebito notificato in data 15.12.2017.
Dunque, in considerazione della riferibilità dell'avviso di ricevimento all'avviso di addebito impugnato l'opposizione spiegata è inammissibile poiché proposta in violazione dei termini dell'art. 24 comma 5 D. Lgs.
n.46/99, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni dal 17/12/2017.
Le contestazioni di parte appellata in merito alla conformità dei documenti (allegati n. 10 e n. 12 della memoria e alla Pt_1 sottoscrizione dell'avviso di ricevimento avanzate in sede di primo
4 grado e reiterate nella memoria di costituzione del presente giudizio non sono condivisibili.
Il Collegio osserva che l'appellato in primo grado non ha proposto un chiaro disconoscimento dei documenti secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
La Suprema Corte con Ordinanza n. 37290/2022 ha affermato che “
2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n.
14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere
l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale
(in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)……”. 5 Pertanto, per tutti i motivi sopra esposti l'appello deve essere accolto e l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
La sottoscrizione è stata solo genericamente contestata con formula dubitativa e non è idoneo a configurare un valido disconoscimento ex art 214 cpc. L'appellato avverso le attestazioni dell' incaricato di pubblico servizio non ha proposto querela di falso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 34720170002227569000;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio in favore di liquidate in 1.865,00 oltre spese generali ed Pt_1 accessori di legge per il primo grado ed in €. 1.984,00 oltre spese generali ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Roma, 8/7/2025
Il Presidente Estensore
ON AB
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa ON AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 538/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
8.7.2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
, con l'Avv. Sabrina Pancari Pt_1
-Appellante-
E
con l'Avv. Umberto Boscaini e l'Avv. Enrico Lulli CP_1
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 171/2023 del Tribunale di
Frosinone pubblicata il 15.2.2023
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dei motivi di appello proposti dall' in Pt_1 totale riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda del ricorrente.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale conferma della sentenza impugnata, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, l'impugnazione proposta in quanto la domanda formulata dall'appellante è infondata.
Con vittoria di spese e compensi per l'assistenza legale, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
- Con ricorso depositato in data 14.2.2022 ha proposto CP_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 34720170002227569 000 notificato il 5/1/2022 con il quale ha intimato il pagamento della Pt_1 somma di € 9.011,15 per Contributi I.V.S. per gli anni 01/2011 –
12/20212;
- L'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta decadenza ex art. 25 comma 8 del D. Lgs. 46/1999;
l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 3 comma 9 L. 335/1995;
l'inesistenza del credito;
2 - Ha concluso previa sospensione dell'impugnato atto di accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito n. 347 2017
00022275 69 000;
- si è costituito in giudizio ed ha contestato in fatto ed in diritto i Pt_1 motivi dell'opposizione ed ha concluso per il rigetto delle domande proposte;
Radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante l'esame dei documenti depositati;
Il Tribunale, ritenuta tempestiva l'opposizione e maturato il termine prescrizionale con la sentenza impugnata ha così statuito: “a) Annulla
l'avviso di addebito n. 347 2017 00022275 69 000; c) Condanna l' Pt_1 al pagamento, in favore della parte opponente delle spese di lite che si liquida in euro 1865,00, oltre Iva, Cpa e spese generali in misura del
15%, come per legge, da distrarsi.”.
Con ricorso depositato in data 14.3.2023 ha proposto gravame Pt_1 avverso la suindicata sentenza per i seguenti motivi:
I) Sulla tardività dell'opposizione in quanto il giudice ha ritenuto erroneamente tempestiva l'opposizione spiegata in data 14.2.2022;
II) Errato esame dei documenti prodotti dai quali contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado si evince il chiaro riferimento alla precedente notifica dell'avviso di addebito e quindi alla tardività dell'impugnazione proposta;
III) Mancata prescrizione del credito in quanto il primo giudice ha ritenuto erroneamente prescritto il credito sotteso all'avviso di addebito;
L'appellato ha resistito al gravame ed ha concluso per il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo giudice ha ritenuto tempestiva l'opposizione così motivando:
“dal documento all. 12 della memoria, allo stesso modo deve evidenziarsi che non vi è alcun elemento idoneo a identificare l'avviso di addebito oggetto di causa. Non può dunque ritenersi provato che l'avviso di addebito oggetto di causa sia stato notificato in data
15.12.17.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per tardività della presente opposizione, non essendovi prova in atti che l'avviso di addebito oggetto di giudizio sia stato notificato già in data 15.12.2017”.
Come rilevato da parte appellante, l'avviso di addebito opposto non si limita ad indicare il numero 347 2017 00022275 69 000 ma riporta anche il numero seriale della raccomandata postale (n. 64978817439
– 4).
L'avviso di ricevimento che, in primo grado è stato prodotto con la costituzione in giudizio (doc.12) è stato nuovamente depositato su ordine del giudice in data 1.8.2022 (doc.12 bis). Dall'esame di entrambi gli allegati si evince la piena riferibilità all'avviso di addebito notificato in data 15.12.2017.
Dunque, in considerazione della riferibilità dell'avviso di ricevimento all'avviso di addebito impugnato l'opposizione spiegata è inammissibile poiché proposta in violazione dei termini dell'art. 24 comma 5 D. Lgs.
n.46/99, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni dal 17/12/2017.
Le contestazioni di parte appellata in merito alla conformità dei documenti (allegati n. 10 e n. 12 della memoria e alla Pt_1 sottoscrizione dell'avviso di ricevimento avanzate in sede di primo
4 grado e reiterate nella memoria di costituzione del presente giudizio non sono condivisibili.
Il Collegio osserva che l'appellato in primo grado non ha proposto un chiaro disconoscimento dei documenti secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
La Suprema Corte con Ordinanza n. 37290/2022 ha affermato che “
2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n.
14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere
l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale
(in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)……”. 5 Pertanto, per tutti i motivi sopra esposti l'appello deve essere accolto e l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
La sottoscrizione è stata solo genericamente contestata con formula dubitativa e non è idoneo a configurare un valido disconoscimento ex art 214 cpc. L'appellato avverso le attestazioni dell' incaricato di pubblico servizio non ha proposto querela di falso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 34720170002227569000;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio in favore di liquidate in 1.865,00 oltre spese generali ed Pt_1 accessori di legge per il primo grado ed in €. 1.984,00 oltre spese generali ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Roma, 8/7/2025
Il Presidente Estensore
ON AB
6