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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1627/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1627/2022, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRRO Parte_1 P.IVA_1
GIACOMO
ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
BASILI NICCOLO' giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'avv.EUDIZI GUIDO giusta procura in atti CP_2
resistenti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Con ricorso depositato il 2.4.2022 la conveniva in giudizio Parte_1
, nonché l' , per sentir accertare e dichiarare Controparte_3 CP_2
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09720219034856665000 notificata in data 15.03.2022, limitatamente alle seguenti cartelle: Cartella n. 09720110250278421000 asseritamente notificata il 19/12/2012 da sede di CP_2
Tivoli per un totale di €4.786,70; Cartella n. 09720120323051712000 notificato il
05/12/2012 da sede di Tivoli per un totale €3.571,77; Cartella n. CP_2
09720130345859739000 asseritamente notificata il 02/01/2014 da sede di CP_2
Tivoli per un totale €4.658,65; Cartella n. 09720140109008635000 asseritamente notificata il 25/07/2014 da sede di Tivoli per un totale di €4.984,75; CP_2
Cartella n. 09720150142024729000 asseritamente notificata il 18/06/2016 da sede di Tivoli per un totale di €3.809,88; Cartella n. CP_2
09720160018560033000 asseritamente notificata il 06/03/2017 da sede di CP_2
Tivoli per €930,72; Cartella n. 09720160145246855000 asseritamente notificata il
13/10/2016 da sede di Tivoli per €2.798,32; Cartella n. CP_2
09720170129898606000 notificata il 12/08/2017 da sede di Tivoli per CP_2
€3.531,25; Cartella n. 09720170266563924000 asseritamente notificata il 16/02/2018 da sede di Tivoli per €852,60; Cartella n. 09720180075227525000 CP_2
asseritamente notificata il 10/08/2018 da sede di Tivoli per €2.496,83; CP_2
Cartella n. 09720190029240725000.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha eccepito preliminarmente l'assenza dei presupposti fondanti i crediti dell'Istituto essendo al società inattiva dal
2004, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti ad essa presupposti e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo relativo agli anni dal 2009 al 2018 per decorso del termine ultra quinquennale tra le date di notifica delle cartelle e la notificazione dell'intimazione di pagamento.
Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l' e Controparte_4
l' affinché previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, CP_2
“in ogni caso per i motivi esposti nel presente atto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della intimazione di pagamento 09720219034856665/000; - in ogni caso annullare per i motivi esposti le cartelle 09720110250278421000,
09720120323051712000, 09720130345859739000, 09720140109008635000,
09720150142024729000, 09720160018560033000, 09720160145246855000, 09720170129898606000, 09720170266563924000, 09720180075227525000 e comunque dichiararne la nullità e/o l'inefficacia delle stesse previa dichiarazione della sua illegittimità in diritto e infondatezza nel merito e comunque dichiarare non dovute le pretese avanzate dalla . - in ogni caso dichiarare nulle, invalide e/o CP_2
illegittime le pretese avanzate con le cartelle 09720110250278421000,
09720120323051712000, 09720130345859739000, 09720140109008635000,
09720150142024729000, 09720160018560033000, 09720160145246855000,
09720170129898606000, 09720170266563924000, 09720180075227525000 per i motivi di cui al presente atto. - in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere provata la fondatezza delle pretese avanzate con le cartelle n.09720110250278421000, 09720120323051712000, 09720130345859739000,
09720140109008635000, 09720150142024729000, 09720160018560033000,
09720160145246855000, 09720170129898606000, 09720170266563924000,
09720180075227525000 dichiarare la intervenuta prescrizione di quanto ivi richiesto e la conseguente decadenza dal diritto di pretenderla. - in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla nei confronti dell' non avendo lo stesso Parte_1 CP_2
mai svolto alcuna attività lavorativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L ha preliminarmente eccepito il proprio Controparte_4
difetto di legittimazione passiva in punto le doglianze inerenti il credito ed ha CP_2
contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente producendo la prova della correttezza dell'iter notificatorio stante anche la sospensione dei termini di prescrizione covid prevista dall'art. 37, comma 2, DL 18/2020 e dall'art. 11, comma
9 DL183/2020.
Si è costituito in giudizio anche l' eccependo preliminarmente, ai sensi e CP_2
per gli effetti dell'art. 24 comma 6 del D.lgs. n. 46/99, l'inammissibilità dell'avverso ricorso per inutile decorso del termine perentorio di impugnazione delle cartelle, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e l'infondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione, Depositate le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
In linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma
5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617
(cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea,
23/06/2011).
Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa.
Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva (cfr. Ordinanza n. 32243 del
13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione. Occorre poi anche rammentare che anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto.
Nel caso di specie parte ricorrente ha sollevato contestazioni circa il merito delle pretese e per la prescrizione dei crediti.
Quanto alla notifica delle cartelle le stesse appaiono tutte ritualmente notificate come da produzione dell da allegato 6 ad allegato 21 alla memoria di talché le CP_5
doglianze inerenti alle singole cartelle non sono più ammissibili.
Infondata è altresì l'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Ed infatti l'intimazione di pagamento n. 09720169050054473000, dapprima notificata via PEC e, successivamente, mediante deposito presso la CCIAA ex art. 26, comma 2, D.P.R. 602/73, in data 20.11.2016 è stata seguita dall'intimazione di pagamento n. 09720219034856665000 avvenuta il 15.03.2022 di talché non sono mai decorsi i cinque anni tra le notifiche degli atti interruttivi e le cartelle impugnate stante la sospensione dei termini ex. . 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al
23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 + 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.), come già riconosciuto dall nella circolare n. 126 del 10.8.2021. CP_6
Nel caso di specie, dunque, il termine di prescrizione quinquennale in riferimento ai crediti portati dalla cartelle in relazione alle quali tra la data di notifica dell'atto interruttivo e la data del 15.03.2022 non è maturato prima di tale data in quanto lo stesso è slittato in avanti al 28.10.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 27/09/2023, così provvede: Parte_2
1. - rigetta ricorso;
2. - condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore di entrambi i resistenti delle spese di lite che liquida, in complessivi € 1.010,75, per ciascun resistente oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli 12.02.2025
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1627/2022, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRRO Parte_1 P.IVA_1
GIACOMO
ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
BASILI NICCOLO' giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'avv.EUDIZI GUIDO giusta procura in atti CP_2
resistenti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Con ricorso depositato il 2.4.2022 la conveniva in giudizio Parte_1
, nonché l' , per sentir accertare e dichiarare Controparte_3 CP_2
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09720219034856665000 notificata in data 15.03.2022, limitatamente alle seguenti cartelle: Cartella n. 09720110250278421000 asseritamente notificata il 19/12/2012 da sede di CP_2
Tivoli per un totale di €4.786,70; Cartella n. 09720120323051712000 notificato il
05/12/2012 da sede di Tivoli per un totale €3.571,77; Cartella n. CP_2
09720130345859739000 asseritamente notificata il 02/01/2014 da sede di CP_2
Tivoli per un totale €4.658,65; Cartella n. 09720140109008635000 asseritamente notificata il 25/07/2014 da sede di Tivoli per un totale di €4.984,75; CP_2
Cartella n. 09720150142024729000 asseritamente notificata il 18/06/2016 da sede di Tivoli per un totale di €3.809,88; Cartella n. CP_2
09720160018560033000 asseritamente notificata il 06/03/2017 da sede di CP_2
Tivoli per €930,72; Cartella n. 09720160145246855000 asseritamente notificata il
13/10/2016 da sede di Tivoli per €2.798,32; Cartella n. CP_2
09720170129898606000 notificata il 12/08/2017 da sede di Tivoli per CP_2
€3.531,25; Cartella n. 09720170266563924000 asseritamente notificata il 16/02/2018 da sede di Tivoli per €852,60; Cartella n. 09720180075227525000 CP_2
asseritamente notificata il 10/08/2018 da sede di Tivoli per €2.496,83; CP_2
Cartella n. 09720190029240725000.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha eccepito preliminarmente l'assenza dei presupposti fondanti i crediti dell'Istituto essendo al società inattiva dal
2004, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti ad essa presupposti e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo relativo agli anni dal 2009 al 2018 per decorso del termine ultra quinquennale tra le date di notifica delle cartelle e la notificazione dell'intimazione di pagamento.
Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l' e Controparte_4
l' affinché previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, CP_2
“in ogni caso per i motivi esposti nel presente atto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della intimazione di pagamento 09720219034856665/000; - in ogni caso annullare per i motivi esposti le cartelle 09720110250278421000,
09720120323051712000, 09720130345859739000, 09720140109008635000,
09720150142024729000, 09720160018560033000, 09720160145246855000, 09720170129898606000, 09720170266563924000, 09720180075227525000 e comunque dichiararne la nullità e/o l'inefficacia delle stesse previa dichiarazione della sua illegittimità in diritto e infondatezza nel merito e comunque dichiarare non dovute le pretese avanzate dalla . - in ogni caso dichiarare nulle, invalide e/o CP_2
illegittime le pretese avanzate con le cartelle 09720110250278421000,
09720120323051712000, 09720130345859739000, 09720140109008635000,
09720150142024729000, 09720160018560033000, 09720160145246855000,
09720170129898606000, 09720170266563924000, 09720180075227525000 per i motivi di cui al presente atto. - in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere provata la fondatezza delle pretese avanzate con le cartelle n.09720110250278421000, 09720120323051712000, 09720130345859739000,
09720140109008635000, 09720150142024729000, 09720160018560033000,
09720160145246855000, 09720170129898606000, 09720170266563924000,
09720180075227525000 dichiarare la intervenuta prescrizione di quanto ivi richiesto e la conseguente decadenza dal diritto di pretenderla. - in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla nei confronti dell' non avendo lo stesso Parte_1 CP_2
mai svolto alcuna attività lavorativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L ha preliminarmente eccepito il proprio Controparte_4
difetto di legittimazione passiva in punto le doglianze inerenti il credito ed ha CP_2
contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente producendo la prova della correttezza dell'iter notificatorio stante anche la sospensione dei termini di prescrizione covid prevista dall'art. 37, comma 2, DL 18/2020 e dall'art. 11, comma
9 DL183/2020.
Si è costituito in giudizio anche l' eccependo preliminarmente, ai sensi e CP_2
per gli effetti dell'art. 24 comma 6 del D.lgs. n. 46/99, l'inammissibilità dell'avverso ricorso per inutile decorso del termine perentorio di impugnazione delle cartelle, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e l'infondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione, Depositate le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
In linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma
5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617
(cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea,
23/06/2011).
Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa.
Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva (cfr. Ordinanza n. 32243 del
13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione. Occorre poi anche rammentare che anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto.
Nel caso di specie parte ricorrente ha sollevato contestazioni circa il merito delle pretese e per la prescrizione dei crediti.
Quanto alla notifica delle cartelle le stesse appaiono tutte ritualmente notificate come da produzione dell da allegato 6 ad allegato 21 alla memoria di talché le CP_5
doglianze inerenti alle singole cartelle non sono più ammissibili.
Infondata è altresì l'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Ed infatti l'intimazione di pagamento n. 09720169050054473000, dapprima notificata via PEC e, successivamente, mediante deposito presso la CCIAA ex art. 26, comma 2, D.P.R. 602/73, in data 20.11.2016 è stata seguita dall'intimazione di pagamento n. 09720219034856665000 avvenuta il 15.03.2022 di talché non sono mai decorsi i cinque anni tra le notifiche degli atti interruttivi e le cartelle impugnate stante la sospensione dei termini ex. . 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al
23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 + 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.), come già riconosciuto dall nella circolare n. 126 del 10.8.2021. CP_6
Nel caso di specie, dunque, il termine di prescrizione quinquennale in riferimento ai crediti portati dalla cartelle in relazione alle quali tra la data di notifica dell'atto interruttivo e la data del 15.03.2022 non è maturato prima di tale data in quanto lo stesso è slittato in avanti al 28.10.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 27/09/2023, così provvede: Parte_2
1. - rigetta ricorso;
2. - condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore di entrambi i resistenti delle spese di lite che liquida, in complessivi € 1.010,75, per ciascun resistente oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli 12.02.2025
Il Giudice