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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2572/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 8491/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003813636000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1050/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento 10020240003813636/000 relativa alla tassa di circolazione 2018.
Il ricorso era inizialmente proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Salerno che, però, dichiarava la propria incompetenza, per cui il processo veniva riassunto innanzi a questa Corte.
Deduce la ricorrente il termine di prescrizione triennale in assenza di atti interruttivi. Rileva, inoltre, che l'Agenzia Entrate Riscossione non è legittimata alla riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur essendovi un atto notificato alla Regione Campania, la parte ha inteso procedere esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione, avendo iscritto la causa a ruolo solo nei suoi confronti. Pertanto, non è in contestazione attività della regione Campania come attestato nella nato.
Il ricorso è infondato.
Va considerato come inizialmente la domanda apparisse proposta anche nei confronti della Regione
Campania, tanto che nei confronti di tale ente era stato notificato il ricorso. Il ricorrente, però, ha poi optato per non costituirsi in giudizio nei confronti della Regione tanto da iscrivere a ruolo il processo soltanto nei confronti dell'agente della riscossione.
Non ha, quindi, più inteso contestare la attività della Regione Campania quale riportata nell'atto impugnata, ovvero di avere l'ente proceduto all'accertamento 834295855804 con notifica in data
16/9/2021.
A fronte di tale dato, non risulta decorso il termine di prescrizione. Di nessu rilievo, invece, le solo generiche contestazioni della validità del rapporto tra riscossore ed ente impositore.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell' Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese processuali liquidate in euro 300 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 8491/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003813636000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1050/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento 10020240003813636/000 relativa alla tassa di circolazione 2018.
Il ricorso era inizialmente proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Salerno che, però, dichiarava la propria incompetenza, per cui il processo veniva riassunto innanzi a questa Corte.
Deduce la ricorrente il termine di prescrizione triennale in assenza di atti interruttivi. Rileva, inoltre, che l'Agenzia Entrate Riscossione non è legittimata alla riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur essendovi un atto notificato alla Regione Campania, la parte ha inteso procedere esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione, avendo iscritto la causa a ruolo solo nei suoi confronti. Pertanto, non è in contestazione attività della regione Campania come attestato nella nato.
Il ricorso è infondato.
Va considerato come inizialmente la domanda apparisse proposta anche nei confronti della Regione
Campania, tanto che nei confronti di tale ente era stato notificato il ricorso. Il ricorrente, però, ha poi optato per non costituirsi in giudizio nei confronti della Regione tanto da iscrivere a ruolo il processo soltanto nei confronti dell'agente della riscossione.
Non ha, quindi, più inteso contestare la attività della Regione Campania quale riportata nell'atto impugnata, ovvero di avere l'ente proceduto all'accertamento 834295855804 con notifica in data
16/9/2021.
A fronte di tale dato, non risulta decorso il termine di prescrizione. Di nessu rilievo, invece, le solo generiche contestazioni della validità del rapporto tra riscossore ed ente impositore.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell' Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese processuali liquidate in euro 300 oltre accessori di legge se dovuti.