Articolo 50 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 49Articolo 51
Versione
14 maggio 1968
Art. 50.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958-59 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1958-59
(articolo 46)............................... L. 112.402.985 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 48)........... L. 25.084.513
------------ Residui passivi al 30 giugno 1959... L. 137.487.498
Entrata in vigore il 14 maggio 1968