Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1992, n. 140
Articolo 2
Versione
21 febbraio 1992
>
Versione
20 luglio 1993
Art. 1. 1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell' articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , a contrarre mutui ((decennali)) con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato ai limiti di impegno ((decennali)) di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui.
Entrata in vigore il 20 luglio 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente