Versione
21 febbraio 1992
21 febbraio 1992
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Versione
20 luglio 1993
20 luglio 1993
Art. 1. 1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell' articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , a contrarre mutui ((decennali)) con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato ai limiti di impegno ((decennali)) di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/06/2022, n. 7415Provvedimento: […] era stata posta in liquidazione coatta amministrativa; che con decreto ingiuntivo pronunziato dal Presidente del Tribunale di -OMISSIS- era stato ingiunto al ricorrente di pagare alla banca la detta somma, che la relativa opposizione era stata respinta dal Tribunale di -OMISSIS- ma era poi stata accolta in secondo grado dalla Corte di Appello di -OMISSIS-, la quale aveva revocato il provvedimento monitorio in virtù dell'entrata in vigore degli articoli 1 e 2 della legge n. 140 del 1992, che aveva introdotto l'accollo ex lege dello Stato dei debiti dei soci delle cooperative agricole.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- accollo delle garanzie·
- art. 126 legge 388/2000·
- violazione art. 444 e 445 c.p.p.·
- difetto di giurisdizione·
- violazione art. 73 c.p.a.·
- giurisdizione·
- giurisdizione ordinaria·
- violazione art. 1203, 1298, 1299 c.c.·
- giurisdizione amministrativa·
- prescrizione del diritto·
- art. 1, comma 1 bis legge 237/1993·
- violazione art. 94 R.D. 14.12.1933, n. 1669·
- riscossione coattiva·
- eccesso di potere