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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6413 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di indennizzo per altre malattie professionali ( “ernie discali” 6% e “condropatia femoro – rotulea bilaterale” con postumi valutati nella misura del 3% ) ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per la ulteriore malattia professionale “tendinosi del sovraspinato”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente CP_1
normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio tra le medesime parti e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente ha subito la limitazione funzionale del movimento della spalla dx e sx con tendinosi sovraspinato dx e sx (come si evince dalla Ecografia spalla dx e sx e dalla RM Spalla dx e sx ) e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico con l'attività lavorativa svolta con le mansioni di bracciante agricola.
Secondo il CTU tali condizioni patologiche provocano una menomazione pari al 6% (DM38/2000).
Pertanto, la ricorrente che ha un danno precedente del 9% per pregresse patologie ha un danno complessivo del 14% a far data dalla domanda.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire un maggiore indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 14% a far data dalla domanda, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 1.600,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 29.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
.
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6413 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di indennizzo per altre malattie professionali ( “ernie discali” 6% e “condropatia femoro – rotulea bilaterale” con postumi valutati nella misura del 3% ) ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per la ulteriore malattia professionale “tendinosi del sovraspinato”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente CP_1
normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio tra le medesime parti e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente ha subito la limitazione funzionale del movimento della spalla dx e sx con tendinosi sovraspinato dx e sx (come si evince dalla Ecografia spalla dx e sx e dalla RM Spalla dx e sx ) e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico con l'attività lavorativa svolta con le mansioni di bracciante agricola.
Secondo il CTU tali condizioni patologiche provocano una menomazione pari al 6% (DM38/2000).
Pertanto, la ricorrente che ha un danno precedente del 9% per pregresse patologie ha un danno complessivo del 14% a far data dalla domanda.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire un maggiore indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 14% a far data dalla domanda, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 1.600,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 29.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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