Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/04/2022, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00638/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2018, proposto da
Energia Rinnovabile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Quarta in Lecce, via Francesco Trinchera n. 6;
per l'annullamento
della nota prot. 09618 del 26.4.2018, emessa dalla Polizia Locale del Comune di San Pietro Vernotico (BR), recante l'invito al pagamento di somme a titolo di canone COSAP pena l'avvio della riscossione coattiva e la revoca delle concessioni;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ove incidente sulle posizioni soggettive della Società Energia Rinnovabile S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Vernotico;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. A. Sticchi Damiani per la parte ricorrente;
Con il ricorso all’esame, la Energia Rinnovabile S.r.l. ha chiesto l’annullamento della nota, in epigrafe indicata, con cui il Comune di San Pietro Vernotico ha intimato il pagamento di somme dovute a titolo di canone COSAP per gli anni dal 2010 al 2013, in dipendenza della occupazione permanente di sottosuolo pubblico con cavidotti per la connessione di campi fotovoltaici.
Con i motivi di ricorso, la ricorrente ha dedotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Pietro Vernotico, instando per la inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
In vista della trattazione del merito della causa, la difesa di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 5 aprile 2022, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da istanza a firma del procuratore della società ricorrente, depositata in data 14 gennaio 2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, considerata la definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO