TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 50
TAR
Ordinanza cautelare 22 aprile 2025
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione contraddittorio e motivazione

    Il Tribunale ritiene che la comunicazione di avvio del procedimento abbia assolto alle sue finalità sostanziali, riportando gli elementi addotti dalla persona offesa. Vi è congruità tra l'atto preannunciato e quello finale, e la ricorrente è stata posta in condizione di controdedurre.

  • Rigettato
    Difetto istruttoria e travisamento dei fatti

    La Questura ha acquisito le informazioni necessarie, sentito persone informate e verificato la veridicità delle dichiarazioni. Le condotte contestate sono provate da messaggi, video, informazioni da terzi e dichiarazioni del signor G.B. La mancata audizione della ricorrente non inficia il procedimento, avendo essa potuto presentare memoria. La mancata audizione del signor G.B. e dei suoi genitori non è necessaria o rilevante ai fini dell'istruttoria.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dei comportamenti della controinteressata

    La ricorrente non ha intrapreso alcuna iniziativa amministrativa per ottenere l'ammonimento della controinteressata e non emerge la sua condizione di vittima. Le argomentazioni sono sfornite di prova e cercano di spostare l'attenzione sulle dinamiche sentimentali, esulando dalla competenza del giudice e dall'istruttoria amministrativa.

  • Rigettato
    Carenza istruttoria e motivazionale, sviamento

    L'ammonimento non presuppone la piena prova del reato, ma elementi indiziari sufficienti a desumere un comportamento reiterato e molesto che ingeneri ansia e paura. Le condotte persecutorie e le conseguenze pregiudizievoli sono state provate in istruttoria. La cessazione delle condotte dopo l'avvio del procedimento non è significativa ma conferma il carattere persecutorio. Il disagio psicologico della controinteressata è documentato e ha inciso sulle sue abitudini di vita.

  • Accolto
    Invito a percorso terapeutico

    La fattispecie è estranea all'art. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, relativo alla violenza domestica o di genere. Il Questore si è limitato a fornire informazioni, ma ha invitato la ricorrente ad intraprendere un percorso terapeutico, travalicando i limiti consentiti. L'invito è illegittimo.

  • Rigettato
    Violazione contraddittorio e motivazione

    Le sommarie informazioni rese dalla controinteressata non hanno fornito apporti istruttori determinanti né nuove circostanze che richiedessero il coinvolgimento della ricorrente. Le doglianze sono tardive e infondate.

  • Rigettato
    Ripetizione delle argomentazioni del ricorso introduttivo

    Si rinvia alle argomentazioni già svolte in merito al terzo motivo del ricorso introduttivo, ritenute infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 50
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 50
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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