Ordinanza cautelare 22 aprile 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giosué Rossi e Marco Velliscig, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosi Toffano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del “Verbale di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del D.L. nr. 11/2009 convertito nella Legge nr. 38/2009” -OMISSIS- emesso il 07/02/2025 dalla Questura di Udine – Divisione Anticrimine, comunicato in pari data, con cui la ricorrente “viene invitata a tenere una condotta conforme alla legge ed è informata che si procedere penalmente d’Ufficio per il delitto previsto dall’art. 612 bis del codice penale quanto il fatto è commesso da soggetto ammonito e che la relativa pena è aumentata e che è previsto l’arresto in flagranza di reato … viene invitato a intraprendere un percorso terapeutico/rieducativo con l’Associazione “L’Istrice” con sede operativa a Udine in Santo Stefano nr. 5 … l’Ammonita potrà presentare istanza di revoca del presente ammonimento non prima di tre anni dall’applicazione dello stesso previsa valutazione da parte dell’Autorità di P.S. emittente della partecipazione ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti”,
nonché, per quanto occorrer possa,
2) della “Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 a carico di: -OMISSIS-e residente ad Ampezzo -OMISSIS-” -OMISSIS- emessa dalla Questura di Udine, Divisione Polizia Anticrimine, il 21.10.2024 e comunicata il 22.10.2024;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla dott.ssa -OMISSIS- il 30/5/2025:
1) degli atti e provvedimenti gravati col ricorso introduttivo;
2) del decreto -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Udine in data 03.02.2025, non notificato alla ricorrente, conosciuto in data 09.04.2025 (in occasione del deposito da parte dei resistenti nel fascicolo di causa);
3) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto,
con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione dei provvedimenti adottati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa MA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 19 marzo 2025 e depositato in pari data, la signora V.D.L. ha chiesto l’annullamento dell’atto questorile in epigrafe compiutamente indicato, con cui è stata ammonita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con l. 23 aprile 2009, n. 38, e s.m.i. a seguito della richiesta della signora S.M. (odierna controinteressata), dichiaratasi vittima di reiterati comportamenti persecutori posti in essere nei suoi confronti dalla prima, che le hanno provocato ansia e stress ed inciso sulle sue abitudini di vita.
1.1. La ricorrente – che ha premesso di intrattenere una relazione sentimentale con il signor G.B., che ha subito ingerenze da parte della controinteressata, la quale, a sua asserita insaputa, avrebbe instaurato col detto G.B . “una frequentazione di natura amichevole, giunta anche alla consumazione di rapporti intimi” (così nel ricorso introduttivo a pag. 3) - ne ha denunciato, invero, l’illegittimità sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione e/o falsa applicazione artt. 8 D.L. n. 11/2009, 1, 3, 7, 8, 10, 10-bis L. n. 241/1990. Violazione dei principi che presiedono il giusto procedimento, sub specie contraddittorio e motivazione, nonché dei diritti di partecipazione e difesa del destinatario. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta”, con cui lamenta che sarebbero state disattese le sue garanzie partecipative, atteso che l’Autorità ha sostanzialmente tenuto in non cale le sue osservazioni, che, se adeguatamente considerate, avrebbero potuto portare, a suo avviso, a un diverso esito del procedimento esitato nel provvedimento contestato.
2) “Violazione e/o falsa applicazione artt. 8 D.L. n. 11/2009, 1, 3, 7, 8, 10, 10-bis L. n. 241/1990. Violazione dei principi che presiedono il giusto procedimento, sub specie contraddittorio e motivazione, nonché dei diritti di partecipazione e difesa del destinatario. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta”, con cui lamenta che il contraddittorio endo-procedimentale si è risolto in un mero incidente formale in suo danno. In particolare, non vi è piena corrispondenza tra le ragioni esplicitate nella comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990 (su cui ha puntualmente reso il proprio apporto procedimentale) e quanto invece riportato nel provvedimento finale, con correlata conseguente violazione delle sue prerogative partecipative e difensive.
3) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.l. n. 11/2009, 1, 3, 7, 8, 10 e 10-bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, sproporzionalità. Ingiustizia grave e manifesta” , con cui lamenta il difetto e la lacunosità dell’istruttoria, attesa la “acritica adesione alle deduzioni ed alla fuorviante ricostruzione fattuale resa dalla sig.ra M.” , nonché la sua mancata audizione, quella del signor G.B. (ovvero il “soggetto destinatario dei contrapposti interessi affettivi e partecipe diretto della maggior parte degli avvenimenti controversi” ) e dei genitori del medesimo, con conseguente travisamento fattuale e irragionevolezza dell’ammonimento disposto.
4) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 D.L. n. 11/2009, 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza. Ingiustizia grave e manifesta”, con cui lamenta, in estrema sintesi, la mancata considerazione dei comportamenti posti in essere nei suoi confronti dalla controinteressata, sig.ra S.M., idonei, a suo avviso, ad integrare i presupposti per l’emissione a carico della medesima della misura che qui occupa.
5) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 D.L. n. 11/2009, 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza. Sviamento. Ingiustizia grave e manifesta”, con cui denuncia ulteriormente la carenza istruttoria e motivazionale, nonché lo sviamento che affligge il provvedimento gravato sotto il diverso profilo della mancata considerazione dell’effettiva “attualità e persistenza del preteso scompenso emotivo e psicologico che la sedicente danneggiata avrebbe subito e/o starebbe subendo”. Ritiene, in estrema sintesi, che “la Questura, in acritica adesione alle allegazioni della sig.ra M., si è limitata a recepire de plano quanto da costei riferito/addotto, senza verificarne la fondatezza né indagarne eventuali riscontri”.
6) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 D.L. n. 11/2009, 3, c. 5-bis, D.L. n. 93/2013, 33 L. n. 833/1978, 3 L. n. 241/1990. Difetto, carenza e sviamento di potere. Incompetenza assoluta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza. Ingiustizia grave e manifesta”, con cui contesta la legittimità del provvedimento opposto, nella parte in cui reca l’invito “a intraprendere un percorso terapeutico/rieducativo con l’Associazione “L’Istrice” con sede operativa a Udine in Santo Stefano nr. 5”, non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art. 3, comma 5- bis, del d.l. n. 93/2013 ovvero essendo estranea la fattispecie che occupa alle ipotesi di violenza domestica o di genere. In ogni caso, la Questura ha travalicato i limiti della mera informazione circa i servizi disponibili sul territorio, imponendole – come già evidenziato - di intraprendere il detto percorso terapeutico/rieducativo con l’Associazione “L’Istrice”.
2. Il Ministero dell’Interno, costituito, ha controdedotto alle avverse censure a difesa della legittimità dell’atto di ammonimento emesso dal Questore.
3. La controinteressata S.M., del pari costituita, ha analogamente argomentato a confutazione degli assunti difensivi della ricorrente e concluso per la reiezione del ricorso dalla stessa proposto.
4. La ricorrente - dopo avere rinunciato all’istanza cautelare originariamente presentata (ord. caut. n. 30 in data 16/4/2025) - con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 30 maggio 2025 ha impugnato il decreto -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Udine in data 03.02.2025, asseritamente non notificatole e “conosciuto in data 09.04.2025 (in occasione del deposito da parte dei resistenti nel fascicolo di causa)”, denunciandone l’illegittimità, oltre che per i motivi di diritto già posti a sostegno del ricorso introduttivo, anche sulla scorta dei seguenti ulteriori:
1) “Violazione e/o falsa applicazione artt. 8 D.L. n. 11/2009, 1, 3, 7, 8, 10, 10-bis L. n. 241/1990. Violazione dei principi che presiedono il giusto procedimento, sub specie contraddittorio e motivazione, nonché dei diritti di partecipazione e difesa del destinatario. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta”;
2) “Violazione e/o falsa applicazione artt. 8 D.L. n. 11/2009, 1, 3, 7, 8, 10, 10-bis L. n. 241/1990. Violazione dei principi che presiedono il giusto procedimento, sub specie contraddittorio e motivazione, nonché dei diritti di partecipazione e difesa del destinatario. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta”.
5. In vista dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’affare, la ricorrente e la controinteressata hanno affidato alle rispettive memorie ex art. 73.c.p.a. le loro conclusive difese, insistendo negli assunti già sviluppati nei precedenti atti.
5.1. La ricorrente ha, poi, ulteriormente dimesso memoria di replica.
6. L’affare è stato, quindi, chiamato all’udienza su indicata e discusso dalle parti come da sintesi a verbale. Indi, è stato introitato per la decisione.
7. Il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati solo in minima parte ovvero laddove la ricorrente censura l’ammonimento opposto nella parte in cui reca l’invito “ a intraprendere un percorso terapeutico/rieducativo”.
7.1. Per il resto, per tutto il resto, sono destituiti di fondatezza.
8. Prima di passare allo scrutinio dei motivi di impugnazione proposti dall’interessata giova premettere quanto segue.
9. La norma che vale a legittimare l’emissione di misure del tipo di quella inflitta alla ricorrente stabilisce, ai fini che qui rilevano, che: “1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni”.
Ai fini che qui interessano, l'art. 612- bis cod. pen. stabilisce, inoltre, che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata (...) se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.
Nel mentre, l’art. 612- ter stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata (...) se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici”.
9.1. Il Consiglio di Stato – con specifico riferimento alla fattispecie di reato di cui all’art. 612- bis cod. pen. ha ricordato che ai fini della sua integrazione «la giurisprudenza penale ha ritenuto… la necessità della compresenza dei seguenti elementi:
a) sussistenza di condotte reiterate di minaccia o molestia nei confronti di taluno;
b) insorgenza nella vittima di uno stato d'animo di ansia, di paura o di timore per l'incolumità propria o di un congiunto ovvero alterazione delle sue abitudini di vita;
c) sussistenza di un nesso di causalità fra la condotta del persecutore e lo stato d'animo o l'alterazione delle abitudini di vita della vittima.
Quanto al primo elemento, la norma richiede condotte reiterate, quindi almeno due episodi, i quali consistano in una minaccia, vale a dire nella prospettazione di una futura inflizione di un danno ingiusto ad un soggetto, oppure in una semplice molestia, cioè un qualsiasi comportamento idoneo ad arrecare fastidio a colui che ne subisce le conseguenze.
Circa il secondo elemento, occorre accertare che la vittima degli atti persecutori sia indotta a sentimenti di ansia o di paura ovvero, alternativamente, a mutare le proprie abitudini di vita, laddove anche il timore per l'incolumità di terzi (prossimi congiunti o persone legate da vincoli affettivi) comporta comunque l'insorgenza di un negativo stato d'animo in capo alla vittima degli atti persecutori, in tal caso per un pericolo di altri» (Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599).
9.1.1. Ha, inoltre, osservato che «l’ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker in funzione preventiva e dissuasiva (Cons. St., sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599; Cons. St., sez. III,7 settembre 2015, n. 4127; Cons. St., sez. III, 15 febbraio 2019, n. 1085).
Pertanto, il provvedimento di ammonimento presuppone non l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il delitto di stalking, di cui all’art. 612-bis c.p., ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare uno stato di ansia e paura nella vittima.
La valutazione amministrativa, a differenza della valutazione e dell’accertamento rimessi al giudice penale, è diretta non a stabilire una responsabilità, ma a dissuadere da comportamenti reiterati molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo (Cons. St., sez. III, 25 giugno 2020, n. 4077).
(…) Mai come per i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria, si deve in ogni caso qui ribadire, l’obbligo di motivazione è essenziale nel nostro ordinamento ad evitare che detti provvedimenti, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d’autore e integrino, così, altrettante <pene del sospetto>.
(…) La motivazione del provvedimento amministrativo, come questo Consiglio afferma secondo un orientamento ora recepito, come noto, anche dal giudice delle leggi nelle ordinanze del 26 maggio 2015, n. 92, e del 17 marzo 2017, n. 58, costituisce il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti» (Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7883).
9.1.2. Ha, poi, ulteriormente osservato che «(...) il provvedimento di ammonimento orale si caratterizza per la sua spiccata natura preventiva e cautelare, essendo essenzialmente finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e prevenire la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante (vds. ex plurimis Consiglio di Stato, II Sez. n. 09211/2024).
Sotto il profilo probatorio, non è dunque necessaria l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale.
Quel che rileva è la mera probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi, oggetto dell’istanza di ammonimento, possano sfociare e degenerare in condotte costituenti reato ai sensi dell’art. 612-bis c.p. (vds. ex plurimis Consiglio di Stato, III Sez. nn. 09598/2024 e 00446/2026).
Più precisamente, il provvedimento di ammonimento presuppone la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di “ansia e paura” nella vittima e potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato.
Inoltre, essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del Giudice all’Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze» (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2026, n. 521).
9.1.3. Ha, altresì, osservato che, coerentemente con la detta natura preventiva e cautelare della misura, «sotto il profilo probatorio, non è necessaria l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale, né si richiede che le condotte poste alla base del provvedimento posseggano gli stringenti requisiti di cui all’art. 612-bis c.p. (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 4422/2022; id., n. 2545/2020). Quel che rileva è, dunque, la mera probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi oggetto dell’istanza di ammonimento possano sfociare e degenerare in condotte costituenti reato ai sensi dell’art. 612-bis c.p..
A questo scopo, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria procedimentale, dal momento che la norma afferma che il Questore emana il provvedimento di ammonimento “assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti”. Infatti la disposizione in commento, nella parte in cui subordina ad una valutazione di necessità (“se necessario”) l’acquisizione delle informazioni, evidentemente affida alla libera valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio. È quindi rimessa al Questore non solo la scelta di emettere o meno la misura, ma anche quella di stabilire la tempistica della sua iniziativa e le modalità dell’indagine (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 2620/2020)» (Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7180).
10. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi che tanto il verbale di ammonimento opposto con il ricorso introduttivo che il provvedimento del Questore di Udine in data 3 febbraio 2025 sfuggono ai vizi denunciati dalla ricorrente e che sono stati applicati correttamente i principi espressi dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. St., sez. III, sent. n. 3588/2024).
10.1. Invero - al di là del fatto che l’ammonimento rivolto all’interessata in data 7 febbraio 2025 e documentato nel relativo verbale costituisce mera attuazione ed esecuzione del provvedimento questorile, dal quale, coerentemente col carattere di oralità della misura, mutua, per l’appunto, fedelmente i presupposti, il contenuto e il dispositivo (n.d.r. ciò si evince agevolmente non solo dal fatto che il Questore ha espressamente delegato per l'esecuzione del proprio atto il Dirigente della Divisione Anticrimine e, in alternativa, altro Ufficiale di P.S. della Questura di Udine o di altro Ufficio di P.S. competente per territorio, prescrivendone la verbalizzazione, ma soprattutto dalla piana lettura di entrambi gli atti), il che vale di per sé ad appalesare la pretestuosità della proposizione del ricorso per motivi aggiunti, surrettiziamente utilizzato al mero scopo di rinforzare le censure articolate nel ricorso introduttivo – il Collegio ritiene che l’ammonimento impugnato è basato su comportamenti tenuti dalla ricorrente nei confronti dell’odierna controinteressata (che trovano riscontro nella documentazione versata in atti), i quali, valutati nel loro complesso, assumono rilievo ai fini della legittima adozione del provvedimento di ammonimento di competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza e del corretto esercizio della discrezionalità, avendo l’Autorità stessa acquisito elementi sufficienti per pervenire alla ragionevole convinzione della sussistenza di un comportamento univocamente e reiteratamente vessatorio, «(...) atto a determinare un perdurante e grave stato di “ansia e paura” nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato» (Cons. di Stato, sez. III, 18 ottobre2021, n. 6958; Cons. di Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599; Cons. di Stato, sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486).
10.2. Sotto il profilo fattuale, assumono, infatti, sufficiente e dirimente rilievo i messaggi SMS o WhatsApp dal tono minaccioso e dal contenuto scurrile inviati dalla ricorrente alla controinteressata, il fatto occorso nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2023 (ovvero quando, alle 2 e 40 circa, la ricorrente ha suonato insistentemente al campanello dell’abitazione della controinteressata nel comune di Resia), il pedinamento da quest’ultima subito in data 10 agosto 2024 sempre nell’abitato di Resia, nel corso del quale è stata ulteriormente minacciata ed apostrofata con epiteti volgari ed offensivi dalla signora V.D.L., nonché, infine, anche l’accadimento del 7 settembre 2024, di cui è riportata evidenza nell’Annotazione di servizio dei Carabinieri del NORM di Tolmezzo (UD).
10.2.1. Tali condotte, per la cui migliore intellegibilità si rinvia a quanto compiutamente riportato nell’ammonimento opposto, nonché alla lettura e/o visione della documentazione che lo supporta, possono considerarsi, invero, a tutti gli effetti come “molestie” (cioè atti di disturbo sorretti da “petulanza o altro biasimevole motivo”, secondo la definizione dell’art. 660 c.p.) e/o “minacce” (secondo la definizione ritraibile dall’art. 612 c.p.), suscettibili di integrare, nella loro reiterazione, la condotta tipica del reato di cui all’art. 612- bis c.p. (atti persecutori) e in grado pertanto di giustificare, in chiave preventiva, l’ammonimento irrogato.
10.2.2. Al riguardo, non può, infatti, omettersi di rilevare che ciò che rileva è unicamente la condotta tenuta dalla signora V.D.L., nel mentre è del tutto inconferente il concreto dispiegarsi dei rapporti di carattere sentimentale intrattenuti dal signor G.B., da un lato, con la ricorrente e, dall’altro, con la controinteressata, come lo è la persistente attualità o meno di tali rapporti con l’una o con l’altra.
10.2.3. Ai fini del vaglio di ragionevolezza della misura emessa non è, peraltro, assolutamente neutra nemmeno la considerazione che teatro delle condotte della ricorrente in data 21/22 settembre 2023 e 10 agosto 2024 è stato il comune di Resia - che non è né quello di residenza (Ampezzo), né quello di domicilio (Feletto Umberto) della medesima - ove si è, all’evidenza, appositamente recata (nell’un caso, peraltro, in un orario quanto meno insolito), affrontando un viaggio in automobile della durata di circa 46 minuti o 49 minuti, a seconda dell’uno o altro luogo da cui è partita.
Altrettanto non lo è la minaccia di diffusione/pubblicazione di foto intime della controinteressata (che pur non valendo ad integrare i presupposti del reato di cui all’art. 612- ter c.p., vale, comunque, ad assumere rilevanza ai fini del reato di cui all’art. 612- bis c.p.) o di loro ostensione alla madre della medesima o, ancora, di provocarle pregiudizi in ambito lavorativo.
Tali condotte presuppongono, infatti, una previa indagine sulla persona della controinteressata ovvero il procurarsi informazioni sul luogo preciso di residenza della medesima, sulla sua occupazione lavorativa etc. etc..
Inoltre, la circostanza che la ricorrente abbia fatto leva sulla propria posizione socio-professionale e su conoscenze importanti/influenti, quasi a voler evocare l’idea di una personale immunità, se non, addirittura, impunità, vale ulteriormente ad aggravare il quadro indiziario a lei sfavorevole.
11. Ciò preliminarmente osservato, vanno ora, in ogni caso, scrutinati i motivi di impugnazione, cui la ricorrente ha affidato la domanda azionata.
12. E’, innanzitutto, infondato il primo motivo del ricorso introduttivo, poi reiterato anche con il ricorso per motivi aggiunti.
12.1. Con formula di efficace sintesi, l’Autorità ha, infatti, evidenziato che sono state “lette e valutate attentamente le memorie difensive” articolate dall’avv. Giosuè Rossi in data 29 ottobre 2024 per conto dell’odierna ricorrente.
12.2. La mancanza di puntuale ed analitica confutazione delle stesse nel provvedimento gravato non sta assolutamente a significare che è stato superficialmente apprezzato o, peggio, trascurato il contributo partecipativo offerto dalla ricorrente, ma semplicemente che le argomentazioni svolte dalla medesima sono risultate recessive rispetto agli esiti dell’istruttoria condotta “basata su sommarie informazioni dotate di coerenza interna ed esterna, annotazioni, relazioni di servizio, documentazioni video e certificazione medica”, di cui – come già evidenziato - è stata offerta compiuta evidenza nella parte motiva del provvedimento stesso e che bastano di per sé a smentire la diversa lettura degli eventi occorsi proposta dall’interessata.
In sostanza, la ricorrente non ha introdotto elementi probatori significativi, atti a inficiare radicalmente la fondatezza degli elementi indiziari acquisiti e, poi, indicati nel provvedimento.
12.3. Come sottolineato dalla difesa erariale nella memoria dimessa, vero è, infatti, che la ricorrente si è limitata sia nella sede endo-procedimentale, che ora nella presente sede giurisdizionale, “a proporre un’interpretazione della realtà solo astrattamente diversa, soffermandosi esclusivamente sui rapporti sentimentali incrociati delle parti e senza fornire elementi fattuali precisi ed eventualmente discordanti con quelli allegati dalla vittima”.
12.4. Il motivo va, quindi, disatteso.
13. Ad analoga sorte è destinato il secondo motivo di impugnazione.
13.1. Un tanto sulla scorta della dirimente considerazione che vi è piena e sostanziale congruità tra gli elementi evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento e quelli fondanti l’ammonimento emesso.
13.1.1. Al riguardo, giova, infatti, osservare che, secondo condivisibile giurisprudenza, «Il limite dell’azione amministrativa è (...) quello dell’aderenza tra atto di avviso e atto finale, ma con un’aderenza non riferita all’integrità dei rispettivi contenuti (perché così si renderebbe inutile l’intera fase partecipativa ed istruttoria, trasformando l’atto di avvio in un mero adempimento formale), ma solo in rapporto agli elementi caratterizzanti la fase procedimentale, con particolare riferimento all’identità tra effetti preannunciati e poi effettivamente realizzatisi, secondo il canone aggiornato della tipicità del provvedimento.
In sintesi, tra atto preannunciato con l’avviso di avvio del procedimento ed atto effettivamente emesso deve sussistere un rapporto di congruità, non di identità, tra gli elementi essenziali, in modo che, da un lato, il provvedimento finale non rappresenti un esito imprevedibile del procedimento correttamente comunicato e, dall’altro, sussistano spazi per l’accoglimento delle risultanze istruttorie emerse. Il che implica, in merito alla motivazione in quanto componente del più generale requisito della forma dell’atto, che questa debba esistere e dare ragione dell’iter giuridico fattuale posto alla base del provvedimento, senza che debba fondarsi sugli stessi elementi addotti in sede di comunicazione iniziale di avvio» (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2852; in termini Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2022, n. 7974; Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1629).
13.1.2. Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che la comunicazione di avvio del procedimento inviata all’interessata abbia pienamente assolto, sotto il profilo sostanziale, alle finalità proprie dello specifico procedimento, laddove ha sinteticamente riportato quanto addotto dalla signora S.M. a sostegno dell’istanza presentata al fine dell’emissione della misura di che trattasi e, in particolare, il turbamento psichico patito a causa degli atti persecutori e/o molesti subiti ovvero, segnatamente, che, a seguito della sua frequentazione con il signor G.B.:
- l’odierna ricorrente avrebbe avuto, per l’appunto, un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, tanto da crearle un profondo stato d'ansia;
- in data 21.09.2023, in tarda la notte, la ricorrente avrebbe suonato insistentemente il campanello della sua abitazione (n.d.r. la porta è stata aperta dalla madre della controinteressata, che abita nell’appartamento attiguo a quello della controinteressata, alla quale l’odierna ricorrente si è presentata come la moglie del signor G.B.);
- nel mese di marzo 2024 la ricorrente le avrebbe inviato un messaggio con scritto: "S. sei una puttana";
- in data 11.05.2024 la ricorrente si sarebbe recata presso la sua abitazione e le avrebbe detto: "se non scendi ti sbatto i cartoni di G. nel tuo cortile così te lo tieni";
- in data 10.08.2024 la ricorrente l’avrebbe seguita con l'auto per poi dirle: "se non la smetti te la faccio pagare; magari ti prendessi sotto, così vengo a vederti all'obitorio”;
- la ricorrente l’avrebbe minacciata di far visionare alla madre una sua foto (n.d.r. il riferimento parrebbe essere ad una foto ritraente parti intime della signora S.M., di cui, tra l’altro, non è chiaro come la ricorrente possa essere venuta in possesso) e di parlare con i suoi dirigenti per rovinarla;
- la ricorrente avrebbe confessato al sig. G. B. di aver rigato l'auto dell'istante;
- in data 07.09.2024 la ricorrente avrebbe guidato pericolosamente l'auto con l'intento di far accostare l'istante per poterle parlare.
13.1.3. Analogamente, alcun dubbio sussiste che l’ammonimento poi emesso sia sorretto dai medesimi elementi sostanziali caratterizzanti, assistiti da idonea prova. Segnatamente - come si evince dalla piana lettura del relativo verbale, cui si rinvia - il nucleo fondante delle ragioni addotte a supporto e motivazione dello stesso è quello già chiaramente contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento. La più ampia e diffusa motivazione che sorregge l’ammonimento s’atteggia, in sostanza, quale mero elemento “specificativo”, ma non innovativo dei relativi presupposti, integrati, per l’appunto, dalle reiterate condotte moleste e persecutorie poste in essere dalla ricorrente nei confronti della controinteressata, tali da provocare in quest’ultima una ingravescente sintomatologia ansiogeno/depressiva.
13.2. Un tanto basta, dunque, per appalesare l’inconsistenza della dedotta violazione delle prerogative partecipative e difensive dell’interessata, essendo evidente che la medesima è stata posta nelle condizioni di controdedurre e, occorrendo, confutare gli assunti sulla scorta dei quali l’Autorità ha, dapprima, avviato il procedimento nei suoi confronti e, poi, emesso l’ammonimento opposto.
14. Infondato, è anche il terzo motivo d’impugnazione.
14.1. Consta, infatti, che la Questura abbia assunto le informazioni necessarie dagli organi investigativi, sentito, laddove ritenuto necessario, le persone informate dei fatti e verificato adeguatamente la veridicità delle dichiarazioni rese dalla signora S.M. ovvero la concreta sussistenza delle condotte persecutorie denunciate dalla medesima. Tali condotte risultano, in particolare, confermate e provate anche da alcuni messaggi inviati sul cellulare dalla ricorrente alla controinteressata, file-video, che riproducono, in particolare, il momento in cui la prima si avvicina con la sua automobile alla seconda, rivolgendole frasi minacciose e volgari, informazioni acquisite da terzi e finanche dichiarazioni rese all’Autorità dal signor G.B..
14.1.1. In ogni caso, la motivazione che sorregge l’ammonimento e la documentazione istruttoria che la supporta - tra cui, oltre ai video dimessi dal Ministero intimato in data 11 aprile 2025 e al messaggio inserito nel corpo stesso del verbale di ammonimento, anche le informazioni acquisite dagli organi investigativi (in particolare, Annotazione P.G. – Compagnia di Tolmezzo N.O.R.M. Aliquota radiomobile in data 8 settembre 2024 e Relazione di servizio del Commissariato di P.S. di Tolmezzo in data 4 ottobre 2024 - all. 8 e 4 fascicolo doc. Ministero) e dalle persone informate dei fatti all’uopo sentite (in particolare, Verbale di sommarie informazioni rese in data 10 ottobre 2024 al Commissariato P.S. di Tolmezzo dalla signora E.F.B. – all. 6 fascicolo doc. citato) - appalesano, come già sottolineato, la ricorrenza dei presupposti richiesti dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e la ragionevolezza della sua adozione.
14.2. Nessuna violazione del contradditorio procedimentale può, peraltro, ritenersi sussistente ove, come nel caso di specie, la parte interessata, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, abbia potuto compiutamente esercitare le facoltà partecipative previste dalla legge, presentando memoria scritta (in tal senso TAR Campania, sentenza n. 5552/2024). Anche se non sentita, è stata, infatti, messa nelle condizioni di spiegare diffuse osservazioni nel corso del procedimento.
14.2.1. In particolare, nessun rilievo può assumere la mancata audizione della medesima.
Al riguardo, va, infatti, ricordato che in giurisprudenza, che questo Collegio condivide, è stato osservato che « (...) non emerge la necessità che sia sentita la persona nei cui confronti viene adottato il provvedimento di ammonimento, né tale necessità può desumersi dal riferimento alle "persone informate sui fatti" poiché con tale locuzione, il Legislatore fa riferimento a coloro che, concluse le indagini preliminari ed instaurato il processo penale, rivestiranno il ruolo di testimoni e non all'indagato: "La disposizione dell'art. 8, D.L. n. 11 del 2009 (...) secondo la quale il Questore provvede "sentite le persone informate dei fatti" non può essere interpretata nel senso che tra le persone informate dei fatti, che devono essere sentite personalmente, vi è anche obbligatoriamente l'interessato, ma deve piuttosto essere letta nel senso che l'Autorità procedente, nell'ambito della propria attività istruttoria, è tenuta ad acquisire, anche attraverso l'audizione personale, la versione di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti che possono determinare l'adozione del provvedimento di ammonimento (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 01/02/2022, n.84; T.A.R., Trento, sez. I, 14/09/2016, n. 329)» (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 6 dicembre 2024, n. 915, confermata con la citata Cons. Stato n. 521/2026; in termini T.A.R. Sicilia, sentenza n. 807/2024).
14.3. Né l’istruttoria può ritenersi inficiata a causa della mancata audizione personale del signor G.B. e/o dei genitori del medesimo.
14.3.1. Il primo aveva già reso, infatti, eloquenti dichiarazioni in occasione di uno degli eventi occorsi, di per sé confermative della narrazione dei fatti offerta dalla signora S.M. (vedasi citata Annotazione P.G. – Compagnia di Tolmezzo N.O.R.M. Aliquota radiomobile in data 8 settembre 2024, alla cui lettura si rinvia). Peraltro, la circostanza che - come riportato nella stessa annotazione - il richiedente l’intervento in questione sia stato proprio lo stesso signor G.B, viepiù avvalora quanto dal medesimo riferito in quella circostanza.
Sicché, la sua audizione alcun ulteriore utile elemento avrebbe potuto apportare all’istruttoria esperita.
14.3.2. Per quanto riguarda i genitori del medesimo è, invece, di lapalissiana evidenza che gli stessi nulla avrebbero potuto riferire circa gli elementi su cui si fonda l’ammonimento gravato.
Non consta, infatti, che abbiano mai personalmente assistito o che siano stati in altro modo testimoni dei fatti, dai quali gli elementi stessi sono stati tratti. Al massimo avrebbero potuto fornire ragguagli, nei limiti di quanto a loro effettiva conoscenza, in ordine alle frequentazioni/relazioni del figlio con l’una, l’altra o entrambe le donne coinvolte ovvero in relazione a circostanze che, come già sottolineato, nulla hanno a che vedere con l’emissione della misura che qui occupa.
In tal senso, depongono, peraltro, inequivocabilmente anche le stesse dichiarazioni rese dai medesimi in data 3 marzo 2025, dimesse agli atti dalla ricorrente (all. 16 e 17 – fascicolo doc.).
Trattasi, infatti, di dichiarazioni che non hanno alcuna diretta pertinenza con la questione nodale che occupa, che – si ribadisce – concerne unicamente la riconducibilità della fattispecie concretamente verificatasi (ovvero delle condotte poste in essere dalla ricorrente a danno della controinteressata, con conseguente turbamento ansiogeno di quest’ultima) a quella astratta normativa delineata dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009.
15. Palesemente infondato, se non addirittura inammissibile per carenza di interesse, è, invece, il quarto motivo di ricorso, atteso che non consta che l’odierna ricorrente abbia intrapreso, nella competente sede amministrativa, alcuna iniziativa analoga a quella della controinteressata, presentando istanza ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 ai fini dell’ammonimento di quest’ultima.
15.1. In ogni caso, nemmeno dalla differente prospettazione dei fatti fornita dalla medesima emerge la sua condizione di “vittima” di asserite molestie e/o minacce da parte della controinteressata.
15.2. Si tratta, in sostanza, di argomentazioni sfornite di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno, neppure di tipo indiziario.
15.3. Assume, per converso, rilievo la circostanza che la ricorrente V.D.L., anche nella presente sede giurisdizionale, ha cercato reiteratamente di spostare l’attenzione sulle particolari dinamiche/sviluppi della relazione amorosa, che, come già più volte evidenziato, esulano dallo scrutinio di competenza di questo Organo giudicante e, ancor prima, dall’ambito degli accertamenti istruttori cui era tenuta l’Autorità in sede procedimentale.
15.3.1. Il fatto che – come riportato nella relazione di servizio in data 30 settembre 2024 del Commissariato P.S. di Tolmezzo (all. 5 – fascicolo doc. Ministero), di cui è riferito anche in altri atti dell’Autorità – nel periodo in cui si sono verificati gli atti persecutori che qui rilevano la ricorrente e il signor G.B. siano stati osservati in luogo pubblico “in atteggiamenti più che amichevoli” può, al massimo, fornire indizi circa una certa indecisione di quest’ultimo nella definitiva scelta tra l’una o l’altra donna frequentata.
Non vale, invece, ad esimere la prima da responsabilità per la condotta tenuta nei confronti della controinteressata, da cui ha cercato di rifuggire anche fornendo una versione alquanto edulcorata degli accadimenti, cercando di minimizzare la valenza delle condotte poste in essere.
15.3.2. Basti pensare, ad esempio, che i fatti occorsi alle ore 2 e 40 della notte tra il 21 e 22 settembre 2023 presso l’abitazione della signora S.M. (in tal senso depone inequivocamente la sequenza temporale dei fatti riportata nell’atto di ammonimento ove si legge, per l’appunto, che «in data 21.09.2023 alle ore 22,30 l'istante ha ricevuto due chiamate e poi un messaggio whatsapp con il seguente messaggio: "tienitelo te, che io l'ho appena buttato fuori di casa.." e verso le 02,40 la -OMISSIS- ha suonato insistentemente il campanello dell'abitazione dell'istante...» ) sono stati così narrati dalla ricorrente: “Circa quanto occorso nella serata dello stesso giorno, valga precisare che la deducente stava semplicemente cercando il compagno, senza essere edotta che nell’abitazione (il cui campanello riporta il solo nome della sig.ra S.M.) dimorasse anche la madre della controinteressata (fatto che, in ogni caso, non assurge a contegno reprimibile, vieppiù considerato che la scrivente se n’è andata non appena ha ricevuto risposta dalla madre della controinteressata ed ha portato i beni del compagno a casa della di lui madre, cfr. docc. 16 e 17)” (v. ricorso introduttivo, pagg. 10 e 11).
15.3.3. Con l’ulteriore conseguenza che - al di là del fatto che le 2 e 40 a.m. non sono, all’evidenza, serata e che suonare insistentemente il campanello di un’abitazione a quell’ora (ovvero a notte fonda) è di per sé molestia, fatto salvo che ricorrano ovviamente straordinari motivi di necessità ed urgenza, che, nel caso di specie, non si ravvisano, però, sussistere – non può sfuggire che le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 accluse (ovvero quelle, prive di data, rilasciate dai genitori del G.B. e dimesse, per l’appunto, dalla ricorrente agli atti del giudizio) valgono semmai a smentire anche l’ultima parte della versione dei fatti offerta dalla medesima.
Nelle stesse si legge, infatti, che: “... preciso al riguardo che in data 21 settembre 2023... la dott.ssa -OMISSIS- ha portato i beni personali di -OMISSIS- presso la mia abitazione di Resia, dove mio figlio è ritornato a vivere...”.
Ne deriva che tali dichiarazioni documentano che i beni del signor G.B. sono stati consegnati ai suoi genitori durante la giornata (ovvero entro le ore 24.00) del 21 settembre 2023, non sicuramente dopo gli accadimenti della notte che ne è seguita.
16. Destituito di fondatezza è anche il quinto motivo di ricorso.
16.1. Come già evidenziato, nella fattispecie che qui rileva l’attività provvedimentale dell’Autorità è caratterizzata da un’ampia discrezionalità correlata al fatto che l’ammonimento non presuppone l’acquisizione della piena prova richiesta ai fini della condanna per il reato di cui all’art. 612- bis (o 612- ter ) c.p., bensì la sussistenza di elementi indiziari dai quali sia possibile verosimilmente desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, sia esso minaccioso o molesto, atto a ingenerare un perdurante e grave stato di ansia e paura, potenzialmente idoneo a degenerare, trasmodando, se non fermato per tempo, in condotte costituenti reato (cfr. Cons. di St., Sez. III, sentenza n. 2494/2023).
16.1.1. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, le condotte persecutorie e le conseguenze pregiudizievoli patite dalla controinteressata hanno trovato conferma in sede istruttoria, come già in precedenza ampiamente evidenziato.
16.2. Quanto poi al fatto che non siano state registrate condotte persecutorie dopo l’avvio del procedimento culminato nell’adozione del censurato ammonimento, “trattasi di circostanza non solo scarsamente significativa, ma – anzi – suscettibile di illuminare ex post il carattere deliberatamente persecutorio delle condotte poste in essere” (Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2026, n. 318).
16.3. Risulta, inoltre, adeguatamente documentato il disagio psicologico patito, nell’attualità, dalla signora S.M. a causa delle condotte moleste e/o minacciose subite, che – non v’è motivo di dubitare – ha inciso anche sulle sue abitudini di vita (vedi relazione della Psicologa e Psicoterapeuta in data 24 gennaio 2025 – all. 10 fascicolo doc. Ministero), di cui è stata data evidenza nell’ammonimento opposto.
16.3.1. Sicché, anche le valutazioni effettuate dall’Autorità sotto tale profilo e le conseguenze che ne ha tratto non appaiono né erronee, né, tanto meno, irragionevoli.
16.4. Né si ravvisa alcun vulnus difensivo a danno della ricorrente per non avere ricevuto copia della su indicata relazione, atteso che trattasi, comunque, di valutazione inerente ad un contesto – quella della sensibilità psicologica soggettiva – che sfugge alla piena conoscibilità e all’applicazione di rigidi sillogismi dimostrativi ed è, come tale, non censurabile. Anche per l’integrazione della fattispecie penale, del resto, non è necessario che il turbamento sfoci in una patologia clinicamente accertabile, bensì che lo stesso appaia verosimile in base ai fatti narrati (Cass. Pen., sez. V, 15.07.2016, n. 30334).
16.5. Quanto al profilo della attualità , il Collegio non può, peraltro, che fare richiamo a quanto osservato da questo Tribunale in un analogo precedente (ove, peraltro, pure veniva in rilievo l’emissione della misura a distanza di circa cinque mesi dal verificarsi dell’ultimo episodio molesto):
Pur essendo vero che «in alcune pronunzie l’attualità della condotta persecutoria è assunta quale parametro di legittimità dell’ammonimento (perché esso postula l’attuale sussistenza nella vittima del “perdurante e grave stato di ansia o di paura” ovvero del “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” di cui all’art. 612-bis cod.pen.), con la conseguenza che, laddove la condotta sia già cessata al momento della segnalazione, l’ammonimento non potrebbe essere più adottato perché si tratterebbe di un provvedimento privo di scopo o utilità, visto che si invita un soggetto a tenere una condotta che l’interessato, avendo cessato le condotte persecutorie, già sta tenendo.
La giurisprudenza amministrativa ha tuttavia affermato che il carattere dell’attualità deve essere valutato secondo ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, del tempo trascorso tra l’ultimo atto persecutorio, il momento dell’istanza di ammonimento presentata dalla vittima e l’emissione del provvedimento di ammonimento (tempo che non è ovviamente predeterminato dal legislatore) e, dall’altro lato, della permanenza degli effetti delle condotte persecutorie sulla libertà di autodeterminazione della vittima nelle sue relazioni sociali (cfr. T.A.R. Umbria, n. 42/2021)» (TAR FVG, sez. I, 30 aprile 2022, n. 219).
16.5.1. Anche in tal caso, infatti, tra il tempo delle condotte contestate, la presentazione dell’istanza di ammonimento da parte della vittima, l’istruttoria effettuata, con tempestività e in maniera adeguatamente approfondita, dall’Amministrazione e l’emissione del provvedimento finale “non si è frapposto un eccessivo periodo di tempo, idoneo a recidere il nesso di contestualità che deve legare il procedimento di ammonimento alle condotte persecutorie con esso contestate. Gli accadimenti si sono svolti di fatto in momenti assai ravvicinati all’interno di un contesto temporale sostanzialmente unico, inidoneo a far venire meno l’utilità dissuasiva dell’ammonimento”.
16.5.2. Il Consiglio di Stato – che ha confermato la sentenza poc’anzi richiamata – ha ribadito il principio giurisprudenziale cui è informata la decisione di prime cure e rimarcato, tra l’altro, anche il profilo “della permanenza degli effetti delle condotte persecutorie sulla libertà di autodeterminazione della vittima nelle sue relazione sociali” (Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3448).
16.6. La doglianza scrutinata va, in definitiva, disattesa.
17. Come già preannunciato, è, invece, fondato e merita accoglimento il sesto motivo di ricorso.
15.1. La fattispecie che occupa è, infatti, estranea a quella delineata dall’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica), con riferimento alla quale sola è previsto che il Questore “informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere” (comma 5).
15.2. Peraltro, nel caso di specie, il Questore non si è meramente limitato a fornire informazioni, ma ha addirittura invitato la ricorrente “ad intraprendere un percorso terapeutico” con l’Associazione nell’atto stesso indicata.
15.3. Nel senso della fondatezza del motivo in esame, conforta quanto – anche incidentalmente – osservato dal Tar Liguria, sez. I, 9 gennaio 2025, n. 10, in un precedente analogo, che la ricorrente ha opportunamente invocato a supporto delle difese svolte e che vale, per l’appunto, ad appalesare l’illegittimità dello invito in questione.
16. Sono, invece, infondati i motivi di impugnazione introdotti col ricorso per motivi aggiunti.
17. Quanto al primo motivo, il Collegio, oltre a ribadire quanto osservato nelle preliminari considerazioni svolte e nella disamina dei precedenti motivi di ricorso (in particolare motivi secondo, terzo e quinto), ritiene che le sommarie informazioni rese dalla signora S.M. in data 31 gennaio 2025 e la documentazione a conforto – di cui vi è, peraltro, compiuta evidenza già nel verbale di ammonimento gravato col ricorso introduttivo – non hanno né fornito alcun determinante e/o dirimente apporto istruttorio al procedimento, né sono valse in alcun modo a far emergere nuove e/o fondamentali circostanze, tali da esigere il coinvolgimento della ricorrente, al fine della produzione da parte della stessa di ulteriori contributi partecipativi.
17.1. Basta, invero, leggerle per trovarne conferma.
17.2. Mutuando le parole della difesa della controinteressata, si può, dunque, affermare che la medesima ha “semplicemente confermato l’attualità e gli effetti della complessiva condotta vessatoria (...), nonché il perdurante stato d’ansia e di timore (...)”.
17.3. In definitiva, le doglianze articolate nel motivo in questione, oltre ad appalesarsi manifestamente tardive, sono comunque anche del tutto destituite di fondatezza.
18. Il secondo motivo - che trae spunto dalle argomentazioni difensive sviluppate dal Ministero intimato nella presente sede giurisdizionale – non ha, parimenti, alcun pregio.
18.1. Al riguardo, non può, infatti, che farsi rinvio a quanto già ampiamente considerato ed osservato nella disamina del terzo motivo d’impugnazione (par. 14 e relativi sotto paragrafi), cui quello ora oggetto di scrutinio sostanzialmente accede, reiterandolo.
19. In definitiva, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono per la più parte infondati e vanno rigettati.
19.1. Come dianzi evidenziato, è, però, fondato il sesto motivo del ricorso introduttivo (reiterato col ricorso per motivi aggiunti), che vale a comportare il parziale accoglimento del gravame, laddove viene, per l’appunto, contestata la legittimità dell’invito, contenuto nell’ammonimento opposto, “ad intraprendere un percorso terapeutico” con l'associazione nello stesso indicata. Per l’effetto, ne deriva l’annullamento in parte qua dell’ammonimento stesso.
20. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e, poste a carico della ricorrente, vengono liquidate a favore del Ministero intimato e della controinteressata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limitati sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’ammonimento gravato.
Li respinge per tutto il prevalente resto.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero intimato e della controinteressata S.M., che liquida in complessivi € 3.000,00 (€ 1.500,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte medesima, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
D’ufficio, per analoghe sostanziali ragioni, manda, altresì, alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della controinteressata e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla, così come di quelli riferiti ad altri soggetti coinvolti e/o che vengono in rilievo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
MA IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.