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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 905 anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice nella persona del la dott.ssa Cristiana Caruso ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies comma 3^ c.p.c., la seguente
SENTENZA
ifeso dall'avv. Alberto Casartelli Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI
CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso monitorio del 30.03.2020, promosso dall'odierno ricorrente, il
Tribunale Civile di Como, emetteva (7/15.4.2020) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 812/20 Ing., n. 1897/20 Rep. a carico di di pagare Controparte_1 immediatamente a 1) la somma capitale di euro 16.544,03; 2) gli Parte_1 interessi come da domanda;
3) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 1.180,50 (di cui euro 900,00 per compenso, maggiorato nella misura del
15% quale rimborso forfettario delle spese generali più I.V.A. e C.P.A.); 4) oltre alle successive occorrende. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati notificati al pagina 1 di 4 debitore unitamente all'atto di precetto datato 08.06.2020, e in mancanza di opposizione il decreto ingiunto è divenuto definitivo (cfr. doc.1 ricorrente).
Il debitore ha effettuato il pagamento delle seguenti somme: a) euro 620,00, in data
13.07.2020; b) euro 800,00, in data 16.09.2020; c) euro 500,00 in data 30.12.2020 (cfr. doc.
002 ricorrente). Pertanto, il credito residuo di nei confronti di Parte_1 CP_1
ammonta a complessivi euro 18.795,82, oltre il costo di notifica dell'atto di precetto
[...] in rinnovazione, le spese successive occorrende e gli interessi legali maturati in seguito al
22.10.2024 (cfr. doc. 003 ricorrente), poiché in seguito il debitore ha interrotto i pagamenti.
Con atto ricevuto presso il Tribunale di Como- Volontaria Giurisdizione n. 2200/24
V.G., iscritto al registro successioni il 06.09.2024, ha rinunziato Controparte_1 all'eredità della madre (cfr. doc. 009 ricorrente) deceduta in Brunate il CP_2
12.09.2023 (vedova, senza ascendenti, lasciando a sé superstiti i figli , Controparte_1
e ) e la sua quota è andata devoluta per “accrescimento”, ai CP_1 Controparte_1 sensi dell'art. 522 c.c., in parti uguali a favore dei fratelli e , CP_1 Controparte_1 non avendo il rinunciante discendenti e ascendenti in vita (come risulta dalla dichiarazione di successione presentata da – cfr. doc. 010 ricorrente). Controparte_1
Pertanto, con ricorso depositato il 18.8.2025 il dott. (C.F. Parte_1
ha chiesto nei confronti dei signori (C.F. C.F._1 Controparte_1
“autorizzare ad accettare l'eredità della sig.ra C.F._2 Parte_1
(C.F. , che era nata a [...] il [...], residente in [...] e deceduta il 12.09.2023 in Brunate (CO), in nome e luogo del rinunziante (C.F. ),…..e per l'effetto, Controparte_1 C.F._2 accertare e dichiarare il diritto di di agire esecutivamente, ai sensi dell'art. Parte_1
524 c.c., sui beni relitti in morte di per la quota devoluta in favore del rinunziante e, CP_2 in particolare, sui seguenti beni immobili in Comune di Brunate (CO):
- unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Brunate (CO), Sezione urbana BRU, Foglio 5, Particella 881 sub. 719, via A. Volta n. 49 piano S1 - categoria A2 - classe 1 - consistenza 1,5 vani - superficie catastale totale mq. 30, totale escluse aree scoperte mq. 30 – rendita euro 178,18;
pagina 2 di 4 - unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Brunate (CO), Sezione urbana BRU, Foglio 5, Particella 881 sub. 718, via A. Volta n. 49 piano S1 - categoria A2 – classe 1 - consistenza 3,0 vani - superficie catastale totale mq. 55, totale escluse aree scoperte mq. 55 – rendita euro 356,36;
- unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Brunate (CO), Sezione urbana BRU, Foglio 5, Particella 881 sub. 701, via A. Volta n. 49 piano S1 - categoria C2 – classe 1 - consistenza 3 mq. – superficie catastale totale mq. 3 – rendita euro 8,21;
e, in ogni caso, su tutti i beni facenti parte della massa relitta dalla defunta CP_2 per la quota di proprietà spettante a o sul loro prezzo in caso di vendita.”. Controparte_1
“In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, di I.V.A. e C.P.A. di legge.”
Il ricorso è stato notificato anche ad e poiché la CP_1 Controparte_1 legittimazione passiva all'azione ex art. 524 c.c. spetta, oltre che al rinunciante, anche a coloro i quali l'eredità è stata devoluta a seguito della rinuncia.
Alcuno dei resistenti si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Conosciuto il ricorso sono iniziate però trattative che hanno determinato il pagamento del credito residuo.
Ed infatti, con istanza depositata telematicamente il ricorrente e tutti i resistenti hanno congiuntamente concluso per ottenere la definizione del giudizio avendo i resistenti “già saldato interamente il proprio debito e il sig. ha rilasciato relativa Parte_1 quietanza”. Con la medesima istanza il difensore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese nonché di ordinare alla Direzione Provinciale di Como, Ufficio provinciale- Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate la cancellazione della domanda giudiziale trascritta il 23.04.2025 al n. 11510 Reg. Generale n.
8420 Reg. Particolare.
Ebbene, la riconosciuta e reciproca cessazione della materia del contendere (fatta dalle parti sostanziali tutte), inibisce ogni ulteriore attività processuale. Anche la espressa dichiarazione (formulata da tutte le parti sostanziali del processo) della volontà sopravvenuta di non proseguire il giudizio, per l'intervenuta mancanza dell'interesse, a coltivarlo è idonea ad eliminare tutte le ragioni di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità di una pagina 3 di 4 pronuncia del giudice sul merito della controversia.
Quanto alle spese del giudizio la mancata costituzione dei resistenti e la domanda del procuratore costituito di compensazione delle stesse induce il giudice ad accogliere l'istanza e a non provvedere alla loro liquidazione secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Letto l'art. 2688 comma 2 c.c.,
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale all'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Como- Ufficio Territoriale, trascritta in data 23.04.2025 al n.
11510 Reg. Generale e n. 8420 Reg. Particolare.
Spese compensate.
Si comunichi.
Como, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cristiana Caruso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice nella persona del la dott.ssa Cristiana Caruso ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies comma 3^ c.p.c., la seguente
SENTENZA
ifeso dall'avv. Alberto Casartelli Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI
CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso monitorio del 30.03.2020, promosso dall'odierno ricorrente, il
Tribunale Civile di Como, emetteva (7/15.4.2020) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 812/20 Ing., n. 1897/20 Rep. a carico di di pagare Controparte_1 immediatamente a 1) la somma capitale di euro 16.544,03; 2) gli Parte_1 interessi come da domanda;
3) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 1.180,50 (di cui euro 900,00 per compenso, maggiorato nella misura del
15% quale rimborso forfettario delle spese generali più I.V.A. e C.P.A.); 4) oltre alle successive occorrende. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati notificati al pagina 1 di 4 debitore unitamente all'atto di precetto datato 08.06.2020, e in mancanza di opposizione il decreto ingiunto è divenuto definitivo (cfr. doc.1 ricorrente).
Il debitore ha effettuato il pagamento delle seguenti somme: a) euro 620,00, in data
13.07.2020; b) euro 800,00, in data 16.09.2020; c) euro 500,00 in data 30.12.2020 (cfr. doc.
002 ricorrente). Pertanto, il credito residuo di nei confronti di Parte_1 CP_1
ammonta a complessivi euro 18.795,82, oltre il costo di notifica dell'atto di precetto
[...] in rinnovazione, le spese successive occorrende e gli interessi legali maturati in seguito al
22.10.2024 (cfr. doc. 003 ricorrente), poiché in seguito il debitore ha interrotto i pagamenti.
Con atto ricevuto presso il Tribunale di Como- Volontaria Giurisdizione n. 2200/24
V.G., iscritto al registro successioni il 06.09.2024, ha rinunziato Controparte_1 all'eredità della madre (cfr. doc. 009 ricorrente) deceduta in Brunate il CP_2
12.09.2023 (vedova, senza ascendenti, lasciando a sé superstiti i figli , Controparte_1
e ) e la sua quota è andata devoluta per “accrescimento”, ai CP_1 Controparte_1 sensi dell'art. 522 c.c., in parti uguali a favore dei fratelli e , CP_1 Controparte_1 non avendo il rinunciante discendenti e ascendenti in vita (come risulta dalla dichiarazione di successione presentata da – cfr. doc. 010 ricorrente). Controparte_1
Pertanto, con ricorso depositato il 18.8.2025 il dott. (C.F. Parte_1
ha chiesto nei confronti dei signori (C.F. C.F._1 Controparte_1
“autorizzare ad accettare l'eredità della sig.ra C.F._2 Parte_1
(C.F. , che era nata a [...] il [...], residente in [...] e deceduta il 12.09.2023 in Brunate (CO), in nome e luogo del rinunziante (C.F. ),…..e per l'effetto, Controparte_1 C.F._2 accertare e dichiarare il diritto di di agire esecutivamente, ai sensi dell'art. Parte_1
524 c.c., sui beni relitti in morte di per la quota devoluta in favore del rinunziante e, CP_2 in particolare, sui seguenti beni immobili in Comune di Brunate (CO):
- unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Brunate (CO), Sezione urbana BRU, Foglio 5, Particella 881 sub. 719, via A. Volta n. 49 piano S1 - categoria A2 - classe 1 - consistenza 1,5 vani - superficie catastale totale mq. 30, totale escluse aree scoperte mq. 30 – rendita euro 178,18;
pagina 2 di 4 - unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Brunate (CO), Sezione urbana BRU, Foglio 5, Particella 881 sub. 718, via A. Volta n. 49 piano S1 - categoria A2 – classe 1 - consistenza 3,0 vani - superficie catastale totale mq. 55, totale escluse aree scoperte mq. 55 – rendita euro 356,36;
- unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Brunate (CO), Sezione urbana BRU, Foglio 5, Particella 881 sub. 701, via A. Volta n. 49 piano S1 - categoria C2 – classe 1 - consistenza 3 mq. – superficie catastale totale mq. 3 – rendita euro 8,21;
e, in ogni caso, su tutti i beni facenti parte della massa relitta dalla defunta CP_2 per la quota di proprietà spettante a o sul loro prezzo in caso di vendita.”. Controparte_1
“In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, di I.V.A. e C.P.A. di legge.”
Il ricorso è stato notificato anche ad e poiché la CP_1 Controparte_1 legittimazione passiva all'azione ex art. 524 c.c. spetta, oltre che al rinunciante, anche a coloro i quali l'eredità è stata devoluta a seguito della rinuncia.
Alcuno dei resistenti si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Conosciuto il ricorso sono iniziate però trattative che hanno determinato il pagamento del credito residuo.
Ed infatti, con istanza depositata telematicamente il ricorrente e tutti i resistenti hanno congiuntamente concluso per ottenere la definizione del giudizio avendo i resistenti “già saldato interamente il proprio debito e il sig. ha rilasciato relativa Parte_1 quietanza”. Con la medesima istanza il difensore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese nonché di ordinare alla Direzione Provinciale di Como, Ufficio provinciale- Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate la cancellazione della domanda giudiziale trascritta il 23.04.2025 al n. 11510 Reg. Generale n.
8420 Reg. Particolare.
Ebbene, la riconosciuta e reciproca cessazione della materia del contendere (fatta dalle parti sostanziali tutte), inibisce ogni ulteriore attività processuale. Anche la espressa dichiarazione (formulata da tutte le parti sostanziali del processo) della volontà sopravvenuta di non proseguire il giudizio, per l'intervenuta mancanza dell'interesse, a coltivarlo è idonea ad eliminare tutte le ragioni di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità di una pagina 3 di 4 pronuncia del giudice sul merito della controversia.
Quanto alle spese del giudizio la mancata costituzione dei resistenti e la domanda del procuratore costituito di compensazione delle stesse induce il giudice ad accogliere l'istanza e a non provvedere alla loro liquidazione secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Letto l'art. 2688 comma 2 c.c.,
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale all'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Como- Ufficio Territoriale, trascritta in data 23.04.2025 al n.
11510 Reg. Generale e n. 8420 Reg. Particolare.
Spese compensate.
Si comunichi.
Como, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cristiana Caruso
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