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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/08/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 826 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione con ordinanza del 20.02.2025, promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e difesa RT C.F._1 dall'Avv. Antonio Ortini ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Taranto alla Via F.
Crispi, 28 , come da mandato conferito in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Sergio Cicerone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Massafra alla Piazza V. Emanuele n.3, come da mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 19.02.2025 e per il
P.M. in sede
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.02.2022, premesso di aver contratto in data 25.04.2008 RT matrimonio concordatario con , esponeva che in costanza di matrimonio erano nati due CP_1 figli, (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che il Per_1 Per_2
Tribunale di Taranto, con decreto di omologa n. 11245/2019 emesso il 18.11.2019 aveva pronunciato la loro separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione.
In sede di separazione consensuale i figli minori venivano affidati in via condivisa ai genitori e collocati presso la madre, cui era assegnata in godimento la casa coniugale, le cui rate di mutuo venivano ripartite al 50% fra i coniugi, e con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto ivi indicato. Veniva inoltre previsto l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla la somma di euro 400,00 mensili , in ragione di euro Pt_1
200,00 ciascuno , oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici ST e percezione per intero degli assegni familiari da parte della senza alcuna previsione in ordine Pt_1 all'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole .
Tanto premesso la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , disponendo l'affido esclusivo alla madre dei figli e e la CP_1 Per_1 Per_2 regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le diverse modalità dalla stessa indicate ( i.e. nelle settimane dispari il mercoledì dall'uscita da scuola dei minori e fino alle 22.00 ovvero fino alla mattina all' entrata a scuola e dal venerdì dall' uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 22.00
(nel periodo non scolastico dalle ore 13.00 da casa o campus estivo); nelle settimane pari il mercoledì
e venerdì dall'uscita della scuola fino alle 22.00/ eventualmente fino alla mattina a scuola;
restando invariati gli ulteriori periodi rispetto alla separazione) .Chiedeva inoltre la collocazione dei minori presso di sé nella casa coniugale da assegnarsi alla stessa, con ripartizione delle rate del mutuo nella misura del 50% cadauno. Chiedeva infine disporsi l'obbligo del di versarle un assegno di CP_1 mantenimento a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella maggior misura di euro 600,00 ,in ragione di euro 300,00 ciascuno, con diritto a pretendere il pagamento direttamente dal datore di lavoro , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e percezione per intero da parte della stessa degli assegni familiari (attualmente assegno unico).
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente di aumento dell'assegno versato a titolo di concorso al mantenimento dei figli nonché di versamento diretto da parte del datore di lavoro “INGROS LEVANTE s.p.a”. Chiedeva infine confermarsi le statuizioni previste in sede di separazione consensuale.
2 All'udienza di comparizione del 05.07.2022 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione pronunciata tra le parti.
Rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore venivano concessi i termini ex art.183, VI comma cpc e con ordinanza del 10.10.2023 venivano ammesse le richieste di prova articolate da entrambe le parti(i.e. interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale) .
All'udienza cartolare del 19.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e il G.I. , con ordinanza del
20.02.2025, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, pronunciata con decreto di omologa n. 11245/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in data
18.11.2019, prodotto in atti.
Quanto ai figli minori e attualmente di anni undici e otto , deve confermarsi l'affido Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emerso dalla istruttoria svolta e neppure dedotte dalla ricorrente gravi carenze da parte del padre nell'esercizio della sua funzione genitorial,e ma piuttosto una mancanza di collaborazione nella gestione dei figli ascrivibile essenzialmente ad una mancanza di comunicazione e dialogo costruttivo tra loro (cfr dichiarazioni contrastanti delle parti in sede di interrogatorio formale e prova testimoniale della signora ). Testimone_1
In tal senso, le parti devono essere formalmente invitate ad accedere a forme di mediazione familiare che, nel superiore interesse dei figli, li conducano a superare la conflittualità e a collaborare pienamente nella gestione della prole.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, in considerazione degli elementi di giudizio acquisiti ed in ragione di quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale
- la quale ha rappresentato di aver cambiato lavoro prospettando di venire a conoscenza dei turni con circa una/due settimane di anticipo - appare opportuno che gli incontri padre- figli si svolgano , salvo diverso accordo tra le parti, secondo il calendario concordato in sede di separazione , cui per brevità si rimanda.
3 In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dalle parti si evince che la ricorrente, dapprima assunta come commessa, attualmente risulta svolgere altre attività lavorativa percependo un reddito annuo da lavoro dipendente di circa
10.000,00 euro . A fronte di ciò il resistente presenta una situazione reddituale migliore in quanto dipendente a tempo indeterminato della “INGROS LEVANTE s.p.a” percependo un reddito annuo da lavoro dipendente di circa euro 26.000,00 mentre la Guida percepisce evidentemente un reddito più esiguo (cfr Certificazione unica in atti di entrambe le parti) .
Considerate tali emergenze, nonché il dato di comune esperienza dell'aumento delle esigenze di vita dei figli con il progredire dell'età , rispetto a quelle che avevano al tempo della separazione , e in ragione della necessità della ricorrente di far fronte alle ulteriori spese per pagare una baby sitter in assenza della collaborazione in tal senso del (come del resto confermato dalla teste sig.ra CP_1
, che ha dichiarato “ confermo che per il lavoro svolto per la signora venivo Testimone_1 Pt_1 pagata solo dalla sig.ra ”) , appare equo stabilirsi l'obbligo del di contribuire al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli con il versamento alla dell'importo di euro 540,00 complessivi, in Pt_1 ragione di euro 270,00 ciascuno , entro il giorno 1 di ogni mese , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ST ( a far data dal presente provvedimento) e al 50% delle spese straordinarie e all'assegno unico che dovrà ripartirsi tra le parti al 50% come per legge.
Quanto alla casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, sita in Leporano alla Via Viole n.15 , la stessa deve essere assegnata alla ricorrente ove vi abiterà unitamente ai figli , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte degli stessi, non essendoci per altro contrasto in merito fra le parti .
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di versamento diretto da parte del datore di lavoro del delle somme riconosciute in suo favore a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP_1 stessa deve essere rigettata in quanto non risulta provata la pendenza di procedure esecutive avviate dalla ricorrente al fine di recuperare tali somme .
La natura e l'esito del giudizio consente di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti di RT
, così dispone: CP_1
4 - accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto, il 25.04.2008 da nata a [...] il [...] e RT CP_1
, nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile
[...] del Comune di Taranto dell'anno 2008 al n.14, Parte II, Serie A, Ufficio 3;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- affida i minori nato a [...] il [...], e , nato a [...] il Per_1 Per_2
01.09.2016, ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale, da assegnarsi alla stessa;
- dispone che il diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori sia regolamentato secondo quanto indicato in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo CP_1 RT al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 540,00 complessivi, in ragione di euro
270,00 ciascuno (oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), il giorno 1 di ogni mese a far data dal presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
- rigetta la richiesta della ricorrente di versamento diretto da parte del datore di lavoro del delle somme riconosciute in suo favore a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli, per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 31.07.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 826 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione con ordinanza del 20.02.2025, promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e difesa RT C.F._1 dall'Avv. Antonio Ortini ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Taranto alla Via F.
Crispi, 28 , come da mandato conferito in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Sergio Cicerone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Massafra alla Piazza V. Emanuele n.3, come da mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 19.02.2025 e per il
P.M. in sede
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.02.2022, premesso di aver contratto in data 25.04.2008 RT matrimonio concordatario con , esponeva che in costanza di matrimonio erano nati due CP_1 figli, (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che il Per_1 Per_2
Tribunale di Taranto, con decreto di omologa n. 11245/2019 emesso il 18.11.2019 aveva pronunciato la loro separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione.
In sede di separazione consensuale i figli minori venivano affidati in via condivisa ai genitori e collocati presso la madre, cui era assegnata in godimento la casa coniugale, le cui rate di mutuo venivano ripartite al 50% fra i coniugi, e con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto ivi indicato. Veniva inoltre previsto l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla la somma di euro 400,00 mensili , in ragione di euro Pt_1
200,00 ciascuno , oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici ST e percezione per intero degli assegni familiari da parte della senza alcuna previsione in ordine Pt_1 all'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole .
Tanto premesso la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , disponendo l'affido esclusivo alla madre dei figli e e la CP_1 Per_1 Per_2 regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le diverse modalità dalla stessa indicate ( i.e. nelle settimane dispari il mercoledì dall'uscita da scuola dei minori e fino alle 22.00 ovvero fino alla mattina all' entrata a scuola e dal venerdì dall' uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 22.00
(nel periodo non scolastico dalle ore 13.00 da casa o campus estivo); nelle settimane pari il mercoledì
e venerdì dall'uscita della scuola fino alle 22.00/ eventualmente fino alla mattina a scuola;
restando invariati gli ulteriori periodi rispetto alla separazione) .Chiedeva inoltre la collocazione dei minori presso di sé nella casa coniugale da assegnarsi alla stessa, con ripartizione delle rate del mutuo nella misura del 50% cadauno. Chiedeva infine disporsi l'obbligo del di versarle un assegno di CP_1 mantenimento a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella maggior misura di euro 600,00 ,in ragione di euro 300,00 ciascuno, con diritto a pretendere il pagamento direttamente dal datore di lavoro , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e percezione per intero da parte della stessa degli assegni familiari (attualmente assegno unico).
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente di aumento dell'assegno versato a titolo di concorso al mantenimento dei figli nonché di versamento diretto da parte del datore di lavoro “INGROS LEVANTE s.p.a”. Chiedeva infine confermarsi le statuizioni previste in sede di separazione consensuale.
2 All'udienza di comparizione del 05.07.2022 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione pronunciata tra le parti.
Rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore venivano concessi i termini ex art.183, VI comma cpc e con ordinanza del 10.10.2023 venivano ammesse le richieste di prova articolate da entrambe le parti(i.e. interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale) .
All'udienza cartolare del 19.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e il G.I. , con ordinanza del
20.02.2025, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, pronunciata con decreto di omologa n. 11245/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in data
18.11.2019, prodotto in atti.
Quanto ai figli minori e attualmente di anni undici e otto , deve confermarsi l'affido Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emerso dalla istruttoria svolta e neppure dedotte dalla ricorrente gravi carenze da parte del padre nell'esercizio della sua funzione genitorial,e ma piuttosto una mancanza di collaborazione nella gestione dei figli ascrivibile essenzialmente ad una mancanza di comunicazione e dialogo costruttivo tra loro (cfr dichiarazioni contrastanti delle parti in sede di interrogatorio formale e prova testimoniale della signora ). Testimone_1
In tal senso, le parti devono essere formalmente invitate ad accedere a forme di mediazione familiare che, nel superiore interesse dei figli, li conducano a superare la conflittualità e a collaborare pienamente nella gestione della prole.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, in considerazione degli elementi di giudizio acquisiti ed in ragione di quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale
- la quale ha rappresentato di aver cambiato lavoro prospettando di venire a conoscenza dei turni con circa una/due settimane di anticipo - appare opportuno che gli incontri padre- figli si svolgano , salvo diverso accordo tra le parti, secondo il calendario concordato in sede di separazione , cui per brevità si rimanda.
3 In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dalle parti si evince che la ricorrente, dapprima assunta come commessa, attualmente risulta svolgere altre attività lavorativa percependo un reddito annuo da lavoro dipendente di circa
10.000,00 euro . A fronte di ciò il resistente presenta una situazione reddituale migliore in quanto dipendente a tempo indeterminato della “INGROS LEVANTE s.p.a” percependo un reddito annuo da lavoro dipendente di circa euro 26.000,00 mentre la Guida percepisce evidentemente un reddito più esiguo (cfr Certificazione unica in atti di entrambe le parti) .
Considerate tali emergenze, nonché il dato di comune esperienza dell'aumento delle esigenze di vita dei figli con il progredire dell'età , rispetto a quelle che avevano al tempo della separazione , e in ragione della necessità della ricorrente di far fronte alle ulteriori spese per pagare una baby sitter in assenza della collaborazione in tal senso del (come del resto confermato dalla teste sig.ra CP_1
, che ha dichiarato “ confermo che per il lavoro svolto per la signora venivo Testimone_1 Pt_1 pagata solo dalla sig.ra ”) , appare equo stabilirsi l'obbligo del di contribuire al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli con il versamento alla dell'importo di euro 540,00 complessivi, in Pt_1 ragione di euro 270,00 ciascuno , entro il giorno 1 di ogni mese , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ST ( a far data dal presente provvedimento) e al 50% delle spese straordinarie e all'assegno unico che dovrà ripartirsi tra le parti al 50% come per legge.
Quanto alla casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, sita in Leporano alla Via Viole n.15 , la stessa deve essere assegnata alla ricorrente ove vi abiterà unitamente ai figli , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte degli stessi, non essendoci per altro contrasto in merito fra le parti .
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di versamento diretto da parte del datore di lavoro del delle somme riconosciute in suo favore a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP_1 stessa deve essere rigettata in quanto non risulta provata la pendenza di procedure esecutive avviate dalla ricorrente al fine di recuperare tali somme .
La natura e l'esito del giudizio consente di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti di RT
, così dispone: CP_1
4 - accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto, il 25.04.2008 da nata a [...] il [...] e RT CP_1
, nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile
[...] del Comune di Taranto dell'anno 2008 al n.14, Parte II, Serie A, Ufficio 3;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- affida i minori nato a [...] il [...], e , nato a [...] il Per_1 Per_2
01.09.2016, ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale, da assegnarsi alla stessa;
- dispone che il diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori sia regolamentato secondo quanto indicato in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo CP_1 RT al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 540,00 complessivi, in ragione di euro
270,00 ciascuno (oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), il giorno 1 di ogni mese a far data dal presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
- rigetta la richiesta della ricorrente di versamento diretto da parte del datore di lavoro del delle somme riconosciute in suo favore a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli, per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 31.07.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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