CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3224/2023 depositato il 21/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4217/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 23/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q00317/2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q00317/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q00317/2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Società_1 Società_2 SR (operante nel settore del “commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli”) presentava la propria dichiarazione per il periodo oggetto del presente giudizio.
L'Agenzia delle entrate - da interrogazioni all' Anagrafe tributaria ed in applicazione del c.d. Spesometro – accertava che la Società aveva intrattenuto rapporti commerciali, nel corso dell'anno in esame, con la società (esercente attività sportive) la quale aveva emesso, nei confronti della società Società_1 Società_2 SR, due fatture (importo meglio distinto in atti) per servizi vari e pubblicità a corredo delle quali produceva contratti di promozione sportiva e pubblicità (cfr. fatture e relativa documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate - in relazione alla sopra citata documentazione – accertava che il legale rappresentante della Società_1 aveva eseguito diverse operazioni finanziarie verso Malta: tra le quali anche operazioni con la Società_3 società (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, quindi, chiedeva alla Società_3 Società_3 di produrre la propria documentazione contabile: la richiesta – tuttavia - rimaneva priva di esito (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate, quindi, emetteva l' Avviso di accertamento originariamente impugnato con il quale contestava l'indeducibilità dei costi indicate nelle fatture di che trattasi (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Società impugnava l'Avviso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con la sentenza epigfrafata, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La Società si è costituita, ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale con riguardo alla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale).
La Società ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato. Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Agenzia delle entrate ha documentalmente provato che la Società_3 Società_3 era priva di una reale organizzazione e di risorse strumentali ed umane: la sede, nel periodo in esame, era allocata nell'abitazione del legale rappresentante;
la Società, pur incassando bonifici ed assegni, non era nelle condizioni – per assenza di struttura organizzativa - di erogare le prestazioni indicate nei documenti contabili.
2.- La Società Società_1 Società_2 SR (utilizzatrice delle fatture di che trattasi) non provato l'effettività, la quantificazione (ed i relativi criteri) e l' inerenza delle prestazioni: il prezzo non rispondeva ad un coerente criterio di determinazione e per le medesime prestazioni venivano richiesti prezzi diversi.
3.- La società - come accennato – non era dotata di una struttura organizzativa: il relativo assetto, pertanto, era “incompatibile” con il volume d'affari prodotto nel periodo in esame;
difettava di risorse umane e strumentali, l'attività “imprenditoriale” era circoscritta alla stipula di contratti (in alcuni casi privi di data certa), i relativi importi non rispondevano a criteri certi ed omogenei.
Tali elementi hanno deposto per l' antieconomicità degli investimenti pubblicitari per i quali non è stata provato il relativo beneficio economico “di ritorno”.
4.- Le spese di “sponsorizzazione” - ordinariamente - costituiscono “spese di rappresentanza” deducibili di cui all'art. 108 TUIR, nell'ipotesi in cui non venga provata che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale” (Cassazione, 5/03/2012, n. 3433).
Pertanto, qualora non venga dimostrato un nesso tra l'attività “sponsorizzata” e quella posta in esser dallo sponsor, le relative spese, non possono essere considerate di “pubblicità”.
L'art. 108 TUIR, infatti, consente la deducibilità soltanto qualora il contribuente provi la sussistenza dei requisiti di “inerenza” stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze.
Nell'ipotesi in cui tali spese vengano erogate ai soggetti individuati dall'art. 90 L. 289/2002 le spese di
“sponsorizzazione” vengono considerate “spese di pubblicità”.
5.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 21452/2021) ha chiarito che “ … in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione - di cui all'art. 90, c. 8, della legge n. 289 del 2002 - sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale…”
(conforme: Cassazione, 7/06/2017, n. 14232).
6.- Il già citato art. 90, tuttavia, non può essere invocato nella fattispecie concreta in esame: il soggetto
“beneficiario” non risponde alle rigorose prescrizioni previste dalla citata disposizione (in breve): l' indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva, la ragione sociale “associativa”, l' assenza di finalità di lucro, la “democraticità” della gestione, l'obbligo della rendicontazione economico-finanziaria, le modalità di scioglimento e di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio.
7.- La Società non ha dimostrato l'accrescimento del fatturato: le relative attività (nella maggior parte dei casi) non erano pertinenti, le iniziative sportive “sponsorizzate” avevano un bacino di utenza e territoriale non sempre coincidente con quello dei soggetti sponsor.
8.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non è sufficiente “ … la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, 'trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode …” (Corte di cassazione, sez. 24.7.2009 n. 17377).
Pertanto, il reale perfezionamento dell'operazione di prestazione di servizi (ricavabile dal bonifico bancario) non esclude il carattere “fittizio” dell'operazione (Cassazione, n. 23804/2016).
9.- La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 26467 del 1 ottobre 2025) ha chiarito che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, anche se emessa con la formula “Perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi in merito ai quali l'ufficio tributario ha effettuato l'accertamento nei confronti del contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Per l'effetto,va rigettato l'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Rigetta l'appello incidentale.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado, in favore dl'Agenzia appellante, che liquida un euro 2.000,00 (duemila/00).
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG GE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3224/2023 depositato il 21/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4217/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 23/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q00317/2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q00317/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q00317/2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Società_1 Società_2 SR (operante nel settore del “commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli”) presentava la propria dichiarazione per il periodo oggetto del presente giudizio.
L'Agenzia delle entrate - da interrogazioni all' Anagrafe tributaria ed in applicazione del c.d. Spesometro – accertava che la Società aveva intrattenuto rapporti commerciali, nel corso dell'anno in esame, con la società (esercente attività sportive) la quale aveva emesso, nei confronti della società Società_1 Società_2 SR, due fatture (importo meglio distinto in atti) per servizi vari e pubblicità a corredo delle quali produceva contratti di promozione sportiva e pubblicità (cfr. fatture e relativa documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate - in relazione alla sopra citata documentazione – accertava che il legale rappresentante della Società_1 aveva eseguito diverse operazioni finanziarie verso Malta: tra le quali anche operazioni con la Società_3 società (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, quindi, chiedeva alla Società_3 Società_3 di produrre la propria documentazione contabile: la richiesta – tuttavia - rimaneva priva di esito (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate, quindi, emetteva l' Avviso di accertamento originariamente impugnato con il quale contestava l'indeducibilità dei costi indicate nelle fatture di che trattasi (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Società impugnava l'Avviso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con la sentenza epigfrafata, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La Società si è costituita, ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale con riguardo alla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale).
La Società ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato. Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Agenzia delle entrate ha documentalmente provato che la Società_3 Società_3 era priva di una reale organizzazione e di risorse strumentali ed umane: la sede, nel periodo in esame, era allocata nell'abitazione del legale rappresentante;
la Società, pur incassando bonifici ed assegni, non era nelle condizioni – per assenza di struttura organizzativa - di erogare le prestazioni indicate nei documenti contabili.
2.- La Società Società_1 Società_2 SR (utilizzatrice delle fatture di che trattasi) non provato l'effettività, la quantificazione (ed i relativi criteri) e l' inerenza delle prestazioni: il prezzo non rispondeva ad un coerente criterio di determinazione e per le medesime prestazioni venivano richiesti prezzi diversi.
3.- La società - come accennato – non era dotata di una struttura organizzativa: il relativo assetto, pertanto, era “incompatibile” con il volume d'affari prodotto nel periodo in esame;
difettava di risorse umane e strumentali, l'attività “imprenditoriale” era circoscritta alla stipula di contratti (in alcuni casi privi di data certa), i relativi importi non rispondevano a criteri certi ed omogenei.
Tali elementi hanno deposto per l' antieconomicità degli investimenti pubblicitari per i quali non è stata provato il relativo beneficio economico “di ritorno”.
4.- Le spese di “sponsorizzazione” - ordinariamente - costituiscono “spese di rappresentanza” deducibili di cui all'art. 108 TUIR, nell'ipotesi in cui non venga provata che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale” (Cassazione, 5/03/2012, n. 3433).
Pertanto, qualora non venga dimostrato un nesso tra l'attività “sponsorizzata” e quella posta in esser dallo sponsor, le relative spese, non possono essere considerate di “pubblicità”.
L'art. 108 TUIR, infatti, consente la deducibilità soltanto qualora il contribuente provi la sussistenza dei requisiti di “inerenza” stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze.
Nell'ipotesi in cui tali spese vengano erogate ai soggetti individuati dall'art. 90 L. 289/2002 le spese di
“sponsorizzazione” vengono considerate “spese di pubblicità”.
5.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 21452/2021) ha chiarito che “ … in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione - di cui all'art. 90, c. 8, della legge n. 289 del 2002 - sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale…”
(conforme: Cassazione, 7/06/2017, n. 14232).
6.- Il già citato art. 90, tuttavia, non può essere invocato nella fattispecie concreta in esame: il soggetto
“beneficiario” non risponde alle rigorose prescrizioni previste dalla citata disposizione (in breve): l' indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva, la ragione sociale “associativa”, l' assenza di finalità di lucro, la “democraticità” della gestione, l'obbligo della rendicontazione economico-finanziaria, le modalità di scioglimento e di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio.
7.- La Società non ha dimostrato l'accrescimento del fatturato: le relative attività (nella maggior parte dei casi) non erano pertinenti, le iniziative sportive “sponsorizzate” avevano un bacino di utenza e territoriale non sempre coincidente con quello dei soggetti sponsor.
8.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non è sufficiente “ … la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, 'trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode …” (Corte di cassazione, sez. 24.7.2009 n. 17377).
Pertanto, il reale perfezionamento dell'operazione di prestazione di servizi (ricavabile dal bonifico bancario) non esclude il carattere “fittizio” dell'operazione (Cassazione, n. 23804/2016).
9.- La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 26467 del 1 ottobre 2025) ha chiarito che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, anche se emessa con la formula “Perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi in merito ai quali l'ufficio tributario ha effettuato l'accertamento nei confronti del contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Per l'effetto,va rigettato l'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Rigetta l'appello incidentale.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado, in favore dl'Agenzia appellante, che liquida un euro 2.000,00 (duemila/00).
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG GE