Articolo 2 della Legge 30 luglio 1990, n. 224
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 agosto 1990
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 11 agosto 1990