Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 17/04/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 17.04.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 7690 del R.G. dell'anno 2019 vertente
TRA
n. in Caracas (Venezuela) il 12.09.1969 e residente a [...]
Danimarca, 23, rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
- Attrice -
E in persona del legale rapp.te p.t. sig. , p.i. Controparte_1 Controparte_2
, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Ciliberti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
P.IVA_1
- Convenuta -
E
C.F. , gruppo IVA , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e CP_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Saverio Di Matteo, giusta mandato in atti, elett.te domiciliata in Salerno, alla via L.
Angrisani 7/A, presso lo studio dell'avv. Andreana Mutalipassi;
- terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da riSPivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la per ivi sentirla condannare al pagamento al risarcimento di tutti i Controparte_1
pagina 1 di 6
A sostegno della domanda, deduceva la di essere proprietaria di un fabbricato sito in Parte_1
Battipaglia, alla via Olevano, 214 che, nell'anno 2018, ha necessitato di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza;
che tali lavori, di rifacimento esterno di tutto il fabbricato, venivano affidati alla convenuta che durante l'esecuzione di tali opere, in data 28.12.2018, verso le ore 11,30 Controparte_1 circa, l'escavatore di proprietà della convenuta, a causa di una errata manovra, urtava con il proprio braccio meccanico contro la pensilina del fabbricato di proprietà dell'attrice, provocando ingenti danni anche strutturali ed al tetto di copertura;
che in particolare, vi sarebbe stata una lesione al muro portante in cemento, una lesione al lastrico solare e dei danni alle mattonelle, causando la penetrazione di acqua nell'appartamento sottostante. Inoltre, tale situazione avrebbe ingenerato un timore legittimo in capo ai conduttori ivi presenti in ordine al grado di sicurezza dello stabile, con conseguente risoluzione del contratto di locazione ed abbandono dell'immobile. La Sig.ra quindi, depositava perizia di parte, Parte_1 quantificando i danni subiti nella complessiva somma di € 40.905,00 ed in via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU, con riserva di articolare ulteriori richieste istruttorie.
Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, con Controparte_1 la quale, preliminarmente, chiedeva di poter chiamare in causa ed in garanzia la , con la quale aveva CP_3 stipulato polizza di responsabilità civile n. 77302425 al fine di essere manlevata e tenuta indenne dal pagamento di tutte le somme che dovesse essere condannata a pagare all'attrice.
Il G.U. autorizzava la convenuta alla chiamata in causa della rinviando il giudizio CP_3 all'udienza dell'01.04.2020.
Si costituiva la eccependo: - la inoperatività per la fattispecie in esame della polizza CP_3 assicurativa azionata dalla n. 77302425. Detta garanzia veniva stipulata dalla CP_1 Controparte_1 convenuta con la comparente a copertura dei danni causati Controparte_1 CP_3 nell'ambito della Responsabilità Civile extracontrattuale verso i terzi, mentre non si estende alla responsabilità contrattuale per inesatta o imperfetta esecuzione della prestazione, non comprendendo quindi i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale nei confronti del committente;
- la inoperatività della polizza anche sotto altro profilo. Nella voce ESCLUSIONI delle Condizioni di Assicurazione, dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, (che non ricorre, come eccepito, nel caso in esame), sono esclusi i danni a) causati da o dovuti a: proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o pagina 2 di 6 demolizione ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo – Oggetto dell'assicurazione; opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori. Così come sono esclusi i Danni: b) alle cose: oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;
da cedimento e franamento del terreno;
oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
- la inoperatività della polizza stipulata dalla per i danni da infiltrazioni di acqua in quanto da Controparte_1 postuma, né per la risoluzione dei contratti di locazione;
- in via preliminare e pregiudiziale, la improcedibilità delle domande proposte nei confronti della in quanto le controparti non CP_3 hanno mai inviato alla comparente, nei termini di legge, la prescritta e prodromica richiesta di convenzione di negoziazione assistita, in osservanza dell'art. 3 del D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/14; - nel merito resisteva alla domanda attorea.
Instaurato il contraddittorio processuale, ed istruita la causa, si rinviava all'udienza odierna del
17.04.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, preliminarmente vanno rigettate tutte le eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta. La danneggiata non ha azione diretta nei confronti della Parte_1 compagnia assicurativa della controparte non vertendosi in ipotesi di sinistro Controparte_1 stradale, per cui non poteva inoltrare l'invito alla negoziazione assistita alla predetta;
ha comunque CP_3 inviato la lettera di messa in mora anche alla;
successivamente la assicurata ha inviato, in CP_3 CP_1 data 09.01.19, alla compagnia una denuncia di sinistro;
pertanto la era ben a conoscenza, prima del CP_3 giudizio, dell'esistenza dell'evento dannoso ed era in condizione di istruire la pratica per definire transattivamente il sinistro con la danneggiata ma non l'ha fatto. Le finalità deflattive dell'istituto Parte_1 sono state quindi riSPate, e l'eccezione formulata dalla compagnia è meramente pretestuosa.
Ugualmente infondata è l'eccezione di inoperatività della polizza il cui oggetto è la garanzia per i danni causati durante la “costruzione, ristrutturazione parziale o totale di edifici, opere edili anche prefabbricate, compresi lavori di fondazione, movimento terra, scavo e interro, carpenteria, impiantistica, posa di pavimenti, serramenti”, come nel caso di specie;
ed ancora a pag 3 della polizza si prevede che essa ha ad oggetto “responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività” esattamente come nel caso di specie.
Nelle sezioni delle condizioni generali di contratto riguardanti le esclusioni e la delimitazione della garanzia non si prevede espressamente in alcuna clausola che la polizza non copra i danni causati al committente da inesatto adempimento di un'obbligazione contrattuale;
la garanzia per danni a terzi causati da responsabilità extracontrattuale si aggiunge ma di certo non elimina la garanzia per i danni causati nell'esercizio dell'attività commerciale tipica della assicurata , non trovando ciò riscontro in CP_1 alcuna delle clausole della polizza.
pagina 3 di 6 Ed ancora privo di pregio è il richiamo all'esclusione della polizza per i danni causati da circolazione stradale, in quanto i danni sono stati provocati dall'escavatore utilizzato dalla Controparte_1 nell'atto del suo funzionamento tipico e non durante la circolazione su strada.
Infine relativamente alla inoperatività della polizza poiché tra le ESCLUSIONI vi sono i danni alle cose oggetto di lavorazione, si evidenzia che il danno è stato procurato da una manovra errata dell'escavatore che ha impattato la pensilina causando un danno al tetto di copertura del fabbricato, mentre l'intervento riguardava la facciata dello stesso edificio;
pertanto il danno non ha riguardato direttamente la
“cosa” in lavorazione, secondo l'incarico conferito dalla committente.
Passando al merito della controversia, la ha riconosciuto in comparsa Controparte_1 costitutiva che l'evento dedotto in citazione si è verificato e di avere per l'effetto inviato una denuncia di sinistro alla in data 09.01.19 per cui in forza del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c. il CP_3 fatto danno descritto in citazione è da ritenersi pacifico;
peraltro è dimostrato anche dalla copiosa documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice con relativo computo metrico per la riparazione dei danni strutturali causati all'immobile della dalla manovra errata compiuta dal Parte_1 conducente dell'escavatore della . CP_1
Pertanto durante l'esecuzione di un contratto di appalto la ha arrecato danno che deve CP_1 risarcire ai sensi dell'art 1223 c.c.
Sulla quantificazione, il Ctu, all'esito del sopralluogo e del completamento delle operazioni peritali, ha formulato le seguenti conclusioni
“L'immobile per cui è giudizio è ubicato nel comune di Battipaglia (SA), località Garezzano, via Olevano 214. Il suddetto è a ridosso di un costone roccioso sistemato in parte a terrazzamenti. Il fabbricato è allo stato sommariamente rifinito.
È composto da un piano terra, piano primo e sovrastante corpo di fabbrica ottagonale chiuso perimetralmente con lamiere e avente copertura metallica;
a quest'ultimo si accede mediante scala esterna in ferro che si diparte dal piano primo. Il piano terra ed il piano primo sono collegati per mezzo scala interna. La copertura del fabbricato è stata recentemente rifatta.
5.2 – Nel corso dei sopralluoghi il fabbricato unitamente alla copertura si presentava in discreto stato di conservazione
e manutenzione e non sono stati riscontrati dal CTU i danni lamentati da parte attrice nell'atto di citazione. Non risulta allegato agli atti di causa nessun titolo edilizio per il rifacimento della copertura.
5.3 – Sulla base delle risultanze dei rilievi effettuati dal CTU, è stata constatata la lesione sul muro portante in cemento, nonché rottura di alcune mattonelle, riscontrata anche dalle foto allegate all'atto di citazione, pertanto sussiste compatibilità tra gli stessi e la manovra errata dall'escavatore della società convenuta. La rotazione della benna dell'escavatore potrebbe aver colpito il muro del fabbricato e le vibrazioni indotte o l'aggancio di un sostegno verticale potrebbero aver causato il dissesto parziale della precaria pensilina di copertura, causando, tra l'altro, il danneggiamento di alcune mattonelle.
5.4 – I costi necessari ad eliminare i danni ammontano ad € 4.000,00”.
pagina 4 di 6 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Si dà atto che il ctp ed il difensore di parte attrice ed il suo ctp hanno formulato osservazioni alla bozza a cui il perito ha dato risposta, ma nelle memorie conclusionali parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni “per l'effetto sentir condannare il convenuto SP.le eventualmente in solido alla Controparte_1 compagnia assicuratrice convenuta e chiamata in causa SP.le , alla luce della domanda di Controparte_5 manleva come azionata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 I e II comma, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla esponente, sig.ra , che si quantificano in Euro 4.000,00= come emerso in sede di CTU ovvero in quella Parte_1 somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, congrua ed equa anche in relazione alle risultanze processuali. Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario in uno alle spese di CTU come liquidate in atti di causa”.
Da tali conclusioni si evince che parte attrice ha condiviso ed accettato gli esiti peritali rinunciando implicitamente alle critiche ed osservazioni alla bozza;
a questo punto al tribunale non resta che confermare le conclusioni peritali che appaiono condivisibili, come detto.
La convenuta, e per essa la compagnia assicurativa, sono condannate al pagamento dell'importo rilevato dal CTU;
la convenuta è tenuta a versare personalmente l'importo di € 1.500,00 pari alla franchigia prevista nella polizza assicurativa.
La somma stimata per il risarcimento dei danni costituisce debito di valore;
pertanto, va incrementata di interessi sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (28.12.2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Sulla somma così ottenuta matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Parte convenuta e per essa la va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore CP_3 dell'attore nonché al pagamento del compenso al CTU secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e di , ogni contraria istanza ed eccezione rigettata Controparte_1 CP_3
e/o disattesa, così definitivamente provvede:
➢ in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità della
[...] nella causazione dei danni nell'immobile dell'attrice in data 28.12.18, la Controparte_1
pagina 5 di 6 condanna al risarcimento del danno quantificato in € 4.000,00 oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità precisate in motivazione;
➢ pone l'obbligazione pecuniaria di cui al capo che prevede a carico della in forza CP_3 della polizza n. 77302425 detratta la franchigia di € 1.500,00 che resta a carico della assicurata;
➢ condanna parte convenuta al pagamento – da eseguirsi, per essa, dalla in forza CP_3 della polizza n. 77302425 – in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali forensi, oltre esborsi vivi, rimborso forfettario di spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
➢ pone definitivamente a carico di parte convenuta – e per essa, è tenuta la n forza CP_3 della polizza n. 77302425 – le spese di CTU già liquidate in separato decreto con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia anticipato.
Così deciso in Salerno
17.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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