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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 5446/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del 2.07.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa in virtù di procura allegata _1 C.F._1 al ricorso, dagli avv.ti Fabio D'Auria (c.f.: ) e Valeria D'Auria (c.f.: C.F._2
), con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi C.F._3 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 164, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Agrippino.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del della giunta regionale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Guido Maria Talarico (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli alla via S. Lucia n. 81.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
Par R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 1 di 11 Testimone_1 CP SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 22.11.2022, la parte attrice ha convenuto in giudizio la CP perché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del fiume
[...]
Sarno e del suo controfosso sinistro (come rettificato nelle memorie istruttorie depositate il 19.12.23), avvenuta in data 4.11.2019, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di €
22.590,00, oltre ai danni morali con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione agli avv.ti Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari.
In punto di fatto la ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, conduceva in affitto e coltivava direttamente il fondo agricolo di estensione pari a mq 8.330, con presenza di impianti di serra-ombraio, porzione delle più estese particelle nn. 21 e 177 del foglio 3 del catasto del Comune di San Marzano Sul Sarno (SA);
--a causa dell'esondazione del Fiume Sarno e del suo controfosso destro, avvenuta in data 4.11.2019, il fondo fu sommerso da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma trasportati anche attraverso la canalizzazione negli alvei minori esistenti nella zona;
--dopo l'allagamento “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un approfondito e non ordinario lavoro di pulizia e risistemazione superficiale del terreno che durò diverse settimane […]”
(così l'atto introduttivo, pagina 2);
--“Il fiume Sarno ed il suo controfosso destro, si presentavano all'epoca dei fatti e si presentano tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con gli alvei pieni di erbe infestanti, detriti di ogni genere, melma etc.” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--la responsabilità è da attribuirsi alla in quanto tenuta ad effettuare l'adeguamento Controparte_1 strutturale, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la CP al risarcimento dei danni subiti (come individuati e quantificati nella TP redatta dal dottor
[...] agronomo e depositata in corso di giudizio), oltre relativi interessi e rivalutazione Persona_1
ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
1.1. Con comparsa in data 14.06.2023 si è costituita la la quale preliminarmente ha Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 3
c. 1 DL 132/2014; ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il torrente in oggetto non è più un corso d'acqua naturale, avendo lo stesso ormai natura artificiale con conseguente responsabilità esclusiva per la manutenzione del , aggiungendo – sul Controparte_3 punto – che, non essendo essa convenuta il principale ente custode del fiume, una sua eventuale responsabilità dovrebbe provarsi non tanto ai sensi dell'art. 2051, quanto ai ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 2 di 11 Parte_2 senza trascurare che altri Enti hanno, a vario titolo, competenza sul medesimo corso d'acqua; ha, inoltre, contestato legittimazione attiva della parte ricorrente nonché l'esatta identificazione del controfosso menzionato nell'atto introduttivo;
ha dedotto, poi, l'intenzionale intempestività del ricorso, in quanto presentato a quasi tre anni di distanza dai fatti.
Nel merito ha asserito che la zona di causa è soggetta ad endemiche problematiche di natura non esondativa, che determinano periodici allagamenti del territorio, non imputabili alle esondazioni degli alvei e quindi a pretese responsabilità manutentive regionali, mettendo – particolarmente – in rilievo la molteplicità delle possibili responsabilità, come l'assenza di sistemi di deflusso delle acque meteoriche nel comune interessato e la fitta rete di micro-canali interni ai fondi scavati dagli agricoltori;
gradatamente, nel merito ha posto in rilievo la mancata prova dell'entità dei danni, che avrebbe richiesto l'esibizione delle fatture di acquisto dei semi, le bolle di trasporto a discarica, le fatture dei lavori di bonifica eseguiti, inoltre delle scritture contabili e fiscali e del cd. quaderno di campagna;
ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze professionali.
1.2. All'esito di trattazione scritta del 3.10.2023 (sostitutiva della prima comparizione), il giudice delegato ha assegnato alle parti, su loro istanza, i termini per le definitive articolazioni istruttorie rinviando alla successiva trattazione scritta del 4.06.2024, all'esito della quale è stata ammessa – con ordinanza - la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Nocera Inferiore per l'espletamento della stessa;
alla successiva trattazione scritta del 7.01.2025, acquisita la prova delegata, le parti hanno precisato le conclusioni.
Quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione al 2.07.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 6.06.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il Tribunale in data 2.07.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
2.1. In primo luogo, deve ritenersi abbandonata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della preventiva negoziazione, atteso che parte resistente, dopo aver depositato la comparsa di costituzione, non ha spiegato più nessuna difesa, mai presenziando alla trattazione scritta;
da ultimo non ha depositato nemmeno la comparsa conclusionale.
2.2. Legittimazione attiva della ricorrente
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, si ricava in via documentale dal contratto di affitto di fondo rustico registrato il 29.04.2010 (n. 3165 Serie 3) ed allegato al ricorso, con validità fino all'anno 2024, nonché
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 3 di 11 Parte_2 CP dalla disamina delle visure catastali depositate in giudizio, le quali confermano che _1
, all'epoca dei fatti, conduceva in affitto parte di un più vasto fondo agricolo di estensione pari –
[...] per la sua parte - a mq 8.119,82. Il TP sentito come testimone ha altresì riferito che all'epoca dei fatti la ricorrente coltivava il menzionato fondo.
Va a questo punto dato atto che la ricorrente non contesta l'eccezione della che per la stessa CP particella, ma su altra minore estensione vi sia analogo giudizio promosso da altra coltivatrice, ma ha precisato che si tratta di zone distinte dell'immobile.
3. Prova dell'allagamento e dei danni
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, al terreno e all'impianto irriguo ivi presente, nonché dei danni morali derivanti dall'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso sinistro avvenuta in data 4 novembre 2019.
Ciò premesso, la fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. secondo cui grava sull'attore la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente tenuto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n.
84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass.
2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass.
Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est.
Iannello).
Nel caso di specie, la prova dell'allagamento delle coltivazioni in atto e del danneggiamento dell'impianto di irrigazione si evince non solo dai rilievi fotografici allegati alla perizia di parte
(Allegato n. 6), ma anche dalle deposizioni rese, all'udienza del 28.11.2024, dal teste Testimone_2
e dal TP OR , il quale, oltre a redigere la perizia tecnica di parte, è stato Persona_1 sentito come testimone dal giudice designato, confermando di aver constatato direttamente l'allagamento per essersi recato nei luoghi di causa nell'immediatezza (cf verbale di prova delegata svolta all'udienza del 28.11.2024).
Nessuna prova contraria è stata offerta dalla che non ha nemmeno dedotto la natura CP eccezionale dell'evento.
4. Prova dei danni
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 4 di 11 Parte_2 CP Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di ben 3 anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
4.1. Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ha indicato varie voci di danno che devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si assume la perdita delle colture di lattuga su 3.500 mq e per una produzione di quintali 162,75.
Il perito ha considerato la presenza di 12-14 piantine al mq innestate su una porzione di fondo pari a
3.500 mq ed ha, poi, calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 3,62 a pianta ortiva e così un totale di euro 12.670,00 (pag. 16 della ctp).
Ebbene, tale quantificazione non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della Camera di Commercio di
Salerno per l'anno 2020 (allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la prova concreta dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale di 3.500 mq considerata: il TP riferisce di 3500 mq allagati, non coltivati
(cf verbale di prova testimoniale in data 28.11.2024 dinanzi al tribunale delegato di Nocera Inferiore).
Similmente non vi è prova delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo. Peraltro, in ricorso non c'è nessuna allegazione specifica della durata del processo di asfissia, di quanto tempo sia durata la presenza di acqua e quale livello di altezza l'acqua stagnante abbia raggiunto.
Né sulla quantità del prodotto coltivato dati univoci e appaganti si traggono dalle dichiarazioni della teste , il quale, similmente al , ha riferito che “l'insalata era divenuta Testimone_2 Per_1 marcia e venne asportata”, ma non la quantità effettivamente coltivata sul fondo (cf verbale di prova testimoniale in data 28.11.2024 dinanzi al tribunale delegato di Nocera Inferiore).
Né i testimoni hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante ortive interessate dall'allagamento.
Dunque, tenuto conto:
--della carenza di prova della quantità effettivamente coltivata in quel momento,
--della assoluta carenza di prova documentale dei costi ordinari per le coltivazioni (lavoratori dipendenti, acquisto prodotti e fertilizzanti),
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 5 di 11 Parte_2 CP --della circostanza che il mancato accertamento - nell'immediatezza dei fatti ed in contraddittorio - dei pregiudizi subiti è frutto di una scelta difensiva della ricorrente, che ha agito a distanza di circa 3 anni dall'esondazione, applicando i prezzi indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di € 5.068,00, anche per la mancata prova di un ulteriore parametro importante, cioè
l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata, rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Si rimarca che la carenza di documenti siffatti è tanto più ingiustificata se sol si consideri la somma richiesta a titolo di risarcimento per danno alle colture, pari a circa 12.000,00 euro, che fa supporre un
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 6 di 11 Parte_2 CP reddito correlativamente alto, non acquisibile senza che ne rimanga riscontro in ricevute di pagamento ed, in generale, nei documenti contabili dell'azienda attrice.
4.1.2. Ciò posto, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato, con riferimento alla ricorrente, una serie di attività specifiche di pulizia della superficie, di ripristino quote superficiali e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Con riferimento specifico alla cd. “prima fase” di ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano: “- Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, Scavo di pulizia o scotico - movimentazione con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni… - scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza…” (così pagina 10 della ctp).
Tuttavia, la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere
(fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dalla ricorrente, ma uno solo di essi si è limitato a riferire genericamente che “[…], l'insalata venne asportata, insieme ai detriti e la melma” (cf la deposizione del teste , verbale di Testimone_2 udienza 28.11.2024).
Parimenti non può liquidarsi nulla per le operazioni (indicate a pag. 11 della ctp, cd. “seconda fase”) di
"movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni, eseguiti a mano o con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza…; livellamento del terreno…; scarficatura o rippatura...; lavorazione meccanica […] del terreno […] mediante scasso…; amminutamento superficiale mediante frangizzollatura o frestaura…; sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche…; preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione del terreno…; ripristino delle superfici da coltivare…; ripristino quote assolcature e livellature”.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 7 di 11 Parte_2 CP Su tutte le attività fin qui menzionate, come riportate nella TP, la perizia di parte si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia sgombero e smaltimento di materiali vari, non aderente alla fattispecie concreta.
In merito, poi, al capo di domanda avente ad oggetto ripristino dei luoghi alla coltivabilità (cd. “terza fase” a pagina 12 della TP), tramite “ripristino della precedente fertilità colturale del suolo agrario”, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra specialistico, e attività di concimazione di fondo con letame maturo, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero il teste nulla ha riferito sui lavori agronomici necessari effettivamente Persona_1 svolti per ripulire il terreno, limitandosi esclusivamente a riportare di aver perimetrato la superficie allagata e la presenza di danni alla coltura di lattuga, all'impianto d'irrigazione e al terreno (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 28.11.2024). Persona_1
Ciò premesso, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, si rende verosimile che la ricorrente abbia dovuto compiere tali attività di ripristino dei luoghi quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto della estensione del fondo coltivato, la somma complessiva di € 1.500,00.
Il TP ha, inoltre, calcolato la somma di € 750,00 per i danni all'impianto irriguo esistente, un sistema d'irrigazione basale a goccia, la cui voce di danno è in realtà del tutto sprovvista di adeguato supporto documentale. Né il teste si rivela in grado di fornire - al riguardo - utili informazioni, Testimone_2 limitandosi a constatare che “un impianto di irrigazione […] venne danneggiato” (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 28.11.2024). Né ulteriori dati possono ricavarsi dalla Testimone_2 testimonianza resa da perito dottor agronomo , il quale afferma genericamente di Persona_1 aver “verificato gli ulteriori danni all'impianto irriguo ed al terreno” che ha indicato nella perizia (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 28.11.2024). In considerazione di ciò, Persona_1 dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di € 300,00.
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 8 di 11 Parte_2 CP 4.2. Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi, in particolare nelle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale.
4.3. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 6.868,00 (euro
5.068,00+ euro 1500,00+ euro 300) in favore di . _1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass.
n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
5. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della circa il suo preteso CP difetto di legittimazione passiva, onde individuare correttamente il soggetto responsabile dei danni.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, oltre che dalle ordinanze in atti, deve che ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del Fiume Sarno e del suo controfosso sinistro.
Deve ritenersi dimostrata la responsabilità della per la mancata manutenzione del Controparte_1 fiume Sarno, e del suo controfosso sinistro, in quanto non vi è dubbio che il corso d'acqua in questione faccia parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientri, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua (sul punto cfr. SA sentenza n. 69/96).
E' noto, infatti, che il , che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento Controparte_3 integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione sia dei canali artificiali sia del corpo idrico naturale e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4
(“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce
l'apposito stanziamento di bilancio tra i ”) e art. 8 (“i Controparte_3 Controparte_3
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 9 di 11 Parte_2 Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale”) della n 23/1985. CP_4
E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003 (cfr. ora art. 7 comma 4, art. 9).
Ferma la responsabilità del da considerarsi responsabile dei danni connessi alla Controparte_3 omessa manutenzione dell'alveo inserito nel proprio comprensorio di bonifica, ciò non esclude, tuttavia, la concorrente responsabilità della Controparte_1
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del , permane anche Controparte_3 quella concorrente della , non dovendo peraltro essere necessariamente litisconsorte il CP
, nel presente giudizio nemmeno citato. CP_3
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa CP
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) RD n. 215/1933 e 1 lett. h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 CP_3
L.R. n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera CP della del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del Controparte_1
SA (cfr. SA n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli
Enti), va rilevato che la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle CP_3 opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche il richiamo alla ciclicità degli eventi, alla circostanza che vi sia un inadeguato sistema fognario e di scolo delle acque reflue e meteoriche ed una fitta reti di micro-canali scavata dai proprietari della zona, con ogni conseguenza in tema di eventuale responsabilità di altri Enti locali per questioni che non
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza Campania pagina 10 di 11 Parte_2 fanno parte dell'odierno thema decidendum, non fa altro che confermare la responsabilità della CP
- avveduta dei danni alle acque pubbliche, ma inerte – per aver omesso di vigilare e di impedire condotte pregiudizievoli per il regolare flusso delle acque pubbliche.
In ogni caso, nessuna domanda risulta proposta contro gli Enti locali menzionati dalla in CP comparsa.
6. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la compensazione dell'onorario per ½, che nella residua parte è posto a carico della e liquidato secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore CP della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per ognuno.
7. Attesa l'esplicita richiesta contenuta al capo C) delle conclusioni in comparsa conclusionale del
30.04.2025 si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5446/2022 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da nei confronti della _1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, dell'importo Controparte_1 CP complessivo di Euro 6.868,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (4.11.2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare alla ricorrente la residua parte, che CP liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e
Valeria D'Auria per dichiarazione di anticipo ex art.93 c.p.c, nella misura di metà per ognuno.
Così deciso in Napoli il 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 11 di 11 Parte_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 5446/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del 2.07.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa in virtù di procura allegata _1 C.F._1 al ricorso, dagli avv.ti Fabio D'Auria (c.f.: ) e Valeria D'Auria (c.f.: C.F._2
), con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi C.F._3 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 164, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Agrippino.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del della giunta regionale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Guido Maria Talarico (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli alla via S. Lucia n. 81.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
Par R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 1 di 11 Testimone_1 CP SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 22.11.2022, la parte attrice ha convenuto in giudizio la CP perché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del fiume
[...]
Sarno e del suo controfosso sinistro (come rettificato nelle memorie istruttorie depositate il 19.12.23), avvenuta in data 4.11.2019, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di €
22.590,00, oltre ai danni morali con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione agli avv.ti Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari.
In punto di fatto la ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, conduceva in affitto e coltivava direttamente il fondo agricolo di estensione pari a mq 8.330, con presenza di impianti di serra-ombraio, porzione delle più estese particelle nn. 21 e 177 del foglio 3 del catasto del Comune di San Marzano Sul Sarno (SA);
--a causa dell'esondazione del Fiume Sarno e del suo controfosso destro, avvenuta in data 4.11.2019, il fondo fu sommerso da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma trasportati anche attraverso la canalizzazione negli alvei minori esistenti nella zona;
--dopo l'allagamento “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un approfondito e non ordinario lavoro di pulizia e risistemazione superficiale del terreno che durò diverse settimane […]”
(così l'atto introduttivo, pagina 2);
--“Il fiume Sarno ed il suo controfosso destro, si presentavano all'epoca dei fatti e si presentano tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con gli alvei pieni di erbe infestanti, detriti di ogni genere, melma etc.” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--la responsabilità è da attribuirsi alla in quanto tenuta ad effettuare l'adeguamento Controparte_1 strutturale, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la CP al risarcimento dei danni subiti (come individuati e quantificati nella TP redatta dal dottor
[...] agronomo e depositata in corso di giudizio), oltre relativi interessi e rivalutazione Persona_1
ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
1.1. Con comparsa in data 14.06.2023 si è costituita la la quale preliminarmente ha Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 3
c. 1 DL 132/2014; ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il torrente in oggetto non è più un corso d'acqua naturale, avendo lo stesso ormai natura artificiale con conseguente responsabilità esclusiva per la manutenzione del , aggiungendo – sul Controparte_3 punto – che, non essendo essa convenuta il principale ente custode del fiume, una sua eventuale responsabilità dovrebbe provarsi non tanto ai sensi dell'art. 2051, quanto ai ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 2 di 11 Parte_2 senza trascurare che altri Enti hanno, a vario titolo, competenza sul medesimo corso d'acqua; ha, inoltre, contestato legittimazione attiva della parte ricorrente nonché l'esatta identificazione del controfosso menzionato nell'atto introduttivo;
ha dedotto, poi, l'intenzionale intempestività del ricorso, in quanto presentato a quasi tre anni di distanza dai fatti.
Nel merito ha asserito che la zona di causa è soggetta ad endemiche problematiche di natura non esondativa, che determinano periodici allagamenti del territorio, non imputabili alle esondazioni degli alvei e quindi a pretese responsabilità manutentive regionali, mettendo – particolarmente – in rilievo la molteplicità delle possibili responsabilità, come l'assenza di sistemi di deflusso delle acque meteoriche nel comune interessato e la fitta rete di micro-canali interni ai fondi scavati dagli agricoltori;
gradatamente, nel merito ha posto in rilievo la mancata prova dell'entità dei danni, che avrebbe richiesto l'esibizione delle fatture di acquisto dei semi, le bolle di trasporto a discarica, le fatture dei lavori di bonifica eseguiti, inoltre delle scritture contabili e fiscali e del cd. quaderno di campagna;
ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze professionali.
1.2. All'esito di trattazione scritta del 3.10.2023 (sostitutiva della prima comparizione), il giudice delegato ha assegnato alle parti, su loro istanza, i termini per le definitive articolazioni istruttorie rinviando alla successiva trattazione scritta del 4.06.2024, all'esito della quale è stata ammessa – con ordinanza - la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Nocera Inferiore per l'espletamento della stessa;
alla successiva trattazione scritta del 7.01.2025, acquisita la prova delegata, le parti hanno precisato le conclusioni.
Quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione al 2.07.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 6.06.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il Tribunale in data 2.07.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
2.1. In primo luogo, deve ritenersi abbandonata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della preventiva negoziazione, atteso che parte resistente, dopo aver depositato la comparsa di costituzione, non ha spiegato più nessuna difesa, mai presenziando alla trattazione scritta;
da ultimo non ha depositato nemmeno la comparsa conclusionale.
2.2. Legittimazione attiva della ricorrente
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, si ricava in via documentale dal contratto di affitto di fondo rustico registrato il 29.04.2010 (n. 3165 Serie 3) ed allegato al ricorso, con validità fino all'anno 2024, nonché
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 3 di 11 Parte_2 CP dalla disamina delle visure catastali depositate in giudizio, le quali confermano che _1
, all'epoca dei fatti, conduceva in affitto parte di un più vasto fondo agricolo di estensione pari –
[...] per la sua parte - a mq 8.119,82. Il TP sentito come testimone ha altresì riferito che all'epoca dei fatti la ricorrente coltivava il menzionato fondo.
Va a questo punto dato atto che la ricorrente non contesta l'eccezione della che per la stessa CP particella, ma su altra minore estensione vi sia analogo giudizio promosso da altra coltivatrice, ma ha precisato che si tratta di zone distinte dell'immobile.
3. Prova dell'allagamento e dei danni
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, al terreno e all'impianto irriguo ivi presente, nonché dei danni morali derivanti dall'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso sinistro avvenuta in data 4 novembre 2019.
Ciò premesso, la fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. secondo cui grava sull'attore la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente tenuto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n.
84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass.
2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass.
Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est.
Iannello).
Nel caso di specie, la prova dell'allagamento delle coltivazioni in atto e del danneggiamento dell'impianto di irrigazione si evince non solo dai rilievi fotografici allegati alla perizia di parte
(Allegato n. 6), ma anche dalle deposizioni rese, all'udienza del 28.11.2024, dal teste Testimone_2
e dal TP OR , il quale, oltre a redigere la perizia tecnica di parte, è stato Persona_1 sentito come testimone dal giudice designato, confermando di aver constatato direttamente l'allagamento per essersi recato nei luoghi di causa nell'immediatezza (cf verbale di prova delegata svolta all'udienza del 28.11.2024).
Nessuna prova contraria è stata offerta dalla che non ha nemmeno dedotto la natura CP eccezionale dell'evento.
4. Prova dei danni
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 4 di 11 Parte_2 CP Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di ben 3 anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
4.1. Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ha indicato varie voci di danno che devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si assume la perdita delle colture di lattuga su 3.500 mq e per una produzione di quintali 162,75.
Il perito ha considerato la presenza di 12-14 piantine al mq innestate su una porzione di fondo pari a
3.500 mq ed ha, poi, calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 3,62 a pianta ortiva e così un totale di euro 12.670,00 (pag. 16 della ctp).
Ebbene, tale quantificazione non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della Camera di Commercio di
Salerno per l'anno 2020 (allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la prova concreta dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale di 3.500 mq considerata: il TP riferisce di 3500 mq allagati, non coltivati
(cf verbale di prova testimoniale in data 28.11.2024 dinanzi al tribunale delegato di Nocera Inferiore).
Similmente non vi è prova delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo. Peraltro, in ricorso non c'è nessuna allegazione specifica della durata del processo di asfissia, di quanto tempo sia durata la presenza di acqua e quale livello di altezza l'acqua stagnante abbia raggiunto.
Né sulla quantità del prodotto coltivato dati univoci e appaganti si traggono dalle dichiarazioni della teste , il quale, similmente al , ha riferito che “l'insalata era divenuta Testimone_2 Per_1 marcia e venne asportata”, ma non la quantità effettivamente coltivata sul fondo (cf verbale di prova testimoniale in data 28.11.2024 dinanzi al tribunale delegato di Nocera Inferiore).
Né i testimoni hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante ortive interessate dall'allagamento.
Dunque, tenuto conto:
--della carenza di prova della quantità effettivamente coltivata in quel momento,
--della assoluta carenza di prova documentale dei costi ordinari per le coltivazioni (lavoratori dipendenti, acquisto prodotti e fertilizzanti),
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 5 di 11 Parte_2 CP --della circostanza che il mancato accertamento - nell'immediatezza dei fatti ed in contraddittorio - dei pregiudizi subiti è frutto di una scelta difensiva della ricorrente, che ha agito a distanza di circa 3 anni dall'esondazione, applicando i prezzi indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di € 5.068,00, anche per la mancata prova di un ulteriore parametro importante, cioè
l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata, rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Si rimarca che la carenza di documenti siffatti è tanto più ingiustificata se sol si consideri la somma richiesta a titolo di risarcimento per danno alle colture, pari a circa 12.000,00 euro, che fa supporre un
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 6 di 11 Parte_2 CP reddito correlativamente alto, non acquisibile senza che ne rimanga riscontro in ricevute di pagamento ed, in generale, nei documenti contabili dell'azienda attrice.
4.1.2. Ciò posto, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato, con riferimento alla ricorrente, una serie di attività specifiche di pulizia della superficie, di ripristino quote superficiali e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Con riferimento specifico alla cd. “prima fase” di ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano: “- Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, Scavo di pulizia o scotico - movimentazione con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni… - scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza…” (così pagina 10 della ctp).
Tuttavia, la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere
(fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dalla ricorrente, ma uno solo di essi si è limitato a riferire genericamente che “[…], l'insalata venne asportata, insieme ai detriti e la melma” (cf la deposizione del teste , verbale di Testimone_2 udienza 28.11.2024).
Parimenti non può liquidarsi nulla per le operazioni (indicate a pag. 11 della ctp, cd. “seconda fase”) di
"movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni, eseguiti a mano o con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza…; livellamento del terreno…; scarficatura o rippatura...; lavorazione meccanica […] del terreno […] mediante scasso…; amminutamento superficiale mediante frangizzollatura o frestaura…; sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche…; preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione del terreno…; ripristino delle superfici da coltivare…; ripristino quote assolcature e livellature”.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 7 di 11 Parte_2 CP Su tutte le attività fin qui menzionate, come riportate nella TP, la perizia di parte si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia sgombero e smaltimento di materiali vari, non aderente alla fattispecie concreta.
In merito, poi, al capo di domanda avente ad oggetto ripristino dei luoghi alla coltivabilità (cd. “terza fase” a pagina 12 della TP), tramite “ripristino della precedente fertilità colturale del suolo agrario”, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra specialistico, e attività di concimazione di fondo con letame maturo, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero il teste nulla ha riferito sui lavori agronomici necessari effettivamente Persona_1 svolti per ripulire il terreno, limitandosi esclusivamente a riportare di aver perimetrato la superficie allagata e la presenza di danni alla coltura di lattuga, all'impianto d'irrigazione e al terreno (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 28.11.2024). Persona_1
Ciò premesso, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, si rende verosimile che la ricorrente abbia dovuto compiere tali attività di ripristino dei luoghi quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto della estensione del fondo coltivato, la somma complessiva di € 1.500,00.
Il TP ha, inoltre, calcolato la somma di € 750,00 per i danni all'impianto irriguo esistente, un sistema d'irrigazione basale a goccia, la cui voce di danno è in realtà del tutto sprovvista di adeguato supporto documentale. Né il teste si rivela in grado di fornire - al riguardo - utili informazioni, Testimone_2 limitandosi a constatare che “un impianto di irrigazione […] venne danneggiato” (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 28.11.2024). Né ulteriori dati possono ricavarsi dalla Testimone_2 testimonianza resa da perito dottor agronomo , il quale afferma genericamente di Persona_1 aver “verificato gli ulteriori danni all'impianto irriguo ed al terreno” che ha indicato nella perizia (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 28.11.2024). In considerazione di ciò, Persona_1 dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di € 300,00.
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 8 di 11 Parte_2 CP 4.2. Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi, in particolare nelle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale.
4.3. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 6.868,00 (euro
5.068,00+ euro 1500,00+ euro 300) in favore di . _1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass.
n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
5. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della circa il suo preteso CP difetto di legittimazione passiva, onde individuare correttamente il soggetto responsabile dei danni.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, oltre che dalle ordinanze in atti, deve che ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del Fiume Sarno e del suo controfosso sinistro.
Deve ritenersi dimostrata la responsabilità della per la mancata manutenzione del Controparte_1 fiume Sarno, e del suo controfosso sinistro, in quanto non vi è dubbio che il corso d'acqua in questione faccia parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientri, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua (sul punto cfr. SA sentenza n. 69/96).
E' noto, infatti, che il , che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento Controparte_3 integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione sia dei canali artificiali sia del corpo idrico naturale e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4
(“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce
l'apposito stanziamento di bilancio tra i ”) e art. 8 (“i Controparte_3 Controparte_3
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 9 di 11 Parte_2 Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale”) della n 23/1985. CP_4
E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003 (cfr. ora art. 7 comma 4, art. 9).
Ferma la responsabilità del da considerarsi responsabile dei danni connessi alla Controparte_3 omessa manutenzione dell'alveo inserito nel proprio comprensorio di bonifica, ciò non esclude, tuttavia, la concorrente responsabilità della Controparte_1
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del , permane anche Controparte_3 quella concorrente della , non dovendo peraltro essere necessariamente litisconsorte il CP
, nel presente giudizio nemmeno citato. CP_3
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa CP
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) RD n. 215/1933 e 1 lett. h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 CP_3
L.R. n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera CP della del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del Controparte_1
SA (cfr. SA n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli
Enti), va rilevato che la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle CP_3 opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche il richiamo alla ciclicità degli eventi, alla circostanza che vi sia un inadeguato sistema fognario e di scolo delle acque reflue e meteoriche ed una fitta reti di micro-canali scavata dai proprietari della zona, con ogni conseguenza in tema di eventuale responsabilità di altri Enti locali per questioni che non
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza Campania pagina 10 di 11 Parte_2 fanno parte dell'odierno thema decidendum, non fa altro che confermare la responsabilità della CP
- avveduta dei danni alle acque pubbliche, ma inerte – per aver omesso di vigilare e di impedire condotte pregiudizievoli per il regolare flusso delle acque pubbliche.
In ogni caso, nessuna domanda risulta proposta contro gli Enti locali menzionati dalla in CP comparsa.
6. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la compensazione dell'onorario per ½, che nella residua parte è posto a carico della e liquidato secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore CP della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per ognuno.
7. Attesa l'esplicita richiesta contenuta al capo C) delle conclusioni in comparsa conclusionale del
30.04.2025 si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5446/2022 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da nei confronti della _1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, dell'importo Controparte_1 CP complessivo di Euro 6.868,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (4.11.2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare alla ricorrente la residua parte, che CP liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e
Valeria D'Auria per dichiarazione di anticipo ex art.93 c.p.c, nella misura di metà per ognuno.
Così deciso in Napoli il 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 5446/ 2022 Sentenza pagina 11 di 11 Parte_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".