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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/09/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
Rosetta Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15578 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021
Promossa da:
- (C.F. Parte_1 C.F._1
- (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Luciano Vasques del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ippolito, in Catania, Via Umberto 303
ATTORI
Contro
- (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA CP_1 P.IVA_1
), con sede legale in Catania, in Viale Mario Rapisardi n. 164, rappresentata e difesa, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Piera Cinzia Sicari e Salvatore Guglielmino, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Accertamento negativo. Somministrazione
Conclusioni delle parti: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e , premettendo di Parte_1 Parte_2
usufruire, con contratto di utenza domestica n. 12468, contatore numero 0047697/03, della somministrazione idrica erogata da presso l'immobile, di loro proprietà, sito in Pedara, Via Etnea CP_1 n. 163, nel presupposto che le somme portate dalle fatture n. 381807 del 31 dicembre 2018 di € 2.040,71, n.
33288 del 22 febbraio 2021 di € 2.934,71, n. 125212 del 21 maggio 2021 di euro a 849,85 versate in atti, emesse dalla società convenuta e, successivamente anche oggetto di diffida, non siano da loro dovute, hanno convenuto in giudizio . CP_1
A sostegno delle proprie ragioni hanno evidenziato che il suddetto immobile viene da loro utilizzato soltanto nel periodo da luglio a settembre mentre durante il resto dell'anno rimane “sostanzialmente inutilizzato” e oggetto di sporadiche visite da parte loro e dei loro familiari al fine, esclusivamente, di accertarne le condizioni e svolgere operazioni di ordinaria manutenzione.
Hanno sostenuto che l'importo delle fatture contestate sia errato in quanto eccessivo in confronto all'uso limitato che viene fatto dell'immobile durante l'anno.
Hanno tenuto a precisare che l'immobile non è dotato di piscina ed hanno dichiarato di avere rilevato l'assenza di perdite occulte nell'impianto.
Hanno osservato che, nonostante le condizioni e l'uso dell'immobile sia rimasto invariato nel tempo,
l'importo delle singole fatture per cui è causa, tutte contestate, è notevolmente superiore all'importo di quelle relative ai periodi precedenti.
Hanno anche evidenziato che le fatture sono state tutte emesse su consumi presunti in quanto non è mai stata effettuata la lettura del contatore.
Gli attori hanno anche lamentato di avere più volte contattato al fine di risolvere il problema ma CP_1
di non avere trovato da parte di questa la dovuta collaborazione. si è costituita in giudizio, ha contestato le domande ex adverso ritenendole sprovviste di prova CP_1
ne ha chiesto il rigetto sostenendo la correttezza del suo operato ed evidenziando il mancato pagamento da parte degli attori anche dei consumi relativi agli anni 2015, 2016, 2017.
Ha chiesto l'ammissione di ctu al fine di verificare il corretto funzionamento del misuratore.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi ed è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio e, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
All'esperto nominato, è stato conferito l'incarico di “1) verificare il corretto funzionamento del misuratore,
2) verificare se vi sia stata, nel periodo in contestazione, una alterazione della registrazione dei consumi;
3)
Calcolare, tenendo conto dei rilievi delle parti e della documentazione versata in atti, gli importi effettivamente dovuti nel periodo in contestazione da parte attrice al netto di eventuali acconti già versati”.
Il consulente tecnico nella sua relazione peritale, integrata dalle risposte alle osservazioni avanzate dalle parti in causa, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e, pertanto, condivisibile, ha affermato che le prove effettuate mediante un misuratore di prova, hanno dimostrato che il misuratore dell'immobile di parte attrice funziona “quasi correttamente”. Egli ha specificato che “dopo aver fatto uscire 10 litri di acqua, le due rotelline del contatore di prova dei litri e decalitri hanno effettuato un giro completo tornando sugli indici iniziali 2 e 9, mentre nel misuratore di parte attrice le due rotelline segnavano la prima 1,5 e la seconda 9, dopo la prova le due rotelline segnavano la prima 0 e la seconda 9”. Ha evidenziato che ciò indica che il misuratore di parte attrice ha segnato “un po' meno rispetto al misuratore di prova” e che, quindi, si può escludere che possa avere segnato un consumo maggiore di quello effettivo.
Ha evidenziato che tuttavia vi sono stati degli errori nella fatturazione.
Precisamente, egli ha rilevato che:
-per l'anno 2018,“Esaminando il dettaglio della fattura del 4° trimestre 2018, nella seconda pagina, si vede che il conteggio è stato effettuato considerando le tariffe suddivise nei vari scaglioni di consumo per tre trimestri (II, III e IV), per cui sono stati fatturati 742 mc., ma il consumo effettivo del periodo del 4° trimestre riportato in fattura è di 247,3 mc. Dunque considerando la differenza del totale dei mc fatturati nei tre trimestri ed il consumo effettivo del 4° trimestre riportato in fattura, si ha: (742 – 247,3) = 494,7 mc, che è inferiore al valore di soglia dei 562 mc che fa scattare la tariffa di consumo della fascia 4 più alta pari a 2,86420
€/mc. Dunque per avere un conteggio corretto, si doveva procedure fatturando i consumi suddivisi in due parti, uno con un consumo pari a 494,7 mc e l'altro considerando un consumo di 247,3 mc, in questo modo non sarebbe scattata la fascia di consumo 4 più alta” per cui “ricalcolando gli importi dovuti suddividendo i consumi in due scaglioni pari a: 494,7 mc e 247,3 mc, si avrà che “l'importo dovuto cosi calcolato è pari ad €
1.561,58 iva inclusa, contro gli € 2.040,71 fatturati dall' nella fattura 4/2018. Nel calcolo non è stata CP_1
considerata la quota relativa agli Oneri di perequazione componente UR1, UR2, UR3 consumi 742 mc che ammontano a complessivi € 14,07 iva compresa come indicato in fattura”;
-per l'anno 2020 “Andando a fare la stessa verifica per la fattura del 4° trimestre 2020, si nota che è stato fatto il calcolo considerando il consumo totale di 660 mc. del 3° e 4° trimestre 2020, e si nota un aumento delle tariffe delle tre fasce rispetto alle stesse tariffe della fattura del 2018, tale calcolo dei vari scaglioni appare corretto, ma quello che non si capisce perchè viene richiesto anche il pagamento del Conguaglio
Consumi Tariffa Domestica Non Residenziale Fattura Trim. 4/2018 pari ad € 521,10 iva inclusa per cui “
l'importo della fattura al netto del Conguaglio del trimestre 4/2018 è: € (2.934,71 – 521,10) = € 2.413,61 iva inclusa”;
-per l'anno 2021 ”la fattura in contestazione è la n. 125212 del 21/05/2021 relativa al 1° trimestre 2021 di importo pari ad € 849,85, in cui il consumo effettivo del periodo è di 224 mc suddiviso per 110 giorni, ed il consumo annuo indicato è di 948 mc. Il consumo effettivo del periodo di 224 mc è ottenuto come differenza tra le due letture rilevate dal misuratore il 12/05/2021 di 5405 mc e la lettura del 22/01/2021 di 5181 mc.
Controllando il dettaglio della fattura nella seconda pagina non si riscontrano errori nei calcoli, ed il consumo
è stato ripartito nelle fasce di consumo base sino alla fascia 3. Quello che si nota è che in questo caso sono cambiati i valori di mc delle varie fasce, infatti si parte dal Consumo tariffa base di 51 mc, si passa poi al
Consumo fascia 1 di 15 mc, si prosegue con Consumo fascia 2 di 18 mc ed il Consumo in fascia 3 di 140 mc.
Sarebbe utile in linea generale per trasparenza nei confronti dei consumatori, al fine di poter verificare la correttezza degli importi calcolati, che fossero date illustrazioni ed informazioni sulla ripartizione applicate per il calcolo dei vari scaglioni. Nella fattura sono anche riportati degli importi di conguaglio relative alla fattura del trimestre 3/2019 di € 82,28 + iva pari ad € 90,51 ed il conguaglio della fattura del trimestre 2/2019 di € 20,14 + iva pari ad € 22,19 ma non viene data alcuna spiegazione a cosa sono dovuti tali conguagli e dunque “l'importo della fattura 1/2021 dovrebbe essere eliminando gli importi dei conguagli pari ad €
(849,85 – 90,51 – 22,19) = € 737,15 iva inclusa”.
Per il dettaglio dei conteggi effettuati dal ctu si rimanda alla relazione.
Si evidenzia le dichiarazioni della testimone escussa, della cui affidabilità non vi è motivo di dubitare, non forniscono elementi utili ai fini della decisione.
La domanda è quindi parzialmente fondata.
Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che gli importi effettivamente dovuti da parte attrice, per i periodi di fatturazione in contestazione sono così specificati:
- ANNO 2018 Fattura 4/2018 € 1.561,58 iva inclusa oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- ANNO 2020 Fattura 4/2020 € 2.413,61 iva inclusa oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- ANNO 2021 Fattura 1/2021 € 737,15 iva inclusa oltre interessi dalla domanda al soddisfo per un totale di euro 4.712,34 iva inclusa oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese legali, stante il parziale accoglimento della domanda, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così dispone:
-Dichiara che gli attori, e sono debitori di in persona del Parte_1 Parte_2 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, della somma somme di € 4.712,34 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, come specificata in parte motiva;
-Spese legali interamente compensate tra le parti;
-Spese di consulenza definitivamente a carico di parte convenuta . CP_1
Così deciso il 03.09.2025
La Giudice Onorario dott.ssa Carmela Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
Rosetta Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15578 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021
Promossa da:
- (C.F. Parte_1 C.F._1
- (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Luciano Vasques del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ippolito, in Catania, Via Umberto 303
ATTORI
Contro
- (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA CP_1 P.IVA_1
), con sede legale in Catania, in Viale Mario Rapisardi n. 164, rappresentata e difesa, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Piera Cinzia Sicari e Salvatore Guglielmino, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Accertamento negativo. Somministrazione
Conclusioni delle parti: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e , premettendo di Parte_1 Parte_2
usufruire, con contratto di utenza domestica n. 12468, contatore numero 0047697/03, della somministrazione idrica erogata da presso l'immobile, di loro proprietà, sito in Pedara, Via Etnea CP_1 n. 163, nel presupposto che le somme portate dalle fatture n. 381807 del 31 dicembre 2018 di € 2.040,71, n.
33288 del 22 febbraio 2021 di € 2.934,71, n. 125212 del 21 maggio 2021 di euro a 849,85 versate in atti, emesse dalla società convenuta e, successivamente anche oggetto di diffida, non siano da loro dovute, hanno convenuto in giudizio . CP_1
A sostegno delle proprie ragioni hanno evidenziato che il suddetto immobile viene da loro utilizzato soltanto nel periodo da luglio a settembre mentre durante il resto dell'anno rimane “sostanzialmente inutilizzato” e oggetto di sporadiche visite da parte loro e dei loro familiari al fine, esclusivamente, di accertarne le condizioni e svolgere operazioni di ordinaria manutenzione.
Hanno sostenuto che l'importo delle fatture contestate sia errato in quanto eccessivo in confronto all'uso limitato che viene fatto dell'immobile durante l'anno.
Hanno tenuto a precisare che l'immobile non è dotato di piscina ed hanno dichiarato di avere rilevato l'assenza di perdite occulte nell'impianto.
Hanno osservato che, nonostante le condizioni e l'uso dell'immobile sia rimasto invariato nel tempo,
l'importo delle singole fatture per cui è causa, tutte contestate, è notevolmente superiore all'importo di quelle relative ai periodi precedenti.
Hanno anche evidenziato che le fatture sono state tutte emesse su consumi presunti in quanto non è mai stata effettuata la lettura del contatore.
Gli attori hanno anche lamentato di avere più volte contattato al fine di risolvere il problema ma CP_1
di non avere trovato da parte di questa la dovuta collaborazione. si è costituita in giudizio, ha contestato le domande ex adverso ritenendole sprovviste di prova CP_1
ne ha chiesto il rigetto sostenendo la correttezza del suo operato ed evidenziando il mancato pagamento da parte degli attori anche dei consumi relativi agli anni 2015, 2016, 2017.
Ha chiesto l'ammissione di ctu al fine di verificare il corretto funzionamento del misuratore.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi ed è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio e, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
All'esperto nominato, è stato conferito l'incarico di “1) verificare il corretto funzionamento del misuratore,
2) verificare se vi sia stata, nel periodo in contestazione, una alterazione della registrazione dei consumi;
3)
Calcolare, tenendo conto dei rilievi delle parti e della documentazione versata in atti, gli importi effettivamente dovuti nel periodo in contestazione da parte attrice al netto di eventuali acconti già versati”.
Il consulente tecnico nella sua relazione peritale, integrata dalle risposte alle osservazioni avanzate dalle parti in causa, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e, pertanto, condivisibile, ha affermato che le prove effettuate mediante un misuratore di prova, hanno dimostrato che il misuratore dell'immobile di parte attrice funziona “quasi correttamente”. Egli ha specificato che “dopo aver fatto uscire 10 litri di acqua, le due rotelline del contatore di prova dei litri e decalitri hanno effettuato un giro completo tornando sugli indici iniziali 2 e 9, mentre nel misuratore di parte attrice le due rotelline segnavano la prima 1,5 e la seconda 9, dopo la prova le due rotelline segnavano la prima 0 e la seconda 9”. Ha evidenziato che ciò indica che il misuratore di parte attrice ha segnato “un po' meno rispetto al misuratore di prova” e che, quindi, si può escludere che possa avere segnato un consumo maggiore di quello effettivo.
Ha evidenziato che tuttavia vi sono stati degli errori nella fatturazione.
Precisamente, egli ha rilevato che:
-per l'anno 2018,“Esaminando il dettaglio della fattura del 4° trimestre 2018, nella seconda pagina, si vede che il conteggio è stato effettuato considerando le tariffe suddivise nei vari scaglioni di consumo per tre trimestri (II, III e IV), per cui sono stati fatturati 742 mc., ma il consumo effettivo del periodo del 4° trimestre riportato in fattura è di 247,3 mc. Dunque considerando la differenza del totale dei mc fatturati nei tre trimestri ed il consumo effettivo del 4° trimestre riportato in fattura, si ha: (742 – 247,3) = 494,7 mc, che è inferiore al valore di soglia dei 562 mc che fa scattare la tariffa di consumo della fascia 4 più alta pari a 2,86420
€/mc. Dunque per avere un conteggio corretto, si doveva procedure fatturando i consumi suddivisi in due parti, uno con un consumo pari a 494,7 mc e l'altro considerando un consumo di 247,3 mc, in questo modo non sarebbe scattata la fascia di consumo 4 più alta” per cui “ricalcolando gli importi dovuti suddividendo i consumi in due scaglioni pari a: 494,7 mc e 247,3 mc, si avrà che “l'importo dovuto cosi calcolato è pari ad €
1.561,58 iva inclusa, contro gli € 2.040,71 fatturati dall' nella fattura 4/2018. Nel calcolo non è stata CP_1
considerata la quota relativa agli Oneri di perequazione componente UR1, UR2, UR3 consumi 742 mc che ammontano a complessivi € 14,07 iva compresa come indicato in fattura”;
-per l'anno 2020 “Andando a fare la stessa verifica per la fattura del 4° trimestre 2020, si nota che è stato fatto il calcolo considerando il consumo totale di 660 mc. del 3° e 4° trimestre 2020, e si nota un aumento delle tariffe delle tre fasce rispetto alle stesse tariffe della fattura del 2018, tale calcolo dei vari scaglioni appare corretto, ma quello che non si capisce perchè viene richiesto anche il pagamento del Conguaglio
Consumi Tariffa Domestica Non Residenziale Fattura Trim. 4/2018 pari ad € 521,10 iva inclusa per cui “
l'importo della fattura al netto del Conguaglio del trimestre 4/2018 è: € (2.934,71 – 521,10) = € 2.413,61 iva inclusa”;
-per l'anno 2021 ”la fattura in contestazione è la n. 125212 del 21/05/2021 relativa al 1° trimestre 2021 di importo pari ad € 849,85, in cui il consumo effettivo del periodo è di 224 mc suddiviso per 110 giorni, ed il consumo annuo indicato è di 948 mc. Il consumo effettivo del periodo di 224 mc è ottenuto come differenza tra le due letture rilevate dal misuratore il 12/05/2021 di 5405 mc e la lettura del 22/01/2021 di 5181 mc.
Controllando il dettaglio della fattura nella seconda pagina non si riscontrano errori nei calcoli, ed il consumo
è stato ripartito nelle fasce di consumo base sino alla fascia 3. Quello che si nota è che in questo caso sono cambiati i valori di mc delle varie fasce, infatti si parte dal Consumo tariffa base di 51 mc, si passa poi al
Consumo fascia 1 di 15 mc, si prosegue con Consumo fascia 2 di 18 mc ed il Consumo in fascia 3 di 140 mc.
Sarebbe utile in linea generale per trasparenza nei confronti dei consumatori, al fine di poter verificare la correttezza degli importi calcolati, che fossero date illustrazioni ed informazioni sulla ripartizione applicate per il calcolo dei vari scaglioni. Nella fattura sono anche riportati degli importi di conguaglio relative alla fattura del trimestre 3/2019 di € 82,28 + iva pari ad € 90,51 ed il conguaglio della fattura del trimestre 2/2019 di € 20,14 + iva pari ad € 22,19 ma non viene data alcuna spiegazione a cosa sono dovuti tali conguagli e dunque “l'importo della fattura 1/2021 dovrebbe essere eliminando gli importi dei conguagli pari ad €
(849,85 – 90,51 – 22,19) = € 737,15 iva inclusa”.
Per il dettaglio dei conteggi effettuati dal ctu si rimanda alla relazione.
Si evidenzia le dichiarazioni della testimone escussa, della cui affidabilità non vi è motivo di dubitare, non forniscono elementi utili ai fini della decisione.
La domanda è quindi parzialmente fondata.
Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che gli importi effettivamente dovuti da parte attrice, per i periodi di fatturazione in contestazione sono così specificati:
- ANNO 2018 Fattura 4/2018 € 1.561,58 iva inclusa oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- ANNO 2020 Fattura 4/2020 € 2.413,61 iva inclusa oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- ANNO 2021 Fattura 1/2021 € 737,15 iva inclusa oltre interessi dalla domanda al soddisfo per un totale di euro 4.712,34 iva inclusa oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese legali, stante il parziale accoglimento della domanda, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così dispone:
-Dichiara che gli attori, e sono debitori di in persona del Parte_1 Parte_2 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, della somma somme di € 4.712,34 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, come specificata in parte motiva;
-Spese legali interamente compensate tra le parti;
-Spese di consulenza definitivamente a carico di parte convenuta . CP_1
Così deciso il 03.09.2025
La Giudice Onorario dott.ssa Carmela Torrisi