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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/08/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3002 del R.G. 2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per ON P.IVA_1
essa quale mandataria C.F. - P. IVA ), in persona CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Villecco;
- attrice- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Controparte_3 C.F._1
Sirimarco;
- convenuto -
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_6 C.F._4
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di CP_7 C.F._5
e (deceduto nelle more del giudizio), Persona_1 Persona_2
rappresentati e difesi dall'avv. Federico Sirimarco;
- convenuti -
(C.F. ), in qualità di erede di Controparte_8 C.F._6
e ; Persona_1 Persona_2
- convenuto contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento ha evocato in giudizio ON
, e , per sentire accertare e dichiarare Persona_2 Persona_1 Controparte_3
l'inefficacia nei propri confronti - e, dunque, la revoca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901
c.c. - dell'accordo di mediazione n. 119/2018 del 15.6.2018, ricevuto dal notaio dott.
[...]
e registrato e trascritto a Cosenza il 13.7.2018 ai nn. 18426/1421, con il quale Persona_3 e - ciascuno per quanto di spettanza ed entrambi Persona_2 Persona_1 unitamente per l'intero, con riserva del diritto di abitazione vitalizio - avevano trasferito al nipote la proprietà di un appartamento al piano primo, facente parte del complesso Controparte_3 residenziale denominato “MARINA DUE” Corpo A, sito in Belvedere Marittimo alla via Valle e censito al Catasto Fabbricati al “foglio 29, particella 441, sub. 4, piano 1, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, cons. 5,5 vani, sup. cat. 116 mq, totale escluse aree scoperte: 108 mq, rendita € 241,44”.
A sostegno della azionata domanda ha dedotto di essere creditrice nei confronti di ON
, e della somma di € 132.628,60 Controparte_8 Persona_2 Persona_1 in virtù dell'esposizione debitoria maturata dai primi in relazione al contratto di mutuo ipotecario del 30.5.2008 a rogito del Notaio (Rep. n. 34799 - Racc. n. 9439). Persona_4
Ha lamentato, dunque, che con il sopra richiamato atto dispositivo e Persona_2 si erano fraudolentemente spogliati del bene immobile di cui erano proprietari, Persona_1 andando così a frustrare le legittime aspettative di soddisfacimento del credito vantato dall'odierna parte attrice.
Ritenendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ha concluso per la declaratoria di inefficacia - nei propri confronti - del predetto atto di disposizione, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 8.3.2022 si è costituito in giudizio , il quale ha impugnato e contestato le Controparte_3 avverse deduzioni e conclusioni - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. - eccependo il difetto di procura alle liti e l'infondatezza della domanda ex parte adversa azionata, stante l'asserita insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 14.3.2022 si è costituito in giudizio , il quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e Persona_2 conclusioni - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. - eccependo l'infondatezza della domanda ex parte adversa azionata, stante l'asserita insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria.
Con comparse di costituzione e risposta depositate telematicamente in data 2.2.2023 si sono costituiti in giudizio anche e Controparte_4 Controparte_9 Controparte_6
aderendo a tutte le difese, eccezioni e conclusioni avanzate da CP_7 Persona_2
e , così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) Preliminarmente, declararsi la nullità dell'atto introduttivo ovvero subordinatamente l'improcedibilità dell'azione ai sensi del D.Lgs. 28/10, e comunque nel merito declarare l'estromissione degli odierni comparenti ovvero l'assoluta carenza di legittimazione passiva dei medesimi per le causali espresse in parte motiva, con reiezione dell'avversa domanda e con il favore delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale;
all'esito dell'udienza “cartolare” del
12.5.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Priva di pregio è la sollevata eccezione di nullità dell'atto introduttivo basata sull'assunto che dallo stesso non si evincerebbe “chi sia il legale rappresentante pro tempore e rispondenti generalità di chi abbia conferito la procura alle liti al difensore attoreo;
non risultano indicate nemmeno la qualifica e la posizione nell'organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l'incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica attrice”.
Ed infatti, dalla procura generale - allegata al fascicolo di parte attrice (v. doc. 1) e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio, nonché da quella allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore (v. doc. 1) - è possibile evincere gli estremi di colui il quale ha effettivamente conferito la procura alle liti.
2. Deve, inoltre, disattendersi l'eccezione di improcedibilità formulata dai convenuti, atteso che l'azione oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle per le quali l'art. 5 del D.lvo 28/2010 prevede l'esperimento della mediazione civile quale condizione di procedibilità; né può ritenersi che la domanda di revocazione ex art. 2091 c.c. sia riconducibile alle cause in materia di diritti reali sol perché ha ad oggetto contratti costitutivi, modificativi od estintivi di quei diritti, atteso che l'oggetto di detta domanda non è l'accertamento o la costituzione di tali situazioni giuridiche, ma l'affermazione di un vizio genetico del contratto, ossia della sua inefficacia perché stipulato in pregiudizio della garanzia generale del debitore ex art. 2740 c.c..
3. Come noto, l'azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e trova disciplina agli artt. 2901-2904 del codice civile.
La finalità di tale azione è essenzialmente di tipo conservativo-cautelare, posto che non mira a soddisfare direttamente le pretese del creditore, quanto piuttosto a preservare la garanzia patrimoniale generica del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, consentendo al creditore di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni.
Per effetto della sentenza di revoca, infatti, il bene alienato dal debitore rimane esposto, presso l'acquirente, all'azione esecutiva del creditore, nel senso che il bene non retrocede nel patrimonio del debitore alienante e, tuttavia, rimane compreso nella garanzia generale spettante al creditore in base al combinato disposto dell'art. 2740 c.c. con gli artt. 2902 comma 1 e 2910 comma 2 c.c.
La lettera degli artt. 2901 e 2902 c.c. descrive in termini di inefficacia l'esito vittorioso dell'azione revocatoria ordinaria;
tale descrizione esclude, quindi, che il fondamento della revocatoria risieda in un vizio dell'atto revocando;
la validità dell'atto tra le parti resta impregiudicata dalla revoca, che elimina solo l'effetto secondario dell'atto dispositivo, consistente nel sottrarre il bene all'azione esecutiva dei creditori del disponente. In altre parole, il vittorioso esperimento dell'azione non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto ai creditori e rendendo, conseguentemente, il bene - validamente ed efficacemente trasferito, o comunque oggetto di atto dispositivo - assoggettabile all'azione esecutiva senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione.
3.1 Il creditore che intenda esperire l'azione revocatoria ordinaria, in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni); 4) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis); 5) il presupposto soggettivo in capo al terzo ove si tratti di atti a titolo oneroso, ovvero la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, rispettivamente a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
4. Operato tale preliminare inquadramento, va da subito registrato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano ormai da tempo accolto una “nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2016,
n. 5619).
Nel caso di specie, l'esistenza del credito emerge ex actis dalla incontestata documentazione versata in atti, da cui si evince che - cessionaria del credito originariamente vantato da CP_1
- è creditrice di , e CP_10 Controparte_8 Persona_2 Persona_1 in forza di contratto di mutuo ipotecario a rogito dott. Rep. 34799/9439, Persona_4 sottoscritto in Fidenza in data 30.5.2008 (doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte attrice) per la residua somma di € 132.628,60 (v. doc. n.2, n. 3, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 9 allegati al fascicolo di parte attrice).
Sulla scorta di tanto può, poi, certamente concludersi nel senso della anteriorità del sorgere del credito de quo rispetto al momento di stipula dell'atto dispositivo di cui è stata richiesta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. (accordo di mediazione n. 119/2018 del 15.6.2018).
5. In termini generali, il contratto con il quale una parte - dietro corrispettivo della cessione di un immobile - si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale provvedendo ad ogni sua esigenza, integra normalmente un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale.
Siffatta fattispecie negoziale risulta caratterizzata dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass. S.U. n.
6532/94, Cass. n. 1503/98, Cass. n. 15904/2016: “la differenza fra il contratto de quo ed una donazione va apprezzata, soprattutto, avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni”). Costituisce, infatti, approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione;
e che, peraltro, costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione - che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente
e correttamente motivata - stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga a imprimere al negozio carattere di onerosità” (Cass. n. 13876 del 2005).
La Suprema Corte, del resto, ha più volte osservato che nella donazione cui acceda un onere che comporti l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita, la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, pur quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione (v. Cass. civ., Sez. II, n. 28857/2021: “in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto
l'adempimento dell'obbligazione assistenziale); v. anche Cass. civ., Sez. V, n. 25907/2020: “La donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che, volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione, non snatura la causa unitaria
(liberale) della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso (...)”).
Nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che il contratto per cui è causa debba essere qualificato come donazione modale dovendosi escludere tanto la sussistenza dell'aleatorietà - stante l'età già avanzata dei cedenti ( classe '36 e classe '44) e la giovane Persona_2 Persona_1 età del cessionario (classe '90), cui poi è seguito il decesso dei disponenti a distanza di pochi anni dalla stipula dell'accordo ( è deceduta il 22.6.2021 e il Persona_1 Persona_2
5.1.2023) - quanto la sussistenza di un vincolo di sinallagmaticità fra il trasferimento della res - peraltro in favore del nipote - e la prestazione al medesimo imposta (“assistenza materiale e morale”). A ciò si aggiunga la sproporzione tra la prestazione gravante sull'obbligato (peraltro, per un periodo di tempo limitato e considerata la giovane età del cessionario, che non può evidentemente essersi occupato dei nonni “da tempo immemore”, come sostenuto dalla difesa del convenuto) che - per stessa ammissione del convenuto - era “costituita dall'offrire assistenza Controparte_3 prevalentemente morale ai coniugi vitaliziati e solo residualmente un'assistenza di tipo materiale”
(pag. 3 comparsa di costituzione e risposta) ed il valore dell'immobile (trattasi di immobile in zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, cons. 5,5 vani, sup. cat. 116 mq, totale escluse aree scoperte: 108 mq, rendita € 241,44). Pertanto, l'obbligazione assunta dal non appare sufficiente a imprimere al negozio CP_3 carattere di onerosità, essendo piuttosto qualificabile come modus, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che le parti abbiano inteso stipulare una donazione modale, da considerarsi peraltro valida perché conclusa dinanzi ad un notaio ed alla presenza di testimoni, quindi nelle forme prescritte per le donazioni.
Risulta, quindi, provata per tabulas l'esistenza dell'atto di donazione;
né, d'altra parte, appare revocabile in dubbio la chiara e manifesta posteriorità dell'atto sopra richiamato (stipulato in data
15.6.2018) rispetto al sorgere del credito de quo (rinveniente dal di mutuo ipotecario del 30.5.2008
a rogito del Notaio Rep. n. 34799 - Racc. n.9439), poiché costituisce jus Persona_4 receptum il principio secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, n. 17356).
6. Per ciò che attiene al requisito dell'“eventus damni”, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che tale pregiudizio si verifichi non solo quando attraverso l'atto si determini una diminuzione reale ed effettiva del patrimonio del debitore, ma anche quando venga a profilarsi il pericolo di tale diminuzione ovvero venga a limitarsi o rendere più incerta e difficile la possibilità per il creditore di ottenere coattivamente la realizzazione del proprio credito (ad esempio, attraverso la sostituzione di beni facilmente reperibili con altri che si prestino ad essere distrutti o nascosti, oppure con beni non facilmente identificabili o con beni consumabili).
Detto altrimenti, l'eventus damni ricorre non solo quando il debitore divenga insolvente, ma anche quando l'atto abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito.
Ciò posto, considerato che con l'atto di trasferimento in esame i debitori si sono spogliati di un bene immobile di loro proprietà, è da ritenersi - senza ombra di dubbio - che la parte istante abbia subìto un evidente pregiudizio vedendosi ridotte le possibilità di soddisfacimento del proprio credito.
Né, in senso contrario, parte convenuta ha provato che il suo patrimonio residuo fosse comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori sì da escludere la sussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali. Ed infatti, i due immobili “residui” (“Piena Proprietà di fabbricato sito in Belvedere Marittimo, riportato in Catasto al Foglio 29, Particella 441,
Subalterno 20; - Piena Proprietà di fabbricato sito in Sant'Agata d'Esaro riportato in Catasto al
Foglio 19, Particella 102”) rispettivamente di 19 mq e 17 mq, sono classificati C6, categoria che comprende: “Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse”.
Pertanto, detti beni appaiono inidonei a soddisfare la consistente pretesa creditoria di parte attrice. 7. Ebbene - posta da un lato l'acclarata natura gratuita dell'atto di trasferimento de quo (profilo, questo, che rende privo di rilievo l'accertamento circa lo status soggettivo del donatario) e, dall'altro, la circostanza che il predetto atto risulta sicuramente concluso in data successiva al sorgere del credito - l'insegnamento della Corte di Cassazione è consolidato nel ritenere sufficiente la mera scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica ma effettiva consapevolezza
- la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni - di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori ovvero anche solo la previsione di un mero danno potenzialmente suscettibile di prodursi in seguito al compimento dell'atto di disposizione (Cassazione civile, sez. III, 07/07/2007,
n. 15310).
Nel caso in esame, alla luce del compendio probatorio risultante dalla documentazione versata in atti e delle allegazioni delle parti, ritiene questo Tribunale provata la sussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento alla posizione dei debitori, potendosi ragionevolmente concludere che costoro - data anche la prossimità temporale tra l'avvio della procedura esecutiva R.G.E. n. 61/2017
(Tribunale di Castrovillari) ed il momento della stipula dell'accordo di mediazione (15.6.2018) nonché l'esistenza di un'altra procedura esecutiva R.G.E. n. 265/2012 (Tribunale di Parma) - abbiano agito nella piena consapevolezza che la disposta donazione avrebbe seriamente e concretamente leso le legittime aspettative di soddisfacimento delle pretese creditorie dell'odierna parte attrice.
Pertanto, la domanda proposta merita integrale accoglimento, con conseguente declaratoria di inefficacia - nei confronti della società attrice - dell'accordo di mediazione n. 119/2018 del
15.6.2018, ricevuto dal notaio dott. e registrato e trascritto a Cosenza il Persona_3
13.7.2018 ai nn. 18426/1421, con il quale e - riservandosi Persona_2 Persona_1 il diritto di abitazione vitalizio - ebbero a trasferire al nipote la proprietà Controparte_3 dell'immobile ivi individuato.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (€ 132.628,60), dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.400,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per la fase introduttiva;
€ 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.250,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 3002/2021 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, revoca e dichiara inefficace - nei confronti della parte istante - l'accordo di mediazione n. 119/2018 del 15.6.2018, ricevuto dal notaio dott.
[...]
e registrato e trascritto a Cosenza il 13.7.2018 ai nn. 18426/1421, con il quale Persona_3
e - riservandosi il diritto di abitazione vitalizio - ebbero a Persona_2 Persona_1 trasferire al nipote la proprietà dell'immobile ivi individuato. Controparte_3
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese e competenze di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in € 7.500,00, oltre ad € 786,00 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
3) Ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere agli adempimenti pubblicitari necessari, con esonero da ogni responsabilità. Così deciso in Castrovillari, l'1 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella De
Marco.