Ordinanza cautelare 21 febbraio 2024
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arcangela Spenillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-della determinazione n. -OMISSIS- datata 28 Dicembre 2023 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – S.M. Ufficio Personale di Bologna di trasferimento di autorità del ricorrente presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, quale addetto con alloggio di servizio;
-dell’atto di revoca di alloggio di servizio n. -OMISSIS- di prot datata 28 Dicembre 2024 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna – SM Ufficio Personale;
-della comunicazione di avvio di procedimento ex artt. 7 e 8 l. 241/2023 inerente la proposta di trasferimento d''autorità per incompatibilità ambientale;
-nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- impugnava il provvedimento di trasferimento di autorità presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS- e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, lamentando plurimi profili di illegittimità.
Resisteva in giudizio il Ministero della Difesa con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024, era respinta l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
In data 6.2.2026 il ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Stante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione depositata in giudizio dalla parte ricorrente in data 6.2.2026, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AL AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AL | LO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.