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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello nella persona del Giudice EN ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4420/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano (MI), Alzaia Naviglio Grande n. 46 presso lo studio dell'avv.
OB PP che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
AN CI IA RO, , giusta procura allegata i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
AVV. (cf. ), in proprio ex Controparte_1 C.F._2 art. 86 c.p.c.
PARTE CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate in occasione dell'udienza di rimessione in decisione del 4.11.2025, svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e segnatamente:
pagina 1 di 10 per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in veste di Parte_1
Giudice d'Appello, a integrale riforma della Sentenza n. 195/2024 del Giudice di Pace di
Pavia, Dottoressa Garagiola, emessa il 24 ottobre 2024, pubblicata il 31 ottobre 2024 e notificata in data 5 novembre 2024, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, revocare, per i motivi di cui in atti e con ogni miglior motivazione in diritto, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando insussistente e/o estinto e/o prescritto l'assunto credito dell'Avvocato nei confronti del Signor;
in ogni Controparte_1 Parte_1 caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di € 2.306,23 o in quella minor misura che, anche in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia”.
Per parte convenuta avv. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: nel merito: rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 707/2022 con cui il Giudice di Pace di Pavia gli aveva ingiunto di pagare in favore dell'avv. l'importo di € 2.306,23 a titolo di CP_1 compensi professionali per l'attività svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Biella, R.G.
n. 2091/2008.
L'opponente assumeva l'insussistenza del credito azionato per avere già corrisposto all'avv. quanto dalla stessa richiesto e ritenuto congruo, anche alla luce dell'esito CP_1 sfavorevole del giudizio avente R.G. n. 2091/2008; l'intervenuta prescrizione del credito azionato per decorrenza del termine triennale di cui al combinato disposto degli artt. 2934 e
2956 c.c.; l'inadempimento dell'opposta all'onere probatorio a suo carico con riferimento al credito fatto valere e all'intervenuta interruzione della prescrizione;
infine, la mala fede dell'opposta e, pertanto, la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c..
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto dell'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto e ribadendo la propria ragione di credito.
Il Giudice di primo grado, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, rigettava le istanze istruttorie formulate dall'opponente e tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Con sentenza n. 195/2024, il Giudice di Pace di Pavia respingeva l'opposizione promossa dal e lo condannava alla refusione delle spese legali. Parte_1
Avverso la citata sentenza il proponeva appello formulando quattro Parte_1 motivi di impugnazione;
a supporto della propria impugnazione parte appellante, in particolare, deduceva che : il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che l'opposizione proposta dal Sig. si fondasse su asserite contestazioni in ordine Parte_1 all'attività svolta dall'Avv. negando di avere mai contestato nel giudizio di CP_1 opposizione l'attività professionale svolta dall'Avv. né la congruità della parcella;
CP_1 lr norme relative alla prescrizione presuntiva in esame e, conseguentemente, quelle relative all'onere della prova erano state erroneamente interpretate e applicate, specificando che, in assenza di contestazioni sull'entità dell'asserito credito o sullo svolgimento dell'attività sottesa, l'eccezione di prescrizione svolta ai sensi dell'art. 2956 c.c. comportava l'inversione dell'onere probatorio, in forza del quale era l'avvocato che pretendeva il pagamento a dover dimostrare di non esser stato saldato, mentre il debitore eccipiente era tenuto a provare unicamente il decorso del termine triennale;
le ragioni fondanti la richiesta di condanna per lite temeraria erano state erroneamente valutate, deducendo che la mala fede dell'avv. doveva essere riscontrata non per aver esposto una parcella relativa CP_1
a una attività “antica” ed averne ottenuto parere di congruità, bensì per avere agito in sede monitoria e resistito in sede di opposizione con dolo o colpa grave.
Si costituiva nel presente grado di giudizio l'avv. contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto e deducendo la correttezza delle valutazioni operate del Giudice di Pace di
Pavia tanto in punto di fatto, sulla contestazione operata dal circa l'attività Parte_1 svolta dall'odierna appellata nella causa promossa avanti il Tribunale di Biella;
quanto in pagina 3 di 10 punto di diritto, sull'inapplicabilità al caso di specie della prescrizione presuntiva e sul corretto adempimento del proprio onere probatorio.
Acquisito il fascicolo di primo grado r.g. 288/2023 e dichiarate inammissibili le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, la causa era rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art 352 c.p.c..
A seguito di rinvio, all'udienza del 4.11.2025 svoltasi in forma scritta le parti precisavano le conclusioni come sopra richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'individuazione del thema decidendum in grado di appello
2. L'eccezione di prescrizione presuntiva
2.1. Profili generali
2.2. La fattispecie concreta
3. Il rapporto contrattuale intercorso
4. Le spese
1.L'individuazione del thema decidendum in grado di appello
Il , nel presente grado di giudizio, ha ripetutamente affermato di non Parte_1 avere mai contestato l'attività svolta dall'Avv. o il quantum dell'asserito credito CP_1
(si veda, ad esempio, per il solo atto di appello pag. 4, rr. 2-4; pag. 6 ultime righe;
pag. 7 rr.
11-13; pag. 9 rr. 13-14, in senso analogo comparsa conclusionale pag. 7 ove ha ribadito né nell'atto di citazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, né nelle ulteriori difese nel corso del primo grado di giudizio, il Sig. ha mai posto in dubbio Parte_1
l'esecuzione del mandato e il relativo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'Avv. per i crediti di cui al Decreto Ingiuntivo n. 707/2022. Né vi è un rigo in CP_1 cui sia mai stata contestata la bontà o scrupolosità delle difese da parte della medesima.)
Questione dirimente, in grado di appello, è costituita quindi dalla valutazione di fondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
2. L'eccezione di prescrizione presuntiva
2.1. Profili generali
pagina 4 di 10 In via generale e in punto di diritto, la prescrizione presuntiva, secondo il consolidato orientamento della Cassazione in materia, si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, elementi costitutivi della prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Ne consegue che la relativa eccezione deve essere rigettata ogni qualvolta che il debitore ammetta di non avere pagato, dovendosi considerare sintomatica del mancato pagamento e contrastante con i presupposti della sopra detta presunzione, la circostanza che l'obbligato contesti di dovere pagare in tutto o in parte il debito oggetto della domanda
“essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone
l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione Cass. 30058/2017; giurisprudenza costante: v. Cass. 7277/2005; 21107/2009; 14927/2010; 7527/2012;
15303/2019; 17595/2019" (in termini con giurisprudenza citata Cass. 28.08.2020 n. 17980 secondo cui altresì “in particolare è stato già evidenziato che "l'inammissibilità della contestazione sul quantum debeatur agisce sul piano processuale, escludendo che il giudice possa apprezzarne la fondatezza, ma la non rende priva di significato sul diverso piano della valutazione della complessiva prospettazione difensiva, sul quale opera
l'incompatibilità rilevata dal Tribunale. Come affermato dalla giurisprudenza richiamata
(per tutte, Cass. 07/04/2005, n. 7277), la prescrizione presuntiva è incompatibile con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore" (Cass.
(Cass. 30058/2017)”).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che “l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione che, a norma dell'art. 2959 c.c., impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il convenuto afferma bensì di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dall'attore: le contestazioni sul quantum ridondano per la differenza sull'an e implicano quindi il riconoscimento della sia pur parziale permanenza
pagina 5 di 10 in essere del rapporto controverso” (Cass. 7/04/2005 n. 7277e Cass. 21/06/2010 n.
14927).
Infine, i due tipi di prescrizione, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, si distinguono profondamente fra di loro in quanto quella presuntiva non determina
l'estinzione della obbligazione ma stabilisce una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, di tal che colui che la oppone, si espone al rigetto della stessa non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se contesta
l'insorgenza di essa, mentre quella ordinaria si basa sul mero decorso del tempo che estingue il debito, non limitandosi a presumerne il pagamento, così che il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione. La sostanziale differenza tra le due prescrizioni comporta, sul piano processuale, non solo e non tanto l'incompatibilità logica della contemporanea proposizione delle due eccezioni nello stesso processo, quanto l'onere per la parte che eccepisce la prescrizione di tipizzare la stessa specificando se intenda avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, pur se nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne identifichi il tipo legale con la indicazione della durata del termine, spettando al giudice, una volta eccepita la prescrizione estintiva, identificare, sulla base del principio Iura novit curia, quale si il termine di prescrizione applicabile secondo la varie ipotesi previste dalla legge (Cass. SS. UU. 10955/02).” (Cass. 21.2.2005
n. 3443).
2.2. La fattispecie concreta
Tanto premesso in via generale, nel caso concreto, si ritiene che il contegno processuale tenuto dall'opponente appellante integri pienamente la contestazione sul quantum rispetto all'ammontare del credito azionato in via monitoria: l'attore, infatti, da un lato, ha invocato l'intervenuta prescrizione presuntiva e, dall'altro, contestualmente ha espressamente allegato il pagamento della somma di € 978,00, evidentemente inferiore rispetto a quanto richiesto sia in fase stragiudiziale sia in via monitoria dall'appellata.
Infondata risulta essere l'argomentazione secondo la quale l'eccezione di prescrizione presuntiva andrebbe accolta giacché lo stesso non avrebbe ammesso di avere pagina 6 di 10 effettuato un pagamento parziale, bensì totale per essere stato esonerato da controparte dal pagare ulteriori somme rispetto a quelle a suo tempo versate.
Detta tesi non risulta infatti in alcun modo condivisibile, dal momento che l'opponente non ha fornito alcuna prova dell'asserito accordo intercorso: a riguardo, sul piano documentale, non è stato offerto alcun elemento probatorio significativo (quale ad esempio corrispondenza tra le parti) e, invero, neanche indiziario (nota di provenienza dello stesso attore in cui si riconosce l'ammontare); l'attore, sul punto, si si è limitato a formulare due capitoli di prova testimoniale (nn. 10 e 11), dichiarati inammissibili in entrambi i gradi di giudizio in quanto generici e valutativi
A fortiori, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, la predetta tesi mal si concilia e risulta anzi contraddetta, dalla documentazione versata in atti dall'opposta appellata e, in particolare, anzitutto, la nota pro forma del 10 marzo 2013 dell'importo di € 1.000,00, oltre oneri, emessa in relazione alla causa dinanzi al Tribunale di Biella, nella cui descrizione è chiaramente specificato che la somma viene richiesta a titolo di “acconto compensi” (doc. 3 fascicolo di primo grado avv. ; in secondo CP_1 luogo, si sottolinea la corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti in data 10-11 marzo
2013, con la quale l'avv. trasmetteva la predetta notula, indicando anche nel testo CP_1 della mail che la medesima era “relativa all'acconto compensi per l'attività svolta nella causa avanti il trib. ”; in terzo luogo nessun riferimento al preteso esonero dal Pt_2 pagamento di ulteriori somme veniva evidenziato nemmeno dai sig.ri Controparte_2
i quali, con mail dell'11 marzo 2013, si limitavano a chiedere di poter suddividere il pagamento in due parti (doc. 4 fascicolo di primo grado;
infine, si evidenziano le CP_1 fatture n. 50 del 16.4.2013, n. 89 del 20.7.2013 e n. 107 del 3.9.2013 emesse, per complessivi € 978,00 oltre oneri, a seguito dei pagamenti ricevuti in relazione alla suddetta nota pro forma e anch'esse recanti la descrizione, chiara e univoca, “acconto compensi”
(doc. 3 fascicolo di primo grado . CP_1
In ragione di quanto esposto non si ritiene in alcun modo provato che vi fosse un accordo in senso riduttivo sui compensi;
pertanto, le deduzioni di parte ricorrente circa il pagina 7 di 10 pagamento parziale determinano l'incompatibilità logico giuridica e pertanto l'infondatezza dell'eccezione ex art. 2956 c.c.
L'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c., risulta quindi infondata e, pertanto, non ha luogo l'inversione dell'onere probatorio pretesa da parte appellante.
3. Il rapporto contrattuale intercorso
Nel caso di specie valgono i principi generali in materia, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nel caso di instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere il proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore
(Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533 e nello stesso senso ex multis Cass. 27.2.2023 n.
5853 Cass. 16.4.2021 n. 101141; Cass. 11.2.2021 n. 3587)
Ciò posto, la sentenza impugnata è corretta laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che “se quindi, da un lato, il vantato credito dell'opposta ha trovato pieno supporto probatorio documentale risultando così tutt'ora sussistente, dall'altro non può dirsi certo prescritto come vorrebbe l'opponente”.
Le conclusioni del Giudice di Pace devono essere condivise, atteso che l'opposta appellata ha fornito esaustiva prova tanto dell'incarico ricevuto in ordine alla causa dinanzi al Tribunale di Biella, quanto dell'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali indicate nella parcella azionata in via monitoria, mediante ampia produzione documentale costituita dagli atti di causa, dai verbali, nonché dalla corrispondenza informativa avuta coi clienti (docc.. 2, 4, 5, 6 e 7 fascicolo primo grado . CP_1
A fortiori, sul punto, nel presente grado di appello, parzialmente rettificando il contenuto delle difese di primo grado, come sopra esposto, il ha riconosciuto Parte_1 espressamente l'attività professionale svolta dalla valendo il contenuto degli atti CP_1 quale dichiarazione confessoria.
pagina 8 di 10 Sotto ulteriore e contrapposto profilo, il come già rilevato nella sentenza Parte_1 impugnata, non ha fornito elementi sufficienti a ritenere che il credito azionato in via monitoria fosse prescritto ai sensi dell'art. 2934 c.c., non essendo decorso il termine decennale tra l'esito del giudizio dinanzi al Tribunale di Biella (sentenza n. 75 del
31.1.2013) e il sollecito di pagamento ricevuto in data 16.12.2021 e, a maggior ragione, la notifica del decreto opposto avvenuta l'1.12.2022.
Peraltro, a questo proposito, la prescrizione estintiva è stata eccepita solo genericamente e senza alcuna puntuale allegazione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di
Pavia n. 195/2024 è corretta e viene confermata.
4. Le spese
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra € 1.100 e 5200 davanti al
Tribunale applicando il parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, esclusa l'istruttoria non svolta, risultando quindi pari a € 1276,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa.
Infine, la sentenza appellata deve condividersi anche in punto di accertamento dell'insussistenza in capo all'opposta appellata della responsabilità aggravata ex art. 96 Par c.p.c., considerato che la stessa, contrariamente a quanto dedotto dal ddazio, ha agito in via monitoria ed ha resistito nel giudizio di opposizione per ottenere il soddisfacimento del proprio comprovato diritto di credito.
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
I)Respinge perché infondata per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte appellante (C.F ) e, per l'effetto Parte_1 C.F._1 conferma la sentenza n. 195/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pavia il 24.10.2024 e pubblicata il 31.10.2024 all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 288/2023;
II)condanna altresì parte appellante a rimborsare all'opposta Parte_1
pagina 9 di 10 (cf. ), le spese di lite del presente grado di Controparte_1 C.F._2 giudizio, che si liquidano in € 1276,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 7 novembre 2025
Il Giudice
EN ME
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello nella persona del Giudice EN ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4420/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano (MI), Alzaia Naviglio Grande n. 46 presso lo studio dell'avv.
OB PP che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
AN CI IA RO, , giusta procura allegata i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
AVV. (cf. ), in proprio ex Controparte_1 C.F._2 art. 86 c.p.c.
PARTE CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate in occasione dell'udienza di rimessione in decisione del 4.11.2025, svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e segnatamente:
pagina 1 di 10 per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in veste di Parte_1
Giudice d'Appello, a integrale riforma della Sentenza n. 195/2024 del Giudice di Pace di
Pavia, Dottoressa Garagiola, emessa il 24 ottobre 2024, pubblicata il 31 ottobre 2024 e notificata in data 5 novembre 2024, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, revocare, per i motivi di cui in atti e con ogni miglior motivazione in diritto, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando insussistente e/o estinto e/o prescritto l'assunto credito dell'Avvocato nei confronti del Signor;
in ogni Controparte_1 Parte_1 caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di € 2.306,23 o in quella minor misura che, anche in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia”.
Per parte convenuta avv. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: nel merito: rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 707/2022 con cui il Giudice di Pace di Pavia gli aveva ingiunto di pagare in favore dell'avv. l'importo di € 2.306,23 a titolo di CP_1 compensi professionali per l'attività svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Biella, R.G.
n. 2091/2008.
L'opponente assumeva l'insussistenza del credito azionato per avere già corrisposto all'avv. quanto dalla stessa richiesto e ritenuto congruo, anche alla luce dell'esito CP_1 sfavorevole del giudizio avente R.G. n. 2091/2008; l'intervenuta prescrizione del credito azionato per decorrenza del termine triennale di cui al combinato disposto degli artt. 2934 e
2956 c.c.; l'inadempimento dell'opposta all'onere probatorio a suo carico con riferimento al credito fatto valere e all'intervenuta interruzione della prescrizione;
infine, la mala fede dell'opposta e, pertanto, la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c..
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto dell'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto e ribadendo la propria ragione di credito.
Il Giudice di primo grado, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, rigettava le istanze istruttorie formulate dall'opponente e tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Con sentenza n. 195/2024, il Giudice di Pace di Pavia respingeva l'opposizione promossa dal e lo condannava alla refusione delle spese legali. Parte_1
Avverso la citata sentenza il proponeva appello formulando quattro Parte_1 motivi di impugnazione;
a supporto della propria impugnazione parte appellante, in particolare, deduceva che : il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che l'opposizione proposta dal Sig. si fondasse su asserite contestazioni in ordine Parte_1 all'attività svolta dall'Avv. negando di avere mai contestato nel giudizio di CP_1 opposizione l'attività professionale svolta dall'Avv. né la congruità della parcella;
CP_1 lr norme relative alla prescrizione presuntiva in esame e, conseguentemente, quelle relative all'onere della prova erano state erroneamente interpretate e applicate, specificando che, in assenza di contestazioni sull'entità dell'asserito credito o sullo svolgimento dell'attività sottesa, l'eccezione di prescrizione svolta ai sensi dell'art. 2956 c.c. comportava l'inversione dell'onere probatorio, in forza del quale era l'avvocato che pretendeva il pagamento a dover dimostrare di non esser stato saldato, mentre il debitore eccipiente era tenuto a provare unicamente il decorso del termine triennale;
le ragioni fondanti la richiesta di condanna per lite temeraria erano state erroneamente valutate, deducendo che la mala fede dell'avv. doveva essere riscontrata non per aver esposto una parcella relativa CP_1
a una attività “antica” ed averne ottenuto parere di congruità, bensì per avere agito in sede monitoria e resistito in sede di opposizione con dolo o colpa grave.
Si costituiva nel presente grado di giudizio l'avv. contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto e deducendo la correttezza delle valutazioni operate del Giudice di Pace di
Pavia tanto in punto di fatto, sulla contestazione operata dal circa l'attività Parte_1 svolta dall'odierna appellata nella causa promossa avanti il Tribunale di Biella;
quanto in pagina 3 di 10 punto di diritto, sull'inapplicabilità al caso di specie della prescrizione presuntiva e sul corretto adempimento del proprio onere probatorio.
Acquisito il fascicolo di primo grado r.g. 288/2023 e dichiarate inammissibili le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, la causa era rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art 352 c.p.c..
A seguito di rinvio, all'udienza del 4.11.2025 svoltasi in forma scritta le parti precisavano le conclusioni come sopra richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'individuazione del thema decidendum in grado di appello
2. L'eccezione di prescrizione presuntiva
2.1. Profili generali
2.2. La fattispecie concreta
3. Il rapporto contrattuale intercorso
4. Le spese
1.L'individuazione del thema decidendum in grado di appello
Il , nel presente grado di giudizio, ha ripetutamente affermato di non Parte_1 avere mai contestato l'attività svolta dall'Avv. o il quantum dell'asserito credito CP_1
(si veda, ad esempio, per il solo atto di appello pag. 4, rr. 2-4; pag. 6 ultime righe;
pag. 7 rr.
11-13; pag. 9 rr. 13-14, in senso analogo comparsa conclusionale pag. 7 ove ha ribadito né nell'atto di citazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, né nelle ulteriori difese nel corso del primo grado di giudizio, il Sig. ha mai posto in dubbio Parte_1
l'esecuzione del mandato e il relativo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'Avv. per i crediti di cui al Decreto Ingiuntivo n. 707/2022. Né vi è un rigo in CP_1 cui sia mai stata contestata la bontà o scrupolosità delle difese da parte della medesima.)
Questione dirimente, in grado di appello, è costituita quindi dalla valutazione di fondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
2. L'eccezione di prescrizione presuntiva
2.1. Profili generali
pagina 4 di 10 In via generale e in punto di diritto, la prescrizione presuntiva, secondo il consolidato orientamento della Cassazione in materia, si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, elementi costitutivi della prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Ne consegue che la relativa eccezione deve essere rigettata ogni qualvolta che il debitore ammetta di non avere pagato, dovendosi considerare sintomatica del mancato pagamento e contrastante con i presupposti della sopra detta presunzione, la circostanza che l'obbligato contesti di dovere pagare in tutto o in parte il debito oggetto della domanda
“essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone
l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione Cass. 30058/2017; giurisprudenza costante: v. Cass. 7277/2005; 21107/2009; 14927/2010; 7527/2012;
15303/2019; 17595/2019" (in termini con giurisprudenza citata Cass. 28.08.2020 n. 17980 secondo cui altresì “in particolare è stato già evidenziato che "l'inammissibilità della contestazione sul quantum debeatur agisce sul piano processuale, escludendo che il giudice possa apprezzarne la fondatezza, ma la non rende priva di significato sul diverso piano della valutazione della complessiva prospettazione difensiva, sul quale opera
l'incompatibilità rilevata dal Tribunale. Come affermato dalla giurisprudenza richiamata
(per tutte, Cass. 07/04/2005, n. 7277), la prescrizione presuntiva è incompatibile con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore" (Cass.
(Cass. 30058/2017)”).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che “l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione che, a norma dell'art. 2959 c.c., impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il convenuto afferma bensì di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dall'attore: le contestazioni sul quantum ridondano per la differenza sull'an e implicano quindi il riconoscimento della sia pur parziale permanenza
pagina 5 di 10 in essere del rapporto controverso” (Cass. 7/04/2005 n. 7277e Cass. 21/06/2010 n.
14927).
Infine, i due tipi di prescrizione, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, si distinguono profondamente fra di loro in quanto quella presuntiva non determina
l'estinzione della obbligazione ma stabilisce una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, di tal che colui che la oppone, si espone al rigetto della stessa non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se contesta
l'insorgenza di essa, mentre quella ordinaria si basa sul mero decorso del tempo che estingue il debito, non limitandosi a presumerne il pagamento, così che il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione. La sostanziale differenza tra le due prescrizioni comporta, sul piano processuale, non solo e non tanto l'incompatibilità logica della contemporanea proposizione delle due eccezioni nello stesso processo, quanto l'onere per la parte che eccepisce la prescrizione di tipizzare la stessa specificando se intenda avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, pur se nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne identifichi il tipo legale con la indicazione della durata del termine, spettando al giudice, una volta eccepita la prescrizione estintiva, identificare, sulla base del principio Iura novit curia, quale si il termine di prescrizione applicabile secondo la varie ipotesi previste dalla legge (Cass. SS. UU. 10955/02).” (Cass. 21.2.2005
n. 3443).
2.2. La fattispecie concreta
Tanto premesso in via generale, nel caso concreto, si ritiene che il contegno processuale tenuto dall'opponente appellante integri pienamente la contestazione sul quantum rispetto all'ammontare del credito azionato in via monitoria: l'attore, infatti, da un lato, ha invocato l'intervenuta prescrizione presuntiva e, dall'altro, contestualmente ha espressamente allegato il pagamento della somma di € 978,00, evidentemente inferiore rispetto a quanto richiesto sia in fase stragiudiziale sia in via monitoria dall'appellata.
Infondata risulta essere l'argomentazione secondo la quale l'eccezione di prescrizione presuntiva andrebbe accolta giacché lo stesso non avrebbe ammesso di avere pagina 6 di 10 effettuato un pagamento parziale, bensì totale per essere stato esonerato da controparte dal pagare ulteriori somme rispetto a quelle a suo tempo versate.
Detta tesi non risulta infatti in alcun modo condivisibile, dal momento che l'opponente non ha fornito alcuna prova dell'asserito accordo intercorso: a riguardo, sul piano documentale, non è stato offerto alcun elemento probatorio significativo (quale ad esempio corrispondenza tra le parti) e, invero, neanche indiziario (nota di provenienza dello stesso attore in cui si riconosce l'ammontare); l'attore, sul punto, si si è limitato a formulare due capitoli di prova testimoniale (nn. 10 e 11), dichiarati inammissibili in entrambi i gradi di giudizio in quanto generici e valutativi
A fortiori, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, la predetta tesi mal si concilia e risulta anzi contraddetta, dalla documentazione versata in atti dall'opposta appellata e, in particolare, anzitutto, la nota pro forma del 10 marzo 2013 dell'importo di € 1.000,00, oltre oneri, emessa in relazione alla causa dinanzi al Tribunale di Biella, nella cui descrizione è chiaramente specificato che la somma viene richiesta a titolo di “acconto compensi” (doc. 3 fascicolo di primo grado avv. ; in secondo CP_1 luogo, si sottolinea la corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti in data 10-11 marzo
2013, con la quale l'avv. trasmetteva la predetta notula, indicando anche nel testo CP_1 della mail che la medesima era “relativa all'acconto compensi per l'attività svolta nella causa avanti il trib. ”; in terzo luogo nessun riferimento al preteso esonero dal Pt_2 pagamento di ulteriori somme veniva evidenziato nemmeno dai sig.ri Controparte_2
i quali, con mail dell'11 marzo 2013, si limitavano a chiedere di poter suddividere il pagamento in due parti (doc. 4 fascicolo di primo grado;
infine, si evidenziano le CP_1 fatture n. 50 del 16.4.2013, n. 89 del 20.7.2013 e n. 107 del 3.9.2013 emesse, per complessivi € 978,00 oltre oneri, a seguito dei pagamenti ricevuti in relazione alla suddetta nota pro forma e anch'esse recanti la descrizione, chiara e univoca, “acconto compensi”
(doc. 3 fascicolo di primo grado . CP_1
In ragione di quanto esposto non si ritiene in alcun modo provato che vi fosse un accordo in senso riduttivo sui compensi;
pertanto, le deduzioni di parte ricorrente circa il pagina 7 di 10 pagamento parziale determinano l'incompatibilità logico giuridica e pertanto l'infondatezza dell'eccezione ex art. 2956 c.c.
L'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c., risulta quindi infondata e, pertanto, non ha luogo l'inversione dell'onere probatorio pretesa da parte appellante.
3. Il rapporto contrattuale intercorso
Nel caso di specie valgono i principi generali in materia, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nel caso di instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere il proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore
(Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533 e nello stesso senso ex multis Cass. 27.2.2023 n.
5853 Cass. 16.4.2021 n. 101141; Cass. 11.2.2021 n. 3587)
Ciò posto, la sentenza impugnata è corretta laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che “se quindi, da un lato, il vantato credito dell'opposta ha trovato pieno supporto probatorio documentale risultando così tutt'ora sussistente, dall'altro non può dirsi certo prescritto come vorrebbe l'opponente”.
Le conclusioni del Giudice di Pace devono essere condivise, atteso che l'opposta appellata ha fornito esaustiva prova tanto dell'incarico ricevuto in ordine alla causa dinanzi al Tribunale di Biella, quanto dell'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali indicate nella parcella azionata in via monitoria, mediante ampia produzione documentale costituita dagli atti di causa, dai verbali, nonché dalla corrispondenza informativa avuta coi clienti (docc.. 2, 4, 5, 6 e 7 fascicolo primo grado . CP_1
A fortiori, sul punto, nel presente grado di appello, parzialmente rettificando il contenuto delle difese di primo grado, come sopra esposto, il ha riconosciuto Parte_1 espressamente l'attività professionale svolta dalla valendo il contenuto degli atti CP_1 quale dichiarazione confessoria.
pagina 8 di 10 Sotto ulteriore e contrapposto profilo, il come già rilevato nella sentenza Parte_1 impugnata, non ha fornito elementi sufficienti a ritenere che il credito azionato in via monitoria fosse prescritto ai sensi dell'art. 2934 c.c., non essendo decorso il termine decennale tra l'esito del giudizio dinanzi al Tribunale di Biella (sentenza n. 75 del
31.1.2013) e il sollecito di pagamento ricevuto in data 16.12.2021 e, a maggior ragione, la notifica del decreto opposto avvenuta l'1.12.2022.
Peraltro, a questo proposito, la prescrizione estintiva è stata eccepita solo genericamente e senza alcuna puntuale allegazione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di
Pavia n. 195/2024 è corretta e viene confermata.
4. Le spese
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra € 1.100 e 5200 davanti al
Tribunale applicando il parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, esclusa l'istruttoria non svolta, risultando quindi pari a € 1276,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa.
Infine, la sentenza appellata deve condividersi anche in punto di accertamento dell'insussistenza in capo all'opposta appellata della responsabilità aggravata ex art. 96 Par c.p.c., considerato che la stessa, contrariamente a quanto dedotto dal ddazio, ha agito in via monitoria ed ha resistito nel giudizio di opposizione per ottenere il soddisfacimento del proprio comprovato diritto di credito.
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
I)Respinge perché infondata per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte appellante (C.F ) e, per l'effetto Parte_1 C.F._1 conferma la sentenza n. 195/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pavia il 24.10.2024 e pubblicata il 31.10.2024 all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 288/2023;
II)condanna altresì parte appellante a rimborsare all'opposta Parte_1
pagina 9 di 10 (cf. ), le spese di lite del presente grado di Controparte_1 C.F._2 giudizio, che si liquidano in € 1276,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 7 novembre 2025
Il Giudice
EN ME
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