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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 10110/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 14851/2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Alessio D'Aniello e Giuseppe D'Aniello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, l'aveva riconosciuto invalido nella CP_1
misura del 67%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. valutava il ricorrente invalido Persona_1
nella misura del 66%, conseguentemente confermando l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile assistenziale.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 30.07.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 14851/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini
2 tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che il c.t.u. non avrebbe correttamente inquadrato la gravità delle affezioni che cronicamente affliggono il ricorrente, in particolare con riguardo alla patologia cardiaca che sarebbe stata erroneamente qualificata come II anziché come III classe NYHA, in contrasto con quanto certificato nella documentazione medica in atti (in special modo nel certificato cardiologico dell'Asl Napoli del 15.12.2023 acquisito in corso di causa ed asseritamente Pt_2
ignorato dal consulente). La consulenza sarebbe, poi, assolutamente nulla poiché generica, incompleta, con codici tabellari errati o totalmente omessi, nonché deficitaria di ogni riferimento circa l'incidenza delle patologie rilevate sulla capacità lavorativa del ricorrente e sullo svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 05.06.2024).
3 Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha precisato quanto segue: “CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Sulla scorta dei dati clinici disponibili, dell'esame obiettivo e degli accertamenti clinico strumentali in atti, si può affermare che il Sig. di anni 49, è affetto da: 1) Valvulopatia Parte_1
aortica protesizzata e protesi tubulare per aneurisma bulbo aortico;
2) Obesità in soggetto iperteso (senza complicanze artrosiche); Il ricorrente risulta essere stato riconosciuto dalla Commissione Medica dell' ASL di Frattamaggiore (NA), in data
06/05/2023, soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa del 67%. Il presente giudizio è promosso dal p. con la finalità di valutare la ricorrenza di requisiti medicolegali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità. Per la valutazione della riduzione della capacità lavorativa, ci si riporta alle seguenti voci tabellari, di cui al
DM del 5/2/1992: - (Cod.6442 41/50%) MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE
CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA); nel caso del sig. per la patologia sofferta ossia Valvulopatia aortica protesizzata e Parte_1
protesi tubulare per aneurisma bulbo aortico inquadrabile in una seconda classe nyha va applicata una percentuale del 50%. - (Cod.7105 31/40%) OBESITÀ – (INDICE DI
MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE
ARTROSICHE: nel caso del sig. per la patologia dell'obesità avendo un Parte_1
BMI 35.26 Altezza 1.92mt e peso 130kg (senza complicanze artrosiche) associata all'ipertensione arteriosa va riconosciuta una percentuale del 31%. Le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato una compromissione della capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 66%. Pertanto, deve convenirsi, che NON sussistono elementi medico-legali sufficienti per ritenere il paziente beneficiario dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa.”.
All'esito, poi, del ricevimento di note critiche alla bozza da parte dei procuratori di parte ricorrente – contenenti sostanzialmente le medesime obiezioni poi riproposte in sede di opposizione – il c.t.u. ha ulteriormente chiarito la propria valutazione evidenziando quanto segue: “In buona sostanza il legale contesta la valutazione formulata per la patologia cardiologica per la quale, secondo il legale, sulla base della visita cardiologica del 15.12.23, andrebbe assegnata una percentuale di invalidità del
4 71%. Orbene, tale osservazione non può ritenersi condivisibile. Infatti, non risulta accreditabile la diagnosi di III classe funzionale NYHA, formulata in assenza di esame ecocardiografico. Inoltre, tale diagnosi non trova riscontro nella clinica, laddove una classe funzionale III NYHA è responsabile di dispnea per sforzi minimi. Ebbene, tale condizione non era obiettivabile in sede di visita. Pertanto, confermando la diagnosi di cardiopatia in II classe NYHA, si conferma la valutazione espressa in bozza”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del ricorrente, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
In merito alla valutazione della patologia cardiaca, deve evidenziarsi come il consulente, con motivazione chiara, corretta e condivisibile, abbia dato atto delle ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalla classificazione NYHA indicata nelle certificazioni specialistiche depositate, in particolare in quella del 15.12.2023. In proposito, mette conto evidenziare come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
5 Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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