Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 22/12/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02850/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2025, proposto da
Orta Energy 21 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Viti, Lorenzo Massaro, Cesare Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' - Dipartimento Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza di Autorizzazione Unica ex
art. 12 D.lgs. 387/2003 presentata il 16.12.2024, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico e relative opere di connessione alla rete elettrica avente una potenza nominale di 80 MW, sito nel Comune di Villafrati (PA);
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
dell'obbligo di provvedere in ordine alla suddetta istanza;
E PER LA NA
dell'Amministrazione resistente all'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica e alla conclusione del medesimo, giusta istanza presentata dalla ricorrente in data 16.12.2024, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita';
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. OL SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società Orta Energy 21 S.r.l. ha adito codesto Tribunale per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa in data 16.12.2024, a mezzo della quale è stato chiesto il rilascio di Autorizzazione Unica (“AU”) ex art. 12 D.lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico e relative opere di connessione alla rete elettrica avente una potenza nominale di 80 MW, sito nel Comune di Villafrati (PA).
Nello specifico, la ricorrente ha precisato:
- di aver presentato in data 16.12.2024 all’Assessorato regionale istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 387/2003 e dell’art. 1, comma 2-quater, lettera b) D.L. n. 7/2002 (ratione temporis applicabili);
- che il progetto ha ad oggetto la realizzazione e l’esercizio di un sistema di accumulo “stand-alone” e delle relative opere connesse, come espressamente stabilito dall’articolo 1 del D.L. n. 7/2002, ubicate in zona non industriale (precisamente con destinazione E1 “Verde agricolo”, come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Villafrati, in atti), e non sono pertanto soggette a procedura di valutazione ambientale secondo la previsione dell’art. 1, comma 2-quienquies del citato D.L.;
- che, sebbene il quadro normativo sopra citato preveda la competenza al rilascio di AU di sistemi di accumulo elettrochimico stand-alone in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in virtù dell’art. 14 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, le competenze ministeriali in materia di “industria” sul territorio regionale sono svolte dagli uffici regionali e, nel caso di specie, in particolare, dall’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Energia;
- che l’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha dato seguito al procedimento, avanzando ripetute richieste di integrazione documentale, prontamente riscontrate dall’istante, e tuttavia non ha definito il procedimento con un provvedimento conclusivo espresso di accoglimento o di rigetto dell’istanza.
Pertanto, la Società ha proposto il presente ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di AU e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto.
Con i motivi di ricorso la ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, L. 241/1990 e dell’art. 12, comma 4, D.lgs. 387/2003 (e, in subordine, dell’art. 9 del D.lgs. n. 190/2024, che ha abrogato l’art. 12 D.lgs. 387/2003 con effetto dalla sua entrata in vigore il 30.12.2024), in relazione ai termini di conclusione del procedimento amministrativo.
L’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto di pura forma.
All’udienza camerale del giorno 19 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio che, dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 190/2024, che ha abrogato l’art. 12, D.lgs. 387/2003 con decorrenza dal 30 dicembre 2024, al procedimento in esame trovino applicazione i termini introdotti dall’art. 9 del D.lgs. n. 190/2024 (cd. “TUFER”), recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.
L’art. 17, d.lgs. n. 190/2024 fissa infatti al 30 dicembre 2024 la data dell’entrata in vigore della nuova normativa e l’art. 15 del medesimo decreto legislativo dirime le questioni di diritto intertemporale, stabilendo al comma 2: “ A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
Nel caso di specie, alla data del 30 dicembre 2024 non era ancora compiuta la verifica della completezza della documentazione a corredo del progetto.
A questo proposito, l’art. 4, co. 4, DPRS n. 48/2012 dispone che “ Ferma restando la decorrenza del termine di conclusione del procedimento dettato dall'articolo 12, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dalla data della ricezione dell'istanza, dà avvio e svolge il procedimento unico attenendosi alle disposizioni previste dal punto 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 ”. Ai sensi del paragrafo 14.4 del D.M. MISE 10.09.2010 “ entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Amministrazione competente, verificata la completezza della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato ”.
Dalle disposizioni appena richiamate deriva che la verifica di completezza della documentazione avrebbe dovuto concludersi entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di AU e, quindi, concretamente, il 31 dicembre 2024, visto che l’istanza di AU per cui è controversia è stata presentata dalla ricorrente il 16 dicembre 2024.
Al 30 dicembre 2024, ossia alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 190/2024, non essendo stata ultimata la verifica della completezza della documentazione, la procedura avviata dalla ricorrente non si considerava “ancora in corso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs. n. 190/2024 e, di conseguenza, la disciplina di riferimento circa i termini procedimentali non era più quella di cui all’abrogato art. 12, D.lgs. 387/2003, bensì quella di cui all’art. 9, D.lgs. n. 190/2024.
Il progetto di parte ricorrente ricade, inoltre, tra le categorie di opere soggette al procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 9, trattandosi di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza inferiore a 200 MW (si veda al riguardo la lettera u-Sezione I dell’Allegato C al TUFER).
Il nuovo iter di AU introdotto dall’art. 9 TUFER contempla una prima fase tesa a verificare la completezza documentale e una successiva indizione di una Conferenza di Servizi. In particolare, i commi 4 e 5 dell’art. 9 TUFER stabiliscono che:
“ 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verifica, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9 ”.
In merito, invece, alla fase successiva, l’art. 9, comma 9, TUFER sancisce che il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
Orbene, computando i termini della prima fase (i.e., settanta giorni) con la tempistica di 120 giorni prevista dalla successiva fase di indizione del modulo conferenziale, per un periodo totale di 190 giorni, l’Autorizzazione Unica avrebbe dovuto essere adottata entro il 28.06.2025 (se si considera la data di presentazione dell’istanza di AU) oppure entro il 12.07.2025 (assumendo come dies a quo la data del 30.12.2024 di entrata in vigore del d.lgs. n. 190/2024).
Sussiste, perciò, l’obbligo dell’Assessorato resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del 16.12.2024, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento dell’Energia sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico dell’Assessorato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l’ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà, su richiesta dell’interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato se e in quanto versato;
- pone a carico dello stesso Assessorato l’eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO CA, Presidente
OL SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SA | NO CA |
IL SEGRETARIO