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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5477 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario RT PU, nella causa iscritta al N. 13762/2024 R.G.L. ______________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Per ___________________ Parte_1
IN RL ed elettivamente domiciliato in Via Marchese di
Villabianca n. 98 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1 Il Cancelliere Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 27.9.2024 il sig. , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile 100% e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Il Ricorrente è da Parte_1 considerare, per le menomazioni surriferite, Portatore di Handicap (Art. 3, Comma 1 L. 104/92) ed invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% CON diritto alla pensione
d'inabilità a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità 100% e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.11.2022), ma non anche di quelli previsti per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92,
Stante il parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, che dovrà essere CP_1 versata allo Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.
Stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il sig. è Parte_1 in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità 100% e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.11.2022).
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' da CP_1 rifondere allo Stato, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dal ricorrente, ammesso a gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
IL GIUDICE O.
RT PU
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario RT PU, nella causa iscritta al N. 13762/2024 R.G.L. ______________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Per ___________________ Parte_1
IN RL ed elettivamente domiciliato in Via Marchese di
Villabianca n. 98 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1 Il Cancelliere Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 27.9.2024 il sig. , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile 100% e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Il Ricorrente è da Parte_1 considerare, per le menomazioni surriferite, Portatore di Handicap (Art. 3, Comma 1 L. 104/92) ed invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% CON diritto alla pensione
d'inabilità a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità 100% e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.11.2022), ma non anche di quelli previsti per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92,
Stante il parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, che dovrà essere CP_1 versata allo Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.
Stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il sig. è Parte_1 in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità 100% e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.11.2022).
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' da CP_1 rifondere allo Stato, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dal ricorrente, ammesso a gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
IL GIUDICE O.
RT PU