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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 309/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
DECRETO
Il collegio, composto dai seguenti magistrati
- Giovanni Luca Ortore – presidente
- Giorgio Previte – giudice
- Lorenzo Azzi – giudice delegato premesso che l'art. 21 d.lgs. 149/2022 prevede che <
1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante. (…).
4. L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare>>; ritenuto che la comunicazione dell'autorizzazione alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale abbia funzione di mera notizia, alla stregua delle comunicazioni effettuate dal notaio relativamente al ricevimento di un'accettazione di eredità con beneficio di inventario o di una rinuncia all'eredità (pur non essendo stato previsto l'inserimento di tali autorizzazioni in uno specifico registro quale quello delle successioni di cui all'art. 52 disp. att. c.c.); invitato, comunque, il notaio a valutare l'opportunità di depositare l'autorizzazione anche presso l'ufficio del giudice tutelare competente ex art. 343 c.c.;
P.Q.M.
dispone non luogo a provvedere.
Si comunichi.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il presidente
Giovanni Luca Ortore
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
DECRETO
Il collegio, composto dai seguenti magistrati
- Giovanni Luca Ortore – presidente
- Giorgio Previte – giudice
- Lorenzo Azzi – giudice delegato premesso che l'art. 21 d.lgs. 149/2022 prevede che <
1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante. (…).
4. L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare>>; ritenuto che la comunicazione dell'autorizzazione alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale abbia funzione di mera notizia, alla stregua delle comunicazioni effettuate dal notaio relativamente al ricevimento di un'accettazione di eredità con beneficio di inventario o di una rinuncia all'eredità (pur non essendo stato previsto l'inserimento di tali autorizzazioni in uno specifico registro quale quello delle successioni di cui all'art. 52 disp. att. c.c.); invitato, comunque, il notaio a valutare l'opportunità di depositare l'autorizzazione anche presso l'ufficio del giudice tutelare competente ex art. 343 c.c.;
P.Q.M.
dispone non luogo a provvedere.
Si comunichi.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il presidente
Giovanni Luca Ortore