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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3318/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanni Porco, nel cui studio in Piane Crati (CS) alla via Rizzuso
n. 3 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano
Bonofiglio e Serena Cianflone, funzionari in servizio presso l' Controparte_2
con domicilio eletto in via Romualdo Montagna 13
[...] CP_2
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 29/08/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, aspirante docente di scuola secondaria di secondo grado, inserita nelle GPS per la provincia di ha adito il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro, CP_2 esponendo che, durante le operazioni di formazione delle graduatorie per il conferimento
1/6 di incarichi a tempo determinato, è stata superata, nell'assegnazione della supplenza, nei turni di nomina, da altri colleghi che si trovavano in posizione inferiore nella graduatoria
(segnatamente dalla collega per la classe di concorso A050 (Scienze Persona_1 naturali, Chimiche e Biologiche).
Deduceva, quindi, l'illegittimità della mancata assegnazione della supplenza in favore di docenti con punteggio inferiore e dunque in posizione deteriore rispetto alla sua.
Concludeva, chiedendo:
- accertare e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione, concretatasi nell'essersi affidata, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per
l'a.s. 2022/2023, ad un algoritmo che aveva operato in maniera tale da far immotivatamente conferire tali incarichi, senza alcun legittimo motivo, a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, mirante alla individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.
- Per effetto della illegittima pretermissione, condannare il convenuto al CP_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente concretatosi sia nel mancato riconoscimento dei 12 punti per il servizio che avrebbe sicuramente espletato se
l'Amministrazione avesse legittimamente operato, sia nella perdita delle retribuzione che avrebbe conseguito dal 07.09.2023 al 31.08.2024, oltre alle somme spettanti per la tredicesima mensilità, da quantificare in complessivi € 20.984,08, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata dal Tribunale. Con vittoria di spese da distrarsi.
Con memoria difensiva del 24/03/2025 si costituiva il convenuto che CP_1 argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att. c.p.c.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
***
2/6 Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, inserita nelle GPS per la provincia di ha presentato domanda per gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 CP_2 per le seguenti classi di concorso:
− GPS Fascia 2 – A015-DISCIPLINE SANITARIE
− GPS Fascia 2 – A028-MATEMATICA E SCIENZE
− GPS Fascia 2 – A031-SCIENZE DEGLI ALIMENTI
− GPS Fascia 2 – A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
− GPS Fascia 2 – B016-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE
La ricorrente si duole della mancata assegnazione di incarichi per la sola classe A050, per la quale ha presentato istanza di inserimento nelle GPS, indicando quali preferenze una serie limitata di sedi (rispetto alle 150 sedi che il sistema consente di inserire) e soltanto per incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche (c.d. “cattedre intere”), con esclusione degli “spezzoni orari”.
Per la detta classe di concorso la ricorrente è stata regolarmente inserita tra i partecipanti al primo turno di nomina, risultando tuttavia rinunciataria in quanto, convocata virtualmente dal sistema, nel momento in cui si trovava in posizione utile per la scelta, le sedi ancora disponibili o non rientravano tra quelle indicate dalla ricorrente o, ancorché indicate nell'istanza di inserimento nelle GPS, non riguardavano “cattedre intere”, bensì spezzoni orari, estranei alla disponibilità comunicata dalla ricorrente.
Il ha, invero, dedotto e comprovato che la ricorrente, stante la sua posizione in CP_1
graduatoria, avrebbe potuto ottenere la nomina in primo turno se avesse dato diponibilità per un maggior numero di sedi (essendo possibile indicarne fino a 150); la stessa non ha ottenuto una nomina fin dal primo turno esclusivamente perché, come evincibile dalla disamina del modulo di scelta delle sedi in atti, la ricorrente non ha dato disponibilità per nessuna delle 10 sedi ancora disponibili quando la stessa si è trovata in posizione utile per l'individuazione. Infatti, le uniche sedi presenti nella domanda della ricorrente per le quali
è stato conferito un incarico in questo turno sono state assegnate a candidati che la precedevano in graduatoria: il LS “Pitagora” di Rende è stato assegnato a candidato in posizione 4 di prima fascia e l'IIS IPSIA Cosenza - LS-ITE Rogliano a candidato in
3/6 posizione 5 di seconda fascia. Altre sedi, pur richieste in domanda dalla ricorrente (l'IIS
"IPSS-ITAS"e il LC Cosenza “Telesio”), non sono risultate assegnabili alla stessa CP_2
in quanto la ricorrente ha dato disponibilità solo per le cattedre intere e non anche per gli spezzoni orari. In questo senso, il riferimento alla docente in posizione 12 Persona_1
e con punteggio pari a 138.50, appare inconferente: il posto assegnato a quest'ultima, infatti, non era una cattedra intera, bensì uno spezzone di 12 ore e, comunque, la era Per_1
in posizione precedente quella della ricorrente.
Dalla documentazione prodotta si evince pertanto che l'aspirante ricorrente, regolarmente convocata dal sistema, non ha ottenuto l'incarico per mancata espressione di preferenza in quanto non ha dato in domanda la propria disponibilità ad accettare nessuna delle sedi assegnabili nel suo turno di scelta. Proprio e soltanto per questo è stata trattata quale rinunciataria nella specifica CDC e le sedi da lei non accettate sono state assegnate ad aspiranti con posizioni e punteggio inferiore. Non avendo potuto assegnare un incarico alla per mancata espressione di disponibilità da sua (c.d. preferenze), il sistema Pt_1 informatizzato di assegnazione degli incarichi a tempo determinato l'ha correttamente identificata come rinunciataria e, in applicazione di quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente (l'Ordinanza Ministeriale 112/2022), l'ha legittimamente esclusa dalla partecipazione ai turni di nomina successivi.
Invero, per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, la procedura di conferimento delle supplenze in oggetto è regolata dall'O.M. 112/2022 che al comma 4 dell'art. 12 prevede: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo
2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
4/6 L'algoritmo, dunque, prevede (fermo restando i diritti di precedenza e di riserva riconosciuti rispettivamente dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999) che, allorché non abbia indicato tra le preferenze le sedi non assegnate ai candidati che precedono per punteggio,
l'aspirante è considerato quale rinunciatario e, pertanto, non può essere destinatario di nomina negli ulteriori turni di scorrimento.
Al riguardo, per come dedotto e comprovato dal , nel primo turno la nomina di CP_1 insegnamento a tempo determinato sulla classe di concorso A050 è avvenuta in favore del primo aspirante che ha espresso la volontà di ottenere incarichi anche con “cattedra non intera” (diversamente dalla ricorrente) e avente, peraltro, posizione in graduatoria precedente.
Al successivo turno (Bollettino del 7.9.2023), in applicazione del citato articolo 124 dell'O.M. 112/2022, l'algoritmo non prendeva in considerazione la ricorrente, perché ritenuta rinunciataria dopo il primo turno.
Per quanto detto, la procedura adottata dal – che ricalca la precedente procedura CP_1 che prevedeva la convocazione degli aspiranti in presenza – si rivela conforme alla normativa che disciplina il conferimento degli incarichi (O.M. 112/2022).
In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 10, O.M. 112/22: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”
L'esplicito riferimento agli “aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattati”, chiarisce ulteriormente che la mancata individuazione a causa di non espressione di preferenze per le sedi disponibili in turno di nomina provoca rinuncia e non mero rinvio dell'individuazione a turni successi.
A tanto consegue che, stante la legittimità dell'operato del , la domanda si rivela CP_1 infondata, posto che l'incarico è stato correttamente attribuito a soggetto in posizione deteriore per effetto della rinuncia da parte della ricorrente che, pertanto, imputa al
5/6 gli effetti, al contrario, riconducibili alla sua mancata espressione di preferenze CP_1 con le conseguenze predette.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., sono poste a carico di parte ricorrente in base all'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
− Rigetta il ricorso;
− Pone a carico della ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro
2.156,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3318/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanni Porco, nel cui studio in Piane Crati (CS) alla via Rizzuso
n. 3 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano
Bonofiglio e Serena Cianflone, funzionari in servizio presso l' Controparte_2
con domicilio eletto in via Romualdo Montagna 13
[...] CP_2
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 29/08/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, aspirante docente di scuola secondaria di secondo grado, inserita nelle GPS per la provincia di ha adito il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro, CP_2 esponendo che, durante le operazioni di formazione delle graduatorie per il conferimento
1/6 di incarichi a tempo determinato, è stata superata, nell'assegnazione della supplenza, nei turni di nomina, da altri colleghi che si trovavano in posizione inferiore nella graduatoria
(segnatamente dalla collega per la classe di concorso A050 (Scienze Persona_1 naturali, Chimiche e Biologiche).
Deduceva, quindi, l'illegittimità della mancata assegnazione della supplenza in favore di docenti con punteggio inferiore e dunque in posizione deteriore rispetto alla sua.
Concludeva, chiedendo:
- accertare e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione, concretatasi nell'essersi affidata, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per
l'a.s. 2022/2023, ad un algoritmo che aveva operato in maniera tale da far immotivatamente conferire tali incarichi, senza alcun legittimo motivo, a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, mirante alla individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.
- Per effetto della illegittima pretermissione, condannare il convenuto al CP_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente concretatosi sia nel mancato riconoscimento dei 12 punti per il servizio che avrebbe sicuramente espletato se
l'Amministrazione avesse legittimamente operato, sia nella perdita delle retribuzione che avrebbe conseguito dal 07.09.2023 al 31.08.2024, oltre alle somme spettanti per la tredicesima mensilità, da quantificare in complessivi € 20.984,08, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata dal Tribunale. Con vittoria di spese da distrarsi.
Con memoria difensiva del 24/03/2025 si costituiva il convenuto che CP_1 argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att. c.p.c.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
***
2/6 Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, inserita nelle GPS per la provincia di ha presentato domanda per gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 CP_2 per le seguenti classi di concorso:
− GPS Fascia 2 – A015-DISCIPLINE SANITARIE
− GPS Fascia 2 – A028-MATEMATICA E SCIENZE
− GPS Fascia 2 – A031-SCIENZE DEGLI ALIMENTI
− GPS Fascia 2 – A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
− GPS Fascia 2 – B016-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE
La ricorrente si duole della mancata assegnazione di incarichi per la sola classe A050, per la quale ha presentato istanza di inserimento nelle GPS, indicando quali preferenze una serie limitata di sedi (rispetto alle 150 sedi che il sistema consente di inserire) e soltanto per incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche (c.d. “cattedre intere”), con esclusione degli “spezzoni orari”.
Per la detta classe di concorso la ricorrente è stata regolarmente inserita tra i partecipanti al primo turno di nomina, risultando tuttavia rinunciataria in quanto, convocata virtualmente dal sistema, nel momento in cui si trovava in posizione utile per la scelta, le sedi ancora disponibili o non rientravano tra quelle indicate dalla ricorrente o, ancorché indicate nell'istanza di inserimento nelle GPS, non riguardavano “cattedre intere”, bensì spezzoni orari, estranei alla disponibilità comunicata dalla ricorrente.
Il ha, invero, dedotto e comprovato che la ricorrente, stante la sua posizione in CP_1
graduatoria, avrebbe potuto ottenere la nomina in primo turno se avesse dato diponibilità per un maggior numero di sedi (essendo possibile indicarne fino a 150); la stessa non ha ottenuto una nomina fin dal primo turno esclusivamente perché, come evincibile dalla disamina del modulo di scelta delle sedi in atti, la ricorrente non ha dato disponibilità per nessuna delle 10 sedi ancora disponibili quando la stessa si è trovata in posizione utile per l'individuazione. Infatti, le uniche sedi presenti nella domanda della ricorrente per le quali
è stato conferito un incarico in questo turno sono state assegnate a candidati che la precedevano in graduatoria: il LS “Pitagora” di Rende è stato assegnato a candidato in posizione 4 di prima fascia e l'IIS IPSIA Cosenza - LS-ITE Rogliano a candidato in
3/6 posizione 5 di seconda fascia. Altre sedi, pur richieste in domanda dalla ricorrente (l'IIS
"IPSS-ITAS"e il LC Cosenza “Telesio”), non sono risultate assegnabili alla stessa CP_2
in quanto la ricorrente ha dato disponibilità solo per le cattedre intere e non anche per gli spezzoni orari. In questo senso, il riferimento alla docente in posizione 12 Persona_1
e con punteggio pari a 138.50, appare inconferente: il posto assegnato a quest'ultima, infatti, non era una cattedra intera, bensì uno spezzone di 12 ore e, comunque, la era Per_1
in posizione precedente quella della ricorrente.
Dalla documentazione prodotta si evince pertanto che l'aspirante ricorrente, regolarmente convocata dal sistema, non ha ottenuto l'incarico per mancata espressione di preferenza in quanto non ha dato in domanda la propria disponibilità ad accettare nessuna delle sedi assegnabili nel suo turno di scelta. Proprio e soltanto per questo è stata trattata quale rinunciataria nella specifica CDC e le sedi da lei non accettate sono state assegnate ad aspiranti con posizioni e punteggio inferiore. Non avendo potuto assegnare un incarico alla per mancata espressione di disponibilità da sua (c.d. preferenze), il sistema Pt_1 informatizzato di assegnazione degli incarichi a tempo determinato l'ha correttamente identificata come rinunciataria e, in applicazione di quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente (l'Ordinanza Ministeriale 112/2022), l'ha legittimamente esclusa dalla partecipazione ai turni di nomina successivi.
Invero, per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, la procedura di conferimento delle supplenze in oggetto è regolata dall'O.M. 112/2022 che al comma 4 dell'art. 12 prevede: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo
2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
4/6 L'algoritmo, dunque, prevede (fermo restando i diritti di precedenza e di riserva riconosciuti rispettivamente dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999) che, allorché non abbia indicato tra le preferenze le sedi non assegnate ai candidati che precedono per punteggio,
l'aspirante è considerato quale rinunciatario e, pertanto, non può essere destinatario di nomina negli ulteriori turni di scorrimento.
Al riguardo, per come dedotto e comprovato dal , nel primo turno la nomina di CP_1 insegnamento a tempo determinato sulla classe di concorso A050 è avvenuta in favore del primo aspirante che ha espresso la volontà di ottenere incarichi anche con “cattedra non intera” (diversamente dalla ricorrente) e avente, peraltro, posizione in graduatoria precedente.
Al successivo turno (Bollettino del 7.9.2023), in applicazione del citato articolo 124 dell'O.M. 112/2022, l'algoritmo non prendeva in considerazione la ricorrente, perché ritenuta rinunciataria dopo il primo turno.
Per quanto detto, la procedura adottata dal – che ricalca la precedente procedura CP_1 che prevedeva la convocazione degli aspiranti in presenza – si rivela conforme alla normativa che disciplina il conferimento degli incarichi (O.M. 112/2022).
In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 10, O.M. 112/22: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”
L'esplicito riferimento agli “aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattati”, chiarisce ulteriormente che la mancata individuazione a causa di non espressione di preferenze per le sedi disponibili in turno di nomina provoca rinuncia e non mero rinvio dell'individuazione a turni successi.
A tanto consegue che, stante la legittimità dell'operato del , la domanda si rivela CP_1 infondata, posto che l'incarico è stato correttamente attribuito a soggetto in posizione deteriore per effetto della rinuncia da parte della ricorrente che, pertanto, imputa al
5/6 gli effetti, al contrario, riconducibili alla sua mancata espressione di preferenze CP_1 con le conseguenze predette.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., sono poste a carico di parte ricorrente in base all'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
− Rigetta il ricorso;
− Pone a carico della ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro
2.156,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
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