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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14142/2024 r.g.v.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Novella Bugetti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo che il Tribunale di Bologna omologhi la separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza e che decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, disponga la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 19 novembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza dell'8 aprile 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 7 dicembre 2013 a Bologna e che dalla loro unione sono nati a Bologna, in data 14 dicembre 2015, e, in data 6 agosto 2021, entrambi Per_1 Per_2
minorenni; osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori e in quanto garantiscono agli stessi un Per_1 Per_2
equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza dell'8 aprile
2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“9) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Nell'ambito della definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori nata a [...] il 22 Parte_1
dicembre 1982 Codice fiscale e nato a C.F._1 Parte_2
Bologna il 7 maggio 1979 codice fiscale intendono C.F._2
2 effettuare il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
A) Consenso ed oggetto
Il signor con l'emanazione della sentenza di omologa di separazione Parte_2
cede e trasferisce alla signora che accetta ed acquista, il diritto di Parte_1
comproprietà in ragione di un mezzo, il cui restante un mezzo già di sua proprietà, divenendo così unica ed esclusiva proprietaria del seguente immobile: porzioni di fabbricato urbano sito nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via
Orlandi num. 9, edificio B, costituite da un appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo, con annesse quali pertinenze autorimessa al piano seminterrato e posto auto scoperto al piano terra, il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune come segue:
Foglio 17 particelle
- 1924 sub. 7, Via Amedeo Orlandi n. 9, piano 2, Categoria A/2, classe
3, consistenza vani 5,5, superficie catastale mq 111, Totale escluse aree scoperte mq 103, Rendita catastale Euro 1.292,43;(appartamento)
- 1924 sub. 14, Via Amedeo Orlandi n. 9, piano S1, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 20, Rendita catastale Euro 151,84;(autorimessa)
- 1924 sub. 23, Via Amedeo Orlandi n. 9, piano T, Categoria C/6, classe
2, consistenza mq. 13, Rendita catastale Euro 72,51.(posto auto scoperto) in confine con la detta via , parti comuni salvo altri l'immobile predetto è esattamente raffigurato nelle n.3 planimetrie catastali a corredo delle denunce registrate in data 20.9.2021 prot.n.BO0093668 ;
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione così come richiamato nel rogito di provenienza di cui di seguito .
2) PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio in data 29.11.2021 Repertorio n. 23.499 Raccolta Persona_3
3 n. 6.176, registrato in Bologna all'Ufficio Entrate in data 3.12.2021 al n.60693 serie IT
e trascritto a Bologna il 3 .12.2021 al reg.gen.n.63915 e al reg.part. n.44919 La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
3) GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ( ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Bologna, in data 3.12.2021 - Registro Particolare
11747 Registro Generale 63916 a favore della Banca Intesa San Paolo ipoteca nota e tollerata.
La parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e consegna copia delle relative certificazioni alla Parte acquirente.
B) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente Parte_2
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445
, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa , incompleta o mendace indicazione dei dati , dichiara che
-a) la costruzione del fabbricato è iniziata in data 28 ottobre 2019 con Prot. Gen. n.
45806 ha iniziato i lavori per la costruzione dell ad uso residenziale, per Parte_3
4 nove alloggi, autorizzati dal Comune di San Lazzaro di Savena, con permesso di costruire rilascia-to in data 24 settembre 2019 con n. Prot. Gen. n. 40574, su domanda presentata il 6 giugno 2019 con P.G. 24992;
- che, sulla medesima area, la società , in data 5 novembre Parte_4
2019 con Prot. Gen. n. 46964 ha iniziato i lavori per la costruzione dell CP_1
ad uso residenziale per 21 (ventuno) alloggi, autorizzati dal Comune di San Lazzaro di
Savena, con permesso di costruire rilasciato in da-ta 24 settembre 2019 con Prot. Gen.
n. 40556, su domanda presentata il 6 giugno 2019 P.G. 24991;
- che, la società , in data 19 settembre 2019 con Prot. Gen. Parte_4
n. 39899 ha iniziato i lavori per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione primaria sia all'interno che all'esterno del Comparto , con permesso di costruire Parte_5
rilasciato in data 11 settembre 2019 con Prot. Gen. n. 38335, su domanda presentata il
18 aprile 2019 Prot. Gen. n. 17586;
- che in data 18 ottobre 2019 la Società ha stipulato con il Banco BPM S.p.A. un contratto di finanziamento per l'importo di Euro 5.700.000,00
(cinquemilionisettecentomila virgola zero zero), con atto a rogito del Notaio Per_4
rep. n. 136780/44153, registrato a Bologna
[...]
il 21 ottobre 2019 al n. 19149/1T e garantito da ipoteca iscritta a Bologna in data 21 ottobre 2019 al part. 9307 per Euro 8.550.000,00
(ottomilionicinquecentocinquantamila virgola zero zero); finanziamento successivamente ridotto ad Euro 3.963.000,00 (tremilioninovecentosessantatremila virgola zero zero), e che con atto a rogito del Notaio in data 19 novembre Per_4
2021, rep. n. 140263/46776, da registrarsi ed annotarsi nei termini, la suindicata ipoteca
è stata ristretta di cancellazione dalle porzioni immobiliari in oggetto;
- che la società ha ultimato la costruzione dell'EDIFICIO Parte_4
B per 9 (nove) alloggi ed ha in corso la ultimazione dell A per 21 (ventuno) Pt_3
alloggi;
- che a seguito della demolizione dei fabbricati esistenti e della ricostruzione sull'Area di risulta dei fabbricati A et B:
5 * con tipo mappale 73831 del 18 settembre 2020 la Particella 99 di mq. 4270 è stata soppressa con costituzione delle Particelle 1917 et 1918;
* con tipo mappale 160383 del 16 novembre 2017 la Particella 1709 è stata accorpata nella Particella 405;
* con tipo mappale 67505 del 3 giugno 2019 la Particella 405 è stata soppressa ed ha generato la Particella 1908 di mq. 4091;
* con frazionamento n. 81787 del 30 luglio 2021 la Particella 1908 di mq. 4091 è stata frazionata nelle Particelle 1924 di mq. 1117 et 1908 di mq. 2974;
* da ultimo, le Particelle 1908 di mq. 2974 et 1710 di mq. 30, con frazionamento n.
88214 del 30 agosto 2021, sono state frazionate nelle Particelle 1908 di mq. 2261, 1710 di mq. 29 et dal 1925 al 1941, queste ultime da cede-re al Comune di San Lazzaro di
Savena, così che la Particella sulla quale è stato edificato l' è ora Parte_3
identificato con la Particella 1924 di mq. 1117, mentre la Particella sulla quale è in corso di ultimazione l' è attualmente identificato con la Particella 1942 di CP_1
mq. 3976 (derivante dal frazionamento della Particella 1908 e successiva fusione con la Particella 1943, a sua volta derivante dalla Particella 1917, giusti frazionamento e tipo mappale dell'11 novembre 2021 prot. n. 121638);
- che, relativamente all'EDIFICIO B è stata presentata SCIA in data 17 settembre 2021
Prot. 2021/36577, nonché segnalazione certificazione di edilizia ed agibilità in data 11 novembre 2021 Prot. n. 44745 (data di fine lavori 10 novembre 2021);
- l' è stata denunciato al Catasto Fabbricati del Comune di San Lazzaro di Parte_3
Savena in data 20 settembre 2021 con Prot. BO 0093668 del 20 settembre 2021;
- che l'esatta consistenza dell B delle unità che lo compongono e delle aree Pt_3
cortilive pertinenziali adiacenti risultano, da ultimo, dall'elaborato planimetrico unito alla denuncia Prot. BO0100966 del 4 ottobre 2021, al quale le parti fanno espresso riferimento per la precisa individuazione delle stesse e delle relative ragioni condominiali;
- che l'erigendo fabbricato A è stato oggetto di denuncia prot. n. BO0122251 dell'11 novembre 2021, al fine di poter identificare attualmente le parti comuni con il
6 fabbricato B e due posti auto esterni);
- che il Comune di San Lazzaro di Savena, a seguito di richiesta inoltrata in data 27 agosto 2021 Prot. 33508, ha attribuito al fabbricato in oggetto il civico numero 9 di Via
Amedeo Orlandi;
b) successivamente nelle porzioni come qui compravendute non sono stati eseguiti lavori tali da richiedere il rilascio di autorizzazioni o concessioni;
c) gli immobili sono perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche;
d) non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quo..
C) CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 co.1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 e della legge n.122/2010 il cedente signor Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle n.3 planimetrie catastali depositate in Catasto, in data
20.9.21 protocollo n.BO0093668 che sia allegano sub A-B e C)
- dichiara, e la cessionaria signora ne prende atto, che i dati catastali e le Parte_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
D) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera D) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 00125-246754-
2021 rilasciato in data 31.8.21 da quale tecnico abilitato, La parte Testimone_1
cedente dichiara che tale attestato non è scaduto né decaduto e la Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato,
7 in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
E) ASSENZA DI MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) che il corrispettivo del presente trasferimento è stato convenuto in a euro
€.200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui
- in conto di detto prezzo la parte cedente accolla alla parte acquirente che lo assume il pagamento alla Banca INTESA SAN PAOLO con sede legale in Piazza San Carlo
n.156 Torino, CF n. della somma di €60.000,00 (sessantamila) P.IVA_1
corrispondente alla metà di spettanza della parte cedente dell'attuale ammontare del mutuo concesso da detto Istituto ai signori e con atto del Parte_1 Parte_2
Notaio in data 29 novembre 2021 rep n.23500-6177 la cui Persona_3
restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria , la residua somma di euro
140.000 verrà versata dalla sig.ra al sig. mediante bonifico bancario da Pt_1 Pt_2
effettuarsi entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale, di cui le parti si riservano di depositare quietanza di pagamento con i relativi estremi di pagamento.
La signora si impegna comunque a fare tutto quanto necessario ai fini Pt_1
dell'estromissione del signor dal suindicato contratto di mutuo ipotecario in Pt_2
essere con INTESA SAN PAOLO, la stessa si impegna altresì a continuare a corrispondere per l'intero, fino a tale momento, le rate del mutuo predetto.
G) RINUNCIA ALL' IPOTECA LEGALE
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
H) EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa,
8 decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
I) RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Signori intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, Pt_1 Pt_2
tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione
(o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data
21 febbraio 2014.
Le parti si danno reciproco atto che quanto contenuto costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessa regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi anche in conseguenza dello scioglimento della comunione esistente sui beni e in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio,
11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
12) Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota dell' immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 200.000”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 31 marzo 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione
9 personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio e che pertanto la clausola n. 11) di seguito riportata, relativa alla regolamentazione delle spese del processo, dovrà essere confermata dai ricorrenti nel prosieguo del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 22 Parte_1
dicembre 1982 e nato a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio a Bologna il 7 dicembre 2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 244, parte II, serie A, dell'anno 2013;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, rimanendo la signora a vivere nella casa Pt_1
familiare sita in San Lazzaro di Savena (BO), via Orlandi, n 9, oggetto del trasferimento di cui al seguente punto 9, mentre il signor trasferirà la propria residenza Pt_2
nell'immobile sito in San Lazzaro di Savena (BO), via Jussi, n. 92;
2) I figli minori e verranno affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile oggetto del trasferimento di cui al seguente punto 9 e da intendersi a lei assegnata;
3) La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
10 Le decisioni relative alle questioni di ordinaria importanza verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta.
4) I genitori riconoscono – e pertanto in tal senso reciprocamente si impegnano – la necessità di concordare tra loro con congruo preavviso le modalità di presentazione e frequentazione da parte dei figli di eventuali loro nuovi partner.
5) Salvo diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé i figli minori e Per_1
secondo le seguenti modalità: Per_2
- PRIMA SETTIMANA:
• un giorno infrasettimanale (con relativo pernottamento) dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
• dal sabato mattina alle ore 9.30 alla domenica sera alle ore 21, avendo cura il padre di prelevarli dalla abitazione materna ed ivi riaccompagnarli;
- SECONDA SETTIMANA:
• due giorni infrasettimanali (con relativi pernottamenti) dall'uscita di scuola fino alla mattina del secondo giorno successivo, quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola.
- la definizione dei giorni infrasettimanali di permanenza dei figli presso il padre sarà concordata dai genitori con congruo anticipo (e comunque non oltre il giorno 20 del mese precedente), tenendo conto degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, comunque cercando di mantenere giorni fissi al fine di garantire la massima stabilità per i figli;
- le festività natalizie e le relative vacanze saranno trascorse dai figli con il padre e con la madre alternando di anno in anno:
• la Vigilia di Natale e il giorno di Natale,
• il periodo dal 26 all'1 gennaio con quello dal 2 gennaio al 6 gennaio;
- Pasqua, ponti e altre festività, ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore;
- durante le vacanze estive 15 giorni da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà la madre e negli anni pari deciderà il padre.
11 6) Il signor si impegna e obbliga a corrispondere alla signora a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo per il mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 600 (seicento/00), cioè € 300 (trecento/00) per ciascun figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie per gli stessi, così come individuate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
somme tutte da versarsi su un conto corrente che la signora indicherà. Pt_1
Il predetto importo di € 300 (trecento/00) per ciascun figlio a titolo di contributo per il mantenimento ordinario sarà accresciuto di € 50 (cinquanta/00) per ciascun figlio a partire dal 1° settembre dell'anno di inizio del ciclo scolastico di scuola secondaria di primo grado.
Resta inteso che ciascun genitore si darà integralmente carico del pagamento delle vacanze che trascorrerà in via esclusiva con i figli.
7) L'assegno unico per i figli resterà integralmente a favore della signora Pt_1
8) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità validi per l'espatrio per i figli e Per_1 Per_2
9) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Nell'ambito della definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “il signor con Parte_2
l'emanazione della sentenza di omologa di separazione cede e trasferisce alla signora che accetta ed acquista, il diritto di comproprietà in ragione di un mezzo, Parte_1
il cui restante un mezzo già di sua proprietà, divenendo così unica ed esclusiva proprietaria del seguente immobile: porzioni di fabbricato urbano sito nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Orlandi num. 9, edificio B, costituite da un appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo, con annesse quali pertinenze autorimessa al piano seminterrato e posto auto scoperto al piano terra, il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: Foglio 17 particelle - 1924 sub. 7, Via Amedeo Orlandi n. 9, piano 2, Categoria A/2, classe 3, consistenza vani
12 5,5, superficie catastale mq 111, Totale escluse aree scoperte mq 103, Rendita catastale
Euro 1.292,43;(appartamento) - 1924 sub. 14, Via Amedeo Orlandi n. 9, piano S1,
Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 20, Rendita catastale Euro
151,84;(autorimessa) - 1924 sub. 23, Via Amedeo Orlandi n. 9, piano T, Categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 13, Rendita catastale Euro 72,51.(posto auto scoperto) in confine con la detta via , parti comuni salvo altri l'immobile predetto è esattamente raffigurato nelle n.3 planimetrie catastali a corredo delle denunce registrate in data 20.9.2021 prot.n.BO0093668;
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione così come richiamato nel rogito di provenienza”. “Le parti” “dichiarano che” “il corrispettivo del presente trasferimento
è stato convenuto in a euro €.200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui - in conto di detto prezzo la parte cedente accolla alla parte acquirente che lo assume il pagamento alla Banca INTESA SAN PAOLO con sede legale in Piazza San Carlo n.156 Torino,
CF n. della somma di €60.000,00 (sessantamila) corrispondente alla metà P.IVA_1
di spettanza della parte cedente dell'attuale ammontare del mutuo concesso da detto
Istituto ai signori e con atto del Notaio Parte_1 Parte_2 Persona_3
in data 29 novembre 2021 rep n.23500-6177 la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria , la residua somma di euro 140.000 verrà versata dalla sig.ra al sig. mediante bonifico bancario da effettuarsi entro 5 giorni dalla Pt_1 Pt_2
pubblicazione della sentenza di separazione personale, di cui le parti si riservano di depositare quietanza di pagamento con i relativi estremi di pagamento. La signora si impegna comunque a fare tutto quanto necessario ai fini dell'estromissione Pt_1
del signor dal suindicato contratto di mutuo ipotecario in essere con INTESA Pt_2
SAN PAOLO, la stessa si impegna altresì a continuare a corrispondere per l'intero, fino a tale momento, le rate del mutuo predetto”. “La parte cedente signor Parte_2
rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per
[...]
ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”.
13 “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 200.000”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
10) “I ricorrenti danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente, anche in ragione delle causa della crisi, e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”.
11) “Le spese legali del presente atto sono compensate fra le parti nonché il pagamento del compenso all'ausiliario è al 50% fra le parti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
15 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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