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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.184/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno da colpa medica promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Amato come da procure in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso gli uffici dell'ente in via Santa Maria La Grande, rappresentata e difesa CP_1 dell'avv. Filippa Maria Luisa Morina come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 18/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3394/2022, depositata in data 25.7.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accertava la condotta colposa dei sanitari del Presidio Ospedaliero Gravina di
Caltagirone che avevano avuto in cura deceduto il 5.3.2014 e condannava Persona_1
l' al risarcimento del danno da perdita del rapporto Controparte_1
parentale in favore dei congiunti , e che Parte_1 Parte_4 Parte_3 Pt_2
liquidava in euro 168.250,00 in favore del coniuge;
euro 134.600,00 per il figlio Pt_4
convivente ed euro 84.125,00 per le altre due figlie, oltre accessori e spese di lite.
Con atto di appello, notificato in data 11.2.2023 all' presso Controparte_1
il difensore a mezzo p.e.c., e Parte_1 Parte_4 Parte_3
impugnavano la superiore sentenza chiedendone in parziale riforma la modifica Parte_2
del capo inerente la liquidazione del danno per le ragioni esposte, con vittoria di spese e compensi del grado.
Si costituiva l' insistendo per il rigetto del gravame con Controparte_1
vittoria delle spese.
1) Con l'unico motivo gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia erroneamente liquidato il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale utilizzando la tabella a forbice del
Tribunale di Milano del 2021 anziché la tabella a punti del Tribunale di Roma del 2019.
Ne consegue che nella liquidazione del danno occorreva tenere conto di specifici parametri quali età, rapporto di parentela, convivenza, composizione del nucleo familiare, modalità di commissioni dell'illecito, elementi non valutabili utilizzando le tabelle a forbice ma solo quelle a punti.
Con la comparsa conclusionale gli appellanti hanno sostenuto che nelle more del giudizio anche il
Tribunale di Milano aveva elaborato le nuove tabelle a punti, quindi hanno chiesto riliquidarsi il danno applicando o queste ultime tabelle o quelle del Tribunale di Roma.
2) Preliminarmente va rilevato che l'Azienda appellata non ha proposto appello incidentale sicchè
l'accertamento della responsabilità dei sanitari e il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale siccome determinati in primo grado sono ormai passati in giudicato.
Di conseguenza è inammissibile la domanda dell'appellata, tardivamente costituitasi il 15.6.2023, a fronte dell'udienza ex art.351 c.p.c. del 16.6.2023, con la quale in subordine ha chiesto “di tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto e delimitare il "quantum" del risarcimento considerando il pregresso stato morboso del paziente/danneggiato.
3) Il motivo di appello è fondato.
2 Il Tribunale di Catania, dopo avere accertato a mezzo di consulenza medico legale collegiale la condotta colposa dei sanitari dell'ospedale di Caltagirone, ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti presumendo l'effettiva gravità ed entità del danno in considerazione dei concreti rapporti fra i congiunti e la vittima ex art.2727 c.c., valorizzando la convivenza con il coniuge ed uno dei figli e riducendo il risarcimento per le altre due figlie non conviventi del 50%.
Per determinare l'ammontare del risarcimento ha fatto applicazione dei valori risultanti dalle
Tabelle del Tribunale di Milano vigenti all'epoca della decisione (tabelle del 2021), che utilizzavano il sistema a forbice prevedendo un risarcimento tra un minimo ed un massimo.
L'appellante lamenta che le tabelle c.d. a forbice, prevedendo dei valori tra un minimo ed un massimo, non consentono di risarcire il danno in misura adeguata non potendo valutarsi specifiche circostanze del caso concreto che invece vengono prese in considerazione nella tabella a punti già elaborate all'epoca della decisione della causa dal Tribunale di Roma e tuttavia alla data della odierna decisione anche dal Tribunale di Milano.
La Suprema Corte, in situazione analoga a quella in esame, con recente arresto ha così statuito: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata”. (sez. III, civile 19/09/2024, n.25213 ed in precedenza Cass. 4.1.2018, n.24155).
Gli appellanti all'uopo hanno allegato, eseguendo specifici conteggi, come l'applicazione della tabella a punti dia luogo a un risarcimento di gran lunga superiore per ciascun congiunto come da specifico calcolo sviluppato in citazione.
4) Va quindi ricalcolato il danno da perdita del rapporto parentale patito dagli appellanti applicando la nuova tabella a punti adottata dal Tribunale di Milano nel 2024.
Secondo la predetta tabella, avuto quanto al coniuge della vittima , il risarcimento Parte_1
per la perdita del rapporto parentale è pari ad € 289.414,00 calcolato applicando i seguenti punti: 16 per l'età della vittima all'epoca del decesso (61 anni); 18 per l'età del coniuge (55 anni); 16 punti per la convivenza;
9 punti per sopravvivenza di 3 superstiti (3 figli); inoltre avendo riconosciuto il giudice di prime cure, con accertamento passato in giudicato, in relazione alla qualità ed intensità
3 della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia la sofferenza interiore patita - provata in via presuntiva, sia l'alterazione dinamico-relazionale avuto riguardo alla vita della vittima secondaria, vanno riconosciuti per la qualità ed intensità della relazione 15 punti per un totale di 59 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in € 3.911,00 in considerazione della relazione parentale (coniuge).
Per quanto concerne ciascuna delle due figlie e - entrambe non Parte_2 Parte_3
conviventi con il defunto padre - il risarcimento va liquidato nello stesso importo, ovvero
€.183.817,00 per ciascuna, calcolato applicando i seguenti punti: 16 per l'età della vittima;
22 per l'età di entrambe le figlie (36 e 34 anni); 9 punti per sopravvivenza di 3 superstiti (la madre e 2 fratelli) per un totale di 47 punti che vanno moltiplicati per il valore del punto base determinato in €
3.911,00 in considerazione della relazione parentale (figlie).
Infine, per il figlio convivente con il defunto padre, il risarcimento va liquidato Pt_4 nell'importo di €.254.215,00 applicando i seguenti punti: 16 per l'età della vittima;
24 per l'età del figlio (22 anni); 16 punti per la convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di 3 superstiti (la madre e
2 sorelle) per un totale di 65 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in €
3.911,00.
5) Nulla va riconosciuto ai figli per la qualità ed intensità della relazione avendo il tribunale, con statuizione rimasta priva di censure e quindi divenuta definitiva, escluso il danno dinamico relazionale “in considerazione della mancata dimostrazione di speciale, attuale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna” ed in assenza di prova “di speciali sconvolgimenti della vita in conseguenza della perdita del rapporto ed escluso, in mancanza di dimostrazione della maggiore intensità delle sofferenze patite, qualsivoglia aumento personalizzato”.
In conclusione, a parziale modifica della sentenza di prime cure, il danno parentale che l'
[...]
deve risarcire agli appellanti va rideterminato nelle maggiori Controparte_1 somme di seguito indicate: € 289.414,00 a;
€. 183.817,00 ciascuno a Parte_1 Parte_2
e ed euro €.254.215,00 a
[...] Parte_3 Parte_4
Sulle predette somme spettano gli interessi al tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del decesso e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
4 Avendo gli stessi appellanti nella comparsa conclusionale dedotto che l' ha gia pagato CP_1 spontaneamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado, l' appellata va CP_1
condannata a corrispondere la differenza spettante a ciascuno dei danneggiati considerato il maggiore importo liquidato e quello inferiore già corrisposto.
Anche le spese del giudizio d'appello vanno poste a carico dell' appellata e determinate CP_1
considerato il valore della controversia che è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto riconosciuto in sede di gravame e quanto già liquidato in primo grado
(Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30999).
Va tenuto conto che, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2
e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (cfr. di recente Cassazione civile sez. III,
17/04/2024, n.10367).
In ordine poi all'aumento ex art.4 comma 2 del D.M. n.55 del 2014 la citata sentenza argomenta come “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti escluso il primo e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi “.
Nella fattispecie, posto che la condanna di valore più elevata in base alla differenza fra quanto già ottenuto in primo grado e quando attribuito nel grado è di euro 121.164,00 lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese secondo le tabelle di cui al d.m. n.147 del 2022, è quello da 52.001 a 260.000 e quindi per le cause innanzi alla corte d'appello il compenso per una sola parte, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, i minimi per quella
5 decisionale, limitata alla sola comparsa conclusionale ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022, ammonta ad euro 6.307,00.
Considerato che l'unico difensore ha prestato la propria prestazione professionale per 4 parti le cui istanze almeno per 3 parti sono diverse, va applicata la maggiorazione ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 e quindi il compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte va maggiorato del 30% per un totale di euro 8.199,10 oltre IVA CPA e spese generali, nonché le spese vive per euro 2.556,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.184/2023
R.G., in accoglimento dell'appello ed a parziale modifica della sentenza n.3394/2022 del Tribunale di Catania, depositata in data 25.7.2022, accerta che il danno da perdita del rapporto parentale che l' è tenuta a corrispondere ammonta in favore di Controparte_1
ad € 289.414,00; di ad €.183.817,00; di Parte_1 Parte_2 Parte_3 ad €.183.817,00 e di ad €.254.215,00, oltre per ciascun importo gli interessi al Parte_4
tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del 24.10.2007 e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
Cont condanna l' a corrispondere a ciascuno degli appellanti la differenza fra quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado ed il maggiore importo determinato con il giudizio d'appello; condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio d'appello che liquida in favore degli appellanti quali compensi in €.8.199,10 oltre spese generali IVA e C.p.A. ed €.2.556,00 per spese vive con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25/03/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.184/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno da colpa medica promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Amato come da procure in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso gli uffici dell'ente in via Santa Maria La Grande, rappresentata e difesa CP_1 dell'avv. Filippa Maria Luisa Morina come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 18/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3394/2022, depositata in data 25.7.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accertava la condotta colposa dei sanitari del Presidio Ospedaliero Gravina di
Caltagirone che avevano avuto in cura deceduto il 5.3.2014 e condannava Persona_1
l' al risarcimento del danno da perdita del rapporto Controparte_1
parentale in favore dei congiunti , e che Parte_1 Parte_4 Parte_3 Pt_2
liquidava in euro 168.250,00 in favore del coniuge;
euro 134.600,00 per il figlio Pt_4
convivente ed euro 84.125,00 per le altre due figlie, oltre accessori e spese di lite.
Con atto di appello, notificato in data 11.2.2023 all' presso Controparte_1
il difensore a mezzo p.e.c., e Parte_1 Parte_4 Parte_3
impugnavano la superiore sentenza chiedendone in parziale riforma la modifica Parte_2
del capo inerente la liquidazione del danno per le ragioni esposte, con vittoria di spese e compensi del grado.
Si costituiva l' insistendo per il rigetto del gravame con Controparte_1
vittoria delle spese.
1) Con l'unico motivo gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia erroneamente liquidato il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale utilizzando la tabella a forbice del
Tribunale di Milano del 2021 anziché la tabella a punti del Tribunale di Roma del 2019.
Ne consegue che nella liquidazione del danno occorreva tenere conto di specifici parametri quali età, rapporto di parentela, convivenza, composizione del nucleo familiare, modalità di commissioni dell'illecito, elementi non valutabili utilizzando le tabelle a forbice ma solo quelle a punti.
Con la comparsa conclusionale gli appellanti hanno sostenuto che nelle more del giudizio anche il
Tribunale di Milano aveva elaborato le nuove tabelle a punti, quindi hanno chiesto riliquidarsi il danno applicando o queste ultime tabelle o quelle del Tribunale di Roma.
2) Preliminarmente va rilevato che l'Azienda appellata non ha proposto appello incidentale sicchè
l'accertamento della responsabilità dei sanitari e il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale siccome determinati in primo grado sono ormai passati in giudicato.
Di conseguenza è inammissibile la domanda dell'appellata, tardivamente costituitasi il 15.6.2023, a fronte dell'udienza ex art.351 c.p.c. del 16.6.2023, con la quale in subordine ha chiesto “di tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto e delimitare il "quantum" del risarcimento considerando il pregresso stato morboso del paziente/danneggiato.
3) Il motivo di appello è fondato.
2 Il Tribunale di Catania, dopo avere accertato a mezzo di consulenza medico legale collegiale la condotta colposa dei sanitari dell'ospedale di Caltagirone, ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti presumendo l'effettiva gravità ed entità del danno in considerazione dei concreti rapporti fra i congiunti e la vittima ex art.2727 c.c., valorizzando la convivenza con il coniuge ed uno dei figli e riducendo il risarcimento per le altre due figlie non conviventi del 50%.
Per determinare l'ammontare del risarcimento ha fatto applicazione dei valori risultanti dalle
Tabelle del Tribunale di Milano vigenti all'epoca della decisione (tabelle del 2021), che utilizzavano il sistema a forbice prevedendo un risarcimento tra un minimo ed un massimo.
L'appellante lamenta che le tabelle c.d. a forbice, prevedendo dei valori tra un minimo ed un massimo, non consentono di risarcire il danno in misura adeguata non potendo valutarsi specifiche circostanze del caso concreto che invece vengono prese in considerazione nella tabella a punti già elaborate all'epoca della decisione della causa dal Tribunale di Roma e tuttavia alla data della odierna decisione anche dal Tribunale di Milano.
La Suprema Corte, in situazione analoga a quella in esame, con recente arresto ha così statuito: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata”. (sez. III, civile 19/09/2024, n.25213 ed in precedenza Cass. 4.1.2018, n.24155).
Gli appellanti all'uopo hanno allegato, eseguendo specifici conteggi, come l'applicazione della tabella a punti dia luogo a un risarcimento di gran lunga superiore per ciascun congiunto come da specifico calcolo sviluppato in citazione.
4) Va quindi ricalcolato il danno da perdita del rapporto parentale patito dagli appellanti applicando la nuova tabella a punti adottata dal Tribunale di Milano nel 2024.
Secondo la predetta tabella, avuto quanto al coniuge della vittima , il risarcimento Parte_1
per la perdita del rapporto parentale è pari ad € 289.414,00 calcolato applicando i seguenti punti: 16 per l'età della vittima all'epoca del decesso (61 anni); 18 per l'età del coniuge (55 anni); 16 punti per la convivenza;
9 punti per sopravvivenza di 3 superstiti (3 figli); inoltre avendo riconosciuto il giudice di prime cure, con accertamento passato in giudicato, in relazione alla qualità ed intensità
3 della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia la sofferenza interiore patita - provata in via presuntiva, sia l'alterazione dinamico-relazionale avuto riguardo alla vita della vittima secondaria, vanno riconosciuti per la qualità ed intensità della relazione 15 punti per un totale di 59 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in € 3.911,00 in considerazione della relazione parentale (coniuge).
Per quanto concerne ciascuna delle due figlie e - entrambe non Parte_2 Parte_3
conviventi con il defunto padre - il risarcimento va liquidato nello stesso importo, ovvero
€.183.817,00 per ciascuna, calcolato applicando i seguenti punti: 16 per l'età della vittima;
22 per l'età di entrambe le figlie (36 e 34 anni); 9 punti per sopravvivenza di 3 superstiti (la madre e 2 fratelli) per un totale di 47 punti che vanno moltiplicati per il valore del punto base determinato in €
3.911,00 in considerazione della relazione parentale (figlie).
Infine, per il figlio convivente con il defunto padre, il risarcimento va liquidato Pt_4 nell'importo di €.254.215,00 applicando i seguenti punti: 16 per l'età della vittima;
24 per l'età del figlio (22 anni); 16 punti per la convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di 3 superstiti (la madre e
2 sorelle) per un totale di 65 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in €
3.911,00.
5) Nulla va riconosciuto ai figli per la qualità ed intensità della relazione avendo il tribunale, con statuizione rimasta priva di censure e quindi divenuta definitiva, escluso il danno dinamico relazionale “in considerazione della mancata dimostrazione di speciale, attuale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna” ed in assenza di prova “di speciali sconvolgimenti della vita in conseguenza della perdita del rapporto ed escluso, in mancanza di dimostrazione della maggiore intensità delle sofferenze patite, qualsivoglia aumento personalizzato”.
In conclusione, a parziale modifica della sentenza di prime cure, il danno parentale che l'
[...]
deve risarcire agli appellanti va rideterminato nelle maggiori Controparte_1 somme di seguito indicate: € 289.414,00 a;
€. 183.817,00 ciascuno a Parte_1 Parte_2
e ed euro €.254.215,00 a
[...] Parte_3 Parte_4
Sulle predette somme spettano gli interessi al tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del decesso e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
4 Avendo gli stessi appellanti nella comparsa conclusionale dedotto che l' ha gia pagato CP_1 spontaneamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado, l' appellata va CP_1
condannata a corrispondere la differenza spettante a ciascuno dei danneggiati considerato il maggiore importo liquidato e quello inferiore già corrisposto.
Anche le spese del giudizio d'appello vanno poste a carico dell' appellata e determinate CP_1
considerato il valore della controversia che è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto riconosciuto in sede di gravame e quanto già liquidato in primo grado
(Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30999).
Va tenuto conto che, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2
e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (cfr. di recente Cassazione civile sez. III,
17/04/2024, n.10367).
In ordine poi all'aumento ex art.4 comma 2 del D.M. n.55 del 2014 la citata sentenza argomenta come “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti escluso il primo e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi “.
Nella fattispecie, posto che la condanna di valore più elevata in base alla differenza fra quanto già ottenuto in primo grado e quando attribuito nel grado è di euro 121.164,00 lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese secondo le tabelle di cui al d.m. n.147 del 2022, è quello da 52.001 a 260.000 e quindi per le cause innanzi alla corte d'appello il compenso per una sola parte, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, i minimi per quella
5 decisionale, limitata alla sola comparsa conclusionale ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022, ammonta ad euro 6.307,00.
Considerato che l'unico difensore ha prestato la propria prestazione professionale per 4 parti le cui istanze almeno per 3 parti sono diverse, va applicata la maggiorazione ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 e quindi il compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte va maggiorato del 30% per un totale di euro 8.199,10 oltre IVA CPA e spese generali, nonché le spese vive per euro 2.556,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.184/2023
R.G., in accoglimento dell'appello ed a parziale modifica della sentenza n.3394/2022 del Tribunale di Catania, depositata in data 25.7.2022, accerta che il danno da perdita del rapporto parentale che l' è tenuta a corrispondere ammonta in favore di Controparte_1
ad € 289.414,00; di ad €.183.817,00; di Parte_1 Parte_2 Parte_3 ad €.183.817,00 e di ad €.254.215,00, oltre per ciascun importo gli interessi al Parte_4
tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del 24.10.2007 e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
Cont condanna l' a corrispondere a ciascuno degli appellanti la differenza fra quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado ed il maggiore importo determinato con il giudizio d'appello; condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio d'appello che liquida in favore degli appellanti quali compensi in €.8.199,10 oltre spese generali IVA e C.p.A. ed €.2.556,00 per spese vive con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25/03/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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