CASS
Ordinanza 13 aprile 2023
Ordinanza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 9939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9939 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 15888-2022 proposto da: LI NT, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO FARAONE;
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., EQUITALIA - SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;
Civile Ord. Sez. U Num. 9939 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 13/04/2023 2
- intimati -
avverso la sentenza n. 497/2022 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 03/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere LINA RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2017 TO LI proponeva opposizione a un pignoramento presso terzi intrapreso nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di svariate cartelle esattoriali, eccependo l’inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali e l’estinzione per prescrizione del credito fatto valere nei suoi confronti. 2. Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 497\2022, pubblicata il 3.6.2022: - dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla opposizione alle cartelle esattoriali con le quali si intimava il pagamento di debiti di natura tributaria, per essere competente la Commissione Tributaria Provinciale;
-dichiarava l’incompetenza del tribunale adito, in favore del Giudice di pace di Bologna, per le cartelle relative a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada;
- rimetteva gli atti al Presidente del tribunale per la riassegnazione della causa al giudice del lavoro dello stesso tribunale, competente per materia per la sanzioni connesse alla violazione di obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro. 3. Il LI propone ricorso per cassazione strutturato in un solo motivo, nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 497 del 2022. 4. Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3 5. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c. dinanzi alle Sezioni Unite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia “l’erroneità della sentenza impugnata per motivi di giurisdizione e di competenza ai sensi dell’art. 360 n. 1 e 2 c.p.c. “. Assume (a pag. 2 e 7 del ricorso) di aver proposto una opposizione agli atti esecutivi, con la quale ha censurato la legittimità dell’intrapreso pignoramento presso terzi per nullità, derivata dalla omessa notificazione degli atti presupposti, ovvero delle cartelle esattoriali. Sostiene che tale opposizione possa e debba essere proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, perché la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto della esecuzione forzata successivo alla notificazione della cartella di pagamento. Al contempo, dichiara che la proposta opposizione (che in relazione a questo profile della censura definisce opposizione all’esecuzione, a pag. 2 del ricorso, in fondo e pag. 6) aveva ad oggetto la prescrizione della pretesa creditoria. Censura la sentenza impugnata là dove ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice tributario in relazione ad una esecuzione fondata su cartelle esattoriali, delle quali l’agente per la riscossione non è stato in grado, a fronte della contestazione da parte dell’esecutato, di provare la regolare notificazione, avendo dato la prova soltanto della notifica dei successivi avvisi di intimazione, ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, che costituiscono atti intermedi, da notificare al contribuente dopo la notifica della cartella e prima di avviare l’esecuzione. 2. Il ricorso è inammissibile. 4 2.1. La sentenza impugnata non qualifica espressamente l’opposizione proposta né in termini di opposizione agli atti esecutivi e neppure in termini di opposizione all’esecuzione. Non avendo il giudice adito inteso qualificare in modo chiaro e inequivoco l’azione proposta, la proposizione del ricorso per cassazione direttamente contro la sentenza di primo grado non può ritenersi legittimamente fondata sul principio dell’apparenza (v. Cass. n. 11012 del 2007). 2.2. Ai fini di verificare l’ammissibilità dell’impugnazione, ed in difetto di una univoca qualificazione da parte del giudice a quo, deve procedersi in questa sede a qualificare l’azione proposta. Ciò premesso, l’opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione, perché volta a contestare non la regolarità formale del procedimento esecutivo ma – esclusivamente - l’intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria posta in esecuzione. 2.3. Se così è, la sentenza del giudice di primo grado che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario doveva essere impugnata con l’appello, e il ricorso per cassazione proposto direttamente contro la sentenza di primo grado è inammissibile. 3. Si aggiunga che il ricorso è inammissibile anche sotto il profilo del mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., non contenendo una indicazione sufficientemente chiara, benchè sommaria, della vicenda processuale (non indica, in particolare, quando si sarebbero prescritte le pretese creditorie dell’agente di riscossione, se prima o dopo la notifica delle cartelle, se prima o dopo l’inizio dell’esecuzione), e ciò non per un mero formalismo ma perché l’assoluta carenza di precisione nel ricorso non consentirebbe neppure di verificare con esattezza a chi appartenga la giurisdizione, ove tale verifica non fosse a monte preclusa dalla inammissibilità della impugnazione. 5 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (da ultimo, Cass. S.U. n. 1394 del 2022), la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. Il criterio di riparto sopra riportato, indicato da Cass. n. 1394 del 2022, è stato tracciato da queste Sezioni Unite valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 d.P.R. n.602/1973, sicché le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. Nel caso di specie, il ricorrente non chiarisce minimamente quando la prescrizione si sarebbe verificata, se prima della data di notifica delle cartelle, se dopo la data di notifica indicata dagli atti (che lui sostiene di non aver mai ricevuto), se dopo la notifica del pignoramento presso terzi. Non fornisce quindi una indicazione essenziale per verificare l’esattezza del riparto di giurisdizione. Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo 6 unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., EQUITALIA - SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;
Civile Ord. Sez. U Num. 9939 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 13/04/2023 2
- intimati -
avverso la sentenza n. 497/2022 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 03/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere LINA RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2017 TO LI proponeva opposizione a un pignoramento presso terzi intrapreso nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di svariate cartelle esattoriali, eccependo l’inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali e l’estinzione per prescrizione del credito fatto valere nei suoi confronti. 2. Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 497\2022, pubblicata il 3.6.2022: - dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla opposizione alle cartelle esattoriali con le quali si intimava il pagamento di debiti di natura tributaria, per essere competente la Commissione Tributaria Provinciale;
-dichiarava l’incompetenza del tribunale adito, in favore del Giudice di pace di Bologna, per le cartelle relative a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada;
- rimetteva gli atti al Presidente del tribunale per la riassegnazione della causa al giudice del lavoro dello stesso tribunale, competente per materia per la sanzioni connesse alla violazione di obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro. 3. Il LI propone ricorso per cassazione strutturato in un solo motivo, nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 497 del 2022. 4. Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3 5. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c. dinanzi alle Sezioni Unite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia “l’erroneità della sentenza impugnata per motivi di giurisdizione e di competenza ai sensi dell’art. 360 n. 1 e 2 c.p.c. “. Assume (a pag. 2 e 7 del ricorso) di aver proposto una opposizione agli atti esecutivi, con la quale ha censurato la legittimità dell’intrapreso pignoramento presso terzi per nullità, derivata dalla omessa notificazione degli atti presupposti, ovvero delle cartelle esattoriali. Sostiene che tale opposizione possa e debba essere proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, perché la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto della esecuzione forzata successivo alla notificazione della cartella di pagamento. Al contempo, dichiara che la proposta opposizione (che in relazione a questo profile della censura definisce opposizione all’esecuzione, a pag. 2 del ricorso, in fondo e pag. 6) aveva ad oggetto la prescrizione della pretesa creditoria. Censura la sentenza impugnata là dove ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice tributario in relazione ad una esecuzione fondata su cartelle esattoriali, delle quali l’agente per la riscossione non è stato in grado, a fronte della contestazione da parte dell’esecutato, di provare la regolare notificazione, avendo dato la prova soltanto della notifica dei successivi avvisi di intimazione, ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, che costituiscono atti intermedi, da notificare al contribuente dopo la notifica della cartella e prima di avviare l’esecuzione. 2. Il ricorso è inammissibile. 4 2.1. La sentenza impugnata non qualifica espressamente l’opposizione proposta né in termini di opposizione agli atti esecutivi e neppure in termini di opposizione all’esecuzione. Non avendo il giudice adito inteso qualificare in modo chiaro e inequivoco l’azione proposta, la proposizione del ricorso per cassazione direttamente contro la sentenza di primo grado non può ritenersi legittimamente fondata sul principio dell’apparenza (v. Cass. n. 11012 del 2007). 2.2. Ai fini di verificare l’ammissibilità dell’impugnazione, ed in difetto di una univoca qualificazione da parte del giudice a quo, deve procedersi in questa sede a qualificare l’azione proposta. Ciò premesso, l’opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione, perché volta a contestare non la regolarità formale del procedimento esecutivo ma – esclusivamente - l’intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria posta in esecuzione. 2.3. Se così è, la sentenza del giudice di primo grado che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario doveva essere impugnata con l’appello, e il ricorso per cassazione proposto direttamente contro la sentenza di primo grado è inammissibile. 3. Si aggiunga che il ricorso è inammissibile anche sotto il profilo del mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., non contenendo una indicazione sufficientemente chiara, benchè sommaria, della vicenda processuale (non indica, in particolare, quando si sarebbero prescritte le pretese creditorie dell’agente di riscossione, se prima o dopo la notifica delle cartelle, se prima o dopo l’inizio dell’esecuzione), e ciò non per un mero formalismo ma perché l’assoluta carenza di precisione nel ricorso non consentirebbe neppure di verificare con esattezza a chi appartenga la giurisdizione, ove tale verifica non fosse a monte preclusa dalla inammissibilità della impugnazione. 5 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (da ultimo, Cass. S.U. n. 1394 del 2022), la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. Il criterio di riparto sopra riportato, indicato da Cass. n. 1394 del 2022, è stato tracciato da queste Sezioni Unite valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 d.P.R. n.602/1973, sicché le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. Nel caso di specie, il ricorrente non chiarisce minimamente quando la prescrizione si sarebbe verificata, se prima della data di notifica delle cartelle, se dopo la data di notifica indicata dagli atti (che lui sostiene di non aver mai ricevuto), se dopo la notifica del pignoramento presso terzi. Non fornisce quindi una indicazione essenziale per verificare l’esattezza del riparto di giurisdizione. Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo 6 unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della