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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4945/2022 promossa da:
Controparte_1
( ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Giovanni Adamo ( del Foro Email_1
di Bologna, che lo rappresenta e difense per delega in atti.
-attore-
CONTRO
( ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savona n. 19/a, presso lo studio dell'avv. Mattia Raffaelli, rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv.
Riccardo Leonardi del Foro di Ancona.
-convenuto-
E CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._1
Milano, via Savona n. 19/a, presso lo studio dell'avv. Mattia Raffaelli, rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Riccardo Leonardi del Foro di
Ancona.
-convenuto-
Oggetto: appalto d'opera – risoluzione – restituzione somme – risarcimento danni
Conclusioni: precisate dalle parti come da fogli allegati al verbale di udienza del
1/10/2024.
§ § §
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti dei convenuti e Ing. Controparte_2
deducendo, nei confronti della società, l'inadempimento del Controparte_3
contratto di appalto avente ad oggetto lavori di efficientamento energetico, in particolare il rifacimento della facciata dello stabilimento industriale della committente sito in Spilamberto (MO), via Masera di Sotto n. 31. Nei confronti dell'Ing. invece, parte attrice ha invocato la responsabilità di cui all'art. CP_3
2043 c.c., per aver concorso nell'inadempimento della e leso la Controparte_2
libertà contrattuale della Controparte_4
In particolare, secondo la ricostruzione dell'attore, l'appaltatore Controparte_2
nonostante gli innumerevoli solleciti e in violazione degli accordi contrattuali:
➢ avrebbe omesso di produrre adeguati disegni esecutivi e relazioni di calcolo;
➢ avrebbe omesso di trasmettere il DURC e la documentazione comprovante la stipula di una valida polizza assicurativa;
➢ avrebbe omesso di consegnare materiali e di compiere l'opera nei termini pattuiti, rendendosi colpevole di un grave ritardo e determinando l'impossibilità di usufruire del c.d. bonus facciate, previsto dalla Legge di
Bilancio relativa all'anno 2020.
Dette mancanze hanno reso legittimo, pertanto, il rifiuto della committente di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c. e hanno indotto parte attrice ad inviare la diffida ad adempiere del 30.11.2021 (doc.
8.1 attrice).
Su tali basi, l'attore ha domandato nei confronti della società convenuta l'accertamento degli inadempimenti imputabili all'appaltatore, la risoluzione del contratto e la condanna di al pagamento di € 80.500,00 a titolo di Controparte_2
penali da ritardo, nonché al risarcimento dei danni indicati nelle somme corrisposte dalla società committente a titolo di acconti e nella perdita della possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali del 90% di cui alla Legge di
Bilancio relativa all'anno 2020. In via subordinata, parte attrice ha chiesto di accertare l'inesistenza di crediti in capo all'appaltatore in relazione Controparte_2
al contratto di appalto oggetto di causa.
Nei confronti del convenuto ing. invece, la committente ha domandato, CP_3
previo accertamento della qualifica di amministratore di fatto della Controparte_2
la condanna del medesimo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in solido con la società
appaltatrice, al pagamento delle penali da ritardo e al risarcimento del danno,
identificato come sopra, derivante da induzione all'inadempimento, cooperazione all'inadempimento o, comunque, lesione della libertà contrattuale (come precisato nella prima memoria ex art 183, co. VI, c.p.c.).
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio, ha Controparte_2
contestato il proprio inadempimento, deducendo di aver adempiuto l'obbligazione di trasmettere tutti i disegni esecutivi e le relazioni di calcolo. Invece, con riferimento al mancato completamento dell'opera, il convenuto ha dedotto che ciò era conseguenza della mancata cooperazione dell'attrice nelle fasi di preparazione del cantiere, nelle continue richieste di varianti e nei ritardi di controparte nei pagamenti.
Su tali basi ha la società convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, in via riconvenzionale, la condanna del committente a pagare la somma di € 185.109,78, pari alla differenza tra quanto già corrisposto a titolo di acconto e il prezzo dell'opera o in subordine al pagamento di un importo pari al valore delle opere eseguite, oltre al risarcimento del danno costituito dalle spese sostenute per l'acquisto dei materiali destinati alla realizzazione dell'opera e indicate in € 145.193,93, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dal
12.11.2021 al saldo.
Il convenuto ing. tempestivamente costituitosi in giudizio a Controparte_3
seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, ha domandato il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Egli, infatti, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice e negato qualsiasi propria responsabilità, allegando di rivestire il ruolo di mero consulente esterno per la e sottolineando l'indeterminatezza della domanda nonché la totale Controparte_2
assenza di prove a sostegno della ricostruzione attorea.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'1 ottobre 2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
È pacifica e documentata la conclusione del contratto di appalto tra il committente e l'appaltatore in data 24.05.2021 Controparte_4 Controparte_2
(doc.
3.1 attrice).
L'accordo scritto prevedeva (doc.
3.1 attrice, punto VIII, “Tempi di realizzazione”
e punto XIII, “Prezzi”): - la consegna dei documenti concernenti la regolarità contributiva e la stipula della polizza assicurativa all'inizio dei lavori;
- la consegna dei disegni esecutivi e delle relazioni di calcolo entro dieci giorni lavorativi dalla stipula del contratto (si veda anche doc.
3.2 attrice);
- un corrispettivo pari ad € 249,00/mq + IVA per una superficie approssimativa di 720 mq.
È pacifico il mancato completamento dell'opera da parte di Controparte_2
La società convenuta, infatti, ammette di non aver ultimato l'opera e deduce:
➢ di aver provveduto a consegnare, seppur in ritardo rispetto a quanto previsto nel contratto, i disegni esecutivi e le relazioni di calcolo;
➢ che il mancato completamento dell'opera è dipeso dalla mancata cooperazione della committente nella predisposizione del cantiere, dalle numerose richieste di modifica in corso d'opera e dagli ingiustificati ritardi nei pagamenti.
A fronte della contestazione di inadempimenti reciproci è necessario svolgere un giudizio di comparazione delle condotte complessive dei contraenti, per determinare quale tra loro risulti responsabile dell'inadempimento maggiormente rilevante in relazione all'alterazione del sinallagma contrattuale, attribuendo rilievo non solo al criterio cronologico, ma anche ai rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e all'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto (ex multis, Cass. n. 10477/2004).
Nel caso di specie alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene che siano connotati da maggiore gravità e incidenza sul sinallagma contrattuale gli inadempimenti imputabili all'appaltatore Controparte_2
Infatti, dalla relazione del CTU emerge (pag. 38 CTU):
➢ che l'opera è stata eseguita solo in minima parte;
➢ che non vi è alcuna prova della trasmissione da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dal contratto (DURC e contratto di assicurazione);
➢ l'incompletezza e inadeguatezza dei disegni esecutivi e delle relazioni di calcolo;
➢ che vi sono varie incongruenze tra gli elaborati progettuali prodotti e le opere eseguite;
➢ che l'unica modifica richiesta dalla committente di cui si abbia prova è
quella relativa alla realizzazione della sottostruttura portante, pattuita prima dell'inizio dei lavori.
Le conclusioni della CTU sono pienamente condivisibili e vengono fatte proprie dal giudice, in quanto trovano puntuale riscontro sia nello stato dei luoghi risultante dalla relazione tecnica sia nella documentazione prodotta dalle parti.
Infatti, dai documenti prodotti risultano provate sia le contestazioni rivolte dalla committente alla società appaltatrice, sia le ripetute richieste di trasmissione della documentazione essenziale alla realizzazione dell'opera (doc. n. 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.1 di parte attrice e doc. n. 8a e 15 di parte convenuta).
Né valgono a escludere la responsabilità dell'appaltatore le sue difese in punto di regolarità della posizione contributiva e di avvenuta stipula della polizza assicurativa (doc. n. 37 e 38), posto che non attengono all'adempimento dell'obbligo di trasmettere alla controparte la relativa documentazione previsto nel contratto. Peraltro, la mancata comunicazione del DURC e della polizza assicurativa non è stata neppure tempestivamente contestata dalla convenuta prima del maturare della preclusione assertiva;
la contestazione Controparte_2
contenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 è all'evidenza tardiva rispetto alle allegazioni contenute in citazione.
All'interno di tale quadro, è evidente come le inadempienze contestate all'attore non valgono di certo a giustificare l'inadempimento dell'appaltatore convenuto. Infatti, in primo luogo il ritardo del committente nel pagamento del secondo acconto risultava giustificato a fronte delle suddette inadempienze dell'appaltatore; in secondo luogo, il ritardo nella predisposizione di una parte del cantiere non impediva affatto l'esecuzione dell'opera sui lati della facciata già pronti;
inoltre, l'unica variante richiesta dal committente di cui vi sia prova era stata presa in considerazione dalle parti prima dell'inizio dei lavori e lo stesso appaltatore aveva indicato il valore e i tempi di realizzazione rispetto al resto dell'opera (doc.
3.3 attrice).
Posta l'imputabilità dell'inadempimento in capo all'appaltatore e la Controparte_2
gravità dello stesso, è quindi necessario individuare il momento a partire dal quale decorrono gli effetti della risoluzione del contratto in oggetto. Sul punto,
parte attrice ha domandato, in via principale, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del negozio a seguito della diffida ad adempiere del 30.11.2021 (doc.
8.1 attrice) e, in subordine, di pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
La missiva del 30.11.2021 non può ritenersi idonea a produrre l'effetto risolutivo del contratto: il termine di appena due giorni fissato all'appaltatore per adempiere non può ritenersi congruo ai sensi dell'art. 1662 c.c.; inoltre, nella successiva pec del 17.12.2021 (doc.
8.2 attrice) la società committente, dopo aver contestato la documentazione prodotta dall'appaltatore, richiedeva di riprendere l'esecuzione dell'opera, in tal modo manifestando in modo implicito ma inequivoco la volontà di non ritenere risolto il contratto per effetto della suddetta diffida.
Pertanto, non essendosi verificata la risoluzione di diritto del contratto di appalto in esame e ricorrendo i presupposti per accogliere la domanda ex art. 1453 c.c.,
va pronunciata la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'appaltatore convenuto.
3. Sull'infondatezza della domanda di condanna al pagamento delle penali da ritardo
La domanda della società attrice di vedersi riconoscere il diritto al pagamento di €
80.500,00 a titolo di penale è infondata.
Al punto VIII della Conferma d'ordine del 24.05.2021 (doc.
3.1 attrice) era prevista una penale per il ritardo e il mancato rispetto delle scadenze, anche parziali, di € 250,00 al giorno. Tale previsione si riferisce espressamente alla preventiva liquidazione forfettaria del danno per il caso in cui l'appaltatore avesse concluso l'opera in ritardo rispetto al termine previsto.
In merito, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione all'ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento” (si veda, ex multis, Cass. 23706/2009).
Posto che nel presente giudizio, come detto, il committente fa valere l'inadempimento dell'appaltatore - su cui fonda la domanda di risoluzione – ed è incontroverso che l'opera non è stata ultimata, è evidente che in base alla stessa prospettazione dell'attore non può applicazione la clausola penale sopra richiamata, espressamente riferita all'adempimento tardivo da parte dell'appaltatore.
4. Sull'infondatezza delle domande di risarcimento del danno e di restituzione degli acconti avanzate dall'attore
La società committente chiede, in conseguenza della risoluzione del contratto, il risarcimento del danno che indica nella perdita della possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali relative al c.d. bonus facciate e nelle somme pagate a titolo di acconto sul prezzo dell'appalto. In relazione al “bonus facciate”, la società attrice non ha invero neppure adeguatamente allegato che avrebbe potuto beneficiarne. In particolare, il committente non ha allegato, né ha provato, di produrre un reddito imponibile tale da poter chiedere la compensazione delle relative imposte dovute all'erario con il credito fiscale che avrebbe maturato qualora l'opera di cui si discute fosse stata realizzata. Pertanto, la domanda risarcitoria dell'attore, su cui grava l'onere della prova del danno-conseguenza, risulta infondata e va respinta.
Parimenti infondata è la domanda dell'attore volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in acconto, che la parte invoca come risarcimento del danno.
Come noto, in conseguenza dell'effetto retroattivo della risoluzione le parti sono tenute a restituire le prestazioni ricevute in base al contratto risolto (art. 1458
c.c.). In materia di appalto d'opera da eseguire sulla proprietà del committente,
come nel caso di specie, quando viene pronunciata la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore che ha eseguito in parte l'opera, non è possibile la “restitutio in integrum” prevista dall'art. 1458 c.c. Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che “nel caso di risoluzione, per inadempimento dell'appaltatore, di un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un immobile su fondo del committente, è facoltà di quest'ultimo, il quale non ritenga di poter utilizzare il manufatto, chiedere la demolizione dello stesso ovvero il risarcimento del danno pari al costo dei lavori a tale scopo necessari;
se invece il committente intenda ritenere le opere, divenute di sua proprietà per accessione, e queste siano suscettibili di essere utilizzate, spetta all'appaltatore un compenso nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio (…).” (Cass. 25/09/2012, n.
16291).
Nel caso in esame, il committente non domanda la demolizione delle opere eseguite dall'appaltatore, né il pagamento (a titolo risarcitorio) della somma necessaria per la loro eliminazione. Dalla descrizione delle opere eseguite contenuta nella relazione del CTU e dalle allegazioni dell'attore, è evidente che nel caso concreto il committente intende ritenere le opere parziali eseguite sul suo immobile dalla società convenuta e trae quindi un vantaggio patrimoniale corrispondente al valore di tali opere.
Nella determinazione del valore delle opere eseguite dall'appaltatore deve ritenersi valido ed efficace l'accordo integrativo concluso dalle parti per la realizzazione della sottostruttura (doc.
3.3 di parte attrice).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale il proponente che richieda una determinata forma per l'accettazione ben può in seguito rinunciarvi e ritenere valida un'accettazione della proposta manifestata in forme diverse, in quanto l'art. 1326 co. 4 c.c. è volto a tutelare un interesse esclusivamente privato e disponibile dalla parte (Cass. n. 14657/2007).
Nel caso in esame, la convenuta ha univocamente manifestato la Controparte_2
volontà di ritenere valida l'accettazione del committente per fatti concludenti.
L'appaltatore, infatti, non solo ha espressamente manifestato tale volontà nella corrispondenza intercorsa tra le parti, ma ha anche dedotto che, nonostante la mancata accettazione per iscritto, ha comunque provveduto all'acquisto del materiale e alle modifiche progettuali conseguenti, procedendo ad emettere la relativa fattura (vd doc. 14b del convenuto e doc.
7.1 e 7.3 dell'attore). D'altra parte, il comportamento dell'appaltatore risulta facilmente comprensibile, considerato che l'opera aggiuntiva è stata richiesta con insistenza dal committente. Il corrispettivo pattuito per la realizzazione della struttura aggiuntiva deve quindi ritenersi di € 5.000,00; dal momento che la sottostruttura è stata realizzata per una superficie pari a 320 mq sui 720 mq previsti, si condivide il valore attribuito di € 2.222,00 oltre IVA attribuito a tale opera dal CTU.
Pertanto, alla luce delle conclusioni del CTU, che vengono condivise e fatte proprie dal giudice, il valore complessivo di quanto realizzato dall'appaltatore che resta nel patrimonio del committente ammonta ad € 45.847,55 (vd p. 46 della relazione del CTU). Ora, essendo incontroverso che il committente ha pagato acconti in corso d'opera per complessivi € 47.943,80, ne deriva che l'appaltatore vanta un credito residuo di € 2.096,25.
Risulta dunque infondata la domanda del committente di vedersi restituire le somme pagate a titolo di acconto.
5. Sulle domande riconvenzionali proposte da Controparte_2
In ragione di quanto sopra esposto, risulta chiaramente infondata la domanda riconvenzionale della società convenuta, la quale chiede la condanna dell'attore a pagare il residuo prezzo dell'appalto.
Si è detto che l'appaltatore non ha completato l'opera e che il contratto di appalto viene risolto per inadempimento di tale parte, la quale pertanto non può
fondatamente invocare il pagamento del prezzo. Lo stesso appaltatore nella p.e.c. del 10.11.21 dichiarava che, a quella data, “l'opera non ha ancora raggiunto il 50% di realizzazione” (doc.
7.1 dell'attore) e tale dato ha trovato conferma anche negli accertamenti effettuati in sede di CTU.
Va invece accolta la domanda subordinata dell'appaltatore volta ad ottenere il pagamento della somma corrispondente al valore delle opere effettivamente realizzate di cui il committente può giovarsi.
Si è già richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui anche l'appalto soggiace alla regola generale della retroattività della risoluzione dettata dall'art. 1458 cod. civ. per le prestazioni adempiute, fatto salvo il diritto dell'appaltatore al compenso per le opere già eseguite o delle quali comunque il committente si sia giovato (fra le altre, Cass. ord. n. 27640/2018).
Ebbene, richiamandosi sul punto le considerazioni sopra svolte, deve riconoscersi alla convenuta il diritto al pagamento della residua Controparte_2
somma di € 2.096,25, pari alla differenza tra il valore delle opere realizzate e gli acconti ricevuti dalla società committente. Sulla somma € 2.096,25 spettano altresì alla società convenuta gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo, ex artt. 1284, co. 4 c.c.
Infine, è invece infondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del committente al risarcimento del danno di € 145.193,93, pari ai costi che l'appaltatore deduce di aver sostenuto per l'acquisto dei materiali necessari a realizzare l'opera.
Il contratto di appalto viene risolto per inadempimento dell'appaltatore, il quale dunque non può vantare alcun diritto al rimborso delle spese che deduce di aver sostenuto per predisporsi all'adempimento.
6. Sull'infondatezza della domanda dell'attore di condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ing. CP_3
La domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società attrice nei confronti del convenuto è infondata di cui all'epigrafe è del tutto Controparte_3
infondata per le ragioni che seguono.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto non si pone neppure astrattamente una questione di carenza di legittimazione attiva, posto che il committente deduce di aver subito una condotta illecita ex art. 2043 c.c. da parte dell'ing. il quale, secondo la prospettazione dell'attore, avrebbe CP_3
concorso nell'inadempimento dell'appaltatore.
La domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c. avanzata nei confronti del convenuto isulta del tutto sfornita di riscontri probatori. CP_3
Non vi è nessun elemento da cui poter ritenere integrato un fatto illecito da parte del predetto convenuto ai danni della società attrice.
Ritenuto in conclusione che
È fondata e va accolta la domanda dell'attore di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento imputabile alla convenuta Controparte_2 Vanno invece respinte le domande dell'attore volte ad ottenere la condanna di al pagamento della penale da ritardo e al risarcimento del danno. Controparte_2
Va respinte la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. avanzata dalla società attrice nei confronti del convenuto Controparte_3
Vanno respinte le domande riconvenzionali della volte ad ottenere Controparte_2
la condanna della società attrice a pagare il prezzo dell'appalto e a risarcire il danno.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale subordinata del convenuto volta ad ottenere il pagamento del valore delle opere eseguite, Controparte_2
detratto quanto già ricevuto a titolo di acconto.
In base al principio della soccombenza, la società attrice va condannata a rifondere le spese al convenuto liquidate come in Controparte_3
dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda risultata infondata.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, vengono invece compensate integralmente le spese di lite fra la società attrice e la società convenuta.
Infine, gli oneri di CTU liquidati in corso di causa restano definitivamente a carico delle due società in lite, in misura del 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà
fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 1/2/2022, da Controparte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_2 CP_3
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1) pronuncia la risoluzione del contratto di appalto del 24/5/2021 per inadempimento dell'appaltatore Controparte_2
2) respinge le domande di risarcimento del danno e di restituzione di somme avanzate dalla società attrice nei confronti del convenuto Controparte_2 3) respinge la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società attrice nei confronti del convenuto Controparte_3
4) condanna Controparte_1
a pagare alla la residua somma di € 2.096,25,
[...] Controparte_2
maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino al saldo;
5) condanna Controparte_1
a rifondere al convenuto le spese di lite,
[...] Controparte_3
liquidate in complessivi € 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, ed oneri accessori come per legge;
6) compensa le spese di lite tra l'attore
[...]
e il convenuto Controparte_1 Controparte_2
7) pone definitivamente a carico dell'attore
[...]
e del convenuto gli Controparte_1 Controparte_2
oneri di CTU in misura della metà ciascuno e con vincolo di solidarietà fra loro.
Così deciso in Milano il 13 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari
La minuta della presente sentenza è redatta dal M.O.T. dott.ssa Eleonora Sgarzi