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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1402/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Macomer, via B. Luserna n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Angela
Cappai, Debora Talu e Manuele Canigiula, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
, nata ad [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], CF , CP_2 C.F._3 [...]
, nato ad [...] l'[...], CF , CP_3 C.F._4 CP_4
, nata a [...] il [...], CF
[...] C.F._5
CONVENUTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“1) Verificata l'usucapione a favore dell'attrice, per decorso del termine, dichiarare essa attrice,
, unica ed esclusiva proprietaria per effetto del possesso pubblico, pacifico ed Parte_1
pagina 1 di 6 ininterrotto della casa di civile abitazione, sita in Silanus, Viale Delle Rimembranze, civico 6, in catasto urbano al F. 16, Mappale 1334 sub 1), p. S1- T., Cat. A/2a, Cl 6, Consistenza 9 vani, Sup.
Cat. mq 256, rendita € 581,01, con annessa autorimessa, in catasto al F. 16, Mapp. 1334 sub 2)
(ex mappali 969 e 1334) Cat. C/6a, Sup. Cat. mq 26, e delle “stradelle” individuate al Foglio 16,
Mapp. 1335, Cat. F/1a, consistenza mq 64 e Mapp. 1336 cat. F/1a , consistenza mq 2 (gravate da servitù di passaggio in favore dei fondi contraddistinti dai mapp.li 1332, oggi mapp.li 1996 e
1997, e 1333, oggi mappali 1413 e 1414), e del terreno distinto in catasto terreni al F. 16,
Mappale 930, Sup. Cat. mq. 290, compresa la servitù di passaggio costituita in favore dei terreni contraddistinti dai mappali 1335,1336 e 930 e gravante sul fondo, in catasto al F. 16, mapp.li
1413 e 1414 (ex mapp.le 1333), a confini con proprietà coniugi , proprietà e Viale CP_5 CP_4
Delle Rimembranze.
2) compensate le spese attesa la mancata opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio i suddetti Parte_1
convenuti, deducendo:
− di essere al possesso dei beni immobili costituiti da:
a) casa di civile abitazione, sita in Silanus, Viale Delle Rimembranze, civico 6, p. S1- T.,
Cat. A/2, Cl 6, Sup. Cat. 256, rendita € 581,01, in catasto urbano al F. 16, Mappale
1334 sub 1), con autorimessa Cat. C/6, Sup. Cat. mq 26, in catasto al F. 16, Mapp.
1334 sub 2) (ex mappali all'urbano 969 e 1334 ed ex mappale 929a, così indicati nel verbale di conciliazione dell'anno 2002, a seguito del frazionamento del lotto di terreno originariamente distinto in catasto al F. 16, Mapp. 119);
b) stradelle in catasto al Foglio 16, Mapp. 1335, Cat. F/1, Sup. Cat. mq 64 e Mapp. 1336
Sup. Cat. mq 2, (ex mappali 929/b 929/c in verbale di conciliazione a seguito del frazionamento del predetto lotto F. 16, mapp. 119), gravate da servitù di passaggio;
c) cortile pertinenziale in Silanus, Viale Delle Rimembranze, 6, in catasto terreni al F.
16, Mappale 930, Sup. Cat. mq. 290;
− di aver fatto ingresso agli immobili di cui ai mappali 1335, 1336 e 930 dalla via pubblica, viale Delle Rimembranze, attraversando la porzione di terreno in catasto al F. 16, attualmente, contraddistinto dai mapp.li 1413, e 1414 (ex mapp. 1333);
pagina 2 di 6 − che tale possesso esclusivo dura in modo pacifico e ininterrotto dal novembre 2002, senza che alcuno abbia mai interferito con esso;
− che i convenuti, invero, erano consapevoli che il bene era stato trasferito all'attrice dagli intestatari degli immobili e;
CP_6 Controparte_4
− che costoro, infatti, subito dopo avere sottoscritto verbale di conciliazione di una controversia pendente nanti il Tribunale, avevano trasmesso a fine novembre 2002 in modo diretto a il fabbricato de quibus con il terreno e le “stradelle” di cui Parte_1
ella aveva sempre avuto, unitamente alla servitù di passaggio, corpore et animo domino,
l'autonomo godimento;
− che l'attrice, in realtà, era già al possesso della casa, a lei venduta con scrittura privata da
, tanto da trasferire la propria residenza nell'immobile de quo, abitandovi CP_6
con il proprio compagno e apportando varie modifiche, necessarie a Persona_1
rendere più funzionale la casa;
− che, infatti, a fine 2022 ella aveva reso comunicanti i due ambienti dispensa e magazzino, modificando la loro destinazione d'uso rispettivamente in cucina e soggiorno, aveva realizzato un porticato, una scala esterna, e variato ancora alcuni ambienti interni nonché eliminato un cucinino, come da richiesta del mese di settembre 2006, assentita dalla P.A., con concessione edilizia n. 19/2007;
− l'attrice, altresì, aveva intonacato parte dei prospetti esterni, e provveduto alla loro tinteggiatura, mentre nell'anno 2013 aveva realizzato un vano tecnico e una strada per rendere più agevole l'accesso dalla casa al terreno pertinenziale, come da autorizzazione edilizia n° 13/2013
L'attrice ha quindi rassegnato conclusioni conformi a quelle sopra riportate.
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che l'attrice ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sugli immobili oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
pagina 3 di 6 In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente all'atto di citazione (docc. da 5 a 9), nonché quella integrativa versata in atti il
6.6.2023, consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
Invero, dalle suddette produzioni risulta che e hanno CP_6 Controparte_4
validamente acquisito la proprietà degli immobili oggetto di domanda a seguito del verbale di conciliazione giudiziale del 18.11.2002 nell'ambito della causa R.G. 415/2002. La predetta documentazione catastale e ipotecaria conferma l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati. La produzione del certificato storico di famiglia relativo a (doc. CP_6
10) conferma che, oltre alla predetta , sono stati citati tutti gli ulteriori Controparte_4
litisconsorti, successori di . CP_6
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione.
La teste in particolare, ha confermato che sin dalla fine anni 90 Testimone_1 Parte_1
abita nella casa di civile abitazione, sita in Silanus, Viale Delle Rimembranze, civico 6, con pertinenza autorimessa e giardino, a confine con proprietà e Viale Delle Persona_2
Rimembranze, dichiarando di esserne a conoscenza in quanto ella stessa, quale amica, aveva aiutato l'attrice a traslocare in nella casa indicata intorno al 1997.
La teste ha anche confermato che l'attrice ha sempre vissuto con la famiglia nell'immobile e che per accedere alla casa si percorreva lo stradello che dalla pubblica via conduce all'ingresso, riconoscendo i luoghi dalle fotografie in atti e dichiarando di averli frequentati ella stessa.
La sig.ra ha, altresì, confermato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte della Per_1
nei modi e nei tempi indicati in citazione, chiarendo di esserne a conoscenza in quanto Pt_1
anche lei aveva ristrutturato casa in quel periodo e spesso andava a vedere i materiali edili assieme alla . Pt_1
Dichiarazioni del tutto coincidenti sono state rese dal teste , il quale ha Testimone_2
specificato di essere informato in quanto vicino e amico di famiglia, oltre che frequentatore di un coro polifonico assieme all'attrice.
Egli, in particolare, ha riconosciuto i luoghi, espressamente confermato che l'immobile era stato abitato dalla e dalla famiglia fin da fine anni '90, che la strada d'accesso era quella descritta Pt_1
pagina 4 di 6 e che i lavori di ristrutturazione coincidevano con quelli elencati, che egli aveva notato in quanto incuriosito.
Coerenti sono anche le affermazioni dell'ulteriore teste noto , Testimone_3 Tes_4 che ha ribadito che la abitava nell'immobile dagli anni '90, specificando che l'anno era il Pt_1
1998 o 1999 e che lo ricordava in quanto in quel periodo era nato il figlio: ha precisato che egli stesso passava spesso in casa per aiutare per piccoli lavori.
In particolare, il teste - quale muratore artigiano - ha confermato l'esecuzione di tutti i lavori di ristrutturazione descritti in atti, confermandone anche gli anni di riferimento, avendo egli stesso aiutato il marito della , nel compierli. Per_1 Pt_1
I testi escussi si sono dimostrati terzi e imparziali, di talché non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, peraltro precise, coerenti fra esse e concordanti.
Tali elementi consentono di ritenere che la abbia sempre esercitato sugli immobili oggetto Pt_1
della domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Difatti, la diretta disponibilità della casa, unitamente alla relativa autorimessa, alle stradelle e al cortile pertinenziale, utilizzata pacificamente a fini abitativi, dimostra la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra l'attrice e la res (“corpus”) sia la volontà della stessa di comportarsi come fosse proprietaria, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
L'utilizzo dei beni per la vita familiare e la cura degli immobili stessi attraverso l'esecuzione di lavori migliorativi anche attraverso l'ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative sono elementi idonei a comprovare senza ombra di dubbio le suddette circostanze.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nata a [...] il [...], Parte_1
proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, degli immobili sopra descritti.
L'accoglimento della domanda attorea non si può estendere
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra pagina 5 di 6 istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara unica ed esclusiva proprietaria per Parte_1
intervenuta usucapione:
• della casa di civile abitazione, sita in Silanus, Viale Delle Rimembranze, civico 6, distinta in catasto urbano al F. 16, Mappale 1334 sub 1, p. S1- T., Cat. A/2a, Cl 6, Consistenza 9 vani, Sup. Cat. mq 256, rendita € 581,01, con annessa autorimessa, distinta in catasto al F.
16, Mapp. 1334 sub 2 (ex mappali 969 e 1334), Cat. C/6a, Sup. Cat. mq 26;
• delle “stradelle” individuate al Foglio 16, Mapp. 1335, Cat. F/1a, consistenza mq 64 e
Mapp. 1336 cat. F/1a, consistenza mq 2;
• del terreno distinto in catasto terreni al F. 16, Mappale 930, Sup. Cat. mq. 290;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 9.4.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1402/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Macomer, via B. Luserna n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Angela
Cappai, Debora Talu e Manuele Canigiula, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
, nata ad [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], CF , CP_2 C.F._3 [...]
, nato ad [...] l'[...], CF , CP_3 C.F._4 CP_4
, nata a [...] il [...], CF
[...] C.F._5
CONVENUTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“1) Verificata l'usucapione a favore dell'attrice, per decorso del termine, dichiarare essa attrice,
, unica ed esclusiva proprietaria per effetto del possesso pubblico, pacifico ed Parte_1
pagina 1 di 6 ininterrotto della casa di civile abitazione, sita in Silanus, Viale Delle Rimembranze, civico 6, in catasto urbano al F. 16, Mappale 1334 sub 1), p. S1- T., Cat. A/2a, Cl 6, Consistenza 9 vani, Sup.
Cat. mq 256, rendita € 581,01, con annessa autorimessa, in catasto al F. 16, Mapp. 1334 sub 2)
(ex mappali 969 e 1334) Cat. C/6a, Sup. Cat. mq 26, e delle “stradelle” individuate al Foglio 16,
Mapp. 1335, Cat. F/1a, consistenza mq 64 e Mapp. 1336 cat. F/1a , consistenza mq 2 (gravate da servitù di passaggio in favore dei fondi contraddistinti dai mapp.li 1332, oggi mapp.li 1996 e
1997, e 1333, oggi mappali 1413 e 1414), e del terreno distinto in catasto terreni al F. 16,
Mappale 930, Sup. Cat. mq. 290, compresa la servitù di passaggio costituita in favore dei terreni contraddistinti dai mappali 1335,1336 e 930 e gravante sul fondo, in catasto al F. 16, mapp.li
1413 e 1414 (ex mapp.le 1333), a confini con proprietà coniugi , proprietà e Viale CP_5 CP_4
Delle Rimembranze.
2) compensate le spese attesa la mancata opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio i suddetti Parte_1
convenuti, deducendo:
− di essere al possesso dei beni immobili costituiti da:
a) casa di civile abitazione, sita in Silanus, Viale Delle Rimembranze, civico 6, p. S1- T.,
Cat. A/2, Cl 6, Sup. Cat. 256, rendita € 581,01, in catasto urbano al F. 16, Mappale
1334 sub 1), con autorimessa Cat. C/6, Sup. Cat. mq 26, in catasto al F. 16, Mapp.
1334 sub 2) (ex mappali all'urbano 969 e 1334 ed ex mappale 929a, così indicati nel verbale di conciliazione dell'anno 2002, a seguito del frazionamento del lotto di terreno originariamente distinto in catasto al F. 16, Mapp. 119);
b) stradelle in catasto al Foglio 16, Mapp. 1335, Cat. F/1, Sup. Cat. mq 64 e Mapp. 1336
Sup. Cat. mq 2, (ex mappali 929/b 929/c in verbale di conciliazione a seguito del frazionamento del predetto lotto F. 16, mapp. 119), gravate da servitù di passaggio;
c) cortile pertinenziale in Silanus, Viale Delle Rimembranze, 6, in catasto terreni al F.
16, Mappale 930, Sup. Cat. mq. 290;
− di aver fatto ingresso agli immobili di cui ai mappali 1335, 1336 e 930 dalla via pubblica, viale Delle Rimembranze, attraversando la porzione di terreno in catasto al F. 16, attualmente, contraddistinto dai mapp.li 1413, e 1414 (ex mapp. 1333);
pagina 2 di 6 − che tale possesso esclusivo dura in modo pacifico e ininterrotto dal novembre 2002, senza che alcuno abbia mai interferito con esso;
− che i convenuti, invero, erano consapevoli che il bene era stato trasferito all'attrice dagli intestatari degli immobili e;
CP_6 Controparte_4
− che costoro, infatti, subito dopo avere sottoscritto verbale di conciliazione di una controversia pendente nanti il Tribunale, avevano trasmesso a fine novembre 2002 in modo diretto a il fabbricato de quibus con il terreno e le “stradelle” di cui Parte_1
ella aveva sempre avuto, unitamente alla servitù di passaggio, corpore et animo domino,
l'autonomo godimento;
− che l'attrice, in realtà, era già al possesso della casa, a lei venduta con scrittura privata da
, tanto da trasferire la propria residenza nell'immobile de quo, abitandovi CP_6
con il proprio compagno e apportando varie modifiche, necessarie a Persona_1
rendere più funzionale la casa;
− che, infatti, a fine 2022 ella aveva reso comunicanti i due ambienti dispensa e magazzino, modificando la loro destinazione d'uso rispettivamente in cucina e soggiorno, aveva realizzato un porticato, una scala esterna, e variato ancora alcuni ambienti interni nonché eliminato un cucinino, come da richiesta del mese di settembre 2006, assentita dalla P.A., con concessione edilizia n. 19/2007;
− l'attrice, altresì, aveva intonacato parte dei prospetti esterni, e provveduto alla loro tinteggiatura, mentre nell'anno 2013 aveva realizzato un vano tecnico e una strada per rendere più agevole l'accesso dalla casa al terreno pertinenziale, come da autorizzazione edilizia n° 13/2013
L'attrice ha quindi rassegnato conclusioni conformi a quelle sopra riportate.
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che l'attrice ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sugli immobili oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
pagina 3 di 6 In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente all'atto di citazione (docc. da 5 a 9), nonché quella integrativa versata in atti il
6.6.2023, consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
Invero, dalle suddette produzioni risulta che e hanno CP_6 Controparte_4
validamente acquisito la proprietà degli immobili oggetto di domanda a seguito del verbale di conciliazione giudiziale del 18.11.2002 nell'ambito della causa R.G. 415/2002. La predetta documentazione catastale e ipotecaria conferma l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati. La produzione del certificato storico di famiglia relativo a (doc. CP_6
10) conferma che, oltre alla predetta , sono stati citati tutti gli ulteriori Controparte_4
litisconsorti, successori di . CP_6
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione.
La teste in particolare, ha confermato che sin dalla fine anni 90 Testimone_1 Parte_1
abita nella casa di civile abitazione, sita in Silanus, Viale Delle Rimembranze, civico 6, con pertinenza autorimessa e giardino, a confine con proprietà e Viale Delle Persona_2
Rimembranze, dichiarando di esserne a conoscenza in quanto ella stessa, quale amica, aveva aiutato l'attrice a traslocare in nella casa indicata intorno al 1997.
La teste ha anche confermato che l'attrice ha sempre vissuto con la famiglia nell'immobile e che per accedere alla casa si percorreva lo stradello che dalla pubblica via conduce all'ingresso, riconoscendo i luoghi dalle fotografie in atti e dichiarando di averli frequentati ella stessa.
La sig.ra ha, altresì, confermato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte della Per_1
nei modi e nei tempi indicati in citazione, chiarendo di esserne a conoscenza in quanto Pt_1
anche lei aveva ristrutturato casa in quel periodo e spesso andava a vedere i materiali edili assieme alla . Pt_1
Dichiarazioni del tutto coincidenti sono state rese dal teste , il quale ha Testimone_2
specificato di essere informato in quanto vicino e amico di famiglia, oltre che frequentatore di un coro polifonico assieme all'attrice.
Egli, in particolare, ha riconosciuto i luoghi, espressamente confermato che l'immobile era stato abitato dalla e dalla famiglia fin da fine anni '90, che la strada d'accesso era quella descritta Pt_1
pagina 4 di 6 e che i lavori di ristrutturazione coincidevano con quelli elencati, che egli aveva notato in quanto incuriosito.
Coerenti sono anche le affermazioni dell'ulteriore teste noto , Testimone_3 Tes_4 che ha ribadito che la abitava nell'immobile dagli anni '90, specificando che l'anno era il Pt_1
1998 o 1999 e che lo ricordava in quanto in quel periodo era nato il figlio: ha precisato che egli stesso passava spesso in casa per aiutare per piccoli lavori.
In particolare, il teste - quale muratore artigiano - ha confermato l'esecuzione di tutti i lavori di ristrutturazione descritti in atti, confermandone anche gli anni di riferimento, avendo egli stesso aiutato il marito della , nel compierli. Per_1 Pt_1
I testi escussi si sono dimostrati terzi e imparziali, di talché non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, peraltro precise, coerenti fra esse e concordanti.
Tali elementi consentono di ritenere che la abbia sempre esercitato sugli immobili oggetto Pt_1
della domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Difatti, la diretta disponibilità della casa, unitamente alla relativa autorimessa, alle stradelle e al cortile pertinenziale, utilizzata pacificamente a fini abitativi, dimostra la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra l'attrice e la res (“corpus”) sia la volontà della stessa di comportarsi come fosse proprietaria, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
L'utilizzo dei beni per la vita familiare e la cura degli immobili stessi attraverso l'esecuzione di lavori migliorativi anche attraverso l'ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative sono elementi idonei a comprovare senza ombra di dubbio le suddette circostanze.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nata a [...] il [...], Parte_1
proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, degli immobili sopra descritti.
L'accoglimento della domanda attorea non si può estendere
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra pagina 5 di 6 istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara unica ed esclusiva proprietaria per Parte_1
intervenuta usucapione:
• della casa di civile abitazione, sita in Silanus, Viale Delle Rimembranze, civico 6, distinta in catasto urbano al F. 16, Mappale 1334 sub 1, p. S1- T., Cat. A/2a, Cl 6, Consistenza 9 vani, Sup. Cat. mq 256, rendita € 581,01, con annessa autorimessa, distinta in catasto al F.
16, Mapp. 1334 sub 2 (ex mappali 969 e 1334), Cat. C/6a, Sup. Cat. mq 26;
• delle “stradelle” individuate al Foglio 16, Mapp. 1335, Cat. F/1a, consistenza mq 64 e
Mapp. 1336 cat. F/1a, consistenza mq 2;
• del terreno distinto in catasto terreni al F. 16, Mappale 930, Sup. Cat. mq. 290;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 9.4.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 6 di 6