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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/11/2024, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. 839/2024 R.G.
NEAN BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti,
esaminate le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente per l'udienza odierna del 7 novembre 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 839/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi,
promossa da:
Parte 1 cod. fisc. Codice Fiscale 1
, "rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Gamberucci,
- ricorrente -
contro
:
,in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. Controparte 1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, P.IVA 1
- resistente/contumace -
avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. — La ricorrente ha opposto il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Collegio nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 759/2024 R.G., sostenendo di aver già prodotto, in sede di ammissione provvisoria, la documentazione richiesta a pena di revoca, nonché per la non applicabilità dell'art. 79, comma 3, del testo unico in materia di spese di giustizia.
La causa è stata trattata nella contumacia del CP 1 per essere decisa come segue.
Preliminarmente, dato atto della regolarità notifica del ricorso 2.
introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
Ancora in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, in 3.
-
quanto «Il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché in forza del rinvio operato dall'art. 84 detto D.P.R. all'art. 170 - del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione» (Cass. Civ., sez. I, sent. 23 giugno 2011, n. 13807; conf. Cass.
Civ., sez. VI-2, ord. 23 settembre 2013, n. 21685; cfr. altresì Cass. Civ., sez. II,
sent. 26 ottobre 2015, n. 21700, che affronta pure il tema della legittimazione passiva del ).Controparte 1
4. Il ricorso è infondato. dello Stato non è sufficiente a integrare la richiesta del Collegio. Con la compilazione del modulo allegato al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, la parte non è chiamata solo a dichiarare i propri dati reddituali, ma anche a fornire una fotografia della propria situazione patrimoniale complessiva, come previsto dall'art. 76, comma 3, t.u.s.g., che impone di considerare anche i redditi non dichiarati perché occultati o perché non rilevanti a fini fiscali. Pertanto, il Collegio non ha sanzionato l'omessa compilazione del modulo in quanto tale, ma la mancata indicazione delle informazioni sottese.
In questo senso, non vale a superare l'omissione dichiarativa la produzione della certificazione unica, che riporta esclusivamente i dati reddituali. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76. La ragione dell'accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante risponde all'esigenza di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività» (Cass. Pen., sez. IV, sent. 9 luglio 2019, n. 29914).
Il Collegio ha illustrato nella motivazione del decreto impugnato che attraverso l'autocertificazione” in questione (invero, più precisamente, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, tenuto conto della natura plurima delle informazioni ivi indicate) è stato chiesto alla parte ammessa al gratuito patrocinio di dichiarare non solo l'importo dei redditi denunciati al Fisco o la propria situazione economica equivalente, ma anche l'eventuale possesso di somme di denaro presso istituti bancari, di autoveicoli
(di cui è stato chiesto di indicare anche modello e anno di immatricolazione, quali indici indiretti di capacità reddituale), di non percepire redditi non dichiarati o comunque non rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (come, ad esempio, il reddito di cittadinanza). Ciò al primario scopo di trovare un riscontro ai dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi o nell'attestazione i.s.e.e., disponendo di un quadro istruttorio più ampio e più aderente alla realtà ai fini della decisione da assumere sulle domande formulate nel giudizio di separazione, e solo in seconda battuta per valutare a quel punto – l'effettiva
-
sussistenza dei presupposti reddituali per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato o per continuare a godere del beneficio.
Non è vero, pertanto, che la dichiarazione che la parte avrebbe dovuto rendere sarebbe stata sostanzialmente superflua, come oggi sostenuto dall'opponente. Piuttosto, è vero il contrario: il modello predisposto dal
Collegio come risulta da informazioni assunte ai sensi 15, comma 5, del
-
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – ha una latitudine più ampia rispetto ai dati formalmente evincibili dalle dichiarazioni fiscali, le quali, evidentemente, non possono che riportare i dati reddituali regolarmente denunciati e non anche l'esistenza altre attività produttive di reddito in nero;
ma anche rispetto all'attestazione i.s.e.e., che è un indice sintetico che non restituisce l'effettivo quadro economico dell'istante e non si fonda su un quadro di conoscenze ampio come quello che potrebbe derivare dalla compilazione del modulo predisposto dal Collegio e allegato al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi.
Tale omissione, oltre a non consentire la puntuale verifica delle condizioni reddituali della ricorrente ai fini del giudizio iscritto al n. 759/2024 r.g., è stata considerata dal Collegio come «comportamento [processuale] univocamente valutabile quale sintomatico della esistenza di redditi e attività produttive di reddito in nero e, comunque, non fiscalmente dichiarate e che si intende mantenere occulte».
Tale conclusione, seppur apparentemente severa, si fonda su una considerazione logica e condivisibile, alla quale ha correttamente fatto seguito la revoca dell'ammissione provvisoria disposta dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto.
Sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare in questa sede l'illogicità o l'erroneità di tale conclusione, argomentando compiutamente in ordine all'irrilevanza delle informazioni aggiuntive non fornite nel corso del giudizio di separazione.
Sul punto, l'opposizione non coglie nel segno laddove si limita a una contestazione formale, non dimostrando l'erroneità sostanziale della conclusione del Collegio, nella misura in cui le informazioni richieste sarebbero state irrilevanti ai fini del superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge. Neppure in questa sede l'opponente ha fornito la dichiarazione richiesta, limitandosi – per ragioni formalistiche – a ritenerla eccedente.
-4.2 In ordine al secondo motivo di opposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'art. 79, comma 3, t.u.s.g. non è stato richiamato dal Collegio come fondamento della richiesta di produzione documentale, che, invece, trova fonte nella disciplina processuale propria del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia. Segnatamente, l'art. 473-bis.12 c.p.c., comma 3, c.p.c. prescrive che al ricorso sia allegata la documentazione reddituale ed economica prevista dalla legge.
Introdotti in questo modo in giudizio tali elementi, il Giudice ben può conoscerne anche ai fini della valutazione in ordine alla revoca dell'ammissione al beneficio per insussistenza dei presupposti, che la prescrizione dell'art. 79, comma 3, t.u.s.g. vale a confortare ad abundantiam.
Invero, la mancata produzione della documentazione tesa a verificare la veridicità di quanto dichiarato, se in sede di valutazione sull'ammissione al beneficio è sanzionata dall'inammissibilità, a fortiori può corroborare la dichiarazione di revoca per insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione. In altri termini, l'inottemperanza all'ordine di produzione è stata valutata quale argomento a favore dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione, che è motivo tipico di revoca ai sensi dell'art 136 del testo unico in materia di spese di giustizia (il riferimento all'art. 122, o meglio al 112 del t.u.s.g., è erroneo, posto che la norma richiamata dall'opponente riguarda il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale;
fermo restando che anche detta norma prevede la possibilità di revocare l'ammissione in caso di insussistenza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni reddituali).
L'arresto giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente non è pertinente, dal momento che la Corte di cassazione non ha affatto negato e mai avrebbe
―
potuto, salvo porsi in contrasto con la legge - l'esistenza in capo all'organo giudicante del potere-dovere di revocare l'ammissione provvisoria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in caso di rilievo d'ufficio dell'insussistenza delle condizioni reddituali. La pronuncia si limita a scrutinare le ipotesi in cui sia ammissibile ricorrere per cassazione avvero il provvedimento di revoca del beneficio, tra l'altro sempre con riferimento al procedimento penale, che è oggetto di una disciplina del tutto diversa rispetto a quella dettata per il processo civile.
5. Vista la contumacia della parte resistente, nulla deve disporsi in merito alla regolamentazione delle spese processuali, che restano definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 839/2024 r.g., rigetta l'opposizione.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4.1 In ordine al primo motivo di opposizione, l'autocertificazione prodotta in sede di ammissione provvisoria e anticipata al patrocinio a spese
NEAN BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti,
esaminate le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente per l'udienza odierna del 7 novembre 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 839/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi,
promossa da:
Parte 1 cod. fisc. Codice Fiscale 1
, "rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Gamberucci,
- ricorrente -
contro
:
,in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. Controparte 1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, P.IVA 1
- resistente/contumace -
avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. — La ricorrente ha opposto il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Collegio nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 759/2024 R.G., sostenendo di aver già prodotto, in sede di ammissione provvisoria, la documentazione richiesta a pena di revoca, nonché per la non applicabilità dell'art. 79, comma 3, del testo unico in materia di spese di giustizia.
La causa è stata trattata nella contumacia del CP 1 per essere decisa come segue.
Preliminarmente, dato atto della regolarità notifica del ricorso 2.
introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
Ancora in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, in 3.
-
quanto «Il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché in forza del rinvio operato dall'art. 84 detto D.P.R. all'art. 170 - del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione» (Cass. Civ., sez. I, sent. 23 giugno 2011, n. 13807; conf. Cass.
Civ., sez. VI-2, ord. 23 settembre 2013, n. 21685; cfr. altresì Cass. Civ., sez. II,
sent. 26 ottobre 2015, n. 21700, che affronta pure il tema della legittimazione passiva del ).Controparte 1
4. Il ricorso è infondato. dello Stato non è sufficiente a integrare la richiesta del Collegio. Con la compilazione del modulo allegato al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, la parte non è chiamata solo a dichiarare i propri dati reddituali, ma anche a fornire una fotografia della propria situazione patrimoniale complessiva, come previsto dall'art. 76, comma 3, t.u.s.g., che impone di considerare anche i redditi non dichiarati perché occultati o perché non rilevanti a fini fiscali. Pertanto, il Collegio non ha sanzionato l'omessa compilazione del modulo in quanto tale, ma la mancata indicazione delle informazioni sottese.
In questo senso, non vale a superare l'omissione dichiarativa la produzione della certificazione unica, che riporta esclusivamente i dati reddituali. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76. La ragione dell'accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante risponde all'esigenza di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività» (Cass. Pen., sez. IV, sent. 9 luglio 2019, n. 29914).
Il Collegio ha illustrato nella motivazione del decreto impugnato che attraverso l'autocertificazione” in questione (invero, più precisamente, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, tenuto conto della natura plurima delle informazioni ivi indicate) è stato chiesto alla parte ammessa al gratuito patrocinio di dichiarare non solo l'importo dei redditi denunciati al Fisco o la propria situazione economica equivalente, ma anche l'eventuale possesso di somme di denaro presso istituti bancari, di autoveicoli
(di cui è stato chiesto di indicare anche modello e anno di immatricolazione, quali indici indiretti di capacità reddituale), di non percepire redditi non dichiarati o comunque non rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (come, ad esempio, il reddito di cittadinanza). Ciò al primario scopo di trovare un riscontro ai dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi o nell'attestazione i.s.e.e., disponendo di un quadro istruttorio più ampio e più aderente alla realtà ai fini della decisione da assumere sulle domande formulate nel giudizio di separazione, e solo in seconda battuta per valutare a quel punto – l'effettiva
-
sussistenza dei presupposti reddituali per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato o per continuare a godere del beneficio.
Non è vero, pertanto, che la dichiarazione che la parte avrebbe dovuto rendere sarebbe stata sostanzialmente superflua, come oggi sostenuto dall'opponente. Piuttosto, è vero il contrario: il modello predisposto dal
Collegio come risulta da informazioni assunte ai sensi 15, comma 5, del
-
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – ha una latitudine più ampia rispetto ai dati formalmente evincibili dalle dichiarazioni fiscali, le quali, evidentemente, non possono che riportare i dati reddituali regolarmente denunciati e non anche l'esistenza altre attività produttive di reddito in nero;
ma anche rispetto all'attestazione i.s.e.e., che è un indice sintetico che non restituisce l'effettivo quadro economico dell'istante e non si fonda su un quadro di conoscenze ampio come quello che potrebbe derivare dalla compilazione del modulo predisposto dal Collegio e allegato al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi.
Tale omissione, oltre a non consentire la puntuale verifica delle condizioni reddituali della ricorrente ai fini del giudizio iscritto al n. 759/2024 r.g., è stata considerata dal Collegio come «comportamento [processuale] univocamente valutabile quale sintomatico della esistenza di redditi e attività produttive di reddito in nero e, comunque, non fiscalmente dichiarate e che si intende mantenere occulte».
Tale conclusione, seppur apparentemente severa, si fonda su una considerazione logica e condivisibile, alla quale ha correttamente fatto seguito la revoca dell'ammissione provvisoria disposta dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto.
Sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare in questa sede l'illogicità o l'erroneità di tale conclusione, argomentando compiutamente in ordine all'irrilevanza delle informazioni aggiuntive non fornite nel corso del giudizio di separazione.
Sul punto, l'opposizione non coglie nel segno laddove si limita a una contestazione formale, non dimostrando l'erroneità sostanziale della conclusione del Collegio, nella misura in cui le informazioni richieste sarebbero state irrilevanti ai fini del superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge. Neppure in questa sede l'opponente ha fornito la dichiarazione richiesta, limitandosi – per ragioni formalistiche – a ritenerla eccedente.
-4.2 In ordine al secondo motivo di opposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'art. 79, comma 3, t.u.s.g. non è stato richiamato dal Collegio come fondamento della richiesta di produzione documentale, che, invece, trova fonte nella disciplina processuale propria del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia. Segnatamente, l'art. 473-bis.12 c.p.c., comma 3, c.p.c. prescrive che al ricorso sia allegata la documentazione reddituale ed economica prevista dalla legge.
Introdotti in questo modo in giudizio tali elementi, il Giudice ben può conoscerne anche ai fini della valutazione in ordine alla revoca dell'ammissione al beneficio per insussistenza dei presupposti, che la prescrizione dell'art. 79, comma 3, t.u.s.g. vale a confortare ad abundantiam.
Invero, la mancata produzione della documentazione tesa a verificare la veridicità di quanto dichiarato, se in sede di valutazione sull'ammissione al beneficio è sanzionata dall'inammissibilità, a fortiori può corroborare la dichiarazione di revoca per insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione. In altri termini, l'inottemperanza all'ordine di produzione è stata valutata quale argomento a favore dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione, che è motivo tipico di revoca ai sensi dell'art 136 del testo unico in materia di spese di giustizia (il riferimento all'art. 122, o meglio al 112 del t.u.s.g., è erroneo, posto che la norma richiamata dall'opponente riguarda il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale;
fermo restando che anche detta norma prevede la possibilità di revocare l'ammissione in caso di insussistenza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni reddituali).
L'arresto giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente non è pertinente, dal momento che la Corte di cassazione non ha affatto negato e mai avrebbe
―
potuto, salvo porsi in contrasto con la legge - l'esistenza in capo all'organo giudicante del potere-dovere di revocare l'ammissione provvisoria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in caso di rilievo d'ufficio dell'insussistenza delle condizioni reddituali. La pronuncia si limita a scrutinare le ipotesi in cui sia ammissibile ricorrere per cassazione avvero il provvedimento di revoca del beneficio, tra l'altro sempre con riferimento al procedimento penale, che è oggetto di una disciplina del tutto diversa rispetto a quella dettata per il processo civile.
5. Vista la contumacia della parte resistente, nulla deve disporsi in merito alla regolamentazione delle spese processuali, che restano definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 839/2024 r.g., rigetta l'opposizione.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4.1 In ordine al primo motivo di opposizione, l'autocertificazione prodotta in sede di ammissione provvisoria e anticipata al patrocinio a spese