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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 3313 /2018 da:
L'avv. SCIGLIANO CATIA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA IO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3313 del RGAC dell'anno 2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 194/2018, depositata il 26 aprile 2018 mai notificata e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Catia Scigliano
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
UI TI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 194/2018 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Cariati, notificando l'atto il 26 ottobre 2018, tentando il deposito telematico il 5 novembre 2018 e provvedendo, poi, a depositare l'atto il 29 novembre 2018 unitamente ad una istanza di rimessione in termini.
1.2. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1 chiedendone nel merito il rigetto.
2. L'appello deve essere dichiarato improcedibile per tardiva costituzione dell'appellante.
Infatti, l'art. 348, comma I, c.p.c. prevede che “l'appello è dichiarato improcedibile, anche
d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di improcedibilità dell'appello, l'art. 348, primo comma, del Codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ.
1 (da intendersi richiamato dall'art. 347 cod. proc. civ.), determina automaticamente
l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, primo comma, in relazione all'art. 307, primo comma, cod. proc. civ., e, quindi la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166,
l'applicazione dell'art. 171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il cas o di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello. Infatti, il richiamo alle
“forme” ed ai “termini” del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, cod. proc. civ., per quanto attiene alla costituzi one dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 proc. civ., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in t ermini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359 cod. proc. civ. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamen to successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione
(quale sarebbe la riassunzione) o dell'altra parte, cioè l'appellato (quale sarebbe la riassunzione o la sua costituzione tempestiva) o di entrambe le parti (che chiedessero di trattare la causa, in caso di ritardata costituzione di entrambe). L'applicazione della norma dell'art. 171, secondo comma, cod. proc. civ. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (ferma l'applicazione del primo comma dell'art. 343, cod. proc. civ., in punto di decadenza dall'appello incidentale e salva in ogni caso l'applicazione del secondo comma di tale norma)” (Cass. civ. Sez. III, 24 gennaio 2006, n. 1322 ).
Inoltre, deve rilevarsi che “ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per “giorno della notificazione”, ai sensi degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, an ticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfe ra di conoscibilità” (Cass civ Sez. I, 21 maggio 2007, n. 11783).
Nel caso di specie, la notifica dell'atto di appello è avvenuta a mezzo pec e si è perfezionata il 26 ottobre 2018.
Parte appellante ha poi tentato la costituzione in data 5 novembre 2018, m a si è vista recapitare due pec di esito dei controlli automatici da parte della cancelleria contenenti
“errore imprevisto” e “errore fatale”.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico;
la reazione immediata si sostanzia,
2 alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto;
(b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte;
nel primo caso, a f ronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle ste sse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.” (Cass. Civ. Cassazione civile sez. I, 13 giugno 2025,
n.15801).
Nel caso di specie, tuttavia, solo in data 29 novembre 2018, vale a dire 24 giorni dopo l'avvenuta conoscenza dell'esito negativo del deposito telematico, l'appellante ha provveduto ad iscrivere l'atto, depositando, altresì, un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c.
Tale intervallo temporale deve ritenersi eccessivo rispetto all'onere di reazione immediata richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante (incombente certamente più impegnativo rispetto al deposito di un atto), ha indicato nella metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c.), il termine per riattivarsi per non perdere gli effetti del primo tentativo di notifica, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cas s. Civ., 21 agosto 2020, n. 17577).
A parere di questo giudice, quindi, avuta contezza dell'esito negativo del tentativo di deposito (il 5 novembre attraverso la pec di errore fatale), la parte avrebbe dovuto reagire e provvedere al nuovo deposito al massimo entro ulteriori 10 giorni, vale a dire il termine previsto per la costituzione dell'appellante.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. Le spese di lite sostenute da parte appellata per il presente grado di giudizio vengono poste a carico di parte appellante e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giu dice monocratico dott.
GA IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite s ostenute da parte appellata per il presente giudizio di appello che liquida in euro 1.500,00 (di cui euro
250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase di trattazione ed euro 500,00 per fase di decisione) per c ompensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
Provvedimento red atto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. GA IO
4
L'avv. SCIGLIANO CATIA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA IO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3313 del RGAC dell'anno 2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 194/2018, depositata il 26 aprile 2018 mai notificata e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Catia Scigliano
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
UI TI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 194/2018 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Cariati, notificando l'atto il 26 ottobre 2018, tentando il deposito telematico il 5 novembre 2018 e provvedendo, poi, a depositare l'atto il 29 novembre 2018 unitamente ad una istanza di rimessione in termini.
1.2. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1 chiedendone nel merito il rigetto.
2. L'appello deve essere dichiarato improcedibile per tardiva costituzione dell'appellante.
Infatti, l'art. 348, comma I, c.p.c. prevede che “l'appello è dichiarato improcedibile, anche
d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di improcedibilità dell'appello, l'art. 348, primo comma, del Codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ.
1 (da intendersi richiamato dall'art. 347 cod. proc. civ.), determina automaticamente
l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, primo comma, in relazione all'art. 307, primo comma, cod. proc. civ., e, quindi la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166,
l'applicazione dell'art. 171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il cas o di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello. Infatti, il richiamo alle
“forme” ed ai “termini” del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, cod. proc. civ., per quanto attiene alla costituzi one dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 proc. civ., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in t ermini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359 cod. proc. civ. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamen to successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione
(quale sarebbe la riassunzione) o dell'altra parte, cioè l'appellato (quale sarebbe la riassunzione o la sua costituzione tempestiva) o di entrambe le parti (che chiedessero di trattare la causa, in caso di ritardata costituzione di entrambe). L'applicazione della norma dell'art. 171, secondo comma, cod. proc. civ. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (ferma l'applicazione del primo comma dell'art. 343, cod. proc. civ., in punto di decadenza dall'appello incidentale e salva in ogni caso l'applicazione del secondo comma di tale norma)” (Cass. civ. Sez. III, 24 gennaio 2006, n. 1322 ).
Inoltre, deve rilevarsi che “ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per “giorno della notificazione”, ai sensi degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, an ticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfe ra di conoscibilità” (Cass civ Sez. I, 21 maggio 2007, n. 11783).
Nel caso di specie, la notifica dell'atto di appello è avvenuta a mezzo pec e si è perfezionata il 26 ottobre 2018.
Parte appellante ha poi tentato la costituzione in data 5 novembre 2018, m a si è vista recapitare due pec di esito dei controlli automatici da parte della cancelleria contenenti
“errore imprevisto” e “errore fatale”.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico;
la reazione immediata si sostanzia,
2 alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto;
(b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte;
nel primo caso, a f ronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle ste sse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.” (Cass. Civ. Cassazione civile sez. I, 13 giugno 2025,
n.15801).
Nel caso di specie, tuttavia, solo in data 29 novembre 2018, vale a dire 24 giorni dopo l'avvenuta conoscenza dell'esito negativo del deposito telematico, l'appellante ha provveduto ad iscrivere l'atto, depositando, altresì, un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c.
Tale intervallo temporale deve ritenersi eccessivo rispetto all'onere di reazione immediata richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante (incombente certamente più impegnativo rispetto al deposito di un atto), ha indicato nella metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c.), il termine per riattivarsi per non perdere gli effetti del primo tentativo di notifica, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cas s. Civ., 21 agosto 2020, n. 17577).
A parere di questo giudice, quindi, avuta contezza dell'esito negativo del tentativo di deposito (il 5 novembre attraverso la pec di errore fatale), la parte avrebbe dovuto reagire e provvedere al nuovo deposito al massimo entro ulteriori 10 giorni, vale a dire il termine previsto per la costituzione dell'appellante.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. Le spese di lite sostenute da parte appellata per il presente grado di giudizio vengono poste a carico di parte appellante e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giu dice monocratico dott.
GA IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite s ostenute da parte appellata per il presente giudizio di appello che liquida in euro 1.500,00 (di cui euro
250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase di trattazione ed euro 500,00 per fase di decisione) per c ompensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
Provvedimento red atto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. GA IO
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