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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/08/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 8130/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 8130 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 29.4.2025 e vertente tra
TRA
( ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), in proprio e quali esercenti la patria potestà sulla minore C.F._2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Luca Petretto, Persona_1 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, viale Libia, 4;
ATTORI
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Oliveri, giusta procura in calce alla comparsa di risposta di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Ardea (RM) Via Ticino n.41;
CONVENUTA
E
( ) CP_2 C.F._4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità per esercizio di attività pericolose;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 29.4.2025;
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la deducendo che la Controparte_1 minore stava svolgendo, in data 14.12.2019 alle ore 12 circa, una lezione individuale di Per_1 equitazione con l'istruttore del maneggio convenuto;
che, in tali circostanze, la minore era caduta da
1 cavallo, rovinando a terra;
che la minore era stata trasportata al PS della Casa di Cura S. Anna di Pomezia ove le era stata diagnosticata “frattura con scomposizione est diafisi prossimale ulna sublussazione articolazione omero ulnare lussazione articolazione radio omerale con distacco del nucleo di accrescimento della epifisi”, Probabile frattura scomposta avambraccio dx…”; che la minore era stata poi ricoverata presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma dal 14.12.19 al 17.12.19, subendo in sala operatoria manovra di riallineamento e immobilizzazione in gesso brachio metacarpale;
che la minore era stata quindi sottoposta a controllo ambulatoriale e quindi a nuovo ricovero programmato presso la medesima struttura dal 27.12.19 al 30.12.19; che , nonostante le cure, era residuato a carico della minore un danno di carattere permanente, come da relazione del CTP depositata in atti;
che non aveva avuto esito positivo la richiesta stragiudiziale di risarcimento e il tentativo di esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
che sussisteva ex art. 2050 c.c. la responsabilità della struttura convenuta per il sinistro occorso alla minore;
che l'attività espletata dalla convenuta doveva infatti considerarsi quale attività pericolosa dalla giurisprudenza prevalente;
che ciò accadeva soprattutto in caso di cavaliere inesperto, come era all'epoca; che Per_1 quest'ultima era infatti alle prime armi e alle prime lezioni di equitazione;
che la minore, nel corso di una normale passeggiata all'interno di una delle arene del circolo, aveva perso il controllo dell'animale ed era quindi caduta;
che ciò era noto alla convenuta, come da comunicazione dell'11.10.21 allegata in atti;
che, in subordine, la convenuta doveva essere ritenuta responsabile ex art. 2052 c.c.; che la minore aveva subito, a causa del sinistro, un danno biologico (per ITA di 50gg, per ITP al 50% di 20 giorni nonché un danno permanente del 15%); che sussisteva il diritto della minore al risarcimento del danno c.d. morale conseguente al sinistro da quantificarsi nella misura di 1/3 rispetto al riconosciuto danno biologico, oltre alla personalizzazione massima del danno secondo le Tabelle di Milano;
che sussisteva anche il diritto degli attori, genitori della minore, a conseguire il risarcimento del danno derivante dalle difficoltà di gestire l'infortunio di una bambina così piccola e la necessità di accudirla continuamente, spostandosi per consentirne le cure;
che, in concomitanza con tale evento, i erano in attesa della nascita della seconda figlia;
che tali pregiudizi Pt_1 dovevano ritenersi provati per presunzioni;
che tale danno poteva essere liquidato in via equitativa in
€ 5000; che si chiedeva la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. stante la condotta extraprocessuale tenuta.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare la responsabilità ex art. 2050 ovvero ex art. 2052 c.c. della struttura convenuta per il sinistro occorso a in data 14.12.19 e Per_1 per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dalla minore e dai suoi genitori, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita la convenuta deducendo che era del tutto generica la descrizione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice;
che non risultavano descritte né le condizioni del maneggio né il ruolo dell'istruttore né le condizioni del cavallo utilizzato dalla minore;
che nel giorno del sinistro, la minore era seguita dall'istruttore ; che in occasione della prima lezione della minore, CP_2 tenutasi in data 22.8.2019, i genitori avevano riferito che la minore aveva frequentato altro circolo ippico;
che pertanto la convenuta aveva chiesto agli attori l'indicazione dei dati del circolo di provenienza e copia dell'assicurazione ASI (federazione equestre); che tuttavia, nonostante i solleciti, il padre della minore si era rifiutato in data 5.11.19 di fornire i dati richiesti e il codice fiscale della minore, affermando che la minore era già assicurata presso il centro ippico Giulius Caesar di Ardea già frequentato dalla minore;
che tale allegazione era stata confermata anche all'istruttore CP_2
; che, solo a seguito della caduta, gli attori avevano dichiarato alla convenuta che la minore
[...] era un soggetto avente diritto alla legge 104; che tale fatto era stato celato alla convenuta;
che infatti, se ciò fosse stato detto prima, la convenuta non avrebbe consentito alla minore di svolgere le lezioni per mancanza di istruttori idonei a farle svolgere attività equestre;
che pertanto sussisteva in capo agli attori una corresponsabilità nella verificazione del sinistro;
che nessuna responsabilità poteva essere
2 ascritta alla convenuta, sussistendo il caso fortuito integrato dal comportamento colposo degli stessi attori e del che non aveva controllato la minore durante la lezione e le sue reali CP_2 condizioni di salute al fine di valutarne la compatibilità con l'attività ippica;
che si contestava la quantificazione dei danni allegati dagli attori;
che infondata era la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Per questi motivi
ha chiesto di autorizzare la chiamata in causa di e nel merito CP_2 il rigetto delle domande spiegate dall'attrice ovvero in subordine valutare la corresponsabilità degli stessi attori e del . CP_2
Autorizzata la chiamata in causa di , quest'ultimo, regolarmente citato, è rimasto CP_2 contumace.
Sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Disposta CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda formulata dagli attori è parzialmente fondata.
Gli attori hanno agito ai sensi dell'art. 2050 ovvero in subordine dell'art. 2052 c.c. per il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dalla loro figlia minore e da loro stessi in Per_1 conseguenza del sinistro occorso in data 14.12.2019 presso il maneggio di proprietà della società convenuta.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che la minore si era recata, in data 14.12.2019
– ore 12 circa, presso la struttura della convenuta e, durante la lezione di equitazione gestita dall'istruttore incaricato (ossia l'istruttore , come precisato dalla convenuta in Persona_2 comparsa), la stessa era caduta riportando le lesioni meglio descritte in citazione dalle quali sarebbe residuato un danno biologico del 15% con ITA di 50 giorni ed ITP al 50% di giorni 50. Gli attori hanno in questo contesto precisato che la minore, all'epoca di 7 anni, era una amazzone principiante.
La convenuta ha negato ogni responsabilità allegando la genericità della dinamica del sinistro come descritta dagli attori (ma non contestando di fatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., la caduta della minore da cavallo nel corso della lezione del 14.12.19) e la corresponsabilità dei genitori- attori e dell'istruttore nella causazione del sinistro per non aver informato la struttura del fatto CP_2 che la minore era un soggetto avente diritto alla l. 104, circostanza questa che avrebbe determinato la struttura a rifiutare le lezioni alla minore in quanto sprovvista di istruttori con specifica formazione per la gestione di tali patologie.
Come noto, per giurisprudenza costante, in caso di caduta di una persona da cavallo durante una lezione di equitazione, possono profilarsi in capo al gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli utilizzati durante la lezione, due fonti di responsabilità, entrambe aventi fondamento oggettivo, la prima ai sensi dell'art. 2050 c.c. ricorrente laddove il danneggiato possa essere considerato cavaliere principiante, in quanto ignaro di ogni regola di equitazione ovvero in quanto giovanissimo, la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo del cavallo rende oggettivamente pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio, di per sé invece neutra, ovvero la seconda ai sensi dell'art. 2052 c.c. ricorrente laddove il danneggiato possa essere considerato cavaliere esperto e quindi edotto delle regole di equitazione e capace di controllare il cavallo.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che “il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi
3 esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. Civ. Sez. III, ord. 6737/2019, cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 24211/2015, C.d.A. Milano, Sez. II, n. 233/2020).
La giurisprudenza sopra citata ha chiarito altresì i due diversi regimi probatori delle norme in esame.
Nel caso di responsabilità ex art. 2050 c.c., esercizio attività pericolose, la responsabilità dell'esercente si configura a fronte della prova da parte del danneggiato del nesso causale tra attività
“pericolosa” e l'evento nonché il danno subito, salvo provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In questo contesto poi, l'eventuale caso fortuito, forza maggiore ovvero il fatto del danneggiato o del terzo non è sufficiente ad escludere sempre e comunque la responsabilità, potendolo fare solo laddove gli stessi siano idonei a recidere del tutto il nesso causale tra attività ed evento lesivo.
Nel caso di responsabilità ex art. 2052 c.c., c.d. responsabilità per danni prodotti da animali, invece la prova liberatoria di cui è gravato il proprietario/utilizzatore dell'animale consiste nella prova dell'interruzione del nesso causale tra il comportamento dell'animale (e non già tra l'attività esercitata, come accade nell'ipotesi ex art. 2050 c.c.) e l'evento dannoso, prova che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, integrante gli estremi del fortuito (quindi inevitabilità, imprevedibilità ed eccezionalità), tale da recidere il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento in quanto avente efficacia esclusiva nella causazione del sinistro.
Su tali regole ermeneutiche, venendo quindi al caso in esame, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 2050 c.c. in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c..
Risulta invero pacifica tra le parti, trattandosi come detto di fatto non specificatamente contestato da parte convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., la dinamica del sinistro oggetto di causa ossia la caduta della minore mentre quest'ultima si trovava a cavallo durante la lezione Per_1 individuale di equitazione del 14.12.19 con l'istruttore , incaricato dalla convenuta. Persona_2
Deve quindi ritenersi provato il nesso di causalità tra l'attività posta in essere dalla convenuta (lezione di equitazione) e l'evento danno derivato alla figlia degli attori (caduta da cavallo), non spostando tale valutazione il fatto che non sia stata descritta in maniera specifica la dinamica del sinistro, essendo stato per altro riconosciuto dalla stessa convenuta nella comunicazione dell'11.10.21 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione) che la minore è caduta da cavallo durante la lezione del 14.12.19.
Ciò posto, la responsabilità in capo alla convenuta va ricondotta nello schema della responsabilità ex art. 2050 c.c. per attività pericolosa dal momento che la minore deve essere considerata quale Per_1 amazone principiante non solo per la giovanissima età ( 7 anni) al momento del sinistro ma anche per la sua inesperienza nella disciplina ippica.
Sul punto, gli attori hanno infatti allegato che la minore doveva considerarsi una amazzone principiante e parte convenuta non lo ha contestato. Appare quindi pacifico che la minore debba essere considerata principiante nel settore equestre sia per la sua scarsa esperienza sia invero anche per la sua giovanissima età ( 7 anni). Non sposta tale valutazione il fatto che la stessa aveva nel passato frequentato altro maneggio (fatto questo allegato dalla convenuta e non contestato ex art. 115 c.p.c. dagli attori) e che avesse iniziato le lezioni presso la struttura convenuta in data 22.8.2019. Sotto tale profilo, va rilevato che parte convenuta non ha indicato quante lezioni la stessa avesse già fatto presso
4 la propria (ovvero presso altra struttura) in modo da poter ritenere che la minore potesse essere ritenuta, nonostante la giovane età, una amazzone esperta.
A fronte di tali emergenze, devono quindi ravvisarsi in capo alla convenuta gli estremi della responsabilità ex art. 2050 c.c., non avendo parte convenuta fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c..
Sotto tale profilo, va escluso in primo luogo che tale prova liberatoria possa consistere nel mero concorso di colpa degli attori genitori della minore ovvero dell'istruttore , terzo Testimone_1 chiamato in giudizio dal momento che, come sopra chiarito, tali condotte possono integrare la prova liberatoria solo laddove siano idonee a interrompere il nesso causale tra l'attività esercitata
“pericolosa” e l'evento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 8457/2004, Trib. Nocera Inferiore n. 695/2024).
Ciò posto va rilevato che nel caso in esame è rimasta del tutto indimostrato da parte della convenuta, gravata del relativo onere probatorio, l'eventuale incidenza delle patologie della minore (che non sarebbero state mai rivelate alla convenuta se non dopo l'incidente) sulla dinamica del sinistro ossia che lo stesso si è verificato a causa esclusiva delle patologie della minore, non essendo di per sé sufficiente allegare l'astratta idoneità delle patologie della minore a determinare il sinistro.
Non risulta parimenti provata, né invero adeguatamente allegata, da parte convenuta l'adozione di tutte le misure cautelari necessarie ad evitare l'evento, non potendo consistere le stesse nella sola previsione di un istruttore nell'arena deputata alla lezione.
Sussiste pertanto, nei limiti in cui si dirà, il diritto degli attori al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito a causa del sinistro oggetto di causa.
Sul punto, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale del danno morale, inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022).
Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi,
5 di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020). In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 23469/2018).
Venendo al danno non patrimoniale subito dalla minore, va osservato che sul punto è stata disposta d'ufficio CTU medico legale al fine di determinare sulla base della documentazione medica prodotta da parte attrice il danno biologico riportato dalla minore. Sul punto va osservato che, pur non essendovi stata alcuna istanza di parte in relazione al relativo espletamento, “il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25281/2023, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34579/2023, Cass. civ., Sez. I, n. 7472/2017).
Come accertato dal CTU nella relazione in atti, redatta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili tenuto conto della documentazione medica allegata all'atto di citazione, la minore in conseguenza del sinistro ha subito in conseguenza del sinistro la “Esiti algo-funzionali di Per_1 valido trauma del gomito destro, con frattura diafisaria prossimale scomposta ulnare e distacco epifisario scomposto del radio prossimale, trattata cruentemente con mezzi di sintesi successivamente rimossi;
Esiti cicatriziali post-chirurgici avambraccio dx, consistenti in limitazione della flesso- estensione del gomito destro di circa 1/4, della pronosupinazione agli alti gradi e lieve riduzione di forza alle prove empiriche. Sono altresì presenti esiti cicatriziali all'avambraccio dx, costituenti lieve pregiudizio estetico” (cfr. pag. 15 della relazione del CTU versata in atti).
Sulla base di tale diagnosi, il CTU ha quindi determinato, secondo criteri e parametri del tutto condivisibili e non contestati dalle parti, un danno biologico permanente del 10%, comprensivo del danno estetico (cicatrice), e un danno da ITA di giorni 50, da ITP al 50% di 10 giorni e da ITP al 25% di ulteriori 10 giorni.
Sussiste pertanto il diritto della minore a conseguire al risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente biologica nella sua componente morale, da considerare presuntivamente esistente tenuto conto della non lieve entità delle lesioni riportate e dei ricoveri subiti e delle implicazioni derivanti dalla immobilizzazione dell'arto in una bambina tanto piccola.
Non sussistono invece i presupposti per riconoscere la chiesta personalizzazione del danno dal momento che parte attrice non ha allegato né i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale né le circostanze diverse da quello “id quoad plerumque accidit” atte a fondare una eventuale personalizzazione del danno. Sul punto, è stato infatti osservato che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
6 Su tali rilievi, venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10579/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano anno 2021, vigente al momento del sinistr, tenuto della giovanissima età dell'attore all'epoca (7 anni) e dei postumi riportati, appare adeguato liquidare in suo favore la somma di € 33.163,50 (della quale € 21.802,00 per il danno biologico del 10%, € 5669,00 per componente morale,
€ 4950 per 50 giorni di ITA, € 495 per 10 giorni di ITP al 50% ed € 247,50 per 10 giorni di ITP al 25%), oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo,
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute dal momento che le stesse non sono state documentate, come per altro riscontrato dal CTU nella perizia in atti.
Venendo infine al danno non patrimoniale subito dai genitori della minore per il disagio e patema d'animo affrontato durante il periodo di degenza della minore in ospedale e poi a casa, sussistono i presupposti per ritenere provato per presunzioni, in ragione del rapporto di parentela e soprattutto della tenera età della minore che, all'epoca settenne, ha dovuto affrontare le cure derivanti dal danno riportato in occasione del sinistro oggetto di causa. Su tale prova, sussistono i presupposti per liquidare in via equitativa il danno non patrimoniale, sub specie morale, subito dagli attori in € 1000, tenuto conto della durata della degenza della minore (14.12.19 sino al 6.2.20).
La domanda formulata dagli attori risulta pertanto parzialmente fondata e quindi, accertata la responsabilità ex art. 2050 c.c. della convenuta in occasione del sinistro del 14.12.19, quest'ultima va condannata al risarcimento del danno subito da e dagli attori in tale occasione liquidato Per_1 rispettivamente in € 33.163,50, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo, ed in € 1000, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo , dovendo la domanda essere rigettata per il resto.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. dal momento che la domanda degli attori è risultata parzialmente fondata (avendo gli attori agito per ottenere il pagamento di una somma di € 83.000 ed essendo risultata fondata la domanda nel minor importo complessivo di € 34.163,50).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato nel presente giudizio ed applicati i parametri minimi in quanto valore appena superiore allo scaglione di riferimento (€ 26.000 - € 52.000) riconosciuta una maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 II comma per la difesa di più parti aventi analoga posizione processuale, unitamente alle spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
7 Nulla sulle spese del terzo chiamato in causa in quanto contumace.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda formulata dall'attore;
2) accerta la responsabilità ex art. 2050 c.c. della convenuta per il sinistro occorso in data 14.12.19 alla minore Persona_1
3) per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 33.163,50, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo, per il risarcimento del danno riportato da ed in € 1000, oltre rivalutazione anno per Per_1 anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo, per il danno riportato dagli attori in proprio;
4) rigetta le altre domande formulate da parte attrice;
5) condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 810,38 per spese vive ed € 4.951,70 per compensi oltre accessori come per legge;
6) nulla sulle spese del terzo chiamato in quanto contumace;
7) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 22 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 8130 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 29.4.2025 e vertente tra
TRA
( ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), in proprio e quali esercenti la patria potestà sulla minore C.F._2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Luca Petretto, Persona_1 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, viale Libia, 4;
ATTORI
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Oliveri, giusta procura in calce alla comparsa di risposta di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Ardea (RM) Via Ticino n.41;
CONVENUTA
E
( ) CP_2 C.F._4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità per esercizio di attività pericolose;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 29.4.2025;
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la deducendo che la Controparte_1 minore stava svolgendo, in data 14.12.2019 alle ore 12 circa, una lezione individuale di Per_1 equitazione con l'istruttore del maneggio convenuto;
che, in tali circostanze, la minore era caduta da
1 cavallo, rovinando a terra;
che la minore era stata trasportata al PS della Casa di Cura S. Anna di Pomezia ove le era stata diagnosticata “frattura con scomposizione est diafisi prossimale ulna sublussazione articolazione omero ulnare lussazione articolazione radio omerale con distacco del nucleo di accrescimento della epifisi”, Probabile frattura scomposta avambraccio dx…”; che la minore era stata poi ricoverata presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma dal 14.12.19 al 17.12.19, subendo in sala operatoria manovra di riallineamento e immobilizzazione in gesso brachio metacarpale;
che la minore era stata quindi sottoposta a controllo ambulatoriale e quindi a nuovo ricovero programmato presso la medesima struttura dal 27.12.19 al 30.12.19; che , nonostante le cure, era residuato a carico della minore un danno di carattere permanente, come da relazione del CTP depositata in atti;
che non aveva avuto esito positivo la richiesta stragiudiziale di risarcimento e il tentativo di esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
che sussisteva ex art. 2050 c.c. la responsabilità della struttura convenuta per il sinistro occorso alla minore;
che l'attività espletata dalla convenuta doveva infatti considerarsi quale attività pericolosa dalla giurisprudenza prevalente;
che ciò accadeva soprattutto in caso di cavaliere inesperto, come era all'epoca; che Per_1 quest'ultima era infatti alle prime armi e alle prime lezioni di equitazione;
che la minore, nel corso di una normale passeggiata all'interno di una delle arene del circolo, aveva perso il controllo dell'animale ed era quindi caduta;
che ciò era noto alla convenuta, come da comunicazione dell'11.10.21 allegata in atti;
che, in subordine, la convenuta doveva essere ritenuta responsabile ex art. 2052 c.c.; che la minore aveva subito, a causa del sinistro, un danno biologico (per ITA di 50gg, per ITP al 50% di 20 giorni nonché un danno permanente del 15%); che sussisteva il diritto della minore al risarcimento del danno c.d. morale conseguente al sinistro da quantificarsi nella misura di 1/3 rispetto al riconosciuto danno biologico, oltre alla personalizzazione massima del danno secondo le Tabelle di Milano;
che sussisteva anche il diritto degli attori, genitori della minore, a conseguire il risarcimento del danno derivante dalle difficoltà di gestire l'infortunio di una bambina così piccola e la necessità di accudirla continuamente, spostandosi per consentirne le cure;
che, in concomitanza con tale evento, i erano in attesa della nascita della seconda figlia;
che tali pregiudizi Pt_1 dovevano ritenersi provati per presunzioni;
che tale danno poteva essere liquidato in via equitativa in
€ 5000; che si chiedeva la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. stante la condotta extraprocessuale tenuta.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare la responsabilità ex art. 2050 ovvero ex art. 2052 c.c. della struttura convenuta per il sinistro occorso a in data 14.12.19 e Per_1 per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dalla minore e dai suoi genitori, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita la convenuta deducendo che era del tutto generica la descrizione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice;
che non risultavano descritte né le condizioni del maneggio né il ruolo dell'istruttore né le condizioni del cavallo utilizzato dalla minore;
che nel giorno del sinistro, la minore era seguita dall'istruttore ; che in occasione della prima lezione della minore, CP_2 tenutasi in data 22.8.2019, i genitori avevano riferito che la minore aveva frequentato altro circolo ippico;
che pertanto la convenuta aveva chiesto agli attori l'indicazione dei dati del circolo di provenienza e copia dell'assicurazione ASI (federazione equestre); che tuttavia, nonostante i solleciti, il padre della minore si era rifiutato in data 5.11.19 di fornire i dati richiesti e il codice fiscale della minore, affermando che la minore era già assicurata presso il centro ippico Giulius Caesar di Ardea già frequentato dalla minore;
che tale allegazione era stata confermata anche all'istruttore CP_2
; che, solo a seguito della caduta, gli attori avevano dichiarato alla convenuta che la minore
[...] era un soggetto avente diritto alla legge 104; che tale fatto era stato celato alla convenuta;
che infatti, se ciò fosse stato detto prima, la convenuta non avrebbe consentito alla minore di svolgere le lezioni per mancanza di istruttori idonei a farle svolgere attività equestre;
che pertanto sussisteva in capo agli attori una corresponsabilità nella verificazione del sinistro;
che nessuna responsabilità poteva essere
2 ascritta alla convenuta, sussistendo il caso fortuito integrato dal comportamento colposo degli stessi attori e del che non aveva controllato la minore durante la lezione e le sue reali CP_2 condizioni di salute al fine di valutarne la compatibilità con l'attività ippica;
che si contestava la quantificazione dei danni allegati dagli attori;
che infondata era la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Per questi motivi
ha chiesto di autorizzare la chiamata in causa di e nel merito CP_2 il rigetto delle domande spiegate dall'attrice ovvero in subordine valutare la corresponsabilità degli stessi attori e del . CP_2
Autorizzata la chiamata in causa di , quest'ultimo, regolarmente citato, è rimasto CP_2 contumace.
Sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Disposta CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda formulata dagli attori è parzialmente fondata.
Gli attori hanno agito ai sensi dell'art. 2050 ovvero in subordine dell'art. 2052 c.c. per il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dalla loro figlia minore e da loro stessi in Per_1 conseguenza del sinistro occorso in data 14.12.2019 presso il maneggio di proprietà della società convenuta.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che la minore si era recata, in data 14.12.2019
– ore 12 circa, presso la struttura della convenuta e, durante la lezione di equitazione gestita dall'istruttore incaricato (ossia l'istruttore , come precisato dalla convenuta in Persona_2 comparsa), la stessa era caduta riportando le lesioni meglio descritte in citazione dalle quali sarebbe residuato un danno biologico del 15% con ITA di 50 giorni ed ITP al 50% di giorni 50. Gli attori hanno in questo contesto precisato che la minore, all'epoca di 7 anni, era una amazzone principiante.
La convenuta ha negato ogni responsabilità allegando la genericità della dinamica del sinistro come descritta dagli attori (ma non contestando di fatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., la caduta della minore da cavallo nel corso della lezione del 14.12.19) e la corresponsabilità dei genitori- attori e dell'istruttore nella causazione del sinistro per non aver informato la struttura del fatto CP_2 che la minore era un soggetto avente diritto alla l. 104, circostanza questa che avrebbe determinato la struttura a rifiutare le lezioni alla minore in quanto sprovvista di istruttori con specifica formazione per la gestione di tali patologie.
Come noto, per giurisprudenza costante, in caso di caduta di una persona da cavallo durante una lezione di equitazione, possono profilarsi in capo al gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli utilizzati durante la lezione, due fonti di responsabilità, entrambe aventi fondamento oggettivo, la prima ai sensi dell'art. 2050 c.c. ricorrente laddove il danneggiato possa essere considerato cavaliere principiante, in quanto ignaro di ogni regola di equitazione ovvero in quanto giovanissimo, la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo del cavallo rende oggettivamente pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio, di per sé invece neutra, ovvero la seconda ai sensi dell'art. 2052 c.c. ricorrente laddove il danneggiato possa essere considerato cavaliere esperto e quindi edotto delle regole di equitazione e capace di controllare il cavallo.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che “il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi
3 esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. Civ. Sez. III, ord. 6737/2019, cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 24211/2015, C.d.A. Milano, Sez. II, n. 233/2020).
La giurisprudenza sopra citata ha chiarito altresì i due diversi regimi probatori delle norme in esame.
Nel caso di responsabilità ex art. 2050 c.c., esercizio attività pericolose, la responsabilità dell'esercente si configura a fronte della prova da parte del danneggiato del nesso causale tra attività
“pericolosa” e l'evento nonché il danno subito, salvo provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In questo contesto poi, l'eventuale caso fortuito, forza maggiore ovvero il fatto del danneggiato o del terzo non è sufficiente ad escludere sempre e comunque la responsabilità, potendolo fare solo laddove gli stessi siano idonei a recidere del tutto il nesso causale tra attività ed evento lesivo.
Nel caso di responsabilità ex art. 2052 c.c., c.d. responsabilità per danni prodotti da animali, invece la prova liberatoria di cui è gravato il proprietario/utilizzatore dell'animale consiste nella prova dell'interruzione del nesso causale tra il comportamento dell'animale (e non già tra l'attività esercitata, come accade nell'ipotesi ex art. 2050 c.c.) e l'evento dannoso, prova che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, integrante gli estremi del fortuito (quindi inevitabilità, imprevedibilità ed eccezionalità), tale da recidere il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento in quanto avente efficacia esclusiva nella causazione del sinistro.
Su tali regole ermeneutiche, venendo quindi al caso in esame, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 2050 c.c. in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c..
Risulta invero pacifica tra le parti, trattandosi come detto di fatto non specificatamente contestato da parte convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., la dinamica del sinistro oggetto di causa ossia la caduta della minore mentre quest'ultima si trovava a cavallo durante la lezione Per_1 individuale di equitazione del 14.12.19 con l'istruttore , incaricato dalla convenuta. Persona_2
Deve quindi ritenersi provato il nesso di causalità tra l'attività posta in essere dalla convenuta (lezione di equitazione) e l'evento danno derivato alla figlia degli attori (caduta da cavallo), non spostando tale valutazione il fatto che non sia stata descritta in maniera specifica la dinamica del sinistro, essendo stato per altro riconosciuto dalla stessa convenuta nella comunicazione dell'11.10.21 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione) che la minore è caduta da cavallo durante la lezione del 14.12.19.
Ciò posto, la responsabilità in capo alla convenuta va ricondotta nello schema della responsabilità ex art. 2050 c.c. per attività pericolosa dal momento che la minore deve essere considerata quale Per_1 amazone principiante non solo per la giovanissima età ( 7 anni) al momento del sinistro ma anche per la sua inesperienza nella disciplina ippica.
Sul punto, gli attori hanno infatti allegato che la minore doveva considerarsi una amazzone principiante e parte convenuta non lo ha contestato. Appare quindi pacifico che la minore debba essere considerata principiante nel settore equestre sia per la sua scarsa esperienza sia invero anche per la sua giovanissima età ( 7 anni). Non sposta tale valutazione il fatto che la stessa aveva nel passato frequentato altro maneggio (fatto questo allegato dalla convenuta e non contestato ex art. 115 c.p.c. dagli attori) e che avesse iniziato le lezioni presso la struttura convenuta in data 22.8.2019. Sotto tale profilo, va rilevato che parte convenuta non ha indicato quante lezioni la stessa avesse già fatto presso
4 la propria (ovvero presso altra struttura) in modo da poter ritenere che la minore potesse essere ritenuta, nonostante la giovane età, una amazzone esperta.
A fronte di tali emergenze, devono quindi ravvisarsi in capo alla convenuta gli estremi della responsabilità ex art. 2050 c.c., non avendo parte convenuta fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c..
Sotto tale profilo, va escluso in primo luogo che tale prova liberatoria possa consistere nel mero concorso di colpa degli attori genitori della minore ovvero dell'istruttore , terzo Testimone_1 chiamato in giudizio dal momento che, come sopra chiarito, tali condotte possono integrare la prova liberatoria solo laddove siano idonee a interrompere il nesso causale tra l'attività esercitata
“pericolosa” e l'evento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 8457/2004, Trib. Nocera Inferiore n. 695/2024).
Ciò posto va rilevato che nel caso in esame è rimasta del tutto indimostrato da parte della convenuta, gravata del relativo onere probatorio, l'eventuale incidenza delle patologie della minore (che non sarebbero state mai rivelate alla convenuta se non dopo l'incidente) sulla dinamica del sinistro ossia che lo stesso si è verificato a causa esclusiva delle patologie della minore, non essendo di per sé sufficiente allegare l'astratta idoneità delle patologie della minore a determinare il sinistro.
Non risulta parimenti provata, né invero adeguatamente allegata, da parte convenuta l'adozione di tutte le misure cautelari necessarie ad evitare l'evento, non potendo consistere le stesse nella sola previsione di un istruttore nell'arena deputata alla lezione.
Sussiste pertanto, nei limiti in cui si dirà, il diritto degli attori al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito a causa del sinistro oggetto di causa.
Sul punto, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale del danno morale, inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022).
Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi,
5 di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020). In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 23469/2018).
Venendo al danno non patrimoniale subito dalla minore, va osservato che sul punto è stata disposta d'ufficio CTU medico legale al fine di determinare sulla base della documentazione medica prodotta da parte attrice il danno biologico riportato dalla minore. Sul punto va osservato che, pur non essendovi stata alcuna istanza di parte in relazione al relativo espletamento, “il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25281/2023, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34579/2023, Cass. civ., Sez. I, n. 7472/2017).
Come accertato dal CTU nella relazione in atti, redatta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili tenuto conto della documentazione medica allegata all'atto di citazione, la minore in conseguenza del sinistro ha subito in conseguenza del sinistro la “Esiti algo-funzionali di Per_1 valido trauma del gomito destro, con frattura diafisaria prossimale scomposta ulnare e distacco epifisario scomposto del radio prossimale, trattata cruentemente con mezzi di sintesi successivamente rimossi;
Esiti cicatriziali post-chirurgici avambraccio dx, consistenti in limitazione della flesso- estensione del gomito destro di circa 1/4, della pronosupinazione agli alti gradi e lieve riduzione di forza alle prove empiriche. Sono altresì presenti esiti cicatriziali all'avambraccio dx, costituenti lieve pregiudizio estetico” (cfr. pag. 15 della relazione del CTU versata in atti).
Sulla base di tale diagnosi, il CTU ha quindi determinato, secondo criteri e parametri del tutto condivisibili e non contestati dalle parti, un danno biologico permanente del 10%, comprensivo del danno estetico (cicatrice), e un danno da ITA di giorni 50, da ITP al 50% di 10 giorni e da ITP al 25% di ulteriori 10 giorni.
Sussiste pertanto il diritto della minore a conseguire al risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente biologica nella sua componente morale, da considerare presuntivamente esistente tenuto conto della non lieve entità delle lesioni riportate e dei ricoveri subiti e delle implicazioni derivanti dalla immobilizzazione dell'arto in una bambina tanto piccola.
Non sussistono invece i presupposti per riconoscere la chiesta personalizzazione del danno dal momento che parte attrice non ha allegato né i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale né le circostanze diverse da quello “id quoad plerumque accidit” atte a fondare una eventuale personalizzazione del danno. Sul punto, è stato infatti osservato che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
6 Su tali rilievi, venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10579/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano anno 2021, vigente al momento del sinistr, tenuto della giovanissima età dell'attore all'epoca (7 anni) e dei postumi riportati, appare adeguato liquidare in suo favore la somma di € 33.163,50 (della quale € 21.802,00 per il danno biologico del 10%, € 5669,00 per componente morale,
€ 4950 per 50 giorni di ITA, € 495 per 10 giorni di ITP al 50% ed € 247,50 per 10 giorni di ITP al 25%), oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo,
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute dal momento che le stesse non sono state documentate, come per altro riscontrato dal CTU nella perizia in atti.
Venendo infine al danno non patrimoniale subito dai genitori della minore per il disagio e patema d'animo affrontato durante il periodo di degenza della minore in ospedale e poi a casa, sussistono i presupposti per ritenere provato per presunzioni, in ragione del rapporto di parentela e soprattutto della tenera età della minore che, all'epoca settenne, ha dovuto affrontare le cure derivanti dal danno riportato in occasione del sinistro oggetto di causa. Su tale prova, sussistono i presupposti per liquidare in via equitativa il danno non patrimoniale, sub specie morale, subito dagli attori in € 1000, tenuto conto della durata della degenza della minore (14.12.19 sino al 6.2.20).
La domanda formulata dagli attori risulta pertanto parzialmente fondata e quindi, accertata la responsabilità ex art. 2050 c.c. della convenuta in occasione del sinistro del 14.12.19, quest'ultima va condannata al risarcimento del danno subito da e dagli attori in tale occasione liquidato Per_1 rispettivamente in € 33.163,50, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo, ed in € 1000, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo , dovendo la domanda essere rigettata per il resto.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. dal momento che la domanda degli attori è risultata parzialmente fondata (avendo gli attori agito per ottenere il pagamento di una somma di € 83.000 ed essendo risultata fondata la domanda nel minor importo complessivo di € 34.163,50).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato nel presente giudizio ed applicati i parametri minimi in quanto valore appena superiore allo scaglione di riferimento (€ 26.000 - € 52.000) riconosciuta una maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 II comma per la difesa di più parti aventi analoga posizione processuale, unitamente alle spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
7 Nulla sulle spese del terzo chiamato in causa in quanto contumace.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda formulata dall'attore;
2) accerta la responsabilità ex art. 2050 c.c. della convenuta per il sinistro occorso in data 14.12.19 alla minore Persona_1
3) per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 33.163,50, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo, per il risarcimento del danno riportato da ed in € 1000, oltre rivalutazione anno per Per_1 anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo, per il danno riportato dagli attori in proprio;
4) rigetta le altre domande formulate da parte attrice;
5) condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 810,38 per spese vive ed € 4.951,70 per compensi oltre accessori come per legge;
6) nulla sulle spese del terzo chiamato in quanto contumace;
7) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 22 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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