TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 76/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 76/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi,
vertente
T R A
(C.F. indicato: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Livia Volpe (C.F. ), in virtù di mandato allegato all'atto C.F._2
di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. indicato: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore e, per essa, la società
denominata in persona del consigliere delegato pro tempore Controparte_2
(C.F./P. IVA indicati: , quale mandataria con rappresentanza in forza di P.IVA_2
procura speciale per atto a rogito del notaio di Pordenone del Persona_1
20/12/2019, rep. n. 55730, racc. n. 41254, della società Controparte_3
società incorporata per fusione nella società “
[...] Controparte_4
Pag. 1 di 8
(C.F. indicato: ), giusto atto di fusione a rogito del notaio CP_3 P.IVA_3 Per_2
di Conegliano del 26 ottobre 2020, rep. n. 54597, racc. n. 30824, quest'ultima,
[...]
a propria volta, mandataria con rappresentanza, con facoltà di sub delega, ai fini della gestione, di incasso e di eventuale recupero di crediti, della predetta società
giusta procura speciale per atto a rogito del notaio Controparte_1
di Milano del 09/12/2019, rep. n. 28365, racc. n. 12029, Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Santangelo (C.F.:
), giusta procura speciale del 17/03/2020 a rogito del notaio C.F._3
di Roma, rep. n. 71.029, racc. n. 26.678, nonché dall'Avv. Salvatore Persona_4
Di FO (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4
di quest'ultimo in Gricignano di Aversa (CE) alla Via Galileo Galilei n. 5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta (domicilio digitale indicato in atti);
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 27.12.2022 il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4095/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord su ricorso della società con il quale gli è stato Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 5.294,67, oltre interessi e spese.
Deduceva che la quale cessionaria di una serie di società Controparte_1
finanziarie ( , GO UC S.p.A., Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, si era dichiarata creditrice del sig. per la somma Controparte_8 Parte_1
sopra indicata, in forza di due contratti di finanziamento: uno stipulato con CP_8
(n. 0010365010044770 del 15.02.2008) e uno con GO UC S.p.A. (n.
[...]
Pag. 2 di 8
L'opponente ha contestato l'esistenza del credito, sostenendo di aver integralmente pagato i due finanziamenti oggetto di ingiunzione. In particolare, per il primo finanziamento, dopo una temporanea difficoltà economica, il sig. avrebbe Pt_1
provveduto al pagamento mediante un piano di rientro e la sottoscrizione di 35 titoli cambiari, regolarmente pagati, oltre a un versamento su conto corrente. Per il secondo finanziamento, il residuo è stato saldato tramite titoli cambiari sottoscritti da un familiare, la sig.ra e ricevute di pagamento. Persona_5
L'opponente ha inoltre evidenziato la presenza di discrasie tra gli importi richiesti e quelli risultanti dagli estratti conto allegati, nonché la mancanza di chiarezza circa la determinazione della somma ingiunta, non essendo specificato come si sia giunti all'importo richiesto e a quale titolo venga domandato.
Ha inoltre contestato la legittimazione attiva della in quanto la Controparte_1
società non avrebbe fornito prova documentale idonea a dimostrare la titolarità del credito azionato, né la corretta inclusione dello stesso nell'operazione di cessione in blocco, limitandosi a produrre comunicazioni di cessione e avvisi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, privi di elementi identificativi specifici del credito oggetto di causa.
L'opponente ha inoltre eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, rilevando che la documentazione allegata dalla ricorrente non soddisfaceva i requisiti probatori richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, mancando estratti conto autenticati e prova dell'effettiva erogazione delle somme. È stata altresì contestata l'efficacia probatoria delle copie semplici degli estratti conto e dei contratti di finanziamento prodotti, nonché la conformità degli stessi alle scritture contabili, ai sensi dell'art. 50
T.U.B..
Infine, sono state sollevate eccezioni di nullità dei contratti di finanziamento per difetto di forma, mancata consegna delle copie sottoscritte al cliente, applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari, nonché violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza contrattuale.
Pag. 3 di 8
Per questi motivi
l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione di nullità dei contratti di finanziamento, con conseguente rideterminazione del dare-avere tra le parti.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
mandataria incorporata nella Controparte_9 [...]
mandataria della stessa , chiedendo il rigetto Controparte_10 CP_1
dell'opposizione.
Il precedente giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 4.10.2023.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria ed è stata assegnata allo scrivente il 18.11.2024. All'udienza del 22.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale del 23.11.2023).
3. L'opposizione va accolta.
4. Quanto alla legittimazione attiva di , va osservato che la creditrice agisce CP_1
in forza di due contratti di finanziamento: uno stipulato con (n. Controparte_8
0010365010044770 del 15.02.2008) e uno con GO UC S.p.A. (n. 17392259 del
20.05.2010).
Il credito nascente dal contratto n. 0010365010044770 è stato ceduto da Controparte_8
in data 17 maggio 2013, nell'ambito di un più ampio negozio, pro-soluto a
[...]
CP_7
A dimostrazione della cessione e dell'inclusione del credito nella cessione, CP_1
ha depositato, oltre all'avviso in G.U., già depositato in sede monitoria, il contratto di cessione e un estratto della lista dei crediti ceduti (all. 17 alle memorie n. 2 ex art. 183,
sesto comma, c.p.c.) nel quale è ricompreso il credito nei confronti del signor
Pt_1
Pag. 4 di 8
Inoltre al ricorso monitorio era allegata una comunicazione dell'avvenuta cessione congiunta di e della Benchè non risulti la notifica di detta CP_8 Controparte_7
comunicazione la stessa, in quanto proveniente anche da , vale come CP_8
dichiarazione della cedente e costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass.10200/2021), elemento potenzialmente decisivo al fine di dimostrare che il credito è stato effettivamente incluso nella cessione ha ceduto il credito “de quo” a all'esito di Controparte_7 Controparte_6
un'operazione di cartolarizzazione in data 17 novembre 2014, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.138 del 22 novembre 2014.
ha depositato il contratto di cessione. CP_1
Quanto all'inclusione del credito nella cessione, se l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nel suo contenuto minimo non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario dei crediti in blocco, la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta
indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione
- detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr., ex multis, Cass.
n. 5617/2020; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 4334/2020 e Cass. n. 20495/2020).
Nel caso di specie, nell'avviso in GU è previsto che sono inclusi nella cessione “tutti i
crediti pecuniari ancora esistenti di cui e' titolare e che la stessa ha acquistato in Italia”, CP_7
per cui non vi è dubbio che nella cessione sia ricompreso anche il credito acquistato da . CP_8
Pag. 5 di 8
Senza dimenticare che della cessione il debitore risultava debitamente informato e non l'aveva contestata, tant'è vero che aveva provveduto ad un pagamento in favore di per il credito ceduto con bollettino postale del 29.04.2015. CP_6
Infine, ha ceduto il proprio credito a e della cessione CP_6 Controparte_1
è stato dato avviso nella G.U. parte Seconda n. 141 del 2019.
ha depositato il contratto di cessione (all. 13 alle memorie ex art. 183, sesto CP_1
comma, c.p.c.).
Quanto all'inclusione del credito nella cessione, l'avviso pubblicato in G.U. consente di ritenere che nella cessione sia ricompreso il credito azionato, dal momento che alla lettera “t” indica che sono ricompresi nella cessione i crediti che ha acquistato CP_6
da e che precedentemente erano stati acquistati da . CP_7 CP_8
Non vi è, invece, la prova della legittimazione attiva di Controparte_1
relativamente al credito derivante dal contratto di finanziamento n. 17392259.
Secondo la prospettazione della società nel ricorso monitorio, il credito è stato ceduto in data 17 dicembre 2015 da GO S.p.a. a e l'avviso della cessione è Controparte_6
stato pubblicato sulla G.U. n. 148 del 2015; in data 01 agosto 2019, Controparte_6
cedeva pro-soluto il credito a con operazione di cartolarizzazione il Controparte_5
cui avviso è stato pubblicato sulla GU n. 93 del 2019; avrebbe acquistato il CP_1
credito in data 5.12.2019 e della cessione sarebbe stato dato avviso nella G.U. parte
Seconda n. 141 del 2019.
Orbene nell'avviso, tra i crediti che avrebbe ceduto a (pagg. 6 e CP_5 CP_1
seguenti), non si fa cenno a quelli acquistati da in data 01 agosto 2019 ed il cui CP_6
avviso è stato pubblicato sulla GU n. 93 del 2019.
ha depositato il contratto di cessione (all. 13 alle memorie ex art. 183, sesto CP_1
comma, c.p.c.), ma neppure questo prova l'inclusione del credito nella cessione.
Infatti il contratto non h ad oggetto tutti i crediti acquistati da ma solo “i CP_6
Crediti da riscuotere, selezionati tra i Crediti Originari, in conformità ai criteri di ammissibilità ai sensi dell'art. 3”.
Pag. 6 di 8
L'art. 3 fa riferimento ai crediti elencati nel Documento di Identificazione dei crediti,
ma tale documento non è stato prodotto, rendendo impossibile verificare se il credito
è stato incluso nella cessione.
5. I restanti motivi di opposizione, pertanto, devono essere esaminati solo con riferimento al credito nascente dal contratto n. 0010365010044770.
6. È fondato il motivo relativo all'inesistenza del credito per mancato pagamento.
L'opponente deduce che il finanziamento n. 0010365010044770 è stato interamente pagato con un piano di rientro e con la sottoscrizione di 35 titoli cambiari, sottoscritti il 09.02.2012, pagati con cadenza mensile dal 25/05/2012 al 25/03/2015, a cui si aggiunge il pagamento del citato bollettino postale di € 300,00 effettuato in data
29.04.2015.
sostiene, invece, che tutti i pagamenti siano stati contabilizzati. CP_1
Orbene, l'estratto conto allegato al ricorso monitorio (all. 6 al ricorso) contabilizza il rapporto fino al 10.12.2012 e riporta i pagamenti effettuati a mezzo cambiali fino a novembre 2012 (la scadenza della cambiale successiva era il 25.12.2012).
L'opponente, però, ha documentato di aver continuato ad effettuare mensilmente il pagamento degli effetti cambiari fino a marzo 2015 e di aver pagato a CP_6
l'ulteriore somma di euro 300,00 il 29.04.2015 tramite bollettino postale.
Pur in mancanza della produzione del piano di rientro va affermato che nulla è
dovuto in relazione al finanziamento n. 0010365010044770 poiché il totale dei pagamenti effettuati dopo il 10.12.2012 (euro 6.100,00) è superiore all'importo che la creditrice nel ricorso monitorio riteneva dovuto alla data della prima cessione (euro
5.806,59, comprensivi degli interessi moratori maturati al 10.12.2022).
7. In virtù dell'accoglimento dei motivi che precedono, restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50%, stante il valore della causa, di poco superiore al minimo dello scaglione, con attribuzione all'Avv. Livia Volpe, dichiaratasi antistataria.
Pag. 7 di 8
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4095/2022
emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- condanna come rappresentata, a pagare in favore Controparte_1
dell'opponente, a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro complessiva di euro 1.845,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 1.700,00
per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge, con attribuzione all'Avv. Livia Volpe, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Aversa l'8.10.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17392259 del 20.05.2010), sulla base degli estratti conto prodotti dalla ricorrente.