Articolo 5 della Legge 23 ottobre 1961, n. 1117
Articolo 4Articolo 6
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15 novembre 1961
Art. 5.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all' art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.
I capitoli della parte passiva del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell' art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 3 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1961