Art. 2.
La somma, di lire 1000 milioni erogata alla Societa' mineraria carbonifera sarda, nell'esercizio 1957-58; ai sensi dell' articolo 1, lettera a), della legge 7 marzo 1958, n. 178 , si intende conferita a parziale versamento dell'ulteriore partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.
Le somme per complessive lire 6.274.590.208, finanziate dall'Istituto mobiliare italiano, per conto del Tesoro dello Stato, alla Societa' mineraria carbonifera sarda, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922 , unitamente ad una quota di lire 3.725.409.792 per interessi determinati in misura forfettaria sulle somme medesime, si intendono conferite a titolo di versamento dell'ulteriore partecipazione di cui al precedente articolo 1.
Analogamente la somma di lire 5 miliardi di cui all' articolo 1, lettera c), della legge 7 marzo 1958, n. 178 , s'intende conferita a complemento dell'aumento di partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.
La somma, di lire 1000 milioni erogata alla Societa' mineraria carbonifera sarda, nell'esercizio 1957-58; ai sensi dell' articolo 1, lettera a), della legge 7 marzo 1958, n. 178 , si intende conferita a parziale versamento dell'ulteriore partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.
Le somme per complessive lire 6.274.590.208, finanziate dall'Istituto mobiliare italiano, per conto del Tesoro dello Stato, alla Societa' mineraria carbonifera sarda, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922 , unitamente ad una quota di lire 3.725.409.792 per interessi determinati in misura forfettaria sulle somme medesime, si intendono conferite a titolo di versamento dell'ulteriore partecipazione di cui al precedente articolo 1.
Analogamente la somma di lire 5 miliardi di cui all' articolo 1, lettera c), della legge 7 marzo 1958, n. 178 , s'intende conferita a complemento dell'aumento di partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.