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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3231 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Marra e Antimo Parte_1
Valle presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Casagiove alla via Lazio
n. 17;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RE EL con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.6.2024 La rappresentava di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della H&M Hennes & Mauritz S.r.l. e di aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività lavorativa (segnatamente a causa della condotta vessatoria e persecutoria posta in essere dal datore di lavoro)
sindrome depressiva endoreattiva di grado medio. Esponeva che, inoltrata domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di detta malattia professionale, l aveva rigettato la domanda. Agiva, pertanto, per il CP_1
riconoscimento di detta malattia professionale e per la condanna al pagamento della relativa rendita o del relativo indennizzo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
eccependo l'estraneità alla copertura assicurativa dell' del danno CP_1
psichico subito dai lavoratori per situazioni di costrittività organizzativa dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della circolare del CP_1
17.12.2003 e del D.M. n. 134 del 2004 e, in ogni caso, il difetto di prova del lamentato mobbing. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare.
Va anzitutto sottolineato che - contrariamente a quanto sostenuto dall - CP_1
ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata.
Come la Suprema Corte (Cass. 17/08/2018, n. 20774; Cass. n. 5066 del 2018)
ha affermato, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione,
ma anche il c.d. rischio specifico improprio;
ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex
art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, Cass. 13882/16,
Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005,
Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass. 131/1990; Cass. 12652/1998, Cass.
10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass.1944/2002,
Cass.6894/2002, Cass.5841/2002" Cass. 5354/2002).
Lo stesso orientamento è stato riaffermato, a proposito dell'art. 3 TU e delle malattie professionali, nella sentenza n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come "rischio assicurato"),
ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente.
L'evoluzione in discorso si riallaccia pure a quella registrata a livello normativo nell'ambito dell'infortunio in itinere, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12,
il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto;
apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass.7313/2016).
Rileva, dunque, che la Corte Cost. n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, del testo unico numero 1124 del 1965 nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali
nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese
nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una
lavorazione specificata", talché, come riconosciuto da questa Corte con sentenza n. 5577 del 1998, l'assicurazione contro le malattie professionali è
obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Pertanto, non può essere seguita la tesi sostenuta da parte resistente secondo cui sarebbe da escludere che l'assicurazione obbligatoria possa coprire patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle;
posto che, al contrario, nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale,
inteso come rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge;
non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravvissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico, ai sensi degli artt. 1 e 3 del TU.
Tale interpretazione è oggi confermata testualmente dalla L. n. 38 del 2000,
art. 10, comma 4 dal quale risulta che "sono considerate malattie professionali
anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il
lavoratore dimostri l'origine professionale".
Deve dunque affermarsi che, nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;
dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del tu. 81/2008).
In conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all , anche se non è compresa tra le CP_1
malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
A tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurativa,
il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona;
dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla
Corte Cost. l'"oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortuni o di
malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di
lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla
legge come meritevole di tutela" (sentenza n. 100 del 2.3.1991). Nella stessa ottica, pertanto, non può neppure sostenersi - al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata - che il premio assicurativo abbia la funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati in base alle tabelle, assolvendo invece la precipua funzione di provvedere al finanziamento del sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela nei termini fin qui ricostruiti: "il distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era
originariamente legata (distacco che può considerarsi compiuto con la
sentenza di questa Corte numero 179 del 1988) è sollecitata da
un'interpretazione dell'art. 38, comma 2, coordinata con l'art. 32 Cost. allo
scopo di garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei
lavoratori" (ancora Corte Cost. n. 100/1991).
Tutelata, quindi, in astratto la malattia professionale discendente da vessazioni sul luogo di lavoro e anche a voler ritenere effettivamente sussistente il disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia lamentato dalla ricorrente, era però onere di questa provare in concreto la causa di lavoro di detta patologia né più né meno di quanto occorre in generale laddove la patologia denunciata presenti un'eziologia multifattoriale (in tal caso, infatti, il nesso causale relativo all'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può
essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass.
civ. sez. VI 23 marzo 2015 n. 5794).
Sennonchè la ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio su di essa incombente.
Pur articolati capitoli di prova, le circostanze in essi dedotte - incentrate tutte sul demansionamento da capo reparto a commessa/tuttofare - non sono idonee a dimostrare il lamentato mobbing. Il mero demansionamento, se non inserito in un contesto più ampio finalizzato all'emarginazione, alla vessazione,
alla mortificazione o al definitivo allontanamento del dipendente, non configura la fattispecie del mobbing e si può dire già ristorato con il pagamento del differenziale retributivo per le superiori mansioni non più affidate. Ed è questa la ragione per la quale questo Giudicante ha ritenuto di non ammettere la prova testimoniale. Né le altre allegazioni pur esposte nel ricorso introduttivo del giudizio e per le quali non sono state articolate capitoli di prova (le circostanze di luogo, di tempo e dei singoli soggetti che avrebbero realizzato i singoli comportamenti denunziati) sono provate in altro modo. Non risulta agli atti
Tutto ciò ha reso superflua la consulenza tecnica in quanto, anche a voler ritenere - lo si ripete - che effettivamente parte ricorrente è affetta dalla malattia indicata in ricorso, tutti i predetti rilievi critici impediscono, a ogni modo, di ricondurre detta malattia all'attività lavorativa da questa in concreto svolta. Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico della ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminato). Orbene, il predetto d.m. n. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6°
comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la non particolare complessità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del difetto di allegazione e prova sull'origine lavorativa della malattia denunciata, si reputa opportuno aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (non a quello superiore, tra €
52.001,00 ed € 260.000,00) così come ai parametri minimi (non a quelli medi).
Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria con prova testi e ctu esclude che possa tenersi conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3231 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell delle spese di lite che Pt_1 CP_1
liquida in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15%.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3231 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Marra e Antimo Parte_1
Valle presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Casagiove alla via Lazio
n. 17;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RE EL con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.6.2024 La rappresentava di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della H&M Hennes & Mauritz S.r.l. e di aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività lavorativa (segnatamente a causa della condotta vessatoria e persecutoria posta in essere dal datore di lavoro)
sindrome depressiva endoreattiva di grado medio. Esponeva che, inoltrata domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di detta malattia professionale, l aveva rigettato la domanda. Agiva, pertanto, per il CP_1
riconoscimento di detta malattia professionale e per la condanna al pagamento della relativa rendita o del relativo indennizzo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
eccependo l'estraneità alla copertura assicurativa dell' del danno CP_1
psichico subito dai lavoratori per situazioni di costrittività organizzativa dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della circolare del CP_1
17.12.2003 e del D.M. n. 134 del 2004 e, in ogni caso, il difetto di prova del lamentato mobbing. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare.
Va anzitutto sottolineato che - contrariamente a quanto sostenuto dall - CP_1
ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata.
Come la Suprema Corte (Cass. 17/08/2018, n. 20774; Cass. n. 5066 del 2018)
ha affermato, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione,
ma anche il c.d. rischio specifico improprio;
ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex
art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, Cass. 13882/16,
Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005,
Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass. 131/1990; Cass. 12652/1998, Cass.
10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass.1944/2002,
Cass.6894/2002, Cass.5841/2002" Cass. 5354/2002).
Lo stesso orientamento è stato riaffermato, a proposito dell'art. 3 TU e delle malattie professionali, nella sentenza n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come "rischio assicurato"),
ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente.
L'evoluzione in discorso si riallaccia pure a quella registrata a livello normativo nell'ambito dell'infortunio in itinere, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12,
il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto;
apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass.7313/2016).
Rileva, dunque, che la Corte Cost. n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, del testo unico numero 1124 del 1965 nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali
nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese
nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una
lavorazione specificata", talché, come riconosciuto da questa Corte con sentenza n. 5577 del 1998, l'assicurazione contro le malattie professionali è
obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Pertanto, non può essere seguita la tesi sostenuta da parte resistente secondo cui sarebbe da escludere che l'assicurazione obbligatoria possa coprire patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle;
posto che, al contrario, nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale,
inteso come rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge;
non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravvissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico, ai sensi degli artt. 1 e 3 del TU.
Tale interpretazione è oggi confermata testualmente dalla L. n. 38 del 2000,
art. 10, comma 4 dal quale risulta che "sono considerate malattie professionali
anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il
lavoratore dimostri l'origine professionale".
Deve dunque affermarsi che, nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;
dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del tu. 81/2008).
In conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all , anche se non è compresa tra le CP_1
malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
A tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurativa,
il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona;
dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla
Corte Cost. l'"oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortuni o di
malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di
lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla
legge come meritevole di tutela" (sentenza n. 100 del 2.3.1991). Nella stessa ottica, pertanto, non può neppure sostenersi - al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata - che il premio assicurativo abbia la funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati in base alle tabelle, assolvendo invece la precipua funzione di provvedere al finanziamento del sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela nei termini fin qui ricostruiti: "il distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era
originariamente legata (distacco che può considerarsi compiuto con la
sentenza di questa Corte numero 179 del 1988) è sollecitata da
un'interpretazione dell'art. 38, comma 2, coordinata con l'art. 32 Cost. allo
scopo di garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei
lavoratori" (ancora Corte Cost. n. 100/1991).
Tutelata, quindi, in astratto la malattia professionale discendente da vessazioni sul luogo di lavoro e anche a voler ritenere effettivamente sussistente il disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia lamentato dalla ricorrente, era però onere di questa provare in concreto la causa di lavoro di detta patologia né più né meno di quanto occorre in generale laddove la patologia denunciata presenti un'eziologia multifattoriale (in tal caso, infatti, il nesso causale relativo all'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può
essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass.
civ. sez. VI 23 marzo 2015 n. 5794).
Sennonchè la ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio su di essa incombente.
Pur articolati capitoli di prova, le circostanze in essi dedotte - incentrate tutte sul demansionamento da capo reparto a commessa/tuttofare - non sono idonee a dimostrare il lamentato mobbing. Il mero demansionamento, se non inserito in un contesto più ampio finalizzato all'emarginazione, alla vessazione,
alla mortificazione o al definitivo allontanamento del dipendente, non configura la fattispecie del mobbing e si può dire già ristorato con il pagamento del differenziale retributivo per le superiori mansioni non più affidate. Ed è questa la ragione per la quale questo Giudicante ha ritenuto di non ammettere la prova testimoniale. Né le altre allegazioni pur esposte nel ricorso introduttivo del giudizio e per le quali non sono state articolate capitoli di prova (le circostanze di luogo, di tempo e dei singoli soggetti che avrebbero realizzato i singoli comportamenti denunziati) sono provate in altro modo. Non risulta agli atti
Tutto ciò ha reso superflua la consulenza tecnica in quanto, anche a voler ritenere - lo si ripete - che effettivamente parte ricorrente è affetta dalla malattia indicata in ricorso, tutti i predetti rilievi critici impediscono, a ogni modo, di ricondurre detta malattia all'attività lavorativa da questa in concreto svolta. Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico della ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminato). Orbene, il predetto d.m. n. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6°
comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la non particolare complessità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del difetto di allegazione e prova sull'origine lavorativa della malattia denunciata, si reputa opportuno aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (non a quello superiore, tra €
52.001,00 ed € 260.000,00) così come ai parametri minimi (non a quelli medi).
Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria con prova testi e ctu esclude che possa tenersi conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3231 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell delle spese di lite che Pt_1 CP_1
liquida in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15%.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro