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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5218 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Davoli (CZ), al Viale Cassiodoro, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Primerano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Soverato (CZ), alla Via S. Giovanni Bosco, n. 39, presso lo studio dell'Avv.
Valentina De Pasquale che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare dell'18 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni chiedendo la pronuncia
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 1 di 8 della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023 e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda contestuale per CP_1
la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 1 giugno 2013 in Squillace, in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, . Per_1
A fondamento della domanda, deducevano:
- che sopravvenute incompatibilità caratteriali avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che , priva di occupazione lavorativa e priva di redditi, era Parte_1
comproprietaria assieme a per la quota di 1/2, di un Controparte_2
magazzino sito in Davoli (CZ), alla Via Gramsci snc;
era, altresì, nuda proprietaria per 1/2 insieme a di un appartamento sito in Controparte_2
Davoli (CZ), alla Via Gramsci, posto al 4 piano terra, identificato in catasto al
Foglio 6, part. 862, sub 9 e proprietaria di altro appartamento sito in Davoli
(CZ), alla Via Gramsci, 4 piano primo, identificato in c atasto al Foglio 6, part. 862, sub 4. Era, infine, titolare di conto corrente bancario, di cui veniva allegato estratto conto;
- che era dipendente dell' , presso la quale Controparte_1 Parte_2
era assunto a tempo indeterminato con mansioni di tecnico Radiologo, percependo un reddito imponibile annuo di circa € 28.000,00; era, altresì, titolare di conto corrente postale (di cui allegava estratto conto) e conduceva in locazione un immobile sito nel Comune di Montepaone, alla Via Luigi
Sturzo, con canone mensile di € 500,00;
- che essendo venuta irrimediabilmente meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale, era interesse delle parti separarsi consensualmente e contestualmente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 2 di 8 “1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge.”
2) la casa coniugale, sita in Davoli, Via Gramsci, 4, di proprietà della Pt_1
con quanto in essa contenuto, sarà assegnata alla stessa, perché la abiti con il figlio;
3) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
4) il dott. continuerà a provvedere al pagamento dei ratei del Controparte_1
finanziamento erogato per il sostentamento dei lavori di ristrutturazione della casa coniugale a lui esclusivamente intestato per la somma mensile di €.
309,00 sino all'estinzione; la dott.ssa si impegna a Parte_1 rimborsare mensilmente il coniuge per l'ulteriore esborso da egli sostenuto relativamente al finanziamento contratto in costanza di matrimonio per
l'acquisto degli arredi della casa coniugale, con rata mensile di € 164,00 fino all'estinzione, che avverrà nel mese di febbraio 2025. Il rimborso avverrà entro l'ultimo giorno di ciascun mese e qualora non dovesse avvenire la sosterrà la propria quota di spese straordinarie per , che, Pt_1 Per_1
al contrario il sta assumendo di pagare per intero (piscina e mensa a CP_1 titolo esemplificativo)”.
Quanto al figlio minore, , chiedevano – allegando all'uopo piano Per_1
genitoriale – che questo venisse “affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui egli si troverà al mom ento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.,
1. Il figlio minore sarà collocato in pari misura presso i genitori Per_1
secondo la seguente disciplina:
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 3 di 8 Il padre potrà prelevare i martedì dall'orario di uscita di scuola Per_1 fino alle ore 8.00 del mercoledì seguente ed i giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00 nella settimana in cui trascorrerà con lui il weekend;
[...]
, inoltre, avrà con sé il figlio un fine settimana alternato, dalle ore CP_1
8.00 del sabato sino alle ore 8.00 del martedì successivo;
nelle settimane in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre il figlio vi resterà anche il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 8 del venerdì successivo.
Durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il figlio starà con un genitore dalle ore 8 del 24 dicembre alle ore 19 del 26 dicembre successivo e starà, invece, con l'altro genitore dalle ore 8 del 31 dicembre alle 19.00 del 2 gennaio successivo e dalle 8 del 5 gennaio alle 19.00 del 6 gennaio, con attribuzione del primo anno (2023) alla madre per il primo periodo delle festività natalizie.
Negli anni in cui il figlio trascorrerà il secondo periodo delle vacanze natalizie con il padre, ossia dal 31 dicembre al 2 gennaio, trascorrerà con quest'ultimo le vacanze pasquali con decorrenza dalle 8 del giorno di Pasqua alle ore 20 del lunedì dell'Angelo.
Per le vacanze estive, si adotterà la seguente disciplina:
Il minore trascorrerà con ogni genitore 15 giorni consecutivi o non, durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, il suddetto periodo verrà concordato con l'altro genitore entro il 15 maggio di ciascun anno;
durante tale periodo l'altro genitore avrà diritto di visita al minore una volta
a settimana, a meno che il bambino non sia condotto fuori sede dal genitore con cui si trascorre il periodo di vacanza.
Per il resto del periodo estivo (15.06/15.09) nei periodi in cui la scuola rimarrà chiusa il padre preleverà il bambino negli stessi giorni del resto dell'anno anticipando il prelievo alle ore 8.00, tranne che per il giovedì antecedente al weekend di sua spettanza in cui sarà prelevato alle Per_1
14.00.
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 4 di 8 Nell'interesse del figlio entrambi i genitori si impegnano a condividere le feste di compleanno, onomastici o altre occasioni e cerimonie, quali prima comunione, cresima;
2. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, entro Persona_2 il giorno 05 di ogni mese;
l'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
3. verrà assicurato il trasferimento del 50 % dell'assegno unico e universale per i figli a carico, che verrà corrisposto dall'istituto erogante direttamente alla sul proprio conto corrente;
Pt_1
4. Il sig. provvederà al pagamento del 100% dell'importo Controparte_1 della mensa scolastica e del 100% dell'importo per le attività sportive intraprese dal figlio , previamente concordate tra le parti;
Per_1
5. Le parti per la ripartizione e l'individuazione della natura (ordinaria e straordinaria) delle spese fissano i criteri dettati dal Protocollo intervenuto tra il Tribunale di Catanzaro e il COA, attualmente vigente;
6. Dal momento della sottoscrizione del presente accordo le parti provvederanno alla corresponsione degli importi stabiliti;
7. i coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse”.
1.1. Decorsi, dunque, i termini di legge, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Squillace, alle stesse condizioni sopra indicate per la separazione, rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile e richiedendo
l'applicazione del piano genitoriale stilato per gli accordi di separazione”; compensate le spese processuali.
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 5 di 8 Infine, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale;
chiedevano, pertanto, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, rappresentando di aver provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473.51 c.p.c.
1.2. All'esito dell'udienza cartolare del 10 aprile 2024, con provvedimento del 3 maggio 2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
1.3. Con la sentenza non definitiva n. 1065/2024 pubblicata il 21 maggio 2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi omologando le condizioni pattuite dai medesimi e, con separata ordinanza, disponeva la remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizi o in ordine alla contestuale domanda di divorzio e fissava all'uopo l'udienza cartolare del 18 dicembre
2024.
1.4. Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le parti ribadivano di non volersi riconciliare ed insistevano nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Pertanto, con ordinanza del 20 gennaio 2025 il Giudice delegato confermava le vigenti condizioni della separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che il presente giudizio prosegue in ordine alla domanda di divorzio, stante l'emissione della sentenza non definitiva n. 1065/2024 del 17 maggio 2024, pubblicata il 21 maggio 2024, con cui l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, il Collegio rileva la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L.
898/70, essendosi la separazione ininterrottamente protratta dalla celebrazione dell'udienza cartolare del 10 aprile 2024, per la quale i coniugi hanno
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 6 di 8 depositato dichiarazione scritta con la quale hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la mancata ripresa della coabitazione e della comunione morale e spirituale durante la separazione, la reiterata volontà manifestata dalle parti di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Rilevata, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei termini di legge, il
Tribunale pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
4. Quanto alle concordate condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato fin dalla separazione (già omologate dall'intestato Tribunale) i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico ed all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere integralmente recepita ed omologata, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. In ragione della congiunta domanda di divorzio e della domanda dei coniugi anche in ordine alle spese processuali, il Tribunale dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto contestuale domanda separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata a [...] il Parte_1
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 7 di 8 28.09.1981 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, e in Squillace (CZ) in data 1 giugno Parte_1 Controparte_1
2013 e trascritto nei Registri dello Stato civile del medesimo Comune, Anno
2013, Parte II, Serie A, Numero 5;
2) omologa le condizioni di divorzio di cui in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Squillace (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5218 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Davoli (CZ), al Viale Cassiodoro, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Primerano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Soverato (CZ), alla Via S. Giovanni Bosco, n. 39, presso lo studio dell'Avv.
Valentina De Pasquale che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare dell'18 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni chiedendo la pronuncia
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 1 di 8 della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023 e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda contestuale per CP_1
la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 1 giugno 2013 in Squillace, in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, . Per_1
A fondamento della domanda, deducevano:
- che sopravvenute incompatibilità caratteriali avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che , priva di occupazione lavorativa e priva di redditi, era Parte_1
comproprietaria assieme a per la quota di 1/2, di un Controparte_2
magazzino sito in Davoli (CZ), alla Via Gramsci snc;
era, altresì, nuda proprietaria per 1/2 insieme a di un appartamento sito in Controparte_2
Davoli (CZ), alla Via Gramsci, posto al 4 piano terra, identificato in catasto al
Foglio 6, part. 862, sub 9 e proprietaria di altro appartamento sito in Davoli
(CZ), alla Via Gramsci, 4 piano primo, identificato in c atasto al Foglio 6, part. 862, sub 4. Era, infine, titolare di conto corrente bancario, di cui veniva allegato estratto conto;
- che era dipendente dell' , presso la quale Controparte_1 Parte_2
era assunto a tempo indeterminato con mansioni di tecnico Radiologo, percependo un reddito imponibile annuo di circa € 28.000,00; era, altresì, titolare di conto corrente postale (di cui allegava estratto conto) e conduceva in locazione un immobile sito nel Comune di Montepaone, alla Via Luigi
Sturzo, con canone mensile di € 500,00;
- che essendo venuta irrimediabilmente meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale, era interesse delle parti separarsi consensualmente e contestualmente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 2 di 8 “1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge.”
2) la casa coniugale, sita in Davoli, Via Gramsci, 4, di proprietà della Pt_1
con quanto in essa contenuto, sarà assegnata alla stessa, perché la abiti con il figlio;
3) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
4) il dott. continuerà a provvedere al pagamento dei ratei del Controparte_1
finanziamento erogato per il sostentamento dei lavori di ristrutturazione della casa coniugale a lui esclusivamente intestato per la somma mensile di €.
309,00 sino all'estinzione; la dott.ssa si impegna a Parte_1 rimborsare mensilmente il coniuge per l'ulteriore esborso da egli sostenuto relativamente al finanziamento contratto in costanza di matrimonio per
l'acquisto degli arredi della casa coniugale, con rata mensile di € 164,00 fino all'estinzione, che avverrà nel mese di febbraio 2025. Il rimborso avverrà entro l'ultimo giorno di ciascun mese e qualora non dovesse avvenire la sosterrà la propria quota di spese straordinarie per , che, Pt_1 Per_1
al contrario il sta assumendo di pagare per intero (piscina e mensa a CP_1 titolo esemplificativo)”.
Quanto al figlio minore, , chiedevano – allegando all'uopo piano Per_1
genitoriale – che questo venisse “affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui egli si troverà al mom ento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.,
1. Il figlio minore sarà collocato in pari misura presso i genitori Per_1
secondo la seguente disciplina:
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 3 di 8 Il padre potrà prelevare i martedì dall'orario di uscita di scuola Per_1 fino alle ore 8.00 del mercoledì seguente ed i giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00 nella settimana in cui trascorrerà con lui il weekend;
[...]
, inoltre, avrà con sé il figlio un fine settimana alternato, dalle ore CP_1
8.00 del sabato sino alle ore 8.00 del martedì successivo;
nelle settimane in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre il figlio vi resterà anche il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 8 del venerdì successivo.
Durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il figlio starà con un genitore dalle ore 8 del 24 dicembre alle ore 19 del 26 dicembre successivo e starà, invece, con l'altro genitore dalle ore 8 del 31 dicembre alle 19.00 del 2 gennaio successivo e dalle 8 del 5 gennaio alle 19.00 del 6 gennaio, con attribuzione del primo anno (2023) alla madre per il primo periodo delle festività natalizie.
Negli anni in cui il figlio trascorrerà il secondo periodo delle vacanze natalizie con il padre, ossia dal 31 dicembre al 2 gennaio, trascorrerà con quest'ultimo le vacanze pasquali con decorrenza dalle 8 del giorno di Pasqua alle ore 20 del lunedì dell'Angelo.
Per le vacanze estive, si adotterà la seguente disciplina:
Il minore trascorrerà con ogni genitore 15 giorni consecutivi o non, durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, il suddetto periodo verrà concordato con l'altro genitore entro il 15 maggio di ciascun anno;
durante tale periodo l'altro genitore avrà diritto di visita al minore una volta
a settimana, a meno che il bambino non sia condotto fuori sede dal genitore con cui si trascorre il periodo di vacanza.
Per il resto del periodo estivo (15.06/15.09) nei periodi in cui la scuola rimarrà chiusa il padre preleverà il bambino negli stessi giorni del resto dell'anno anticipando il prelievo alle ore 8.00, tranne che per il giovedì antecedente al weekend di sua spettanza in cui sarà prelevato alle Per_1
14.00.
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 4 di 8 Nell'interesse del figlio entrambi i genitori si impegnano a condividere le feste di compleanno, onomastici o altre occasioni e cerimonie, quali prima comunione, cresima;
2. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, entro Persona_2 il giorno 05 di ogni mese;
l'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
3. verrà assicurato il trasferimento del 50 % dell'assegno unico e universale per i figli a carico, che verrà corrisposto dall'istituto erogante direttamente alla sul proprio conto corrente;
Pt_1
4. Il sig. provvederà al pagamento del 100% dell'importo Controparte_1 della mensa scolastica e del 100% dell'importo per le attività sportive intraprese dal figlio , previamente concordate tra le parti;
Per_1
5. Le parti per la ripartizione e l'individuazione della natura (ordinaria e straordinaria) delle spese fissano i criteri dettati dal Protocollo intervenuto tra il Tribunale di Catanzaro e il COA, attualmente vigente;
6. Dal momento della sottoscrizione del presente accordo le parti provvederanno alla corresponsione degli importi stabiliti;
7. i coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse”.
1.1. Decorsi, dunque, i termini di legge, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Squillace, alle stesse condizioni sopra indicate per la separazione, rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile e richiedendo
l'applicazione del piano genitoriale stilato per gli accordi di separazione”; compensate le spese processuali.
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 5 di 8 Infine, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale;
chiedevano, pertanto, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, rappresentando di aver provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473.51 c.p.c.
1.2. All'esito dell'udienza cartolare del 10 aprile 2024, con provvedimento del 3 maggio 2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
1.3. Con la sentenza non definitiva n. 1065/2024 pubblicata il 21 maggio 2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi omologando le condizioni pattuite dai medesimi e, con separata ordinanza, disponeva la remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizi o in ordine alla contestuale domanda di divorzio e fissava all'uopo l'udienza cartolare del 18 dicembre
2024.
1.4. Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le parti ribadivano di non volersi riconciliare ed insistevano nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Pertanto, con ordinanza del 20 gennaio 2025 il Giudice delegato confermava le vigenti condizioni della separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che il presente giudizio prosegue in ordine alla domanda di divorzio, stante l'emissione della sentenza non definitiva n. 1065/2024 del 17 maggio 2024, pubblicata il 21 maggio 2024, con cui l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, il Collegio rileva la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L.
898/70, essendosi la separazione ininterrottamente protratta dalla celebrazione dell'udienza cartolare del 10 aprile 2024, per la quale i coniugi hanno
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 6 di 8 depositato dichiarazione scritta con la quale hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la mancata ripresa della coabitazione e della comunione morale e spirituale durante la separazione, la reiterata volontà manifestata dalle parti di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Rilevata, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei termini di legge, il
Tribunale pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
4. Quanto alle concordate condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato fin dalla separazione (già omologate dall'intestato Tribunale) i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico ed all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere integralmente recepita ed omologata, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. In ragione della congiunta domanda di divorzio e della domanda dei coniugi anche in ordine alle spese processuali, il Tribunale dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto contestuale domanda separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata a [...] il Parte_1
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 7 di 8 28.09.1981 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, e in Squillace (CZ) in data 1 giugno Parte_1 Controparte_1
2013 e trascritto nei Registri dello Stato civile del medesimo Comune, Anno
2013, Parte II, Serie A, Numero 5;
2) omologa le condizioni di divorzio di cui in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Squillace (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 5218/2023 - Pagina 8 di 8