Articolo 4 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1233
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 novembre 1960
Art. 4.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il comune di Venezia, la provincia di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, riuniti nel "Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera", assumono i seguenti impegni:
la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia: 35 annualita' posticipate di lire 60.000.000 ciascuna, con decorrenza 1959;
il comune di Venezia: 35 annualita' posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;
la provincia di Venezia: 35 annualita' posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;
il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualita' posticipate di lire 10.000.000, con decorrenza 1959.
Con i fondi cosi' risultanti e con gli altri apporti eventuali, il detto Consorzio dovra' favorire il sollecito sviluppo industriale della zona e, quindi, l'incremento dell'occupazione locale, operando secondo le norme della presente legge e quelle dello statuto del Consorzio.
Entrata in vigore il 18 novembre 1960