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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - ConIGliera dr. Andrea Dell'Orso - ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 ditta “D.N.A. Costruzioni” (P. iva , rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. GIANNICOLA SCARCIOLLA, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
(C.F. e CP C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avv. GIANBATTISTA QUINTILIANI, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellati
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Teramo n. 533 pubblicata il giorno 24/05/2022 in materia di appalto.
Conclusioni dell'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE: previa revoca delle ordinanze del
29.03.2021 e del 20.12.2021, disporre l'ammissione della CTU e di tutte le residue istanze istruttorie articolate dalla convenuta opposta, oggi appellante, nella II° memoria ex art.
183 VI comma c.p.c. del 29.06.2017 della stessa parte convenuta opposta, oggi appellante;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al pagamento della somma di € 19.686,92 corrisposta dagli odierni appellati all'udienza del 13.03.2017, accettata dall'appellante in acconto e non a saldo di quanto dovuto dagli odierni appellati e, quindi, della somma di €
48.211,68 comprensiva di oneri fiscali, come da fattura n. 1 del
12.04.2016 azionata in monitorio della ditta appellante;
rigettare l'opposizione così come proposta in primo grado e, accertato e dichiarato che, per le causali innanzi precisate, i
IGg.ri (C.F. nato il CP C.F._2
24.03.1966 a Teramo (TE) ed ivi residente alla Via Mazzaclocchi
n. 1 e la IG.ra , (C.F. nata Controparte_2 C.F._3
a Teramo (TE) il 14.11.1973 ed ivi residente alla Via
Mazzaclocchi n. 1, sono debitori, in solido tra loro, della
[...]
(P.I.: in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo omonimo titolare e legale rappresentate protempore, IG. con sede in Isola del Gran Parte_1
Sasso (TE), della residua somma di € 28.524,76 e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dall'inadempimento al saldo, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 847/2016 D.I. –
2 n. 2073/2016 R.G. del 09.06.2016 e/o condannarli, in solido tra loro, al pagamento della suddetta somma e/o di quella maggiore
o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dall'inadempimento al saldo;
dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande riconvenzionali proposte dagli odierni appellati in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto come in diritto;
IN OGNI CASO: condannare gli appellati, al pagamento delle spese
e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni degli appellati:
“Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello adita, respinta ogni eccezione, deduzione e richiesta ex adverso formulata, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: 1. Voglia l'On. Le Giudice adito, nel merito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente comparsa di costituzione e risposta e dichiarare che nulla è dovuto all'appellante per le ragioni in narrativa esposte, tanto in fatto quanto in diritto, rigettare quindi l'appello proposto ex adverso e per l'effetto confermare quanto disposto dal Giudice del Tribunale di Teramo con la sentenza n. 533/2022 pubblicata in data 24/05/2022 e notificata in data 31/05/2022 e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto nel Giudizio n. 3112/2016 R.G. del Tribunale di Teramo, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte opposta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio di prime cure e di appello;
In subordine: 2. Voglia l'On. Le Giudice adito, nel merito, noto
e passato in giudicato il pagamento banco iudicis, all'udienza del 13/03/2017, della somma di € 19.686,92, IVA inclusa, nella
3 denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, rideterminare il credito di quest'ultima tenendo conto dell'accertamento del CTU Ing. e della testimonianza Per_1 del IG. , con compensazione integrale delle spese di Tes_1 decreto ingiuntivo e della lite di primo e secondo grado;
In via riconvenzionale: 3. Voglia, confermare quanto disposto dal Giudice del Tribunale di Teramo con la sentenza n. 533/2022 pubblicata in data 24/05/2022 e notificata in data 31/05/2022 e quindi condannare la ditta individuale D.N.A. costruzioni del
Geometra e con essa il IG. , Parte_1 Parte_1
a pagare la cifra di € 5.680,83 così come specificata in narrativa”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 533 pubblicata il giorno 24/05/2022 il
Tribunale Ordinario di Teramo, in accoglimento dell'opposizione proposta dai IG.ri e , revocava CP Controparte_2 il decreto ingiuntivo n. 847 del 2016, con il quale era stato ingiunto agli opponenti di pagare, in solido fra loro, la somma di € 48.211,68, oltre ad interessi e spese della procedura, al geom. titolare dell'impresa D.N.A. Parte_1
Costruzioni, a titolo di saldo del corrispettivo dovutogli per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della palazzina sita in Teramo, via dei Mazzalocchi, n. 1, commissionatigli dagli opponenti con contratto di appalto stipulato nell'agosto del 2014 e di lavori extracontrattuali;
dava atto della cessazione della materia del contendere con riferimento al credito di € 19.686,92 vantato dal convenuto, avendo gli opponenti versato la predetta somma in corso di causa, riconoscendosene debitori;
accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti e condannava il IG. al Parte_1
4 pagamento della somma di € 5.680,00, pari all'importo versato dai IG.ri e a titolo di risarcimento dei CP CP_2 danni alla proprietaria di uno degli appartamenti siti nell'edifico oggetto di ristrutturazione, che aveva subito infiltrazioni di acqua piovana a causa dei lavori eseguiti non a regola d'arte dall'impresa D.N.A., e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
1.1. Il Tribunale osservava: a) che l'opposto aveva dato prova del credito nel minor importo di € 19.686,92 (pari ad €
17.897,20 + IVA), rispetto al quantum richiesto nel decreto ingiuntivo;
b) che dal contratto di appalto e dal computo metrico ad esso allegato risultava che i lavori originariamente commissionati al IG. comprendevano lo smantellamento Parte_1 del tetto dell'edificio e che pertanto nel corrispettivo pattuito nel contratto rientrava anche il costo sostenuto dal IG. per l'uso della gru, per il carico/scarico del Parte_1 materiale e per tutti i lavori funzionali alla realizzazione dell'opera; c) che non rientrava invece nel corrispettivo contrattuale il costo sostenuto dall'opposto per la realizzazione e la posa in opera della guaina impermeabile volta ad evitare le infiltrazioni a seguito dello smantellamento del tetto, ma che il IG. era stato pagato per tale lavoro Parte_1 dalla incaricata Controparte_4 della ricostruzione del tetto in legno, circostanza questa confermata dal IG. , sentito in qualità di teste;
CP_4
d) che in sede di accertamento tecnico preventivo il consulente ing. aveva calcolato nell'importo complessivo di CP_5
€ 90.829,78 il valore delle opere realizzate dal IG. , Parte_1 di cui euro € 3.466,30 per lavori extracontrattuali oltre le opere indicate nel terzo ed ultimo S.A.L. redatto il 22/5/2015 dal direttore dei lavori;
e) che da tale somma andavano detratti gli acconti dell'importo di € 68.000,00 già versati dai
5 committenti, nonché € 785,00 per i vizi dei lavori eseguiti dall'appaltatore ed € 4.147,00, pari alle spese sostenute dai committenti per l'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento della gru, oneri che in base al contratto gravavano sul IG. f) che pertanto con il pagamento Parte_1 della somma di € 19.686,92, versata in corso di causa ed accettata dal IG. a titolo di acconto, i committenti Parte_1 avevano estinto il loro debito;
g) che era fondata la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti di condanna del IG.
[...]
al pagamento della somma di € 5.680,00, da loro versata Pt_1 alla IG.ra a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 da questa subiti per le infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento di sua proprietà causate dalla posa in opera non a regola d'arte della guaina bituminosa a seguito dello smantellamento del tetto.
2. Con atto di citazione notificato il 29/06/2022
[...]
quale titolare della ditta “D.N.A. Costruzioni”, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di tre motivi, articolati in più censure, formulando le conclusioni indicate in premessa.
2.1. Si costituivano in giudizio i IG.ri e CP
eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto e concludendo come riportato in epigrafe.
3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
18/06/2024 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in forma cartolare, e le parti nelle note depositate ai sensi della norma citata precisavano le proprie conclusioni come riportato in epigrafe.
3.1. Con ordinanza in data 20/06/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine
6 di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Va anzitutto rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'intero appello, atteso che dalla lettura dell'atto di citazione risultano evincibili alcune delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado.
5. Venendo all'esame del merito, con il primo motivo
d'appello il geom. contesta che con il pagamento della Parte_1 somma di € 19.686,92 i committenti abbiano estinto il loro debito ed insiste nella richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 28.524,76, comprensiva di IVA, per lavorazioni extracontrattuali non contabilizzate nel III S.A.L. del
22/05/2015 dal direttore dei lavori (documento 12 fascicolo primo grado dell'appellante).
5.1. L'appellante deduce che oggetto del contratto di appalto erano unicamente a) lavori interni di restauro di tipo b del sottotetto, consistenti nella demolizione di murature, realizzazione di nuovi tramezzi e pavimenti, tracce nei muri e trasporto materiale in discarica, intonaci e pitture, realizzazione di nuovi cordoli;
b) realizzazione di impianto idrico - sanitario c) realizzazione di impianto elettrico, per il corrispettivo complessivo di € 63.500,00, oltre ad IVA;
che pertanto risultavano lavori aggiuntivi, commissionati durante l'esecuzione dell'opera, lo smantellamento del tetto di copertura dell'immobile, la realizzazione della guaina protettiva e le spese sostenute per la realizzazione di tali opere, tra cui il noleggio della gru e gli oneri connessi, quali le spese per l'occupazione di suolo pubblico, che si erano rese necessarie solo in funzione dello smantellamento del tetto.
5.1.1. L'appellante deduce che il giudice aveva fatto erroneamente riferimento ad un computo metrico allegato al
7 contratto, nel quale sarebbe indicata la demolizione del tetto, computo metrico che invece non esisteva, essendo stato il corrispettivo pattuito a misura;
asserisce l'inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai progettisti e direttori dei lavori arch. e ing. Controparte_6 CP_7
, secondo i quali le opere di smantellamento del tetto
[...] rientravano nell'originario contratto di appalto;
contesta il mancato riconoscimento in suo favore dell'importo di euro
2.500,00 per oneri di sicurezza, che il giudice di primo grado, adeguandosi a quanto riferito dal consulente tecnico, aveva ritenuto compreso nel corrispettivo pattuito nel contratto;
contesta l'ulteriore detrazione della somma di € 4.147,00 per occupazione di suolo pubblico, deducendo che non vi era prova che tali spese fossero state sostenute dai committenti e che si trattava comunque di costi che non potevano essergli addossati, atteso che l'occupazione di suolo pubblico con la gru si era resa necessaria a seguito dei lavori extracontrattuali commissionatigli dagli appellati.
5.1.2. L'appellante lamenta inoltre la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado di tutti i capitoli di prova articolati nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e di consulenza tecnica d'ufficio e contesta la dichiarazione di decadenza dalla prova, pronunciata dal giudice di primo grado nell'udienza del 29/3/2021, asserendo che egli aveva provveduto a citare ritualmente il teste non comparso.
6. Il motivo è parzialmente inammissibile e per il resto manifestamente infondato.
6.1. Va in primo confermata la dichiarazione del giudice di primo grado di decadenza dell'appellante dalla prova, non avendo il IG. fornito nessuna prova di avere citato per Parte_1
l'udienza del 29/3/2021 il teste non comparso, del quale non ha
8 neppure indicato le generalità, apparendo sotto tale profilo il motivo di appello inammissibile per genericità.
6.2. Correttamente inoltre il giudice di primo grado non ammise alcuni dei capitoli di prova articolati dall'odierno appellante, vertenti su circostanze documentali o formulati in termini valutativi (1 - “Vero che, con “Contratto d'appalto” sottoscritto nel mese di agosto, i IGg.ri e Parte_3 CP commissionavano in appalto alla Geom. Controparte_3 Parte_1
i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Teramo (TE) alla Via dei Mazzaclocchi n. 1 e, segnatamente, quelli di realizzazione di opere edili interne, oltre opere idrauliche ed elettriche, giusta contratto che si rammostra come All. 1) fascicolo parte opposta e che si conferma”; 4 - “Vero che, tutti i lavori eseguiti dalla ditta opposta risultavano essere stati realizzati a perfetta regola d'arte ed esenti da vizi e difetti”; 8 - “Vero che le infiltrazioni d'acqua all'interno degli appartamenti dei IGg.ri – e sono state causate CP CP_2 Pt_2 dall'errata esecuzione dei lavori di montaggio del tetto in legno di copertura eseguiti Ditta CE Legnami di CE CO & C. S.n.c.”; 10 - “Vero che tutti i lavori contrattuali riportati nello stato finale dei lavori del
22.05.2015 sono stati commissionati dagli opponenti in virtù del contratto
d'appalto oggetto di causa ed eseguiti dalla Controparte_3 presso il fabbricato sito in Teramo (TE) alla Via dei
[...]
Mazzaclocchi n. 1, giusta computo metrico finale del 22.05.2015 che si rammostra come All. 3) alla presente memoria e che si conferma integralmnete”;
10-bis - “Vero che i lavori contrattuali eseguiti dall'odierna opposta in virtù del “Contratto d'appalto” sottoscritto nel mese di agosto, con il quale
i IGg.ri e commissionavano in appalto alla Parte_3 CP
i lavori di ristrutturazione e Controparte_3 Parte_1 manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Teramo (TE) alla Via dei
Mazzaclocchi n. 1, ammontano a complessivi € 87.363,39”; 11 - “Vero che posto che gli opponenti hanno provveduto a corrispondere alla ditta opposta la somma di € 68.000,00 in acconto, ad oggi, la residua somma dovuta alla DNA
Costruzioni dai coniugi ammonta ad € 19.363,39 oltre iva Parte_4 al 10% come per legge (€ 87.363,39 – 68.000,00 = € 19.363,39 oltre iva)”; 14
- “Vero che i lavori extracontrattuali eseguiti dalla ditta opposta e commissionati dagli opponenti ammontano ad € 26.245,99 oltre IVA 10% come per legge”; 15 - “Vero che i lavori di smantellamento del tetto e la
9 realizzazione della guaina protettiva sono lavori ed opere extra contrattuali esclusi da quelle espressamente previste nel contratto d'appalto”; 18 - “Vero che per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Teramo (TE) alla Via dei Mazzaclocchi n. 1, l'odierna opposta va creditrice nei confronti dei IGg.ri (C.F. CP
) nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Mazzaclocchi n. 1 e la IG.ra , (C.F. ) nata Controparte_2 C.F._3
a Teramo (TE) il 14.11.1973 ed ivi residente a[...], della somma di € 48.211,68 comprensiva di oneri fiscali, giusta fattura n. 1 del 12.04.2016 regolarmente inserita nei registri dei corrispettivi della ditta ricorrente da cui risulta la fattura azionata in monitorio e certificata conforme dal Notaio in data 18.04.2016”), fermo restando Persona_2 che in questo grado di appello il IG. ha riproposto Parte_1 tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, comprendenti anche quelle ammesse ed espletate, sicché sotto tale profilo il motivo appare inammissibile per genericità e difetto di interesse.
6.3. Venendo all'esame delle censure formulate dal IG.
[...]
, nelle premesse del contratto di appalto stipulato Pt_1 nell'agosto del 2014, prodotto da entrambe le parti, si legge che “Il geom. , nella qualità di ASSUNTORE, ha Parte_1 presentato offerta – preventivo, sulla base del C.M.E. (computo metrico estimativo) redatto dai suindicati progettisti ed allegato per esserne parte e sostanziale al presente contratto”; nel computo metrico, al punto 3 sono indicate “RIMOZIONI
SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO di qualsiasi tipo in tegole
e coppi, marIGliesi o di altri tipi e materiali a qualsiasi altezza. Sono compresi: le opere provvisionali e di sostegno;
gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico;
l'allestimento delle segnalazioni diurne e notturne ove necessarie;
il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che può essere riutilizzato;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
10 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito” e al punto 4 alla voce TETTO sono indicate le opere di “DEMOLIZIONE
COMPLETA DEL SOLAIO IN LEGNO, orizzontale o inclinato, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle e sovrastanti pianelle in laterizio. Sono compresi: le opere provvisionali e di sostegno;
il calo a terra del materiale demolito;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito”; all'art. 7 del contratto di appalto si legge: “L'ASSUNTORE, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di ben conoscere il luogo e la zona dove dovranno essere eseguiti i lavori, le condizioni locali, sia particolari che generali, che potrebbero avere comunque influenza nella esecuzione dei lavori stessi e che di quanto sopra ha tenuto conto nella determinazione dei prezzo unitari e a corpo riportati nell'E.P.U. di cui al precedente articolo 3”.
6.3.1. Da tali pattuizioni risulta che il corrispettivo era stato determinato in parte a corpo e per altre lavorazioni a misura, con indicazione dei prezzi unitari;
che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, al contratto era allegato il computo metrico e che i lavori di smantellamento del tetto, comprendenti quanto necessario alla loro esecuzione ed allo smaltimento dei materiali di risulta, erano stati sin dall'inizio commissionati al geom. come del resto Parte_1 ammesso dall'odierno appellante nelle premesse del ricorso monitorio, nelle quali si legge: “che, con 'Contratto d'appalto' sottoscritto nel mese di agosto, i IGg.ri , (C.F. CP
) nato il [...] a [...] ed ivi C.F._2
11 residente a[...] e la IG.ra CP_2
, (C.F. ) nata a [...] il [...]
[...] C.F._3 ed ivi residente a[...] commissionavano in appalto alla DNA Costruzioni del Geom. i lavori Parte_1 di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Teramo (TE) alla Via dei Mazzaclocchi n. 1 (All. 1) e, segnatamente, quelli di smantellamento del tetto, la realizzazione di opere edili interne, oltre opere idrauliche ed elettriche “. Risultano pertanto compresi nel corrispettivo pattuito nel contratto gli oneri per il noleggio della gru e per l'occupazione di suolo pubblico, che, come ammesso dall'appellante, erano funzionali alla demolizione del tetto.
6.3.2. Per ciò che attiene in particolare alle spese per l'occupazione di suolo pubblico, il geom. non ha Parte_1 neppure dedotto di avere provveduto al pagamento di esse né ha contestato che tali oneri dovessero essere versati al CP_8
, ne consegue che correttamente il consulente li ha
[...] scomputati da quanto a lui dovuto dai committenti, trattandosi di oneri gravanti sull'appaltatore.
6.4. Manifestamente infondata è anche la richiesta del geom. dell'ulteriore importo di euro 2.500,00 per oneri di Parte_1 sicurezza. Tale somma risulta infatti compresa nel corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, come espressamente indicato nell'art. 3 ove il corrispettivo è indicato in “un totale di €
63.500,00 (Euro Sessantatremilacinquecento/00) + IVA di lavori oltre € 2.500,00 + IVA (euro duemilacinquecento/00) per costi per il coordinatore della sicurezza;
Totale lavorazioni e sicurezza € 66.000,00 (euro sessantaseimila/00) + IVA come per legge”.
6.5. Alla luce di quanto esposto risulta infondata la pretesa dell'appellante di effettuazione di una nuova consulenza
12 tecnica, volta a valutare opere già comprese nel contratto di appalto.
6.5.1. Da ultimo va osservato, per ciò che attiene alla quantificazione delle lavorazioni extracontrattuali stimate dal consulente, che l'ing. ha precisato di avere fatto Per_1 riferimento nel determinarne l'importo in euro 3.466,39 ai
“prezzi unitari per ogni singola lavorazione in base all'unità di riferimento della stessa secondo quanto previsto dal
Prezziario della Regione Abruzzo 2014”.
7. Con il secondo motivo d'appello, il geom. Parte_1 contesta la condanna al pagamento alla controparte della somma di € 5.680,83, pari all'importo versato dagli odierni appellati alla IG.ra per i danni da questa subiti Parte_2 nell'abitazione di sua proprietà sottostante l'area del cantiere, a causa delle infiltrazioni di acqua piovana derivate dalla posa in opera non a regola d'arte della guaina bituminosa.
7.1. L'appellante deduce l'inammissibilità di tale domanda per carenza di legittimazione attiva dei IG.ri e CP
, non essendo essi proprietari dell'abitazione dove CP_2 si erano verificati i danni.
7.2. Il geom. contesta inoltre il nesso causale Parte_1 tra le infiltrazioni verificatesi nell'abitazione della IG.ra e le lavorazioni da lui effettuate, deducendo che il danno Pt_2 si era prodotto a seguito dei lavori di realizzazione della copertura in legno lamellare di abete, effettuati dalla
[...]
, durante i quali era stata danneggiata la guaina Controparte_4 protettiva.
7.3. L'appellante lamenta inoltre l'erronea stima dei danni, deducendo che il consulente ing. nel procedimento Per_1 per accertamento tecnico preventivo promosso dalla IG.ra , Pt_2 inerente ai danni subiti nella sua abitazione a seguito di infiltrazioni di acqua piovana, si era basato su rilievi
13 fotografici acquisiti illegittimamente, consegnatigli dalla parte all'inizio delle operazioni peritali, privi di tata certa.
8. Anche tale motivo è manifestamente infondato.
8.1. L'appellante non ha contestato che la IG.ra abbia versato alla madre IG.ra CP_2 Parte_2 proprietaria dell'appartamento int. 11, sito al piano secondo dell'edificio oggetto dei lavori di restauro, la somma di euro
5.680,83, pari all'importo stimato dall'ing. dei danni Per_1 subiti dall'abitazione della ricorrente per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana.
8.1.1. La legittimazione dell'odierna appellata deriva dall'art. 1203 n. 3 c.c., essendo la IG.ra tenuta CP_2 al risarcimento dei danni in quanto proprietaria del sottotetto dal quale si erano originate le infiltrazioni, sovrastante l'appartamento danneggiato.
8.2. Quanto alla responsabilità dei danni, lo stesso appellante ha prodotto la denuncia da lui fatta alla compagnia
Cont assicurativa in data 10/11/2014, nella quale attestò che
“durante i lavori di rifacimento di un tetto presso Corso Porta
Romana, via Mazzaclocchi n° 69-71, 64100 Teramo, premesso che abbiamo preso tutte le dovute precauzioni, la pioggia si è infiltrata attraverso il solaio delle IGnore sottostanti e ha provocato danni da infiltrazioni in diverse pareti. Chiediamo urgente verifica per evitare ulteriori danni alle pareti e parquet.”
8.2.1. L'ing. nel corso dell'accertamento tecnico Per_1 preventivo promosso dalla IG.ra , prodotto da entrambe le Pt_2 parti, ha potuto riscontrare nell'appartamento della ricorrente i danni provocati dalle infiltrazioni a seguito dei temporali verificatisi dopo lo smantellamento del tetto a seguito dell'erroneo posizionamento della guaina bituminosa non correttamente incollata alle pareti perimetrali. Il consulente
14 ha dato atto che gli effetti delle copiose infiltrazioni erano ancora visibili al momento dei sopralluoghi effettuati nel 2016, nonostante nell'appartamento fossero stati effettuati già due interventi di risanamento, uno nell'immediatezza dei fatti dal IG. , padre dell'appellante, e l'altro nel 2015 Persona_3 dal IG. , e ha riferito che la persistenza dei danni CP era determinata dal fatto che il solaio si era impregnato di acqua e rilasciava ancora umidità.
8.2.2. Il consulente ha dato anche atto che nel corso dell'accertamento tecnico promosso dai IG.ri e CP
, relativo alla verifica delle opere realizzate dal CP_2 geom. aveva potuto costatare direttamente i danni Parte_1 subiti dalla IG.ra , essendosi recato il 10/10/2015, prima Pt_2 del secondo intervento di risanamento, insieme a tutte le parti della presente causa, compreso l'appellante ed il suo difensore, nell'appartamento della IG.ra per redigere un verbale. La Pt_2 contestazione da parte del IG. di tale sopralluogo, Parte_1 compiuto alla sua presenza ed a quella del suo difensore, risulta contraria a buona fede e va valutata ai sensi degli art. 116
c.p.c. e 96, comma 3, c.p.c.
8.2.3. L'ing. ha anche evidenziato che, stante la Per_1 contestazione del legale del geom. non aveva tenuto Parte_1 conto nella redazione della consulenza delle fotografie consegnatigli dalla parte ricorrente.
8.3. Il consulente ha evidenziato che la localizzazione delle infiltrazioni consentiva di rinvenirne la causa nella posa in opera della guaina bituminosa non a regola d'arte sul solaio ed escludeva che le infiltrazioni potessero essere state determinate da strappi della guaina provocati durante i lavori di ricostruzione del tetto da parte della . Controparte_4
8.4. L'ing. ha poi stimato il costo degli interventi Per_1 necessari per ricondurre l'appartamento in condizioni di
15 salubrità nella somma che risulta versata dalla IG.ra alla danneggiata. CP_2
9. Con il terzo motivo d'appello, il geom. Parte_1 condizionatamente all'accoglimento degli altri motivi di gravame, contesta la sentenza impugnata nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite e chiede la condanna degli appellati a rifondergli le spese di entrambi i gradi di giudizio.
9.1. Il rigetto di tale motivo di appello consegue all'infondatezza delle altre censure dell'appellante.
10. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 26.000,01 e 52.000,00 euro, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
12. Tenuto conto della manifesta infondatezza dei motivi di appello, nei quali il geom. ha sostenuto tesi smentite Parte_1 dalla stessa documentazione da lui prodotta, agendo con malafede o quanto meno con colpa grave ed in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, applicabili anche prima della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, stante la prolissità e ripetitività dell'atto di appello, il IG. deve essere Parte_1 condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento alle controparti, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 6.900,00, pari all'incirca, in termini di proporzionalità, ai compensi liquidabili in relazione al valore della causa (vedi Cass. n. 22208 del 2021).
13. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma
16 a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado, che liquida in € 6.946,00, per compensi oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna l'appellante a pagare agli appellati la somma di euro 6.900,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di conIGlio da remoto del 20/2/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi
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