TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/11/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 3093 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 04.11.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura del seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carbonai, n. 22 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura su C.F._1
separato atto, dall'Avv. Maria Stella MORABITO (C.F.: ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato nello studio della stessa, in Taurianova, alla via Senatore Lo
Schiavo, n.35, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
ALL OL (PI: ), con sede legale in Nepi (VT), via CP_1 P.IVA_1
Alessandrini n° 16 ( , in persona del legale rappresentante pro - Email_1
tempore, Sig. (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_3
difesa dall' Avv. Sabina PIZZUTO (CF. ), in virtù di procura CodiceFiscale_4
in calce ed allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Taurianova (R.C.), via Francesco Sofia Alessio n° 60, giusta procura in atti;
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnazione Licenziamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, il ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio la affinché fosse accertata e dichiarata la nullità e/o Controparte_3
annullabilità e/o inefficacia del licenziamento del 04.09.2024 - 19.09.2024 intimato dalla società al ricorrente, con la richiesta di condanna della medesima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre il risarcimento del danno da determinarsi secondo giustizia. Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sarebbe stata accertata la nullità, chiedendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati da interessi e rivalutazione..
Nello specifico, parte ricorrente deduceva:
- con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'Art. 7, comma 1, della Legge n° 300/70, rilevando l'illegittimità del licenziamento per la mancata affissione del codice disciplinare;
- con il secondo motivo, che il datore di lavoro aveva adottato il provvedimento disciplinare in palese violazione dell'Art. 7 della Legge n° 300/70 e dell'Art. 33 del CCNL per i lavoratori dei porti. Affermava che la società, in palese violazione delle disposizioni sopra indicate, non aveva provveduto a contestare l'addebito, che non aveva concesso al lavoratore il termine di cinque giorni per presentare le giustificazioni e che, pertanto, era stato violato il diritto di difesa;
- con il terzo motivo di ricorso, eccepiva l'illegittimità del licenziamento per violazione degli Artt.
2.106 c.c., 2.119 c.c., dell'Art. 1 della Legge n° 604/66 e degli Artt. 33 e 35 del
CCNL per i lavoratori dei porti. Evidenziava, in particolare, che la frase richiamata nella lettera di licenziamento (“frequentazioni con noti pregiudicati ed esponenti del clan
”), non poteva costituire il presupposto dell'interdittiva antimafia comminata alla Per_1
società ed il mero richiamo della frase estrapolata dal provvedimento prefettizio, privava il lavoratore del diritto di difesa con conseguente “ingiustificatezza” del licenziamento. Deduceva, inoltre, l'illegittimità del licenziamento in quanto “la contestazione” non rientrava in nessuna delle ipotesi previste dall' Art. 35 del CCNL e per sproporzione tra il comportamento contestato e la sanzione comminata;
- con il quarto ed ultimo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'Art.
2.119 CC, dell'Art. 35 Lettera B (Disp. Gen. Parte III) del CCNL e dell'Art. 1 Legge n° 604/66.
Si costituiva in giudizio la a quale, contestava integralmente Controparte_3
l'avversa domanda, eccependo la legittimità del licenziamento nonché l'obbligatorietà dello stesso, in virtù del motivo oggettivo su cui questo era fondato, ovvero l'emissione dell'interdittiva antimafia configurante factum principis, ostativo alla prosecuzione del rapporto. Chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria, data la natura documentale della questione, ed all'udienza del 04 novembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è fondata ed il ricorso pertanto deve essere accolto.
Per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al
Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn.
23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Il presente giudizio verte sul licenziamento comminato al lavoratore Parte_1
a seguito dell'interdittiva antimafia comunicata in data 25.03.2024, dalla CP_4
, con nota Prot. n° 22.494, ai sensi dell'Art. 92, comma 2 bis, D.Lgs. n° 159/11,
[...]
alla Società secondo cui “dall'istruttoria effettuata da questa , sono emersi CP_4
elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa”.
Il licenziamento impugnato non ha quindi natura disciplinare, ma è originato da giustificato motivo oggettivo, a seguito dell'interdittiva antimafia emessa nei confronti della dalla Prefettura di . Controparte_3 CP_4 Al lavoratore, infatti, non viene contestato alcun inadempimento inerente allo svolgimento della prestazione lavorativa, ma solo l'espressa menzione nell'interdittiva antimafia comminata alla società, da cui la necessità di irrogare il provvedimento espulsivo.
Parte resistente pone a fondamento della legittimità del licenziamento la necessità di scongiurare la chiusura dell'attività della società, atteso che la presenza del ricorrente, in qualità di lavoratore dipendente, aveva determinato l'adozione di una interdittiva antimafia emessa nei confronti della dalla Prefettura di . CP_3 CP_4
Ebbene si osserva come l'interdittiva emessa dalla Prefettura di , posta a base CP_4
dell'impugnato licenziamento, risulta essere stata annullata dal TAR Lazio il 12/03/20251, con la sentenza n. 5201/2025 che, in accoglimento del ricorso del 10/09/2024 (r.g.
9250/2024) proposto dalla società ne ha accertato l'illegittimità. Controparte_3
L'accertata illegittimità del provvedimento interdittivo determina la conseguente illegittimità dell'impugnato licenziamento, emergendo il ruolo del tutto irrilevante ricoperto dal lavoratore sin dal principio, a differenza delle altre posizioni Parte_1
prese di mira nella relazione in modo più articolato (quali ad esempio l'amministratore, socio e legale rappresentante al quale veniva contestato un Controparte_2
precedente penale per incendio ed una condanna per violazione dell'art. 76 del DPR
445/2000, nonché le altre figure l'altra socia al 50 %, per i rapporti di Parte_2
parentela in quanto moglie di e sorella di e , CP_2 Parte_1 Parte_3
coniugato con il commercialista della società, arrestato per associazione CP_5
di stampo mafioso;
la presenza tra i dipendenti del fratello di Parte_4
detenuto al 41 bis;
la presenza di una sede legale soltanto fittizia della società).
Deve pertanto ritenersi che sia venuta del tutto meno la ragione sottesa e legittimante il licenziamento impugnato, da cui l'illegittimità del medesimo.
Da ciò ne consegue l'immediata reintegrazione del Sig. nel posto di Parte_1
lavoro, oltre al risarcimento del danno subito dallo stesso, avendo quest'ultimo fornito prova di essersi attivato per trovare lavoro, come risulta dalla documentazione versata in atti.
Il risarcimento del danno viene quantificato nella somma massima liquidabile pari a 12 mensilità, tenuto conto dell'illegittimità dello motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso, non confgurandosi invece un'ipotesi di nullità dello stesso. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 04.09.2024/19.09.2024;
- condanna la società convenuta a riassumere entro il termine di Parte_1
tre giorni, oltre al risarcimento del danno subito, con il pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo,
- pone le spese processuali a carico della resistente che liquida in complessivi €
2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da rifondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 07.11.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 3093 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 04.11.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura del seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carbonai, n. 22 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura su C.F._1
separato atto, dall'Avv. Maria Stella MORABITO (C.F.: ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato nello studio della stessa, in Taurianova, alla via Senatore Lo
Schiavo, n.35, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
ALL OL (PI: ), con sede legale in Nepi (VT), via CP_1 P.IVA_1
Alessandrini n° 16 ( , in persona del legale rappresentante pro - Email_1
tempore, Sig. (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_3
difesa dall' Avv. Sabina PIZZUTO (CF. ), in virtù di procura CodiceFiscale_4
in calce ed allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Taurianova (R.C.), via Francesco Sofia Alessio n° 60, giusta procura in atti;
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnazione Licenziamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, il ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio la affinché fosse accertata e dichiarata la nullità e/o Controparte_3
annullabilità e/o inefficacia del licenziamento del 04.09.2024 - 19.09.2024 intimato dalla società al ricorrente, con la richiesta di condanna della medesima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre il risarcimento del danno da determinarsi secondo giustizia. Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sarebbe stata accertata la nullità, chiedendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati da interessi e rivalutazione..
Nello specifico, parte ricorrente deduceva:
- con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'Art. 7, comma 1, della Legge n° 300/70, rilevando l'illegittimità del licenziamento per la mancata affissione del codice disciplinare;
- con il secondo motivo, che il datore di lavoro aveva adottato il provvedimento disciplinare in palese violazione dell'Art. 7 della Legge n° 300/70 e dell'Art. 33 del CCNL per i lavoratori dei porti. Affermava che la società, in palese violazione delle disposizioni sopra indicate, non aveva provveduto a contestare l'addebito, che non aveva concesso al lavoratore il termine di cinque giorni per presentare le giustificazioni e che, pertanto, era stato violato il diritto di difesa;
- con il terzo motivo di ricorso, eccepiva l'illegittimità del licenziamento per violazione degli Artt.
2.106 c.c., 2.119 c.c., dell'Art. 1 della Legge n° 604/66 e degli Artt. 33 e 35 del
CCNL per i lavoratori dei porti. Evidenziava, in particolare, che la frase richiamata nella lettera di licenziamento (“frequentazioni con noti pregiudicati ed esponenti del clan
”), non poteva costituire il presupposto dell'interdittiva antimafia comminata alla Per_1
società ed il mero richiamo della frase estrapolata dal provvedimento prefettizio, privava il lavoratore del diritto di difesa con conseguente “ingiustificatezza” del licenziamento. Deduceva, inoltre, l'illegittimità del licenziamento in quanto “la contestazione” non rientrava in nessuna delle ipotesi previste dall' Art. 35 del CCNL e per sproporzione tra il comportamento contestato e la sanzione comminata;
- con il quarto ed ultimo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'Art.
2.119 CC, dell'Art. 35 Lettera B (Disp. Gen. Parte III) del CCNL e dell'Art. 1 Legge n° 604/66.
Si costituiva in giudizio la a quale, contestava integralmente Controparte_3
l'avversa domanda, eccependo la legittimità del licenziamento nonché l'obbligatorietà dello stesso, in virtù del motivo oggettivo su cui questo era fondato, ovvero l'emissione dell'interdittiva antimafia configurante factum principis, ostativo alla prosecuzione del rapporto. Chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria, data la natura documentale della questione, ed all'udienza del 04 novembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è fondata ed il ricorso pertanto deve essere accolto.
Per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al
Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn.
23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Il presente giudizio verte sul licenziamento comminato al lavoratore Parte_1
a seguito dell'interdittiva antimafia comunicata in data 25.03.2024, dalla CP_4
, con nota Prot. n° 22.494, ai sensi dell'Art. 92, comma 2 bis, D.Lgs. n° 159/11,
[...]
alla Società secondo cui “dall'istruttoria effettuata da questa , sono emersi CP_4
elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa”.
Il licenziamento impugnato non ha quindi natura disciplinare, ma è originato da giustificato motivo oggettivo, a seguito dell'interdittiva antimafia emessa nei confronti della dalla Prefettura di . Controparte_3 CP_4 Al lavoratore, infatti, non viene contestato alcun inadempimento inerente allo svolgimento della prestazione lavorativa, ma solo l'espressa menzione nell'interdittiva antimafia comminata alla società, da cui la necessità di irrogare il provvedimento espulsivo.
Parte resistente pone a fondamento della legittimità del licenziamento la necessità di scongiurare la chiusura dell'attività della società, atteso che la presenza del ricorrente, in qualità di lavoratore dipendente, aveva determinato l'adozione di una interdittiva antimafia emessa nei confronti della dalla Prefettura di . CP_3 CP_4
Ebbene si osserva come l'interdittiva emessa dalla Prefettura di , posta a base CP_4
dell'impugnato licenziamento, risulta essere stata annullata dal TAR Lazio il 12/03/20251, con la sentenza n. 5201/2025 che, in accoglimento del ricorso del 10/09/2024 (r.g.
9250/2024) proposto dalla società ne ha accertato l'illegittimità. Controparte_3
L'accertata illegittimità del provvedimento interdittivo determina la conseguente illegittimità dell'impugnato licenziamento, emergendo il ruolo del tutto irrilevante ricoperto dal lavoratore sin dal principio, a differenza delle altre posizioni Parte_1
prese di mira nella relazione in modo più articolato (quali ad esempio l'amministratore, socio e legale rappresentante al quale veniva contestato un Controparte_2
precedente penale per incendio ed una condanna per violazione dell'art. 76 del DPR
445/2000, nonché le altre figure l'altra socia al 50 %, per i rapporti di Parte_2
parentela in quanto moglie di e sorella di e , CP_2 Parte_1 Parte_3
coniugato con il commercialista della società, arrestato per associazione CP_5
di stampo mafioso;
la presenza tra i dipendenti del fratello di Parte_4
detenuto al 41 bis;
la presenza di una sede legale soltanto fittizia della società).
Deve pertanto ritenersi che sia venuta del tutto meno la ragione sottesa e legittimante il licenziamento impugnato, da cui l'illegittimità del medesimo.
Da ciò ne consegue l'immediata reintegrazione del Sig. nel posto di Parte_1
lavoro, oltre al risarcimento del danno subito dallo stesso, avendo quest'ultimo fornito prova di essersi attivato per trovare lavoro, come risulta dalla documentazione versata in atti.
Il risarcimento del danno viene quantificato nella somma massima liquidabile pari a 12 mensilità, tenuto conto dell'illegittimità dello motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso, non confgurandosi invece un'ipotesi di nullità dello stesso. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 04.09.2024/19.09.2024;
- condanna la società convenuta a riassumere entro il termine di Parte_1
tre giorni, oltre al risarcimento del danno subito, con il pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo,
- pone le spese processuali a carico della resistente che liquida in complessivi €
2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da rifondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 07.11.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti