Articolo 7 della Legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1
Articolo 6Articolo 8
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29 gennaio 1997
Art. 7. Spese di funzionamento 1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1997
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