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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2617/ 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 8 agosto 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi elett.te domiciliati in Sassari, Via Cavour 65, presso e nello studio dell'avv. Giacomina Sole
(C.F. che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato da C.F._3
intendersi apposta in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 8 agosto 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2- Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
pagina 1 di 3 , nata a [...] il [...], C.F. , contratto con rito civile in Sassari il Pt_2 C.F._2
10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari, Anno 1993, Atto n. 109, parte 1, serie:, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito civile in Sassari il Parte_1 Parte_2
10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1993, Atto n. 109, parte
1 Serie, dalla cui unione sono nati figli due figli: a Sassari il 19.06.1997 ed Persona_1 Persona_2
a Sassari il 02.08.2004, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Non essendovi figli minori da tutelare nessuna statuizione ulteriore deve essere adottata.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Giuseppe Saragat n. 70, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Sassari in data
10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari (Anno 1993, Atto n.
109, parte 1 Serie), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
relatore Dott.ssa Carta.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 8 agosto 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi elett.te domiciliati in Sassari, Via Cavour 65, presso e nello studio dell'avv. Giacomina Sole
(C.F. che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato da C.F._3
intendersi apposta in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 8 agosto 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2- Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
pagina 1 di 3 , nata a [...] il [...], C.F. , contratto con rito civile in Sassari il Pt_2 C.F._2
10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari, Anno 1993, Atto n. 109, parte 1, serie:, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito civile in Sassari il Parte_1 Parte_2
10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1993, Atto n. 109, parte
1 Serie, dalla cui unione sono nati figli due figli: a Sassari il 19.06.1997 ed Persona_1 Persona_2
a Sassari il 02.08.2004, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Non essendovi figli minori da tutelare nessuna statuizione ulteriore deve essere adottata.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Giuseppe Saragat n. 70, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Sassari in data
10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari (Anno 1993, Atto n.
109, parte 1 Serie), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
relatore Dott.ssa Carta.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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