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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 20.5.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ) quale titolare dell'impresa IL CO (P. Parte_1 C.F._1
Iva ), con sede in Montesilvano (PE) Via Fosso Foreste n. 6, rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
Maila Marini e Rossella Gasbarri, entrambe del Foro di Pescara
opponente e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, COroparte_1 P.IVA_2
con sede in Chieti in via Marcinelle n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Scampoli del Foro di Chieti
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione ➢ in via principale: premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto
e miglior pronuncia, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico perché illegittimo ed
infondato il decreto ingiuntivo n. 605/2023 emesso dal Tribunale di Chieti in data 24/12/2023 e notificato il
28/12/2023, per i motivi esposti negli scritti difensivi e nei verbali d'udienza; ➢ con vittoria di spese, competenze ed onorari, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, DM 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali iva e
cap come per Legge”
Conclusioni dell'opposta: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Chieti, per i motivi dedotti, NEL MERITO - rigettare
ogni domanda proposta dall'opponente con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o infondata e,
comunque, non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
SEMPRE NEL MERITO - previa
conferma della risoluzione ope legis del contratto sottoscritto in data 01.08.2021, condannare l'opponente, anche ai
sensi dell'art. 2033 c.c., al pagamento della somma di euro 18.848,30, ovvero della diversa somma, maggiore o minore,
che dovesse risultare all'esito di questo giudizio versata a titolo di anticipo provvigionale e non dovuta;
- il tutto con
interessi moratori ex dlgs 231/2002 dal dovuto al soddisfo, come da domanda avanzata nel ricorso monitorio;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'odierna opposta delle spese di giudizio da distrarsi in favore
del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera la richiesta, ove l'ill.mo G.U.
dovesse ritenerlo necessario, di CTU contabile al fine dell'accertamento del quantum debeatur”
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 605/2023 del 24.12.2023 questo Tribunale ha ingiunto al sig. quale titolare Parte_1
dell'impresa individuale denominata Silver Corner, il pagamento in favore della COroparte_1
della somma di € 18.848,30 (oltre interessi e spese della procedura), versata in eccesso rispetto al dovuto, a titolo di anticipi provvigionali e di rimborso spese, in esecuzione di un contratto di agenzia concluso il
1.8.2021, risolto per inadempimento dell'agente.
Il sig. si è opposto al decreto, dichiarando di non essersi reso inadempiente alle sue obbligazioni, Pt_2
contestando la ripetibilità delle somme percepite, e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la sostenendo che la sua domanda di ripetizione di COroparte_1
indebito era fondata su dati documentali, chiedendo il rigetto dell'opposizione, o, in subordine, la condanna del sig. al pagamento della somma di € 18.848,30, o della diversa somma ritenuta dovuta. Pt_1
Respinta con ordinanza del 2.7.2024 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è
stata istruita mediante la prova testimoniale, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025.
1. All'esito dell'istruttoria svolta la pretesa di parte opposta è risultata fondata, nei limiti di seguito indicati.
2. La avvalendosi della clausola risolutiva espressa stabilita dall'art. 17 del COroparte_1
contratto di agenzia concluso il 1.8.2021, l'ha risolto unilateralmente in data 12.10.2023, essendosi l'agente sig. reso totalmente inadempiente ai suoi obblighi a decorrere dal mese di luglio 2022. Pt_2
3. A seguito della risoluzione contrattuale, la ha esperito un'azione di ripetizione di COroparte_1
indebito (Cass. Sez. L., ordinanza n. 18266 dell'11.7.2018), avendo elargito al sig. nel corso del Pt_1
rapporto di agenzia, anticipi provvigionali pari a complessivi € 18.000,00, in misura ampiamente superiore rispetto a quella spettante al sig. in base agli affari conclusi, pari ad € 4.287,24, rimborsi Pt_2
spese (per i mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022) pari a complessivi € 2.500,00
non dovuti ai sensi dell'art. 11.8 del contratto, ed avendo versato contributi Enasarco nell'interesse del sig. per il periodo da agosto 2021 a quello di luglio 2022, del complessivo importo di € 1.997,50. Pt_2 Ha quindi chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il provvedimento monitorio n. 605 del 24.12.2023 con cui è stato ingiunto al sig. il pagamento in restituzione della somma di € 18.848,30. Pt_2
CO
4. Osserva il Tribunale che, in primo luogo, la pretesa della è stata erroneamente quantificata nel ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo, dato che, anche stando alle allegazioni della medesima società ricorrente, il credito di cui si è dichiarata titolare ammonterebbe, eventualmente, ad € 18.210,26 (e non ad € 18.848,30).
4.1 In secondo luogo va detto che il pagamento dei rimborsi spese per i mesi di luglio, settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2022, del complessivo importo di € 2.500,00, di cui è stata chiesta la ripetizione in quanto indebitamente versati, non essendo dovuti ai sensi dell'art. 11.8 del contratto (che prevede che il rimborso spese di € 500,00 mensili sarebbe stato riconosciuto per i soli primi sei mesi di vigenza del contratto) è stato documentati soltanto per il mese di luglio 2022, poiché le fatture emesse dal sig. Pt_2
e prodotte agli atti, riguardano i mesi da agosto 2021 a quello di luglio 2022.
CO
4.2 In terzo luogo osserva il Tribunale che la non può chiedere all'agente sig. la ripetizione dei Pt_2
contributi versati all' durante lo svolgimento del rapporto (pari ad € 1.997,50), trattandosi di CP_2
somme che non sono mai entrate nella disponibilità dell'agente sig. che è dunque privo di Pt_2
legittimazione passiva.
4.3 Per quanto riguarda, invece, gli anticipi provvigionali versati, il rimborso spese di € 500,00, relativo al mese di luglio 2022, e l'entità delle provvigioni cui il sig. ha diritto, pari ad € 4.287,24, nessuna Pt_2
contestazione vi è tra le parti, per cui la somma indebitamente percepita dal sig. deve essere Pt_1
quantificata in € 14.712,76.
5. Le eccezioni sollevate da parte opponente sono inconferenti.
5.1. Con il suo atto di opposizione, infatti, il sig. ha ammesso di non avere più dato esecuzione al Pt_1
contratto di agenzia, a decorrere dalla primavera del 2022, dopo essersi incontrato con la sig.ra
CO
(legale rappresentante della , la quale gli ha rappresentato che, per sopravvenute CP_3
difficoltà economiche, da quel momento in poi avrebbe potuto corrispondergli unicamente le provvigioni maturate, e non più gli anticipi provvigionali sino a quel momento versatigli. Avendo egli
CO rifiutato tale proposta, i suoi rapporti con la si erano interrotti, sino a quando gli era stata comunicata la risoluzione contrattuale.
5.2. Tale affermazione conferma che il sig. non ha dato esecuzione al contratto di agenzia a partire da Pt_1
luglio 2022, rendendosi inadempiente alle sue obbligazioni, poiché la comunicazione che egli ha ricevuto dalla sig.ra nella primavera del 2022 non integrava affatto una proposta di modifica delle CP_3
condizioni contrattuali (che egli ha dichiarato di avere rifiutato), bensì, molto più semplicemente, una conferma di quanto stabilito dall'art. 12.6 del contratto di agenzia, che infatti stabiliva che gli anticipi provvigionali mensili sarebbero stati versati al sig. soltanto dal 1.8.2021 al 31.7.2022, e che Pt_1
successivamente l'agente non avrebbe avuto alcun diritto ad anticipi sulle provvigioni.
5.3. Il contegno inadempiente da parte del sig. a partire dal mese di luglio 2022, confermato peraltro Pt_1
dalla prova testimoniale (da cui è emerso anche che il medesimo opponente ha iniziato a collaborare con altre società a partire dal mese di novembre 2022) dunque, è totalmente ingiustificato, e correttamente la
CO si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contrattualmente stabilita.
5.4 Le ulteriori eccezioni di parte opponente sono del tutto inconsistenti.
Il fatto che il contratto di agenzia non specifichi nulla con riguardo ai progetti da sviluppare e promuovere contrasta con quanto stabilito nelle premesse del contratto, che -mediante il richiamo ad un documento allegato A- indica una serie di prodotti cosmetici oggetto dell'attività commissionata al sig.
Pt_1
A fronte, inoltre, del contegno inadempiente da parte del sig. a partire dal mese di luglio 2022, Pt_2
non è dato comprendere quale rilevanza possa avere il fatto che egli abbia rivestito il ruolo di Capo Area,
CO
o il fatto che abbia collaborato con la legale rappresentante della nella preparazione dei cd. CP_4 mensili, o che abbia partecipato nel 2022 ad una manifestazione di notevole importanza nel settore dell'industria cosmetica (Cosmoprof Worldwide di Bologna).
CO Il fatto, riferito dal teste sig. , che il sig. abbia procurato alla una cliente (la Testimone_1 Pt_2
Ayame Cosmetics) è parimenti irrilevante, essendo accaduto in data anteriore al mese di luglio 2022,
periodo a partire dal quale è pacifico tra le parti, come detto, che il sig. non abbia dato affatto Pt_2
esecuzione al contratto di agenzia.
6 In conclusione il decreto opposto deve essere revocato, e l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore della società opposta della somma di € 14.712,76, oltre interessi di cui al d. lgs. n.
231/2002 dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo (ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.), e non anche per il periodo precedente, non solo poiché difettano elementi indicativi della mala fede del sig.
al momento della ricezione dei pagamenti (art. 2033 c.c.), ma anche perché (Cass. Sez. I Civ., Pt_1
ordinanza n. 36595 del 14.12.2022) “Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati
introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei
confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2
d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è
proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto
sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa”. d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisionale € 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
CP_ quale titolare dell'impresa individuale Silver Corner nei confronti della . così decide: COroparte_1
• revoca il decreto ingiuntivo;
• condanna l'opponente alla restituzione alla società opposta della somma di € 14.712,76, oltre interessi al tasso stabilito dal d. lgs. n. 231/2002 a partire dal deposito della domanda giudiziale e sino al saldo;
• condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario
Chieti, 16.6.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione previsti dalla tabella n. 2 allegata al