Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5340/2018 R.Gen.Aff.Cont.
Il giudice, lette le note delle parti ai fini della partecipazione alla presente udienza svoltasi con modalità cartolare, pronuncia il seguente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott. Andrea
Francesco Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa civile iscritta al n. 1553 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo/ vendita di cose mobili", vertente
TRA
C.F. o P.I.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Saviano (NA) alla via Sena n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Aliperti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via Vivaldi n.
8 Palazzo Rescigno, giusta procura in atti;
-opponente-
E
(C.F. e P.I.: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Arzano di Napoli,
alla Via Atellana n. 46, rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro
Credentino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Afragola
(NA) alla Via Sardegna, n. 2, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-opposta-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1616/2018, per mezzo del quale il Tribunale di Nola le aveva intimato il pagamento della somma € 16.353,70, oltre interessi e spese, in favore della
[...]
per la corresponsione di diverse partite di fornitura di CP_1
generi alimentari, rimaste insolute.
La società opponente, nel contestare l'esistenza stessa del credito vantato, da un lato, ha dedotto di aver già provveduto al pagamento di una parte delle fatture (pur disconoscendo genericamente la documentazione prodotta in copia dall'opposto) e, dall'altro, in merito alle restanti fatture, ha eccepito l'inesistenza stessa di alcuni ordini, oltre all'erronea quantificazione monetaria di altri.
Limitandosi al riconoscimento del minor debito di euro 4.069,39, ha, pertanto, richiesto, in via principale, che venisse accertata l'illegittimità
e l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposto decreto ingiuntivo o, in via gradata, che ne venisse ridotto il relativo importo alla somma predetta, con condanna, in ogni caso, dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Integratosi il contradditorio, si è costituita in giudizio quale società opposta la la quale ha resistito all'istanza attorea Controparte_1 in fatto ed in diritto;
più in particolare, in quest'ordine: ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. ex art. 648 c.p.c.; ha contestato il disconoscimento documentale esperito dall'opponente, considerato che quest'ultima, rappresentando di aver ritirato le merci e
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di aver effettuato i relativi pagamenti, avrebbe implicitamente riconosciuto le fatture prodotte;
ha disconosciuto i suddetti pagamenti ed, infine, si è opposta alle contestazioni circa le rimanenti fatture.
Concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto all'udienza del
10/01/19, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e, una volta ritenuta matura per la pronuncia, è stata rinviata per la decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
2. Sulla fondatezza dell'opposizione.
In via preliminare, giova dare atto, ai fini sia di una più compiuta disamina della fattispecie in oggetto, sia di una più esatta ed efficace qualificazione giuridica del caso de quo, della relazione negoziale concretamente venuta a configurarsi tra le parti in causa, così come risultante dagli atti o come non espressamente contestata.
Ebbene, nel rapporto commerciale in esame è dato evincere la presenza di tre distinti soggetti giuridici che hanno operato in veste diversa: la la (odierna parte opposta) e la CP_2 Controparte_1 [...]
(odierna parte opponente). Parte_1
Nello specifico, la esaminando i d.t.t. versati in atti (cui si CP_2
riferiscono le fatture alla base del d.i. opposto) avrebbe rivestito, quale soggetto terzo, il ruolo di tramite nell'operazione economica coinvolgente la destinataria della merce, e la Parte_1
corrispondente fornitrice. Controparte_1
Ciò premesso, il decreto ingiuntivo 1616/2018 è stato correttamente emesso sulla base delle seguenti fatture commerciali:
- Fattura n. 52468 del 6 settembre 2016 di euro 1.658,68;
- Fattura n. 56723 del 27 settembre 2016 di euro 1.605,84;
- Fattura n. 57400 del 30 settembre 2016 di euro 8.174,52;
- Fattura n. 58062 del 4 ottobre 2016 di euro 161,14;
- Fattura n. 60580 del 15 ottobre 2016 di euro 1.238,68;
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- Fattura n. 60583 del 15 ottobre 2016 di euro 1.265,18;
- Fattura n. 60721 del 17 Ottobre 2016 di euro 1.461,32;
- Fattura n. 61758 del 21 ottobre 2016 di euro 1.428,88;
- Fattura n. 61761 del 21 ottobre 2016 di euro 750,88;
- Nota di credito n. 63189 del 21 ottobre 2016 di euro - 6.544,80;
- Fattura n. 65090 del 8 novembre 2016 di euro 952,81;
- Fattura n. 66346 del 15 novembre 2016 di euro 827,91;
- Fattura n. 66347 del 15 novembre 2016 di euro 1.585,28;
- Fattura n. 66579 del 16 novembre 2016 di euro 1.486,78;
- Fattura n. 1936 del 11 gennaio 2017 di euro 300,35;
(debitamente annotate, tra l'altro, sulle scritture contabili delle società opposta).
Sul punto, è doveroso richiamare il principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione (Cass., 12/01/2016, n.
299; Cass., 10/10/2011, n. 20802; Cass., 11/03/2011, n. 5915; Cass.,
21/10/2010, n. 21599).
Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Diverso discorso è però a farsi laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato;
in tal caso la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (su tutte, Cass. 23499 del
17/12/2004).
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Preme osservare, in particolare, come nel caso di specie l'opponente si sia limitato a contestare genericamente e, dunque, in maniera non idonea allo scopo la pretesa creditoria di controparte.
La difesa della infatti, si è, innanzitutto, sostanziata Parte_1 in un'eccezione di già avvenuto pagamento relativamente a gran parte delle fatture prodotte da parte opposta nel procedimento monitorio, avente, tuttavia, il consequenziale effetto di sconfessare l'iniziale disconoscimento documentale confusamente esperito (cfr. p. 4 dell'atto di citazione di opposizione: “Ebbene, in primis si eccepisce che nei periodi di riferimento nulla è dovuto in quanto l'odierna opponente ha interamente onerato le fattura appena richiamate”; circostanza corroborata dall'asserzione contenuta nelle note ex art. 183 VI co., II termine, c.p.c., in cui non vi è più menzione di un formale (per qunato generico e pertanto inefficace) disconoscimento, ma l'opponente si limita più vagamente ad eccepire “l'inefficacia probatoria della fattura”).
Con riferimento, invece, alla la fattura n. - 1936 del 11.01.2017
(debitamente depositata nel procedimento monitorio) di Euro 300,35, parte opponente ha rappresentato di non aver mai proceduto ad “alcun ordine, né ritirato la merce presso la Mida Srl in liquidazione. Difatti non vi è alcun documento di trasporto a riguardo”; circostanza smentita dal successivo deposito del ddt da parte della società fornitrice opposta, cui non è seguita alcuna espressa contestazione.
In ordine, invece, alle restanti fatture, la si è limitata, Parte_1
prima, ad eccepire una errata compensazione tra alcune di esse e la Nota di credito n. 63189 del 21.10.2016 di euro 6.544,80, senza null'altro argomentare sul punto, e, poi, a dedurre di aver una posizione debitoria residuale di euro 4.069,39, oltre a manifestare la volontà, per una prospettata definizione bonaria della questione, di versare solo il 30% di tale importo.
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Se ne ricava che, in merito alla fatture alla base della pretesa creditoria, la non contestazione dell'opponente ha effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex multis la recente,
Cass. 23 marzo 2022, n. 943)
Per mero tuziorismo, inoltre, quanto alle scritture contabili prodotte, fermo che le stesse non rivestono valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, non può non tenersi conto che, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. (i quali ne regolano l'efficacia probatoria contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori), la relativa allegazione “non preclude di trarne elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio” (cfr., Corte di Cass. Civ. Ordinanza, 11 gennaio
2023, n. 532).
Tanto premesso, va richiamata la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, secondo la quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
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In altri termini, si deve fare in questa sede applicazione, a parti invertite, del principio generale valevole in tema di inadempimento nelle obbligazioni secondo cui l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la sua mancanza di colpa, alla luce dei principi di presunzione di persistenza del diritto in capo al creditore e di vicinanza della prova (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
Ed invero, dal quadro processuale sinora descritto, risulta pienamente assolto l'onere probatorio gravante in capo al creditore opposto in ordine alla prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, basato sulle fatture commerciali (riportate pedissequamente sulle scritture contabili della società opposta) e sui corrispondenti d.d.t. a conferma della effettiva consegna della merce: dalla documentazione prodotta e non disconosciuta, infatti, si ricavano incontestabilmente un valido rapporto commerciale intercorso tra parte opponente e parte opposta e l'inadempimento della prima consistito nel mancato pagamento delle merci di cui alle fatture azionate.
Ed infatti, non può considerarsi degna di valore l'eccezione di avvenuto pagamento, potenzialmente estintiva della pretesa creditoria, spiegata da parte opponente: quest'ultima ha, infatti, esplicitamente sostenuto di aver provveduto sì al pagamento in contanti dei diversi carichi ordinati, ma nei confronti della presso la cui sede sostiene di aver CP_2
ritirato fisicamente la merce.
Le sottoscrizioni, le firme e le presunte quietanze di pagamento
(disconosciute, peraltro, da parte opposta) confermerebbero ulteriormente che il suddetto pagamento non sia stato effettuato a favore della unico ed effettivo creditore della società Controparte_1
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opposta, ma a favore, invece, della e ciò in spregio del CP_2 disposto di cui all' art. 1188 c.c., secondo cui “il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo” (I co.).
La previsione di cui all'art. 1188 c.c. indica, invero, come regola generale della disciplina delle obbligazioni riferibile al destinatario dell'adempimento, che il pagamento debba essere effettuato nelle mani del creditore o di altri soggetti che, per diverse ragioni (di matrice convenzionale, legale o giudiziaria), siano legittimati a ricevere la prestazione in sua vece. Solo un tale pagamento, infatti, ha l'effetto di estinguere l'obbligazione.
Sulla base anche del contenuto del II co. della medesima disposizione
(“il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”), la regola generale posta dall'art 1188 c.c. è, dunque, che l'adempimento eseguito nei confronti di un soggetto non legittimato non libera il debitore, rappresentando tale pagamento un indebito soggettivo, che il debitore potrà eventualmente recuperare.
Contestualmente, la disposizione in esame considera, tuttavia, liberatorio tale pagamento a soggetto non legittimato, allorquando il creditore provveda a ratificare il pagamento stesso o, in ogni caso, ne approfitti.
Nel primo caso, ossia quello della ratifica, si sarà giuridicamente in presenza di un atto unilaterale del creditore che, pur consapevole che il pagamento è stato eseguito a favore di un soggetto non legittimato, lo farà proprio, rendendolo efficace nei propri confronti.
Nel secondo caso, invece, si verrà a configurare un mero fatto giuridico preso in considerazione dalla norma richiamata, dal momento che il creditore, pur non avendo ricevuto direttamente la prestazione od emanato alcuna ratifica, avrà indirettamente approfittato del pagamento
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eseguito a favore del soggetto non legittimato o perché la prestazione è pervenuta, in ogni caso, nella sua disponibilità oppure perché, comunque, ha ricevuto un incremento economico, che potrebbe anche essere solo parziale: a seconda dei casi, poi, la liberazione del debitore sarà completa oppure relativa alla parte di prestazione di cui il creditore abbia beneficiato.
Ciononostante, in tali ipotesi, il debitore che si affermi liberato ha l'onere di provare l'approfittamento del creditore (in questo senso Cass.
5.6.2007, n. 13113; Cass. 7.3.1997, n. 2093).
Ebbene, nel caso di specie nessuna delle due circostanze risulta essersi verifica: né, infatti, la società opposta ha formalmente ratificato, facendolo proprio, il pagamento effettuato alla né parte CP_2
opponente ha opportunamente documentato o, comunque, dimostrato che quest'ultima ne abbia in ogni caso “approfittato”.
Il presunto versamento eseguito a favore del soggetto terzo, CP_2 non può, per l'effetto, considerarsi satisfattivo della pretesa della neanche qualora si volesse invocare il principio Controparte_1 giuridico generale dell'apparentia iuris, e ritenere, dunque la società terza un rappresentante apparente addetto alla riscossione dei pagamenti in luogo della società opposta ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Ed infatti, come sostenuto sul punto dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, “il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, il quale invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma, altresì, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri
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rappresentativi dell'accipiens” (cfr. Cass. civ. sez. III n.14028 del 4 giugno 2013; n. 15339 del 13 settembre 2012; n. 17484 del 9 agosto
2007 e n. 17742 del 3 settembre 2005).
Giova precisare sull'argomento che, differentemente dal pagamento al creditore apparente, nel pagamento al rappresentante apparente viene in essere un fenomeno complesso in cui la situazione di apparenza deve essere ingenerata non solo dall'atteggiamento spontaneo del debitore ma anche dal contegno negligente del creditore: quindi, la richiesta di un requisito di colpa del creditore va ad integrare un elemento della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c.
Nulla di tutto questo è, invece, stato nemmeno dedotto dalla
[...]
la quale mai ha argomentato circa un possibile erroneo Parte_1 convincimento sull'apparente adiectus solutionis (quale sarebbe stato eventualmente la , determinato da un comportamento CP_2 colposo del creditore, che avrebbe fatto sorgere, per l'appunto, nel debitore in buona fede, anche alla luce di circostanze univoche e concludenti, una ragionevole presunzione della rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.
Al contrario, la società opponente è sempre stata a conoscenza del ruolo della tanto da chiarirlo più volte, sia all'interno del proprio CP_2
atto di citazione che nelle successive note di trattazione in corso di causa, dove ha inequivocabilmente esposto che “la si Parte_2
recava personalmente presso la sede della Mida s.r.l. in liquidazione per ritirarla. Caricato lo scatolame, contenente generi alimentari,
l'odierna opponente provvedeva al versamento in contanti del carico”
(cfr. citazione) e “ , quindi, ritirava la merce presso i Parte_3 depositi della pagandola in contanti” (cfr. note del CP_2
20/02/2019).
Alcun tipo di incolpevole convincimento, indotto dal comportamento colposo del creditore, circa l'apparente legittimazione a riscuotere della
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può, pertanto, riscontrarsi nella fattispecie in esame, ai fini CP_2 dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1189 c.c.
Orbene, dall'insieme dei motivi sin qui delineati deriva che l'opposizione va rigettata e che va, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo.
5. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenendo conto della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del valore della causa, seguono, quindi, la soccombenza, con attribuzione al procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente in persona Parte_1
del l.r.p.t., a rifondere in favore di Controparte_1
in persona del l.r.p.t., le sostenute spese
[...] processuali, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali al
15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Alessandro Credentinodichiaratosi antistatario.;
Così deciso in Nola, 15/4/2024.
Si comuichi.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell' . Controparte_3
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco
Fabbri
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