Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. PE De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 492/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente
tra
A.S.D. PRO LA CI (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti RIVILLI
MAURIZIO NICOLA e RETAGGIO ANTONINO
Appellante
contro
RB US (C.F. ); GL C.F._1
TA (C.F. ); GL SC IO C.F._2
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. LA MONICA C.F._3
ANGELINA
Appellati
Oggetto: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4065/2019 del 18.09.2019, il Tribunale di Palermo ha accolto le
(minore all'epoca dei fatti, nelle more divenuto maggiorenne e intervenuto in giudizio), condannando la A.S.D. Pro LA CA, al pagamento della somma di € 13.500,21, a titolo di risarcimento del danno sofferto dal minore in occasione di un infortunio sportivo, oltre interessi, spese legali e dell'espletata CTU.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 16/3/2020,
la A.S.D. Pro LA CA, contestando la statuizione per diverse ragioni, e riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure con particolare riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Costituendosi, prima gli appellati RE GA e BO GI, cui si è
aggiunto poi RE FR IO, hanno contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso: appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte Di Appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con l'atto di appello ed in
riforma della sentenza impugnata: - accogliere l'eccezione di nullità della
dichiarazione testimoniale resa dal sig. MA PE, con ogni conseguenziale
statuizione; - ritenere e dichiarare, per quanto sopra esposto, la carenza di
legittimazione passiva dell'A.S.D. PRO LA, e conseguentemente rigettare
tutte le domande degli appellati formulate nei suoi confronti;
- respingere in ogni
caso perché infondate in fatto ed in diritto, le domande proposte dagli attori-
appellati nei confronti della A.S.D. PRO LA;
Condannare parte avversa al
pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione,
ex art. 93 c.p.c., ai procuratori che ne fanno anticipo”. appellato: “Rigettare l'appello proposto dalla ASD Pro LA CA, in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 persona del legale rappresentante in carica, ritenendone e dichiarandone, ai sensi
348-bis, comma 1 e 348-ter c.p.c., l'inammissibilità per le motivazioni esposte nel
corpo del presente atto e, in ogni caso;
nel merito, rigettare l'appello proposto
dalla ASD Pro LA CA, in persona del legale rappresentante in carica,
ritenendone e dichiarandone la totale infondatezza sia in fatto che in diritto e,
conseguentemente, confermare la Sentenza n. 4065/2019 del 18.09.2019, emessa
dal Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, nel procedimento RG 6197/2015;
condannare l'appellante ex art. 96, comma 1 o, subordinatamente, comma 3 c.p.c.; condannare l'appellante alla refusione delle anticipazioni e dei compensi anche di
questo grado di Giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A.”
Accolta l'istanza ex artt. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 25/10/2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti considerazioni.
La vicenda processuale trae origine da un infortunio subito da GL
FR IO (minore all'epoca dei fatti), per effetto di uno scontro avvenuto con altro minore, MA Matteo, durante lo svolgimento di attività sportiva in data
26.6.2013 alle ore 9.00 circa, presso il centro sportivo sito in LA (PA), Via
Alcide De Gasperi n. 265. Il primo giudice, infatti, ritenendo, all'esito dell'istruttoria espletata, raggiunta la prova dell'accadimento e del danno, ha condannato la A.S.D. Pro LA CA al pagamento del risarcimento a lei imputabile ex art. 2048 c.c. per “non avere predisposto una modalità di esecuzione
dell'esercizio che limitasse il rischio di infortuni per i minori” (cfr. sentenza impugnata, p. 6), disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 (rectius, difetto di titolarità del rapporto controverso).
Ora, è proprio su tale profilo che principalmente si incentra il gravame proposto dalla A.S.D. Pro LA CA, la quale, oltre a contestare le modalità di accadimento del sinistro e la responsabilità, reitera l'eccezione preliminare già
spiegata in prime cure.
Sul punto, il gravame merita accoglimento: invero, dalla documentazione in atti emerge che, originariamente, RE GA e BO GI, nella qualità
di genitori di RE FR IO, avevano provato a citare in giudizio la
“IS A.D. IT di LA”, con notificazione di atto di citazione tentata nelle date del 30.4.2015 e 8.5.2015, senza successo, in quanto, l'ufficiale giudiziario recatosi presso la sede della IS aveva dapprima trovato chiusi i locali, mentre in occasione del secondo tentativo attestò che “la persona rinvenuta
riferisce che la IS A.D. IT di LA ha cessato ogni attività e al suo
posto ora si trova la A.S.D. Pro LA CA” (v. doc. 3 “atto di citazione in rinnovazione” di parte appellante). Gli attori, dunque, convenivano in giudizio la
A.S.D. Pro LA CA con citazione notificata il 13.10.2015 e il giudizio iniziava e proseguiva nei suoi confronti.
La A.S.D. Pro LA CA sin dalla comparsa di costituzione in prime cure dell'8.2.2016 ha, come detto, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva,
affermando non esservi alcun rapporto di continuità con la IS A.D. IT
di LA e che si trattava di due associazioni completamente diverse, essendo la
ASD PRO LA affiliata alla F.I.G.C. con matricola 740271 e con sede legale in LA via A. De Gasperi n. 249, mentre la IS A.D. IT di
LA, inattiva dal 30.06.2015, era affiliata alla F.I.G.C. con la matricola n.
79913 e con codice fiscale e partita iva diversi. Ha evidenziato, inoltre, di aver gestito il campo calcio dal 26.9.2013, dunque in un periodo successivo al verificarsi dei fatti dedotti dagli attori (26.6.2013). A conferma di ciò, ha depositato apposita
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 documentazione (v. atti di parte, fascicolo di primo grado) ufficiale, quale attestazioni dell'amministrazione finanziaria sui dati identificativi fiscali (da cui emerge la diversità dei soggetti coinvolti nell'amministrazione), e della F.I.G.C.
Il giudice di prime cure, soffermandosi brevemente su tale profilo, ha disatteso l'eccezione ritenendola “infondata stante la continuità di impresa tra la
IS AD IT di LA (inizialmente evocata in giudizio) e la ASD Pro
LA CA, variando tra le due compagini sociali solo la denominazione e
restando, invece, inalterati partita Iva e codice fiscale” (v. sentenza appellata, p.
3).
E però, considerando che la invocata (ex art. 2048 c.c.) responsabilità per culpa in
vigilando ascrivibile all'associazione sportiva assume natura contrattuale che deriva dall'iscrizione/tesseramento preso la medesima associazione, vale evidenziare, oltre alla sin qui segnalata diversità tra i due soggetti, che è indimostrato che all'epoca dei fatti (26.6.2013) il danneggiato, GL FR IO, fosse iscritto presso la ASD Pro LA CA, risultando invece tesserato presso la IS AD
IT di LA (ed è di quest'ultima il timbro apposto sulla denunzia assicurativa di sinistro pure versata in atti).
Dalla documentazione prodotta in atti, riepilogando gli elementi acquisiti, è
possibile desumere che:
- a quella data, come detto, era ancora attiva la IS (che ha cessato ufficialmente l'attività il 30.6.2015 – V. doc. n. 7 prodotto in primo grado dalla ASD Pro LA CA);
- l'ASD Pro LA CA ha assunto la gestione del campo di calcio in epoca successiva all'infortunio, e cioè dal 26.9.2013 (cfr. verbale Delibera di
Giunta n. 43 del 23.10.2013, fascicolo di parte, primo grado, doc. 11);
- l'ASD Pro LA CA, odierna appellante, per quanto risultante dalla documentazione già richiamata, ha iniziato la sua attività in data 1.08.2005,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 con codice fiscale e con partita iva (cfr. doc. n. 5 P.IVA_1 P.IVA_2
certificazione Agenzia dell'Entrate, deposito in appello in data 18.3.2020),
mentre la IS AD IT di LA ha iniziato la sua attività il
15.10.1984 con codice fiscale e con partita iva P.IVA_3 P.IVA_4
(cfr. doc. n. 6 certificazione Agenzia dell'Entrate, deposito in appello in data
18.3.2020).
In particolare, dalle certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate emerge che tra le due associazioni sportive non vi è identità, avendo effettivamente sia il codice fiscale che la partita iva diversi.
A fronte di tale documentazione ufficiale, non può assumere alcun valor giuridicamente rilevante la 'stampa' di pagine internet, prodotte dagli appellati, di un “avviso ai lettori” da cui si evince in maniera informale e generica che “la
A.S.D. LA CA nasce dalla fusione tra le società Pol. Dil. IT di
LA e la S.S.D. LA CA…” (v. doc. 7, “estratto sito internet avviso ai lettori”, depositato dagli appellati). Tale produzione non è di per sé sufficiente a giustificare un'identità tra le due associazioni né una continuità dell'attività tale da determinare la responsabilità ex art. 2048 c.c. in capo alla A.S.D. Pro LA
CA.
Pertanto, e conclusivamente, l'appello proposto va accolto e la sentenza impugnata riformata, disattendendosi ogni pretesa avanzata da RE GA,
BO GI e RE FR IO e risultando assorbita ogni altra questione (domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli appellati).
Va di conseguenza riformata la statuizione di prime cure anche in punto di spese di lite, potendosi compensare stante la particolarità della vicenda e la non facile individuazione del soggetto legittimato;
vanno poste, infine, a carico degli attori-
appellanti le spese di CTU, liquidate come da decreto di prime cure in atti.
Le spese del presente grado seguono invece la soccombenza e vanno liquidate
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto dalla ASD Pro LA CA con atto di citazione del 16/3/2020, avverso la sentenza n. 4065/2019 del 18/9/2019 resa dal
Tribunale di Palermo, e in riforma di detta sentenza:
rigetta le domande proposte da RE GA, BO GI e RE
FR IO nei confronti di ASD Pro LA CA;
compensa le spese di lite di primo grado, e pone definitivamente a carico degli appellati i costi di CTU, liquidate come da decreto in atti;
Condanna RE GA, BO GI e RE FR IO, in solido, al pagamento in favore della ASD Pro LA CA delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.300,00 per compensi, oltre spese anticipate,
rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge (con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27
marzo 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
PE De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7