Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5863 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno 2019, trattenuta in decisione ai sensi EL terzo comma ELl'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza EL giorno
27/06/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e LI EL LL di Parte_1 C.F._1
CC (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.to C.F._2
Mauro Longo, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione di primo grado, elettivamente domiciliati presso lo studio Morbinati & Longo in Roma, via Pompeo Magno n. 94; Controparte_1
APPELLANTI
E 1
) e (c.f. C.F._4 Controparte_4
) quest'ultima quale erede EL defunto C.F._5 Persona_1
rappresentate e difese dall' avv.to Tiziana De Biase in virtù di
[...]
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione nel presente grado, elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Roma, via Fogliano n. 28;
APPELLATE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 6100/2019 EL Tribunale di Roma pubblicata in data 21/03/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < precetto loro notificato in data 16.06.2016 con il quale i signori LI EL
LL di CC e intimavano loro di adempiere al Parte_1
pagamento di € 35.453,61 incluse Iva e CPA asseritamente in forza di due titoli giudiziali di condanna alle spese di lite: la sentenza n. 8668/2006 emessa dal Tribunale di Roma e la sentenza n. 1053/2013 emessa dalla Corte
d'Appello. Lamentavano l'assoluta mancanza di corrispondenza ELle somme precettate rispetto al tenore dei dispositivi ELle due sentenze tanto da doversi ritenere il precetto non affetto da nullità parziale per eccessività ELla somma richiesta, ma emesso in assenza di titolo esecutivo. Con condanna anche ai sensi ELl'art. 96 III c.p.c. In fatto precisavano che nella sentenza di primo grado, emessa nei confronti degli odierni opponenti e ELla società il Giudice respingeva la domanda degli Controparte_5
attori e li condannava a rimborsare ai convenuti e alla chiamata le spese di lite “liquidate per parte in complessivi € 7000,00 di cui € 4200,00 per onorari e € 1800,00 per diritti oltre Iva e Cpa”. Al contrario il precetto indicava, in
2 relazione al titolo giudiziale sentenza n. 8668/2006, l'importo di € 14.000,00 ossia presupponendo che la somma liquidata per € 7000,00 non dovesse intendersi in relazione alla parte convenuta ed alla parte chiamata ma in relazione ad ogni soggetto in causa. La sentenza n. 1053/2013 emessa in grado d'appello aveva visto il rigetto ELl'appello proposto dai signori odierni opponenti, nei confronti dei signori e CP_2 Parte_1
DE LL di CC LI e ELla società WXII Commercial 10 srl e
“la condanna di parte appellante al rimborso, in favore di ciascuna ELle parti appellate, ELle spese sostenute per questo grado di giudizio liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi € 5000,00 di cui € 200,00 per esborsi ed il resto per compenso”. Anche in detto caso, il precetto indicava l'importo relativo alla sentenza d'appello in € 10.000, considerando evidentemente la condanna come afferente a qualsiasi soggetto in causa. Inoltre, gli opponenti lamentavano che nel precetto sulla somma già duplicata erano state computate le spese generali invero non indicate in alcuno dei due dispositivi, anzi da intendersi escluse nel riferimento alla somma 'complessivamente intesa'. Inoltre, si ricordava che gli accessori che - ove omessi potevano e dovevano essere integrati con decreto di correzione ELl'errore materiale - erano a quel tempo pari al 12,5% e non al 15% indicato in precetto.
Concludevano gli opponenti chiedendo nel merito, la nullità o inefficacia di tutto il precetto;
in subordine, nullità ed inefficacia parziale e confermarlo per €13.902,04 onnicomprensivi;
in via ulteriormente subordinata riduzione EL precetto al dovuto. Si costituivano i signori e DE LL Parte_1
di CC LI, chiedendo di dichiarare inammissibile o improcedibile l'opposizione; nel merito, di respingere l'opposizione, con condanna degli opponenti al pagamento di somma equitativamente determinata ex art. 96 III c.p.c. Deducevano la mancata incardinazione EL procedimento per essere stata notificata l'opposizione a precetto presso il domicilio eletto nel giudizio di merito ed in quello ELla procedura esecutiva
3 e non invece alla parte personalmente ex art. 138 c.p.c.; la genericità ELl'opposizione; la tardività ELl'opposizione da intendersi quale opposizione agli atti esecutivi;
l'infondatezza essendo chiaro il tenore letterale dei dispositivi che condannava gli odierni opponenti a corrispondere a ciascuna parte l'importo di € 7000 in primo grado e di € 5000 in secondo grado;
la debenza EL rimborso ELle spese forfettarie come contenuto implicito EL titolo esecutivo, anche ai sensi EL dictum ELla Suprema Corte
23.09.2015 n. 18828 citata nel precetto); insussistenza di qualsiasi dovere di richiesta formale di pagamento ELla somma per cui è condanna esecutiva;
legittimità ELla somma richiesta in quanto comprensiva degli interessi legali maturati successivamente al deposito ELla sentenza ed estensione EL titolo esecutivo anche alle spese e compensi necessari per la sua concreta esecuzione (spese inerenti alla notifica ELl'atto di precetto ed alla sua redazione) cd. autoliquidazione ELle spese di precetto;
mancato adempimento di qualsivoglia somma e richiesta di condanna ex art. 96 III
c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6100/2019 così statuiva: <<1)
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il creditore opposto
(C.F. ) e GI DE Parte_1 C.F._6
LO DI OC (C.F. ), non hanno C.F._2
diritto a procedere all'esecuzione nei confronti ELle parti opponenti
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), CP_3 C.F._4 Persona_1
(C.F. ), nella misura indicata in
[...] C.F._7
precetto ma per la minor somma pari a € 14.641,58 pari alle somme liquidate nei dispositivi ELle sentenze di condanna n. 8668/06 Tribunale di Roma e n.
1035/2013 Corte d'appello di Roma azionate;
2) Condanna ex art. 96 III comma c.p.c. (C.F. ) e Parte_1 C.F._6
GI DE LO DI OC (C.F. ) C.F._2
4 a versare agli opponenti (C.F. Controparte_2
), (C.F. C.F._3 Controparte_3
), (C.F. C.F._4 Per_1 Persona_1
) a titolo di responsabilità per lite temeraria la C.F._7
somma di €2.500,00; 3) Condanna altresì (C.F. Parte_1
) e GI DE LO DI OC C.F._6
(C.F. ), in solido tra loro, a rifondere agli opponenti C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), CP_3 C.F._4 Persona_1
(C.F. ) le spese di lite, che si
[...] C.F._7
liquidano in € 245 per spese, € 4500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno ELla decisione osservava: << quanto alla prima censura, si deve notare che è completamente destituita di fondamento ed inutilmente pretestuosa l'eccezione in punto di mancata incardinazione EL processo per essere stata notificata l'opposizione presso il domicilio eletto nella fase di merito, in quanto nello stesso precetto i signori e EL Pt_1
LL di CC eleggevano domicilio presso lo studio ELl'Avv.
Mauro Longo per cui la notificazione ELl'opposizione è stata eseguita correttamente. Secondo la giurisprudenza di legittimità l'opposizione a precetto deve essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore nell'atto di precetto (Cass. 20.07.2011 n. 15901 che richiama sentenza C. Cost n. 480/2005). Né si può ritenere la stessa inammissibile per indeterminatezza in quanto è ben chiara la censura di mancanza di corrispondenza tra la somma precettata e quella desumibile dai titoli esecutivi azionati. Non maggiore pregio ha l'assunto di pretesa tardività ELl'opposizione, in quanto è assolutamente pacifico in giurisprudenza che, quando si verta sull'eccessività ELla somma ingiunta rispetto al credito si concretizzi un'opposizione all'esecuzione, censurando il diritto EL creditore
5 ad agire per la parte 'non coperta' dal titolo esecutivo (Cfr. Cass. 11.10.1974
n. 2768; cass.
7.01.1980 n. 94; cass. 29.12.1993 n. 12950; cass. 28.09.2011
n. 19792; cass. 21.12.2011 n. 27901). Nel merito si deve considerare che come si desume dalle sentenze di primo e secondo grado i signori e Pt_1
DE LL di CC si erano costituiti con unico atto in relazione all'acquisto di un immobile che asseritamente ledeva il diritto di prelazione dei i convenuti venivano autorizzati a chiamare in causa a fine di CP_2
manleva la società venditrice . Pertanto, la posizione degli stessi CP_5
quali acquirenti ELl'immobile era assolutamente unica senza alcuna differenziazione che potesse giustificare la doppia liquidazione dei compensi. Lo stesso tenore letterale EL dispositivo individua chiaramente due parti EL processo 'i convenuti' e 'la parte chiamata'; pertanto è evidente che il rimborso ELle spese di lite 'per parte' debba intendersi con riferimento alla parte processuale pur costituita nello specifico dai due soggetti acquirenti ELl'immobile. Invero la giurisprudenza afferma che ai fini ELla determinazione EL compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità lo stabilire se l'opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno defensionale a vantaggio di più parti o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 11591/2015), ma nel caso de quo non vi è alcuna distinzione di posizioni essendo unico il diritto di cui è contitolare la parte oggi opposta.
Dalla motivazione ELla sentenza non si evince alcuna distinzione di posizioni che possa giustificare la liquidazione ELl'intero compenso per ogni comproprietario costituitosi e difeso dallo stesso difensore con atti unici.
La Suprema Corte sostiene, infatti, che ove vi sia la stessa posizione processuale, debba essere liquidato un unico importo complessivo,
6 eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 EL D.M. n. 55 EL
2014, ciò anche allorché più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, non potendo essere poste a carico ELla controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali (Cfr. Cass. 17393/2017). L'aumento per la pluralità di parti è invero previsto anche dall'art. 4 comma 4 EL Decreto ministeriale EL 20/07/2012 N. 140, ma deve avere una giustificazione e deve essere adeguatamente motivato. Il principio consolidato in giurisprudenza viene ora esplicitato dal DM n. 55 EL 2014. In applicazione EL suddetto principio, la Suprema Corte ha già potuto affermare che, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n.
55 EL 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall'art. 4 citato) senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio ELla disposizione di cui al D.M. n. 55 EL 2014, art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo ELle spese nella misura ELla più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati (Cass. 27/08/2015, n. 17215).
Pertanto, è EL tutto ingiustificata la pretesa di parte opposta di computare due volte le spese liquidate interpretando pro domo sua il tenore, invero perspicuo, dei dispositivi ELle due sentenze. Il dispositivo ELla sentenza di primo grado contiene anche un evidente errore di calcolo in quanto prevede la condanna all'importo di € 7000 di cui € 4200 per onorari e €1800 per diritti;
senonché la somma di detti importi è pari a € 6000,00 ed è quindi tale l'indicazione da prendere in considerazioni posta l'univoca descrizione degli importi per onorari e per diritti che deve prevalere sull'erroneo importo accorpato. In conclusione, la liquidazione in relazione ai compensi di lite deve essere intesa nell'ammontare di € 6000,00 per il primo grado e di €
7 5000 per il secondo. Quanto alla questione ELle spese generali, le stesse, non previste fino alla tariffa ELle professioni forensi di cui al D.M. 26.9.1979, furono introdotte con il DM 22.06.1982 che prevedeva un rimborso forfettario in ragione EL 10% dei soli onorari e poi con il DM 31.10.1985 anche computato sui 'diritti'. Con il DM 8.04.2004 n. 127 si prevedeva che
“All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario ELle spese generali EL 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”. Con il DM. 10.03.2014 n. 55 si prevede, all'art. 2 che, oltre al compenso ed al rimborso ELle spese documentate in relazione alle singole prestazioni all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura EL 15%. Peraltro, il dispositivo di cui alla sentenza di primo grado è stata emessa nella vigenza di un rimborso di spese generali pari al 12,5%, ma senza che il dispositivo ne faccia alcuna menzione. La Cassazione ha ritenuto che le spese generali siano dovute automaticamente anche in assenza di esplicita richiesta dovendosi ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass. n. 17936/2004); tuttavia l'omissione nel dispositivo ELla condanna anche EL riferimento alle spese generali può e deve essere corretta con il procedimento ELl'errore materiale, non potendo il titolo giudiziale in esecutivis essere integrato con elementi extratestuali (correndo anche il rischio di liquidazione con percentuale non corretta ratione temporis). Infatti, “la mancata liquidazione in favore ELl'avvocato ELla parte vittoriosa ELle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale ELla sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi” (Cassazione civile sez. III,
02/08/2013, n.18518). Ciò implica che il creditore non possa correggere il
8 dispositivo che non abbia previsto, pur erroneamente, la condanna al rimborso ELle spese generali in sede di precetto. In tale senso pare di doversi interpretare la recente sentenza ELla Cassazione civile (sez. III, 27/09/2017,
n.22457) emessa in relazione ad interessi che comporta però una statuizione anche in merito all'omessa previsione ELle spese di CTU. In quel caso, un professionista, avendo ottenuto una condanna per una certa somma oltre Iva
e interessi legali, intimava il pagamento includendo anche il costo di una
CTU e gli interessi al saggio previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 231 EL 2002.
Ovviamente la Suprema Corte riteneva che come correttamente rilevato dalla corte d'appello, il titolo esecutivo conteneva la condanna agli interessi legali
"generici", quelli di cui all'art. 1284 c.c. affermando il principio secondo cui il giudice EL merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale. Nel caso di non condivisione ELla decisione contenuta nel titolo esecutivo, il creditore avrebbe avuto l'onere di impugnare la decisione di merito, non potendo chiederne l'integrazione o la correzione al giudice ELl'esecuzione. Inoltre, la
Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza non potesse essere censurata per erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nella parte in cui aveva ritenuto che la condanna al pagamento ELle spese processuali pronunciata dal giudice ELla causa di opposizione al decreto ingiuntivo non fosse comprensiva EL diritto al rimborso ELle spese sostenute per l'espletamento di una consulenza tecnica di parte. Infatti, se è vero che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto ELla parte vittoriosa a ottenere il rimborso anche EL costo EL consulente di parte (Sez. 2, Sentenza
n. 84 EL 03/01/2013, Rv. 624396; conf. Sez. 3, Sentenza n. 3380 EL
20/02/2015, Rv. 634475) ciò non significa che, ove il giudice EL merito non
9 abbia provveduto in tal senso, la sentenza possa essere integrata in fase di esecuzione. La Suprema Corte afferma infatti che la sentenza che non pronunci sulla condanna al rimborso di spese di CTP la stessa dovrà essere fondatamente impugnata. “Non già che, formatosi il giudicato sulla condanna EL soccombente al pagamento ELle spese processuali in una determinata misura (nella specie testualmente comprensiva di Euro 184,00 per spese vive), la parte vittoriosa possa da sè aggiungere alle spese vive espressamente riconosciute e liquidate dal giudice un ulteriore importo EL quale lo stesso giudice invece non ha tenuto alcun conto”. Peraltro, mancando anche nel precetto ogni riferimento agli interessi, il precetto non potrà rideterminarsi in considerazioni degli interessi legali da computare sulla somma liquidata. In conclusione, il precetto deve essere dichiarato efficace quanto alla sentenza di primo grado per l'importo di € 7.612,80 pari a € 4200 onorari+ € 1800 diritti +Cap € 240 + Iva 22% € 1372,80. Per quanto attiene alla sentenza di secondo grado, che pure non indica nel complessivo importo di € 5000, comprensivo di € 200,00 per esborsi, né l'Iva né gli oneri previdenziali, si deve ritenere che gli stessi vadano calcolati ex lege.
Pertanto, l'importo corretto deve essere pari a € 4800,00 per compenso €
220,80 per € 1262,98 per Iva, + € 200 per esborsi pari a € 6483,78. Pt_2
Pertanto, il precetto deve essere dichiarato efficace solo per l'importo di €
14.096,58, oltre a spese di registrazione ELla sentenza Corte d'Appello per
€ 185,00 e di notifica EL precetto € 360,00 per un totale di €14.641,58. Deve essere accolta, inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 III c.p.c. formulata dagli opponenti: è infatti con colpa grave o malafede che parte opposta non solo ha formulato il precetto ma ha resistito alla lite anche successivamente all'ordinanza di sospensione parziale ELl'efficacia esecutiva EL precetto, non potendosi in piena coscienza sostenere che i dispositivi giustificassero l'interpretazione di una liquidazione dei compensi per ognuno dei soggetti costitutivi ELla parte convenuta, rappresentati dal medesimo difensore con
10 identica posizione processuale. In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario ELla lite, che costituisce presupposto ELla condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza ELla infondatezza ELla domanda e ELle tesi sostenute, ovvero nel difetto ELla normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità EL diritto fatto valere. Nel caso di specie all'esito EL giudizio, sono emersi elementi in fatto e diritto che impongono di sanzionare gli opposti per avere resistito all'opposizione pur in presenza di un precetto assolutamente esorbitante il pur sussistente titolo esecutivo azionato con violazione EL canone EL giusto processo. Gli opposti hanno, infatti, resistito alle censure sostenendo una posizione univocamente esclusa dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito (quella EL diritto alla liquidazione EL compenso per ogni soggetto di un'unica parte processuale), sollevando pure una serie di eccezioni destituite di fondamento. Anche in sede di conclusionale, la difesa degli opposti contro ogni evidenza ha dichiarato che la condanna nelle due sentenze includesse gli accessori. La somma oggetto di condanna va determinata equitativamente. Tenuto conto ELla natura EL giudizio e ELl'oggetto ELla lite, nonché ELla durata EL processo, la parte opponente, ai sensi ELl'art. 96, comma III, c.p.c. va condannata al pagamento, a favore ELla controparte, ELla somma di
€2500,00, quale sanzione per avere resistito alla legittima opposizione.>>
§ 4. – Hanno proposto appello parziale e LI EL LL di Parte_1
CC, formulando cinque motivi di gravame, di seguito illustrati;
citavano gli appellati a comparire per l'udienza EL 3 febbraio 2020 e rassegnavano le seguenti conclusioni:<
l'opposizione;
2. nel merito e subordinatamente: riformare la sentenza compensando le spese EL primo grado e revocando la condanna ai sensi ELl'art. 96, co. 3, c.p.c.; Vittoria di spese e compensi di questo grado di
11 giudizio da liquidare come sopra indicato e da distrarre in favore EL difensore ai sensi ELl'art. 93 c.p.c.>>
§ 4.1 – Si costituivano in data 9 gennaio 2020 Controparte_2 [...]
e per chiedere il rigetto EL gravame per CP_3 Persona_1
inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza. Rassegnavano le seguenti conclusioni: <aso rigettare l perch inammissibile improcedibile ed in ogni caso infondato. via preliminare dichiarare dei coniugi gallo e>Pt_1
inammissibile. In via preliminare subordinata dichiarare rinunciati dai coniugi tutti i motivi, eccezioni e domande svolte in primo Parte_3
grado ad esclusione di: I. La decisione sulle spese di lite EL Giudizio di
Primo Grado r.g. 47592/16 sentenza 6100/19 II. La condanna ex art. 96 cpc
3° co. in favore dei Sigg.ri Nel merito in via definitiva: in ogni CP_2
caso condannare i coniugi ai sensi ELl'art. 96 cpc per tutti Parte_3
e due gradi di giudizio. Dichiarare nullo/annullato o inefficace tutto il precetto. In subordine, dichiarare nullo o inefficace parzialmente il precetto e confermarlo per € 13.902/04 onnicomprensivi di IVA e CAP. Ridurre
l'onorario EL precetto a € 225. Confermare la sentenza di primo grado. In via ulteriormente subordinata, ridurre il dovuto a quanto di legge e giustizia.
Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i
Giudizi.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione EL 6 febbraio 2020 la Corte rinviava la causa per la precisazione ELle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza ELl'11 ottobre 2024.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale EL 25 luglio 2024 veniva disposto il mutamento EL rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione EL termine di giorni trenta prima ELl'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori ELle parti.
12 § 4.4 – All'udienza suddetta, preliminarmente, il difensore di parte appellata dichiarava il decesso di e chiedeva l'interruzione EL Persona_1
giudizio.
§ 4.5 – La Corte, con ordinanza pronunciata in udienza in data 11/10/2024, dichiarava interrotto il processo.
§ 4.6 – In data 10 gennaio 2025 gli appellanti versavano nel fascicolo telematico l'atto di citazione in riassunzione notificato alle parti convenute in pari data invitandole a comparire per l'udienza EL 24 giugno 2025.
Nell'atto di appello ELla fase di riassunzione gli appellanti hanno formulato le seguenti conclusioni: < Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed in riforma ELl'impugnata sentenza: nel merito: respingere l'opposizione; nel merito e subordinatamente: riformare la sentenza compensando le spese EL primo grado e revocando la condanna ai sensi ELl'art. 96, co. 3, c.p.c.; condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento ELle spese e compensi EL giudizio, maggiorate per l'uso degli strumenti EL processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore EL difensore ai sensi ELl'art. 93 c.p.c. >>.
§ 4.7 - Risultando l'esito negativo dei controlli automatici: <
-1.Descrizione esito: --IDBUSTA: 244423550Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte ELl'ufficio ricevente>> gli appellanti producevano in data 13 gennaio 2025 gli esiti dei controlli:
<
10/01/2025; pec di consegna EL 10/01/2025; pec di conferma dei controlli automatici 10/01/2025; pec di intervento ELl'ufficio EL 13/01/2025>>
§ 4.8 – Con decreto presidenziale EL 14 aprile 2025 veniva disposto il mutamento EL rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con
13 assegnazione EL termine di giorni trenta prima ELl'udienza per il deposito di note.
§ 4.9 – In data 22 maggio 2025 l'avv.to difensore di parte Controparte_3
appellata rinunciava al mandato.
§ 4.10 –Si costituivano in data 22 maggio 2025 Controparte_2 [...]
e ( quale erede EL defunto CP_3 Controparte_4 Persona_1
) con il patrocinio ELl'avv.to De Biase e formulavano le seguenti
[...]
conclusioni: < eccezione contraria, chiedono all'Ill.mo Giudice: sempre ed in ogni caso :1) dichiarare il valore ELla controversia in € 5.000; 2 rigettare la richiesta di condannare le convenute al pagamento ELle spese di giudizio;
3) in ogni caso rigettare l'Appello perché inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondato;
In via preliminare dichiarare l'Appello dei Coniugi /DE Pt_1
LL : 1) improcedibile e inammissibile;
2) in via preliminare subordinata
3) dichiarare rinunciati dai coniugi tutti i motivi, eccezioni Parte_3
e domande svolte in primo grado ad esclusione di: La decisione sulle spese di lite EL Giudizio di Primo Grado r.g. 47592/16 sentenza 6100/19; La condanna ex art.96 cpc 3° co. in favore di parte appellata;
Nel merito in via definitiva: In ogni caso condannare i coniugi ai sensi Parte_3
ELl'art.96 cpc per tutti e due gradi di giudizio. Dichiarare nullo/annullato o inefficace tutto il precetto;
In subordine: Dichiarare nullo o inefficace parzialmente il precetto e confermarlo per €13.902/04 onnicomprensivi di
IVA e CAP.; Ridurre l'onorario EL precetto a € 225; Confermare la sentenza di primo grado;
In via ulteriormente subordinata ridurre il dovuto a quanto di legge e giustizia;
Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i Giudizi da distrarsi in favore EL difensore ai sensi ELl'art. 93
c.p.c. >>
§ 4.11 – In pari data l'avv.to De Biase depositava le note autorizzate.
14 § 4.12 – in data 26 maggio 2025 il difensore di parte appellante depositava le note autorizzate.
§ 4.13 – Il difensore di parte appellante in data 27 maggio 2025 chiedeva l'autorizzazione al deposito di note in relazione alla memoria di costituzione e risposta in riassunzione, depositata dalle controparti in data 22 maggio
2025 in quanto << stante la sua notevole estensione e la modalità espositiva che integra e trascrive integralmente un atto pregresso, risulta formulata in maniera confusa e con ampie digressioni e valutazioni viola manifestamente i principi di sinteticità e chiarezza cui devono ispirarsi gli atti processuali, oggi sanciti dagli articoli 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c. e dal D.M. 7 agosto
2023 n. 110; La memoria di costituzione e risposta in riassunzione, depositata dalle controparti, introduce o ripropone con specifico risalto questioni, quali, ad esempio, l'asserita erronea indicazione EL valore ELla causa, l'allegata asserita errata indicazione ELla data di notifica EL precetto da parte appellante o il riferimento alle asserite somme bloccate su conto corrente, che richiedono una puntuale replica, anche alla luce ELle contestazioni sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione ELl'art. 96 c.p.c.;>> rappresentando che < prossimità EL termine assegnato per il deposito di memorie autorizzate, la scrivente difesa non è stata in grado di ribattere compiutamente alle predette, avverse difese. >>
§ 4.14 – la Corte con provvedimento in data 3 giugno 2025 al fine di agevolare la discussione orale ELla causa autorizzava il deposito di note sino al 18 giugno 2025.
§ 4.15 – Con provvedimento in data 13 giugno 2025 la Corte rigettava sia l'istanza di parte appellata EL 10 giugno 2025 di revoca EL provvedimento autorizzatorio EL 3 giugno 2025, che l'istanza di concessione di ulteriore termine per replicare alle note eventualmente depositate da controparte entro in termine assegnato. La Corte ha evidenziato che << l'udienza EL 27 giugno
15 2025 ore 11.30 risulta fissata in presenza, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ed in tale sede le parti potranno discutere la causa ed esercitare il diritto di replica, senza compromissione alcuna per il diritto di difesa.>>
§ 4.16 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale;
la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi EL terzo comma ELl'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 4. – I motivi di gravame
§ 4.1 – Con il primo motivo titolato: <
a titolo di spese dalla sentenza di primo grado >> gli appellanti lamentano l'erroneità ELla statuizione EL Tribunale nella parte in cui, riformando la sentenza EL Tribunale di Roma n. 8668/2006, ha ritenuto errata la somma complessiva indicata di € 7.000,00 in quanto l'addizione degli importi indicati di € 4.200,00 per onorari ed € 1.800,00 per diritti dava il risultato corretto di € 6.000,00. Gli appellanti osservano che il Tribunale, con la sentenza n. 8668/2006, aveva preso in considerazione, nella statuizione di condanna, non solo gli onorari ed i diritti- secondo il sistema tariffario allora vigente -, ma anche le spese che, nel caso di specie, dovevano essere considerate come la differenza fra le due voci espressamente citate (euro
4.200 per onorari ed euro 1.800 per diritti) e la condanna complessiva emessa
(euro 7.000). Sostenevano che, in ogni caso, nell'interpretazione EL titolo esecutivo, doveva prevalere il termine ELla condanna complessiva e non quella dei singoli addendi che la componevano e significavano che la sentenza suddetta risultava confermata anche in relazione al capo concernente le spese di lite dalla sentenza n. 1035/2013 ELla Corte
d'appello. Denunciavano come errata la sentenza impugnata nella parte in
16 cui aveva ridotto la portata EL titolo esecutivo da € 7000,00 per compensi difensivi a € 6.000.
§ 4. 2– Con il secondo motivo titolato: << erronea esclusione EL rimborso spese generali >> gli appellanti lamentano l'erroneità ELla decisione EL
Giudice di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di dover espungere il rimborso spese generali dal calcolo di quanto dovuto dagli opponenti. Evidenziano che la Suprema Corte, con indirizzo consolidato,
(Cass. 9385/2019) aveva chiarito che il rimborso spese generali è sempre dovuto, nella misura vigente al momento EL pagamento, ed anche per le attività svolte sotto la previgente normativa in materia di compensi (in tal senso anche Corte d'appello di Roma sentenza n. 6697/2013), che detta voce costituisce sempre elemento implicito EL titolo esecutivo e non necessita, data la sua natura puramente algebrica, di alcuna attività ad istanza di parte per l'eventuale integrazione EL titolo esecutivo che non ne contenga menzione espressa. Censuravano il passo motivazionale nella parte in cui il primo giudice aveva statuito che l'omissione, nel dispositivo, ELla condanna al pagamento ELle spese generali dovesse essere emendato con l'attivazione ELla procedura di correzione di errore materiale. Rappresentavano che esigere ciò si poneva in contrasto con i principi EL giusto processo e ELla ragionevole durata EL processo.
§ 4. 3– Con il terzo motivo titolato: << erronea condanna alla refusione ELle spese di lite >> gli appellanti affermano che sussistevano giustificate ragioni per compensare le spese di lite. Nello specifico, denunciavano l'erronea valutazione in ordine all'individuazione EL concetto di parte processuale che doveva essere individuato nelle diverse persone fisiche dei signori e Pt_1
DE LL. Inoltre, lamentano che il Tribunale aveva omesso di considerare che l'atto di precetto opposto era perfettamente regolare ed era stato spiccato a causa EL rifiuto dei debitori di pagare quanto dovuto, quanto meno mettendo a disposizione dei creditori le somme non contestate. Sussistevano,
17 dunque, non solo il requisito ELla soccombenza reciproca, posto che il precetto era stato ritenuto valido per la metà, ma anche i giusti motivi che avrebbero imposto la compensazione ELle spese di lite.
§ 4. 4– Con il quarto motivo titolato: << erronea liquidazione ELle spese di lite >> lamentavano che, anche a voler ritenere legittima la condanna al rimborso ELle spese di lite in favore degli opponenti, risulta erronea ed illegittima la liquidazione ELle stesse nella misura di euro 4.500,00. Secondo gli appellanti, infatti, in applicazione ELla tariffa vigente, l'importo da liquidare ai minimi in un giudizio di valore fra 5.000 e 26.000 euro ammontava ad euro 1.618,00, tenuto conto che la liquidazione ai minimi nel caso di specie derivava dalla necessità di compensazione ELle spese e dal rilievo che nel giudizio in questione non si era svolta fase istruttoria.
§ 4. 5– Con il quinto motivo titolato: << erronea condanna degli gli opposti ai sensi ELl'art. 96, co. 3, c.p.c. >> dichiaravano di impugnare il passo motivazionale nel quale il Tribunale li aveva condannati per responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. Censuravano la motivazione poiché espressa in termini incerti e dubitativi e, in particolare, nella parte in cui il Tribunale aveva indicato, quale ragione principale ELl'irrogazione ELla sanzione ELla condanna per lite temeraria, la circostanza che essi opposti avessero insistito nella domanda degli accessori. Sostenevano che, al contrario, tali accessori erano dovuti. Evidenziavano che la decisione era errata per carenza sia EL requisito oggettivo che EL requisito soggettivo. Sotto il primo profilo, osservavano come la condanna ai sensi ELl'art. 96, co. 3, c.p.c. imponesse la soccombenza totale ELla parte cui irrogare la sanzione, soccombenza totale che, nel caso di specie, non sussisteva, atteso che il Tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione, esplicitamente dichiarando valido il precetto per più ELla metà ELl'importo originariamente intimato. In relazione al secondo aspetto, inerente all'elemento soggettivo, rilevavano che non sussisteva alcun profilo di colpa grave a loro ascrivibile, sia in
18 relazione alla condotta in corso di giudizio, sia sulla posizione assunta in limine litis che non sarebbe dipesa dagli opposti, ma dalla volontà degli opponenti di sottrarsi all'adempimento, volontà manifestata sia con il mancato adempimento spontaneo nel decennio intercorso fra la pubblicazione ELle sentenze e la richiesta stragiudiziale dei creditori, sia con il rifiuto di adempiere quando i creditori avevano formulato una preventiva richiesta stragiudiziale. Evidenziano, infine, come la legittimità ELl'azione esecutiva intrapresa da essi opposti fosse stata riconosciuta dallo stesso
Tribunale non solo nella sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'inefficacia solo parziale EL precetto opposto, ma anche con l'ordinanza interlocutoria che aveva sospeso soltanto parzialmente l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi ed aveva espressamente affermato << le ulteriori domande proposte da parte opponente non sembrano avere la possibilità, la verosimiglianza o la probabilità ELl'esistenza di rispettivi diritti, pur in mancanza di un accertamento definitivo >>.
§ 5 – Le questioni preliminari.
§ 5.1A – Parte appellante con le note conclusive EL 10 settembre 2024 ha sollecitato questa Corte alla declaratoria di inammissibilità ELla comparsa di costituzione e risposta EL 9 gennaio 2020 in quanto redatta da controparte in violazione dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.
Ritiene il Collegio di poter disattendere la richiesta in quanto gli appellati, sulla premessa che gli appellanti avessero inteso impugnare solo parzialmente la sentenza limitatamente alla condanna alle spese di giudizio e per responsabilità aggravata e che, quindi avessero prestato acquiescenza ai restanti capi, dichiaravano - per l'ipotesi in cui questa Corte non avesse condiviso <> da essi sollevata in relazione al procedimento nel presente grado- di riproporre tutte le richieste di primo grado. La comparsa di costituzione è quindi strutturata con un primo
19 capo in cui viene eccepita l'inammissibilità/improcedibilità ELl'appello per:
a) difetto di specificità dei motivi;
b) per acquiescenza e c) rinuncia e, nei restanti paragrafi, con la riproposizione dei motivi di opposizione.
L'atto consta quindi di n. 12 pagine - comprensive di conclusioni ed elenco documento depositati – intelligibili sebbene ripetitive.
§ 5.1B – Parte appellante con le note conclusive autorizzate depositate il 17 giugno 2025 ha sollecitato questa Corte alla declaratoria di inammissibilità ELla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione EL 22 maggio 2025, in quanto redatta da controparte in violazione dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.
Osserva la Corte che vanno svolte considerazioni identiche a quelle appena esposte. La comparsa di costituzione e risposta in riassunzione risulta redatta, da pag. 1 a pag. 13, con la trascrizione integrale ELla comparsa di costituzione già in atti a cui, a pag. 14, il difensore ELle appellate aggiunge:
< contestazioni. 1) ERRATA INDICAZIONE DE VALORE DELA
CONTROVERSIA. Si conferma che il valore ELla presente controversia è pari ad € 5.000, così come risulta dall'atto di appello notificato in data
19.09.2019. Parte appellante, senza alcuna motivazione, ha indicato arbitrariamente nel proprio atto di appello in riassunzione un valore ELla controversia pari ad € 22.000. L'atto in riassunzione riporta pedissequamente il medesimo contenuto ELl'atto notificato nel 2019 e pertanto è assolutamente ingiustificata ed inammissibile una tale richiesta. 2)
INAMMISSIBILITA' ED ARBITRARIETA' DELA RICHIESTA DI
CONDANNA, IN OGNI CASO, DEI CONVENUTI AL PAGAMENTO
DELE SPESE E COMPENSI DE GIUDIZIO. Tale richiesta è assolutamente immotivata ed oltremodo punitiva.>>
20 Osserva la Corte che trattasi di rilievi che peccano di ripetitività, ma sono specifici e chiari una volta epurati ELle parti sovrabbondanti, comunque ben individuate ed individuabili.
§ 5.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità ELl'appello, eccepita dagli appellati, ai sensi ELl'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dagli appellanti a sostegno ELla impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito ELl'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza ELla
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi ELla sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche ELla decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione ELla controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore EL precedente testo ELl'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza ELle sezioni unite n.
16/2000).Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo ELlo stesso sia possibile evincere i passaggi ELla sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza ELle doglianze stesse. 21 § 5.3 –Risulta trascorsa in giudicato la sentenza di prime cure con riguardo al primo motivo di opposizione (mancata incardinazione EL processo di opposizione in ragione ELla notifica eseguita presso il domicilio eletto nella fase di merito); con riguardo al motivo di opposizione relativo alla difesa di più parti ed alla relativa liquidazione.
§ 5.4 – L'eccezione svolta dagli appellati nella comparsa di costituzione per la fase di riassunzione volta a censurare l'indicazione EL valore ELla causa d'appello nell'atto di riassunzione (in € 22.000,00 in luogo di € 5.000,00 indicati nell'atto di appello) è inconferente in quanto rileva ai soli fini ELle verifiche amministrative finalizzate al pagamento EL contributo unificato.
§ 5.5 – La seconda eccezione va qualificata mera difesa atta a contrastare la domanda degli appellanti di condanna di esse appellate alla rifusione ELle spese di lite.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo attiene all'errato calcolo ELle somme liquidate a titolo di spese legali nella sentenza EL Tribunale di Roma n. 8668/2006.
Il primo giudice ha ritenuto che il tribunale di Roma nel dispositivo ELla sentenza n. 8668/2006 fosse incorso in errore di calcolo avendo sommato €
4.200,00 per onorari ed € 1.800,00 per diritti calcolando il totale in €
7.000,00 in luogo di € 6.000,00.
Risulta il seguente dispositivo: << condanna gli attori a rimborsare ai convenuti e la chiamata ELle spese di lite, liquidate, per parte in complessivi
€ 7.000,00, di cui € 4,200,00 per onorari e € 1.800,00 per diritti, oltre Iva e
Cap>>.
Nella sentenza qui impugnata il Tribunale ha ritenuto che occorresse considerare gli esatti importi esplicitamente indicati per diritti ed onorari e riduceva così il totale ad € 6.000,00 (a cui aggiungeva € 240,00 per Cap ed
22 € 1.372,80 per Iva) in luogo ELl'importo di € 7.000,00 complessivamente indicato, frutto di errore algebrico.
Gli appellanti sostengono invece, per un verso, che debba considerarsi l'importo complessivo indicato, essendo irrilevanti gli addendi riportati che ne costituiscono una mera specificazione e, per altro verso, sottolineano che il capo concernente le spese di lite risulta confermato dalla Corte d'appello, avanti alla quale la sentenza era stata impugnata anche su detto specifico capo.
Osserva la Corte che il motivo è fondato.
La statuizione << condanna gli attori a rimborsare i convenuti e la chiamata ELle spese di lite liquidate per parte in complessivi € 7.000,00 di cui €
4.200,00 per onorari e € 1.800,00 per diritti, oltre Iva e Cpa>> risulta impugnata da e Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
avanti alla Corte d'Appello di Roma con l'atto di citazione iscritto al n.
3063/2007, giudizio definito con la sentenza n. 1035/2013 pubblicata il
16/04/2013.
La Corte d'appello d Roma al § 5.1 di pagina 9 esaminava l'ultimo motivo di appello concernente l'entità ELla liquidazione ELle spese di lite disattendendolo. Ne consegue che l'importo ELle spese di lite per il giudizio di primo grado è quello di € 7.000,00 per il giudicato formatosi su detto capo
– che copre il dedotto ed il deducibile – avendo la Corte ritenuto infondate le censure alla liquidazione operata dal primo giudice.
In accoglimento EL primo motivo di gravame ed in riforma in parte qua ELl'impugnata sentenza, l'importo dovuto per compensi difensivi EL giudizio di primo grado definito con la sentenza EL Tribunale di Roma n.
8668/2006 è di € 7.000,00.
§ 6.2 – Il secondo motivo è pure fondato. 23 Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha espunto il rimborso ELle spese generali dal calcolo di quanto dovuto dagli opponenti.
La decisione di prime cure si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con indirizzo consolidato anche per le liquidazioni effettuate in applicazione ELle precedenti tariffe professionali.
(tra le tante Cass. n. 23053/2009: <Il rimborso ELle spese generali (nella specie richiesto ai sensi ELl'art. 15 ELla tariffa professionale, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585), spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege", dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura EL 10%, anche senza espressa menzione nel dispositivo ELla sentenza>> e succ. conf. n. 8512/2011, n. 17046/2015, n. 9385/2019). La Suprema Corte ha chiarito che: a) l'inciso “di regola” sta a significare automaticamente nel senso che trattandosi di compensi di difficile prova e determinazione, il riconoscimento degli stessi è automatico nella misura percentuale tempo per tempo stabilità dal decreto ministeriale vigente al momento ELla liquidazione dei compensi e che b) spetta al giudice la sola possibilità di ridurre, con congrua motivazione, l'importo fissato ex lege.
Rileva la Corte che il titolo va interpretato nel senso che tale obbligatoria voce di compenso è ricompresa nella statuizione, pur nel silenzio EL dispositivo. Infatti, la richiesta ELla parte si ritiene implicitamente formulata nella domanda con cui ha chiesto il pagamento dei compensi difensivi e la liquidazione EL rimborso forfetario avviene automaticamente nella misura individuata ex lege.
Il conteggio va pertanto rielaborato e precisamente: per la sentenza EL tribunale di Roma n. 8668/2006 il compenso professionale è di € 7.000,00
(come determinato in accoglimento EL primo motivo) su cui spetta a titolo
24 di rimborso spese generali la percentuale EL 12,50% e così € 875,00 e sommano di imponibile € 7.875,00, su cui va calcolato il Cap nella misura percentuale EL 4% e l'Iva al 22% ( come indicato nella sentenza impugnata) sull'imponibile rideterminato di € 7.875,00 e così € 315,00 per cap ed €
1801,80 per Iva. Complessivamente risultano € 9.991,80
Quanto alla sentenza di secondo grado n. 1035/2013 ELla Corte d'appello di
Roma pubblicata il 16 aprile 2013, che pure non contiene l'indicazione - nel dispositivo -EL rimborso spese forfetarie, si osserva che la liquidazione va effettuata nella misura EL 15% essendo essa stata emessa nella vigenza ELla
L. 247/2012. L'art. 2 comma 2 EL regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi ELl'art. 13 comma 6 ELla I. 31/12/2012 n. 247 prescrive: "Oltre al compenso e al rimborso ELle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura EL 15 per cento EL compenso totale per la prestazione".
Risultano liquidati, come riconosciuto nella sentenza qui impugnata € 200,00 per esborsi, € 4.800,00 per compenso. Il rimborso spese generali va calcolato nella misura EL 15% sui compensi e così € 720,00, cassa avvocati € 228,80
e così sull'imponibile di € 5.948,80 va calcolato il 22% di Iva (pari a €
1.308,74) e risultano € 7.257,54.
Sommando l'importo ricalcolato ELla sentenza di primo grado di € 9.991,80
e di secondo grado di € 7.257,54 risultano € 17.249,34.
In riforma ELl'impugnata sentenza - che ha dichiarato il precetto efficace solo per l'importo di € 14.096,58 oltre € 185,00 per spese registrazione sentenza e € 360,00 per spese notifica precetto, per un totale di € 14.641,58 in luogo di € 35.453,61 - il precetto va invece dichiarato efficace per
25 l'importo di € 17.249,34 oltre € 185,00 e oltre € 360,00 per un totale di €
17.794,34.
§ 6.3 – Il terzo e quarto motivo afferenti alla censura alla liquidazione ELle spese di lite di primo grado contenuta nella sentenza impugnata rimangono assorbiti nella necessaria rimodulazione ELle spese EL doppio grado di giudizio all'esito ELla riforma ELla sentenza di primo grado, dovendosi considerare la soccombenza finale.
§ 6.4 – Il quinto motivo è fondato in quanto la condanna per responsabilità aggravata presuppone la soccombenza integrale ELla parte.
Osserva la Corte che la condanna per l'abuso ELlo strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (da ultimo Cass. n. 15232/2024); trattasi di giurisprudenza consolidata (<< La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico ELla parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione ELla norma quando non sussista il requisito ELla totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.>> così Cass. n. 7409/2016.).
Gli opponenti, a fronte EL precetto loro notificato di € 35.453,61, hanno chiesto in principalità di dichiarare nullo/inefficace il precetto e di conseguenza svincolare tutte le somme e, in subordine la riduzione a €
13.904,00 o a quanto di Giustizia;
in sede di precisazione ELle conclusioni:<< Dichiarare nullo o inefficace tutto il precetto. In subordine
Dichiarare nullo o inefficace parzialmente il precetto e confermarlo per €
13.902/04 onnicomprensivi;
Condannare i Sigg.ri a versare Parte_3
26 quale risarcimento ex art. 96 cpc una somma non minore di € 150.000,00
(centocinquantamila/) per i motivi in narrativa o a quanto di Giustizia>>.
La soccombenza era risultata palesemente reciproca, in quanto non risultava dichiarato nullo o inefficace l'intero precetto, ma solo in parte in relazione alla imputazione ELle spese di lite liquidate nella sentenza conclusiva EL giudizio presupposto nei confronti di ciascuna persona fisica e non di ciascuna “parte” cumulativamente intesa.
In accoglimento ELl'appello parziale la sentenza n. 6100/2019 EL tribunale di Roma va riformata al capo 1 EL dispositivo dichiarandosi che i creditori opposti non hanno diritto a procedere all'esecuzione nei confronti ELle parti opponenti nella misura indicata in precetto, ma nella somma pari a €
17.794,34 in luogo di € 14.641,58 stabiliti in primo grado;
va disposta la revoca ELla condanna per lite temeraria di cui al punto 2) EL dispositivo.
§ 6. – Le spese EL doppio grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione ELla reciproca soccombenza finale.
Giova premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità, la soccombenza reciproca si verifica, tra le altre ipotesi, qualora vi sia una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti (Cass., S.U., n. 32061/2022; Cass., n. 23641/2024).
In particolare, la Suprema Corte con la pronuncia a SU n. 32061/2022, componendo il contrasto giurisprudenziale, ha enunciato il seguente principio di diritto per l'ipotesi di accoglimento ELla domanda in misura anche sensibilmente ridotta :<< in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna ELla parte
27 vittoriosa al pagamento ELle spese processuali in favore ELla parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.>> (conforme Cass. n. 13827 2024).
Osserva la Corte innanzitutto che, nel caso in esame, l'opposizione a precetto spiegata dai risulta articolata su più punti e quindi con correlate CP_2
domande di espunzione di bene individuate voci riportate nel precetto;
inoltre, essa risulta accolta solo in parte, essenzialmente in relazione all'individuazione EL concetto di parte in un processo con pluralità di parti difese dal medesimo difensore;
gli opposti sono invece risultati vittoriosi, innanzitutto, in relazione al riconoscimento EL loro credito – indicato in precetto - maturato per la condanna al pagamento ELle spese di lite per i due giudizi, dovendosi considerare che gli opponenti in primo grado hanno contestato l'efficacia ELl'intero precetto e non hanno mai messo a disposizione la somma di € 13.902/04 che avevano riconosciuto come dovuta in via subordinata. Va considerato, inoltre, che tale importo non risultava comunque satisfattivo EL credito degli opposti, i quali hanno fondatamente chiesto il rigetto EL motivo di opposizione relativo all'espunzione EL rimborso spese generali. L'importo finale riconosciuto di € 17.794,34 è EL resto corrispondente alla metà di quanto intimato con il precetto (€
35.453,61) ed anche tale elemento va considerato, unitamente ai precedenti, EL tutto dirimenti, ai fini ELla compensazione ELle spese di lite.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello parziale proposto da e LI DE LL di CC nei confronti di Parte_1 [...]
e di , quest'ultima quale CP_2 Controparte_3 Controparte_4
erede EL defunto contro la sentenza resa tra le parti Persona_1
28 dal Tribunale di Roma n. 6100/2019 pubblicata in data 21/03/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma EL capo 1) EL dispositivo ELl'impugnata sentenza ridetermina in €
17.794,34 l'importo per cui è efficace il precetto in luogo di €
14.641,58 stabiliti in primo grado;
2. Revoca la condanna di cui al capo 3) EL dispositivo ELl'impugnata sentenza;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese EL doppio grado EL giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 27/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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