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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9192 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21995/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
SC ES presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
MB TO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza del 23.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024 la sig. - premesso Parte_1 di aver intrattenuto una relazione con il sig. e che dall'unione tra i predetti nasceva a Roma CP_1 la figlia il 08.08.2009 - ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità Persona_1 genitoriale come indicato in ricorso e nello specifico affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre cui va assegnata la casa;
diritto/dovere di visita del genitore non collocatario;
porsi a carico del resistente un assegno per il mantenimento della minore quantificato in € 1000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 12.03.2025 si costituiva il sig. il quale non si opponeva all'affido CP_2 condiviso della minore ed al collocamento prevalente della stessa presso la madre;
formulava una proposta diversa in ordine alle modalità di visita e si opponeva alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da porsi a suo carico così come richiesto dalla ricorrente chiedendo una sua determinazione secondo equità.
All'udienza del 19.06.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale, sentite le parti, le invitata ad intavolare un accordo finalizzato al bonario componimento della lite. Nel corso dell'udienza le parti raggiungevano i seguenti patti provvisori: “-Affido condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata presso la madre;
-Visite libere padre-figlia minore;
Determinazione del contributo al mantenimento per la minore a carico del padre nella misura di € 450,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018 del Tribunale di Napoli”.
Alla successiva udienza cartolare del 23.09.2025 con note di udienza ritualmente depositate le parti rappresentavano la volontà addivenire alla regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano la provenienza. Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.) la causa era rimessa al Collegio.
Si riportano, pertanto, gli accordi raggiunti dalle parti:
“ 1) La figlia minore nata a [...] l'8 Agosto2009 sarà affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Napoli, al Vico Santo Spirito di Palazzo
43.
2) In ordine al calendario di incontri padre/figlia, le parti dichiarano e si danno atto che in considerazione dell'età di che ha compiuto già 16 anni lo scorso mese di Agosto gli incontri Per_1 saranno liberi e saranno organizzati a Napoli o in altra località sempre di gradimento della minore, sulla scorta della disponibilità del prof e nel pieno rispetto degli impegni scolastici, extra CP_1 scolastici sportivi e ricreativi della minore la quale, non dovrà essere mai forzata in alcun modo sia ad incontrare il padre sia a pernottare presso di lui.
3) il prof. . corrisponderà alla dott.ssa a titolo di mantenimento per la CP_1 Parte_1 figlia la somma complessiva di € 450,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario le cui coordinate sono già in possesso del prof. . Detto importo CP_1 dell'assegno di mantenimento per la unigenita figlia sarà annualmente rivalutato secondo gli indici
Istat pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e ciò a far data da un anno dalla data di pubblicazione della sentenza che sarà resa dal Tribunale di Napoli a conclusione della presente procedura.
4) L'AU erogato dall' continuerà ad essere percepito integralmente dalla dott.ssa CP_3 Parte_1 sicché il prof – qualora necessario – dovrà sempre firmare la documentazione ad
[...] CP_1 esso relativo.
5) Le parti dichiarano e si danno atto che le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite al
50% tra essi genitori sulla scorta del vigente protocollo adottato dal Tribunale di Napoli o di quelli che eventualmente saranno adoperati successivamente.
6) Le parti precisano e si danno atto che per le spese straordinarie sostenute fino al mese di Settembre
2025 incluso, il prof corrisponderà forfettariamente la somma di € 1.000,00 mentre per le CP_1 spese straordinarie da effettuarsi dal 1 Ottobre 2025 in poi entrerà in vigore il già citato Protocollo vigente adottato dal Tribunale di Napoli, di cui ambedue le parti hanno preso visione, ne hanno copia
e sono state edotte dai rispettivi avvocati.
7) Analogamente il prof. corrisponderà alla dott.ssa la differenza dei CP_1 Parte_1 ratei di mantenimento dovuti dal mese di Ottobre 2024 al mese di Maggio 2025 incluso per un totale di € 1200,00 atteso che dal mese di Giugno 2025 il prof ha versato l'importo mensile pari ad CP_1
€ 450, 00 come disposto in via provvisoria dal Tribunale di Napoli.
8) Le parti dichiarano e si danno atto che gli importi di cui ai punti 6) e 7) del presente accordo pari alla soma di € 2.200,00 saranno corrisposti in n. di 6 rate dal mese di Ottobre 2025 sino al mese di
Marzo 2026 incluso e più precisamente il prof. verserà dal mese di Ottobre 2025 al mese di CP_1
Febbraio 2026 un importo mensile pari ad € 800,00 mentre per il mese di Marzo 2026 € 900,00.
9) Le parti acconsentono, sin da ora, al rilascio o al rinnovo del passaporto, della carta d'Identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
10) Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 11) Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano e si danno atto di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere, ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo, precisando che i presenti accordi entreranno in vigore dalla data del 1 Settembre 2025.
12) Le parti precisano e dichiarano che il presente accordo di regolamentazione degli accordi genitoriali non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 162/14
13) Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate fra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
b) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03.10.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Immacolata Cozzolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21995/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
SC ES presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
MB TO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza del 23.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024 la sig. - premesso Parte_1 di aver intrattenuto una relazione con il sig. e che dall'unione tra i predetti nasceva a Roma CP_1 la figlia il 08.08.2009 - ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità Persona_1 genitoriale come indicato in ricorso e nello specifico affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre cui va assegnata la casa;
diritto/dovere di visita del genitore non collocatario;
porsi a carico del resistente un assegno per il mantenimento della minore quantificato in € 1000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 12.03.2025 si costituiva il sig. il quale non si opponeva all'affido CP_2 condiviso della minore ed al collocamento prevalente della stessa presso la madre;
formulava una proposta diversa in ordine alle modalità di visita e si opponeva alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da porsi a suo carico così come richiesto dalla ricorrente chiedendo una sua determinazione secondo equità.
All'udienza del 19.06.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale, sentite le parti, le invitata ad intavolare un accordo finalizzato al bonario componimento della lite. Nel corso dell'udienza le parti raggiungevano i seguenti patti provvisori: “-Affido condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata presso la madre;
-Visite libere padre-figlia minore;
Determinazione del contributo al mantenimento per la minore a carico del padre nella misura di € 450,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018 del Tribunale di Napoli”.
Alla successiva udienza cartolare del 23.09.2025 con note di udienza ritualmente depositate le parti rappresentavano la volontà addivenire alla regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano la provenienza. Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.) la causa era rimessa al Collegio.
Si riportano, pertanto, gli accordi raggiunti dalle parti:
“ 1) La figlia minore nata a [...] l'8 Agosto2009 sarà affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Napoli, al Vico Santo Spirito di Palazzo
43.
2) In ordine al calendario di incontri padre/figlia, le parti dichiarano e si danno atto che in considerazione dell'età di che ha compiuto già 16 anni lo scorso mese di Agosto gli incontri Per_1 saranno liberi e saranno organizzati a Napoli o in altra località sempre di gradimento della minore, sulla scorta della disponibilità del prof e nel pieno rispetto degli impegni scolastici, extra CP_1 scolastici sportivi e ricreativi della minore la quale, non dovrà essere mai forzata in alcun modo sia ad incontrare il padre sia a pernottare presso di lui.
3) il prof. . corrisponderà alla dott.ssa a titolo di mantenimento per la CP_1 Parte_1 figlia la somma complessiva di € 450,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario le cui coordinate sono già in possesso del prof. . Detto importo CP_1 dell'assegno di mantenimento per la unigenita figlia sarà annualmente rivalutato secondo gli indici
Istat pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e ciò a far data da un anno dalla data di pubblicazione della sentenza che sarà resa dal Tribunale di Napoli a conclusione della presente procedura.
4) L'AU erogato dall' continuerà ad essere percepito integralmente dalla dott.ssa CP_3 Parte_1 sicché il prof – qualora necessario – dovrà sempre firmare la documentazione ad
[...] CP_1 esso relativo.
5) Le parti dichiarano e si danno atto che le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite al
50% tra essi genitori sulla scorta del vigente protocollo adottato dal Tribunale di Napoli o di quelli che eventualmente saranno adoperati successivamente.
6) Le parti precisano e si danno atto che per le spese straordinarie sostenute fino al mese di Settembre
2025 incluso, il prof corrisponderà forfettariamente la somma di € 1.000,00 mentre per le CP_1 spese straordinarie da effettuarsi dal 1 Ottobre 2025 in poi entrerà in vigore il già citato Protocollo vigente adottato dal Tribunale di Napoli, di cui ambedue le parti hanno preso visione, ne hanno copia
e sono state edotte dai rispettivi avvocati.
7) Analogamente il prof. corrisponderà alla dott.ssa la differenza dei CP_1 Parte_1 ratei di mantenimento dovuti dal mese di Ottobre 2024 al mese di Maggio 2025 incluso per un totale di € 1200,00 atteso che dal mese di Giugno 2025 il prof ha versato l'importo mensile pari ad CP_1
€ 450, 00 come disposto in via provvisoria dal Tribunale di Napoli.
8) Le parti dichiarano e si danno atto che gli importi di cui ai punti 6) e 7) del presente accordo pari alla soma di € 2.200,00 saranno corrisposti in n. di 6 rate dal mese di Ottobre 2025 sino al mese di
Marzo 2026 incluso e più precisamente il prof. verserà dal mese di Ottobre 2025 al mese di CP_1
Febbraio 2026 un importo mensile pari ad € 800,00 mentre per il mese di Marzo 2026 € 900,00.
9) Le parti acconsentono, sin da ora, al rilascio o al rinnovo del passaporto, della carta d'Identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
10) Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 11) Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano e si danno atto di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere, ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo, precisando che i presenti accordi entreranno in vigore dalla data del 1 Settembre 2025.
12) Le parti precisano e dichiarano che il presente accordo di regolamentazione degli accordi genitoriali non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 162/14
13) Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate fra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
b) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03.10.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Immacolata Cozzolino